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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2913/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2913 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Benevento, al Parte_1 C.F._1
viale Mellusi n. 3, presso lo studio dell'avv. Alberto Mignone, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, alla via Controparte_1 C.F._2
Colonnette n. 1, presso lo studio dell'avv. Luca Cavuoto, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in San Leucio Del Sannio (Bn), il 10.6.2006, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 4, parte II, serie A, anno
2006.
In base a tale accordo:
-il figlio minore è affidato a entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso la Per_1
madre, con diritto di frequentazione in favore del padre ogni mercoledì alle ore 20.00 e, in periodo non scolastico, dalle ore 13.00 alle ore 20.00, nonché, a settimane alterne, dalle
16.30 del sabato alle 20.00 della domenica;
nel periodo estivo egli starà quindici giorni consecutivi con ciascun genitore e con alternanza di anno in anno per le festività pasquali e natalizie;
-lo contribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento di un assegno alla CP_1
di Euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie;
Pt_1
-le parti rinunciano a reciproche attribuzioni economiche, essendo entrambe autosufficienti,
e dichiarano di non avere nulla a pretendere da un punto di vista patrimoniale;
-la casa coniugale sita in San Leucio del Sannio (Bn) alla via Zarrella snc resta attribuita alla fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio e salvo che Pt_1 Per_1
questi si trasferisca altrove dopo il raggiungimento della maggiore età;
-il conto corrente cointestato tra le parti n. 1001730736 acceso presso l'Ufficio postale di
San Leucio del Sannio sarà estinto entro quindici giorni dall'adozione della sentenza di divorzio;
-i compensi di avvocato restano a carico di ciascuna parte, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
La domanda va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 1589/2023, pubblicata il
17.7.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo la regolamentazione del divorzio contraria agli interessi delle parti e della prole, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il ricorso va, quindi, accolto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Leucio del Sannio (Bn), il 10.6.2006, tra (n. a Palermo il 9.12.1979) e Parte_1 CP_1
(n. a Benevento il 24.4.1978) secondo le modalità di cui al ricorso congiuntamente
[...]
depositato dalle parti e riportate in parte motiva;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Leucio del Sannio per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2006).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.3.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2913 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, c.f. , elett.te dom.ta in Benevento, al Parte_1 C.F._1
viale Mellusi n. 3, presso lo studio dell'avv. Alberto Mignone, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.to in Benevento, alla via Controparte_1 C.F._2
Colonnette n. 1, presso lo studio dell'avv. Luca Cavuoto, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in San Leucio Del Sannio (Bn), il 10.6.2006, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 4, parte II, serie A, anno
2006.
In base a tale accordo:
-il figlio minore è affidato a entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso la Per_1
madre, con diritto di frequentazione in favore del padre ogni mercoledì alle ore 20.00 e, in periodo non scolastico, dalle ore 13.00 alle ore 20.00, nonché, a settimane alterne, dalle
16.30 del sabato alle 20.00 della domenica;
nel periodo estivo egli starà quindici giorni consecutivi con ciascun genitore e con alternanza di anno in anno per le festività pasquali e natalizie;
-lo contribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento di un assegno alla CP_1
di Euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie;
Pt_1
-le parti rinunciano a reciproche attribuzioni economiche, essendo entrambe autosufficienti,
e dichiarano di non avere nulla a pretendere da un punto di vista patrimoniale;
-la casa coniugale sita in San Leucio del Sannio (Bn) alla via Zarrella snc resta attribuita alla fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio e salvo che Pt_1 Per_1
questi si trasferisca altrove dopo il raggiungimento della maggiore età;
-il conto corrente cointestato tra le parti n. 1001730736 acceso presso l'Ufficio postale di
San Leucio del Sannio sarà estinto entro quindici giorni dall'adozione della sentenza di divorzio;
-i compensi di avvocato restano a carico di ciascuna parte, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
La domanda va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 1589/2023, pubblicata il
17.7.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo la regolamentazione del divorzio contraria agli interessi delle parti e della prole, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il ricorso va, quindi, accolto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Leucio del Sannio (Bn), il 10.6.2006, tra (n. a Palermo il 9.12.1979) e Parte_1 CP_1
(n. a Benevento il 24.4.1978) secondo le modalità di cui al ricorso congiuntamente
[...]
depositato dalle parti e riportate in parte motiva;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Leucio del Sannio per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2006).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 20.3.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.