Sentenza 19 settembre 2000
Massime • 1
L'oggetto giuridico del delitto di peculato si identifica con la tutela del patrimonio della pubblica amministrazione da quanti sottraggano o pongano a profitto proprio o di altri denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui sono in possesso per ragione del loro ufficio o servizio. La norma penale presuppone, quindi, che le cose oggetto di peculato possiedano un valore economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne siano prive o ne abbiano uno talmente esiguo che l'azione compiuta non configuri lesione alcuna dell'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione. (Nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso dell'imputato che, in sede di merito, era stato ritenuto responsabile di essersi appropriato tre bossoli provenienti da cartucce della pubblica amministrazione, esplose nel corso delle prescritte esercitazioni di tiro delle forze di polizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2000, n. 10797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10797 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 19/09/2000
Dott. LEONASI RAFFAELE Consigliere SENTENZA
Dott. LUCIANO DI NOTO Consigliere N. 1433
Dott. GIOVANNI CASO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. TITO GARRIBBA Consigliere N. 4352/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AVVERSO
la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14 ottobre 1999;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla contravvenzione perché estinta per prescrizione;
rigetto del ricorso nel resto;
Udito il difensore avv. Renato Borzone che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Mazzitelli Emiliano, riconosciuto colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di peculato (art. 314 cod.pen.) e detenzione abusiva di munizioni (art. 697 cod.pen.), per essersi appropriato, quale agente della polizia di Stato, di quattro cartucce appartenenti alla pubblica amministrazione (una cal. 45, due cal. 7. 62 Nato e una cal. 9 parabellum, le ultime tre esplose), ricorre per cassazione avverso la sentenza specificata in epigrafe e denuncia erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione:
1. in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di peculato, sostenendo: a) che la cartuccia cal. 45 non apparteneva alla pubblica amministrazione, perché era stata da lui casualmente rinvenuta allo stadio;
b) che le tre cartucce esplose, non avevano alcun apprezzabile valore, posto che il loro ricaricamento era un'operazione antieconomica, effettuabile soltanto con speciali attrezzature;
2. in ordine alla contravvenzione, perché le munizioni, in quanto esplose e non ricaricabili, sarebbero inidonee a offendere;
in subordine deduce che il reato è estinto per prescrizione. p.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo si rileva che i giudici del merito, sia di primo che di secondo grado, hanno ritenuto la sussistenza del delitto di peculato in ordine alle quattro cartucce sequestrate, partendo dalla considerazione che fossero state tutte fornite dall'Amministrazione per le esercitazioni di tiro. Sennonché tale considerazione - come fondatamente deduce il ricorrente - è sicuramente errata per quanto attiene alla cartuccia cal. 45, poiché è notorio che nessun arma caratterizzata da questo calibro è in dotazione alle forze di polizia. Quindi, per la cartuccia cal. 45, mancando il presupposto del reato, ossia l'appartenenza alla pubblica amministrazione del bene che si assume appropriato, deve annullarsi la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Ad analoga conclusione si deve pervenire per le residue cartucce.
Questa Corte di legittimità ha osservato che, sebbene l'interesse giuridico di fondo tutelato dall'art. 314 cod.pen. attenga al dovere di fedele e onesta amministrazione, indispensabile, specie nel settore patrimoniale, per salvaguardare i principi, dettati dall'art. 97 Cost., di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione, l'oggetto giuridico del delitto in discorso si identifica nella tutela del patrimonio della pubblica amministrazione da quanti sottraggano ovvero pongano a profitto proprio o di altri denaro o cose mobili, rientranti nella sfera pubblica, di cui sono in possesso per ragione del loro ufficio o servizio. La norma penale presuppone quindi che le cose oggetto di peculato possiedano un valore economico, per cui il reato non sussiste se le stesse ne siano prive o abbiano un valore talmente esiguo che l'azione compiuta non configuri lesione alcuna all'integrità patrimoniale della pubblica amministrazione (Sez. VI, 25.10.1989, Mocini, CED 183.56 7; idem, 16.12.1989, Calabrò, CED 184.040). Nel caso concreto è indubbio che i residui tre bossoli, della cui appropriazione si discute, provenendo da cartucce appartenenti all'Amministrazione, esplose nel corso delle prescritte esercitazioni di tiro a segno, non avevano alcun apprezzabile valore economico. Infatti la riutilizzabilità, prospettata dal giudice di merito per sostenere la sussistenza del reato contestato ("le munizioni, se consegnate al Corpo di appartenenza - si legge nella sentenza impugnata - potevano essere ricaricate, e quindi riutilizzate"), costituisce un'ipotesi puramente teorica, dal momento che, in concreto, i bossoli esplosi nel corso delle esercitazioni compiute dalle forze di polizia non vengono recuperati e ricaricati, dato che tale operazione è tecnicamente difficile ed economicamente dispendiosa. Essi vengono, invece, semplicemente raccolti ed eliminati come rifiuti, che, a causa delle tracce di polveri combuste, sono classificati come tossico-nocivi e devono quindi essere consegnati ad imprese abilitate allo smaltimento di questa specie di rifiuti.
Escluso dunque che i tre bossoli esplosi, pur provenendo da munizioni di proprietà della pubblica amministrazione, avessero un qualche valore economico, va affermata - come si è già anticipato - l'inconfigurabilità del delitto di peculato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
p.
3. La contravvenzione di cui all'art. 697 cod.pen., commessa il 14.4.1995, deve essere dichiarata estinta per prescrizione, ferma restando la già disposta misura di sicurezza della confisca. Non v'è ragione di applicare la disposizione di cui al capoverso dell'art. 129 cod.proc.pen., perché la cartuccia cal. 45 era integra, mentre i bossoli esplosi costituivano pur sempre parti del munizionamento.
P. Q. M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al delitto di peculato perché il fatto non sussiste e in ordine alla contravvenzione contestata perché estinta per prescrizione;
conferma la misura della confisca. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2000