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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/07/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 73/2025 dell'anno 2025, proposta da:
con sede in Capoterra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Franco Usai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Controparte_1
Marcialis, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Cagliari datato 15 maggio 2017, CP_1
dopo avere premesso di lavorare alle dipendenze della società dal 2
[...] Parte_1
gennaio 1997, in qualità di operaio, con inquadramento nel 5° livello del CCNL del settore Industria metalmeccanica, aveva allegato che la società datrice di lavoro non aveva correttamente adempiuto al pagamento delle retribuzioni da lui maturate dal 1 gennaio 2004 al
30 giugno 2014, attribuendogli un trattamento economico inferiore a quello spettantegli.
In particolare, aveva allegato il ricorrente in ingiunzione, nel periodo indicato, la società
gli aveva erogato la tredicesima mensilità e la retribuzione per ferie e permessi Parte_1
determinando le somme dovute sulla base di un parametro inferiore rispetto al valore effettivo della retribuzione globale di fatto, omettendo, nello specifico, in palese contrasto con le previsioni del CCNL applicabile, di includere in quest'ultima voci retributive quali l'indennità di disagiata sede e le maggiorazioni per lavoro notturno, pur percepite stabilmente e costantemente alla luce dell'organizzazione aziendale e dei turni di lavoro.
Ciò premesso, aveva, quindi, domandato che il Tribunale di Cagliari Parte_2
ingiungesse a il pagamento, in proprio favore, della somma di €. 8.599,70, Parte_1
oltre accessori e spese.
***
Il Tribunale di Cagliari aveva ingiunto alla società indicata il pagamento delle somme richieste.
***
aveva, quindi, introdotto la fase di opposizione, eccependo preliminarmente Parte_1
l'avvenuta estinzione per prescrizione delle pretese creditorie vantate da sino al luglio CP_1
2009, in assenza di atti interruttivi precedenti al deposito del ricorso per ingiunzione.
Nel merito, la società opponente aveva rilevato l'infondatezza delle avverse pretese, affermando di aver sempre correttamente effettuato i calcoli delle spettanze retributive del lavoratore nel rispetto delle vigenti norme della contrattazione collettiva e di quella aziendale.
Per quanto concerneva, in particolare, l'indennità di disagiata sede, aveva Parte_1
sostenuto che l'indennità in discorso avesse natura di mero rimborso spese forfettizzato,
parametrato al costo del carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici, senza essere, invece, collegata a particolari modalità della
2 prestazione, né al livello d'inquadramento di ciascun dipendente.
Pertanto, tale indennità, aveva osservato la società datrice di lavoro, non poteva essere considerata quale voce facente parte della “retribuzione globale di fatto.
***
si era costituito in giudizio e aveva insistito nelle domande proposte nella fase Parte_2
monitoria, evidenziando come i propri oneri probatori fossero stati adempiuti mediante la produzione del CCNL - il quale aveva previsto che tredicesima Controparte_2
mensilità, ferie e permessi fossero computati utilizzando quale parametro di calcolo la retribuzione globale di fatto - e mediante la produzione dei prospetti paga, dai quali emergeva la costante erogazione delle maggiorazioni e delle indennità che, a suo dire, erano da computare all'interno della retribuzione globale di fatto.
Dopo avere, altresì, richiamato una serie di precedenti del Tribunale adito favorevoli alle proprie tesi e dopo avere contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla società
opponente, alla stregua dell'arretramento subito dalla tutela reale in virtù delle nuove previsioni contenute nell'art. 18, legge 300/70 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 92/2012,
aveva, quindi, confermato la correttezza dei conteggi depositati in fase Parte_2
monitoria e aveva concluso perché il giudice dichiarasse tenuta al pagamento Parte_1
di €. 8.599,70, oltre accessori.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 248/2025 del 6 febbraio 2025 aveva rigettato l'opposizione proposta e confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite e condannando la società opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, della restante metà.
In particolare, il primo giudice, dopo avere rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla società opponente, aveva accertato che la retribuzione globale di fatto, secondo la disciplina collettiva, costituiva effettivamente il parametro per il calcolo della tredicesima mensilità e della
3 retribuzione per ferie e permessi e che le maggiorazioni per lavoro notturno e l'indennità di sede disagiata costituivano parte della stessa.
In particolare, quanto all'indennità di sede disagiata, il Tribunale aveva ritenuto che la medesima costituisse un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli, più che meramente di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza - costi che,
infatti, sono presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro - di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato e dai servizi nello stesso normalmente reperibili.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1 Controparte_3
ha resistito.
[...]
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza:
I. In riforma delle parti impugnate della sentenza, Accertare e Dichiarare che l'Indennità per
sede disagiata non ha funzione e natura retributiva bensì risarcitoria e pertanto essa come tale
non concorre a formare la Retribuzione globale di fatto come parametro di computo per
determinare gli altri istituti (cd. indiretti) della retribuzione;
di conseguenza
II. Dichiarare che le pretese economiche riconosciute dalla sentenza impugnata al lavoratore
non sono dovute poiché il calcolo per la quantificazione degli importi utilizza nel computo anche
quanto erogato per Indennità per sede disagiata che non può essere utilizzata a tale
titolo/finalità.
4 III. Con vittoria di spese e competenze, come per legge in virtù dell'accoglimento dell'appello.”
Nell'interesse della parte appellata:
“…la Corte d'Appello di Cagliari Sezione Civile in funzione di Giudice del Lavoro voglia:
A) dichiarare inammissibile, ovvero comunque rigettare ogni avversa domanda e, per
effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro n. 248/2025;
B) con il rimborso, a favore dell'appellato signor , delle spese processuali di tutti i CP_1
gradi del giudizio e con distrazione di spese in favore del suo procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha censurato la sentenza lamentando, con un unico motivo di appello, il fatto Parte_1
che il Tribunale avesse riconosciuto, all'indennità per disagiata sede, natura e funzione retributiva, anziché natura e funzione risarcitoria/restitutoria, ritenendola, quindi, elemento costitutivo della retribuzione globale di fatto e come tale utilizzandola come parametro per quantificare il compenso dei cd. istituti indiretti della retribuzione.
Esaminando i presupposti dell'art. 10, ha evidenziato la società appellante, appariva, infatti,
chiaro come esso avesse ad oggetto, non le attività che si svolgono in località isolate, ma i luoghi non serviti adeguatamente, tanto è vero che, se la sede del posto di lavoro fosse stata servita da un adeguato servizio pubblico di trasporto, i lavoratori nulla avrebbero potuto pretendere e tutti gli oneri sostenuti per arrivare sul posto di lavoro sarebbero stati comunque a loro esclusivo carico, non essendo previsto alcun rimborso per quei costi.
Non vi era, dunque, spazio, ha osservato la società appellante, per una ipotetica volontà delle parti di adeguamento salariale.
Allo stesso modo, ha proseguito non era in linea, rispetto ai canoni interpretativi, Parte_1
sostenere che detta indennità non fosse un rimborso spese, né sussistevano elementi per ritenere che essa si configurasse come un adeguamento della retribuzione giustificato da una generica maggiore gravosità dell'attività, visto che l'indennità era scollegata dalla prestazione lavorativa,
tanto che l'importo del rimborso non variava in base alla prestazione e non vi era distinzione in
5 ragione delle diverse mansioni, qualifiche o incarichi rivestiti, né in ragione della durata della prestazione.
La fattispecie, d'altronde, ha aggiunto l'appellante, non era comparabile con quelle relative ad indennità corrisposte nei casi di servizio reso all'estero, di trasferimento ad altra sede o in occasione delle trasferte, perché si trattava di fattispecie del tutto diverse da quelle previste dall'art 10 e condizionate dalla particolarità delle prestazioni, mentre nel caso in esame il tipo di prestazione lavorativa non incideva in alcun modo con l'erogazione dell'indennità che veniva attribuita per la sola presenza al lavoro.
La società ha, inoltre, evidenziato come fosse errata anche l'affermazione del Tribunale secondo la quale i costi erano stati stabiliti in assenza di qualsivoglia controllo da parte del datore di lavoro, visto che le parti collettive avevano stabilito criteri precisi e prefissati, predisponendo delle fasce omogenee in base alle distanze da percorrere, subordinando l'erogazione alle presenze al lavoro, con aumenti degli importi in ragione dell'incremento del costo del carburante, come rilevabile già dal verbale di incontro tra la società e la RSU aziendale del 19
giugno 2001, da cui emergeva chiaramente la natura prettamente risarcitoria dell'indennità in contestazione.
E se il contenuto dell'accordo, ha osservato l'appellante, esprimeva la volontà delle parti, le motivazioni con cui nella sentenza si era attribuita all'indennità in esame natura retributiva si ponevano in forte contrasto con detta volontà, con le norme e le disposizioni applicabili, ma anche con la funzione dell'indennità in contestazione e con tutti i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in materia di somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute e percepite a titolo di rimborso spese, non assimilabili alla retribuzione.
Aveva, d'altra parte, rilievo, al più, marginale, ha argomentato la società, la collocazione della norma nel CCNL, non potendo la stessa prevalere sulla funzione dell'erogazione e sulla volontà
espressa dalle parti negli accordi integrativi, mentre, quanto al prelievo contributivo e fiscale operato sulle somme in discussione a cura del sostituto di imposta, ciò poteva essere frutto di
6 errore, ma non poteva influire sulla natura giuridica dell'istituto in esame.
L'insieme di tali argomenti fondava, pertanto, a parere della l'evidente natura Parte_1
di ristoro e non retributiva dell'indennità in contestazione, perciò erroneamente inclusa dal primo giudice nella base di calcolo della retribuzione globale di fatto, come parametro di computo per determinare altri istituti retributivi.
Ciò premesso, la società appellante, dopo avere richiamato i provvedimenti della Suprema Corte
nel frattempo intervenuti in relazione a fattispecie del tutto analoghe, ha concluso come sopra riportato.
***
Il motivo di appello è infondato.
Nel procedere, questa Corte intende richiamare, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie recenti sentenze, n. 116/2024, in data 5 agosto 2024, e a seguire n. 119/2024 e 123/2024.
Con tali sentenze, questa Corte, pur consapevole del proprio precedente orientamento sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità
di disagiata sede, in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di
carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus
pubblici”, non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe quindi natura retributiva, ha inteso discostarsi dal medesimo, peraltro espresso in diversa composizione, sulla scorta di una differente interpretazione, che qui intende ribadire.
L'indennità per disagiata sede è prevista dall'art. 10, titolo IV, sub IV sezione, CCNL di settore
(rubricato appunto “Indennità per disagiata sede”), a mente del quale: “Qualora nella località
ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né
adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il
perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate
esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
7 L'istituto in discussione opera, quindi, secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, in favore dei dipendenti che svolgano la loro attività in località isolate, non dotate di soluzioni abitative, né di adeguati mezzi pubblici di trasporto che le colleghino con centri abitati,
e che distino almeno 5 Km dal centro abitato più vicino.
L'indennità in questione, quindi, per come delineata dalla contrattazione collettiva nazionale,
appare rivolta, a parere del Collegio, non semplicemente a rimborsare il lavoratore delle maggiori spese che lo stesso debba sopportare a causa della eventuale distanza del luogo di lavoro dalla propria residenza, quanto, piuttosto, più in generale, ad adeguare la retribuzione del medesimo alla maggiore gravosità della prestazione richiestagli a causa delle indicate condizioni ambientali.
D'altra parte, anche la scelta delle parti collettive di definire l'indennità in termini di “disagiata
sede” rende evidenza del fatto che l'intento fosse quello di compensare la particolare incomodità
della prestazione, come dimostra anche la collocazione della relativa previsione, nel C.C.N.L.,
tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa (l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e l'indennità per
“maneggio denaro”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo).
Ebbene, deve escludersi, secondo questa Corte, che con gli accordi aziendali richiamati dalle parti si fosse inteso modificare la natura dell'istituto previsto dagli accordi nazionali: come risulta dagli accordi aziendali in atti, infatti, le parti non avevano affermato e previsto alcunché
in ordine ai presupposti di applicazione dell'istituto in esame, ma piuttosto, in continuità con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, si erano limitate a stabilire le norme di dettaglio per la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità in discussione.
E' vero, come sostiene la società appellante, che i criteri in questione erano consistiti nell'individuazione di una serie di fasce chilometriche rapportate alla distanza esistente tra luogo di residenza dei lavoratori e luogo di lavoro dei medesimi e che le parti sindacali periodicamente avevano aumentato l'ammontare (forfettario) dell'indennità prevista per ciascuna fascia anche
8 (la dizione è prevista solo nell'accordo del 19 giugno 2001) in ragione degli aumenti subiti dal costo della benzina, ma è anche vero che, per un verso, come risulta dall'ammontare stabilito per le singole fasce, non era stato stabilito alcun rapporto ragionevole tra costi (presumibilmente)
affrontati e indennità corrisposta (ad es. da ultimo, si veda l'accordo del 18 aprile 2011, prima tabella, sino a 20 KM di percorrenza tra andata e ritorno l'indennità era pari a €. 11,19 euro al giorno, mentre sino a 50 KM era pari a €. 15,36 euro, per non parlare del fatto che per qualunque distanza oltre 50 Km l'indennità era prevista comunque in misura pari a €. 18,43, mentre vi erano lavoratori, come risulta dalla scheda allegata all'accordo del 19 giugno 2001, prodotta da in allegato alla memoria difensiva di primo grado, il cui tratto di percorrenza in andata e CP_1
ritorno superava i 160 Km), e che, per altro verso, era previsto che l'indennità venisse,
comunque, erogata per ciascuna giornata di presenza al lavoro, senza che fosse prevista alcuna indagine, preventiva o successiva, in ordine all'effettivo utilizzo, da parte di ciascun lavoratore,
dell'auto, di un altro mezzo, o di un mezzo comune tra più lavoratori.
Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 18 aprile 2011, sottoscritto il 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i
precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà
dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei
propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di Pt_3
non richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di
condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati
all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno
concordato e convenuto quanto segue…”.
9 Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi,
avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività
lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili.
Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, avesse natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto.
Senza contare che, come risulta dai prospetti paga in atti, la stessa società datrice di lavoro aveva attribuito ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, natura evidentemente retributiva all'emolumento in discussione (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale, come specificato nella “legenda” posta a lato di ciascuna busta paga).
Né, d'altra parte, l'interpretazione qui prospettata si pone in contrasto con le decisioni (ord.
28915/23 e ord. 32683/23, ma si vedano anche n. 32696/2023 e n. 28915/2023) con cui la
Suprema Corte ha confermato i sopra richiamati precedenti di questa Corte D'Appello,
considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello non era incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115 c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali
10 un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in quelle fattispecie, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
L'appello proposto da deve, dunque essere rigettato. Parte_1
Le differenti pronunce succedutesi nel tempo in ordine alla natura dell'indennità di sede disagiata giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 28 luglio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 73/2025 dell'anno 2025, proposta da:
con sede in Capoterra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Franco Usai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Controparte_1
Marcialis, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Cagliari datato 15 maggio 2017, CP_1
dopo avere premesso di lavorare alle dipendenze della società dal 2
[...] Parte_1
gennaio 1997, in qualità di operaio, con inquadramento nel 5° livello del CCNL del settore Industria metalmeccanica, aveva allegato che la società datrice di lavoro non aveva correttamente adempiuto al pagamento delle retribuzioni da lui maturate dal 1 gennaio 2004 al
30 giugno 2014, attribuendogli un trattamento economico inferiore a quello spettantegli.
In particolare, aveva allegato il ricorrente in ingiunzione, nel periodo indicato, la società
gli aveva erogato la tredicesima mensilità e la retribuzione per ferie e permessi Parte_1
determinando le somme dovute sulla base di un parametro inferiore rispetto al valore effettivo della retribuzione globale di fatto, omettendo, nello specifico, in palese contrasto con le previsioni del CCNL applicabile, di includere in quest'ultima voci retributive quali l'indennità di disagiata sede e le maggiorazioni per lavoro notturno, pur percepite stabilmente e costantemente alla luce dell'organizzazione aziendale e dei turni di lavoro.
Ciò premesso, aveva, quindi, domandato che il Tribunale di Cagliari Parte_2
ingiungesse a il pagamento, in proprio favore, della somma di €. 8.599,70, Parte_1
oltre accessori e spese.
***
Il Tribunale di Cagliari aveva ingiunto alla società indicata il pagamento delle somme richieste.
***
aveva, quindi, introdotto la fase di opposizione, eccependo preliminarmente Parte_1
l'avvenuta estinzione per prescrizione delle pretese creditorie vantate da sino al luglio CP_1
2009, in assenza di atti interruttivi precedenti al deposito del ricorso per ingiunzione.
Nel merito, la società opponente aveva rilevato l'infondatezza delle avverse pretese, affermando di aver sempre correttamente effettuato i calcoli delle spettanze retributive del lavoratore nel rispetto delle vigenti norme della contrattazione collettiva e di quella aziendale.
Per quanto concerneva, in particolare, l'indennità di disagiata sede, aveva Parte_1
sostenuto che l'indennità in discorso avesse natura di mero rimborso spese forfettizzato,
parametrato al costo del carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici, senza essere, invece, collegata a particolari modalità della
2 prestazione, né al livello d'inquadramento di ciascun dipendente.
Pertanto, tale indennità, aveva osservato la società datrice di lavoro, non poteva essere considerata quale voce facente parte della “retribuzione globale di fatto.
***
si era costituito in giudizio e aveva insistito nelle domande proposte nella fase Parte_2
monitoria, evidenziando come i propri oneri probatori fossero stati adempiuti mediante la produzione del CCNL - il quale aveva previsto che tredicesima Controparte_2
mensilità, ferie e permessi fossero computati utilizzando quale parametro di calcolo la retribuzione globale di fatto - e mediante la produzione dei prospetti paga, dai quali emergeva la costante erogazione delle maggiorazioni e delle indennità che, a suo dire, erano da computare all'interno della retribuzione globale di fatto.
Dopo avere, altresì, richiamato una serie di precedenti del Tribunale adito favorevoli alle proprie tesi e dopo avere contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata dalla società
opponente, alla stregua dell'arretramento subito dalla tutela reale in virtù delle nuove previsioni contenute nell'art. 18, legge 300/70 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 92/2012,
aveva, quindi, confermato la correttezza dei conteggi depositati in fase Parte_2
monitoria e aveva concluso perché il giudice dichiarasse tenuta al pagamento Parte_1
di €. 8.599,70, oltre accessori.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 248/2025 del 6 febbraio 2025 aveva rigettato l'opposizione proposta e confermato integralmente il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite e condannando la società opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, della restante metà.
In particolare, il primo giudice, dopo avere rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla società opponente, aveva accertato che la retribuzione globale di fatto, secondo la disciplina collettiva, costituiva effettivamente il parametro per il calcolo della tredicesima mensilità e della
3 retribuzione per ferie e permessi e che le maggiorazioni per lavoro notturno e l'indennità di sede disagiata costituivano parte della stessa.
In particolare, quanto all'indennità di sede disagiata, il Tribunale aveva ritenuto che la medesima costituisse un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli, più che meramente di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza - costi che,
infatti, sono presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro - di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato e dai servizi nello stesso normalmente reperibili.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1 Controparte_3
ha resistito.
[...]
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza:
I. In riforma delle parti impugnate della sentenza, Accertare e Dichiarare che l'Indennità per
sede disagiata non ha funzione e natura retributiva bensì risarcitoria e pertanto essa come tale
non concorre a formare la Retribuzione globale di fatto come parametro di computo per
determinare gli altri istituti (cd. indiretti) della retribuzione;
di conseguenza
II. Dichiarare che le pretese economiche riconosciute dalla sentenza impugnata al lavoratore
non sono dovute poiché il calcolo per la quantificazione degli importi utilizza nel computo anche
quanto erogato per Indennità per sede disagiata che non può essere utilizzata a tale
titolo/finalità.
4 III. Con vittoria di spese e competenze, come per legge in virtù dell'accoglimento dell'appello.”
Nell'interesse della parte appellata:
“…la Corte d'Appello di Cagliari Sezione Civile in funzione di Giudice del Lavoro voglia:
A) dichiarare inammissibile, ovvero comunque rigettare ogni avversa domanda e, per
effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro n. 248/2025;
B) con il rimborso, a favore dell'appellato signor , delle spese processuali di tutti i CP_1
gradi del giudizio e con distrazione di spese in favore del suo procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha censurato la sentenza lamentando, con un unico motivo di appello, il fatto Parte_1
che il Tribunale avesse riconosciuto, all'indennità per disagiata sede, natura e funzione retributiva, anziché natura e funzione risarcitoria/restitutoria, ritenendola, quindi, elemento costitutivo della retribuzione globale di fatto e come tale utilizzandola come parametro per quantificare il compenso dei cd. istituti indiretti della retribuzione.
Esaminando i presupposti dell'art. 10, ha evidenziato la società appellante, appariva, infatti,
chiaro come esso avesse ad oggetto, non le attività che si svolgono in località isolate, ma i luoghi non serviti adeguatamente, tanto è vero che, se la sede del posto di lavoro fosse stata servita da un adeguato servizio pubblico di trasporto, i lavoratori nulla avrebbero potuto pretendere e tutti gli oneri sostenuti per arrivare sul posto di lavoro sarebbero stati comunque a loro esclusivo carico, non essendo previsto alcun rimborso per quei costi.
Non vi era, dunque, spazio, ha osservato la società appellante, per una ipotetica volontà delle parti di adeguamento salariale.
Allo stesso modo, ha proseguito non era in linea, rispetto ai canoni interpretativi, Parte_1
sostenere che detta indennità non fosse un rimborso spese, né sussistevano elementi per ritenere che essa si configurasse come un adeguamento della retribuzione giustificato da una generica maggiore gravosità dell'attività, visto che l'indennità era scollegata dalla prestazione lavorativa,
tanto che l'importo del rimborso non variava in base alla prestazione e non vi era distinzione in
5 ragione delle diverse mansioni, qualifiche o incarichi rivestiti, né in ragione della durata della prestazione.
La fattispecie, d'altronde, ha aggiunto l'appellante, non era comparabile con quelle relative ad indennità corrisposte nei casi di servizio reso all'estero, di trasferimento ad altra sede o in occasione delle trasferte, perché si trattava di fattispecie del tutto diverse da quelle previste dall'art 10 e condizionate dalla particolarità delle prestazioni, mentre nel caso in esame il tipo di prestazione lavorativa non incideva in alcun modo con l'erogazione dell'indennità che veniva attribuita per la sola presenza al lavoro.
La società ha, inoltre, evidenziato come fosse errata anche l'affermazione del Tribunale secondo la quale i costi erano stati stabiliti in assenza di qualsivoglia controllo da parte del datore di lavoro, visto che le parti collettive avevano stabilito criteri precisi e prefissati, predisponendo delle fasce omogenee in base alle distanze da percorrere, subordinando l'erogazione alle presenze al lavoro, con aumenti degli importi in ragione dell'incremento del costo del carburante, come rilevabile già dal verbale di incontro tra la società e la RSU aziendale del 19
giugno 2001, da cui emergeva chiaramente la natura prettamente risarcitoria dell'indennità in contestazione.
E se il contenuto dell'accordo, ha osservato l'appellante, esprimeva la volontà delle parti, le motivazioni con cui nella sentenza si era attribuita all'indennità in esame natura retributiva si ponevano in forte contrasto con detta volontà, con le norme e le disposizioni applicabili, ma anche con la funzione dell'indennità in contestazione e con tutti i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte in materia di somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute e percepite a titolo di rimborso spese, non assimilabili alla retribuzione.
Aveva, d'altra parte, rilievo, al più, marginale, ha argomentato la società, la collocazione della norma nel CCNL, non potendo la stessa prevalere sulla funzione dell'erogazione e sulla volontà
espressa dalle parti negli accordi integrativi, mentre, quanto al prelievo contributivo e fiscale operato sulle somme in discussione a cura del sostituto di imposta, ciò poteva essere frutto di
6 errore, ma non poteva influire sulla natura giuridica dell'istituto in esame.
L'insieme di tali argomenti fondava, pertanto, a parere della l'evidente natura Parte_1
di ristoro e non retributiva dell'indennità in contestazione, perciò erroneamente inclusa dal primo giudice nella base di calcolo della retribuzione globale di fatto, come parametro di computo per determinare altri istituti retributivi.
Ciò premesso, la società appellante, dopo avere richiamato i provvedimenti della Suprema Corte
nel frattempo intervenuti in relazione a fattispecie del tutto analoghe, ha concluso come sopra riportato.
***
Il motivo di appello è infondato.
Nel procedere, questa Corte intende richiamare, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie recenti sentenze, n. 116/2024, in data 5 agosto 2024, e a seguire n. 119/2024 e 123/2024.
Con tali sentenze, questa Corte, pur consapevole del proprio precedente orientamento sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità
di disagiata sede, in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di
carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus
pubblici”, non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe quindi natura retributiva, ha inteso discostarsi dal medesimo, peraltro espresso in diversa composizione, sulla scorta di una differente interpretazione, che qui intende ribadire.
L'indennità per disagiata sede è prevista dall'art. 10, titolo IV, sub IV sezione, CCNL di settore
(rubricato appunto “Indennità per disagiata sede”), a mente del quale: “Qualora nella località
ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né
adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il
perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate
esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
7 L'istituto in discussione opera, quindi, secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, in favore dei dipendenti che svolgano la loro attività in località isolate, non dotate di soluzioni abitative, né di adeguati mezzi pubblici di trasporto che le colleghino con centri abitati,
e che distino almeno 5 Km dal centro abitato più vicino.
L'indennità in questione, quindi, per come delineata dalla contrattazione collettiva nazionale,
appare rivolta, a parere del Collegio, non semplicemente a rimborsare il lavoratore delle maggiori spese che lo stesso debba sopportare a causa della eventuale distanza del luogo di lavoro dalla propria residenza, quanto, piuttosto, più in generale, ad adeguare la retribuzione del medesimo alla maggiore gravosità della prestazione richiestagli a causa delle indicate condizioni ambientali.
D'altra parte, anche la scelta delle parti collettive di definire l'indennità in termini di “disagiata
sede” rende evidenza del fatto che l'intento fosse quello di compensare la particolare incomodità
della prestazione, come dimostra anche la collocazione della relativa previsione, nel C.C.N.L.,
tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa (l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e l'indennità per
“maneggio denaro”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo).
Ebbene, deve escludersi, secondo questa Corte, che con gli accordi aziendali richiamati dalle parti si fosse inteso modificare la natura dell'istituto previsto dagli accordi nazionali: come risulta dagli accordi aziendali in atti, infatti, le parti non avevano affermato e previsto alcunché
in ordine ai presupposti di applicazione dell'istituto in esame, ma piuttosto, in continuità con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, si erano limitate a stabilire le norme di dettaglio per la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità in discussione.
E' vero, come sostiene la società appellante, che i criteri in questione erano consistiti nell'individuazione di una serie di fasce chilometriche rapportate alla distanza esistente tra luogo di residenza dei lavoratori e luogo di lavoro dei medesimi e che le parti sindacali periodicamente avevano aumentato l'ammontare (forfettario) dell'indennità prevista per ciascuna fascia anche
8 (la dizione è prevista solo nell'accordo del 19 giugno 2001) in ragione degli aumenti subiti dal costo della benzina, ma è anche vero che, per un verso, come risulta dall'ammontare stabilito per le singole fasce, non era stato stabilito alcun rapporto ragionevole tra costi (presumibilmente)
affrontati e indennità corrisposta (ad es. da ultimo, si veda l'accordo del 18 aprile 2011, prima tabella, sino a 20 KM di percorrenza tra andata e ritorno l'indennità era pari a €. 11,19 euro al giorno, mentre sino a 50 KM era pari a €. 15,36 euro, per non parlare del fatto che per qualunque distanza oltre 50 Km l'indennità era prevista comunque in misura pari a €. 18,43, mentre vi erano lavoratori, come risulta dalla scheda allegata all'accordo del 19 giugno 2001, prodotta da in allegato alla memoria difensiva di primo grado, il cui tratto di percorrenza in andata e CP_1
ritorno superava i 160 Km), e che, per altro verso, era previsto che l'indennità venisse,
comunque, erogata per ciascuna giornata di presenza al lavoro, senza che fosse prevista alcuna indagine, preventiva o successiva, in ordine all'effettivo utilizzo, da parte di ciascun lavoratore,
dell'auto, di un altro mezzo, o di un mezzo comune tra più lavoratori.
Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 18 aprile 2011, sottoscritto il 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i
precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà
dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei
propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di Pt_3
non richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di
condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati
all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno
concordato e convenuto quanto segue…”.
9 Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi,
avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività
lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili.
Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, avesse natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto.
Senza contare che, come risulta dai prospetti paga in atti, la stessa società datrice di lavoro aveva attribuito ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, natura evidentemente retributiva all'emolumento in discussione (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale, come specificato nella “legenda” posta a lato di ciascuna busta paga).
Né, d'altra parte, l'interpretazione qui prospettata si pone in contrasto con le decisioni (ord.
28915/23 e ord. 32683/23, ma si vedano anche n. 32696/2023 e n. 28915/2023) con cui la
Suprema Corte ha confermato i sopra richiamati precedenti di questa Corte D'Appello,
considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello non era incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115 c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali
10 un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in quelle fattispecie, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
L'appello proposto da deve, dunque essere rigettato. Parte_1
Le differenti pronunce succedutesi nel tempo in ordine alla natura dell'indennità di sede disagiata giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante,
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 28 luglio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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