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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte - Presidente - relatore
Luciano Guaglione - Consigliere
Mariangela Marchesiello - Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 262/2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Pio Di Sabato Parte_1
(p.e.c. , domiciliatario con studio in Manfredonia al C.so Roma n. 204 Email_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Controparte_1
Gentile (pec , domiciliatario, con studio in Foggia al Email_2
Corso Roma n. 71
pagina 1 di 3 APPELLATO avverso la sentenza n. 480/2023, resa dal Tribunale di Foggia, – R.G. n. 7348/2015, pubblicata il
20.02.2023.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza, n. 480/2023, il Tribunale di Foggia, R.G. n. 7348/2015, pubblicata il 20.02.2023, ha così deciso: - “Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 3.969,09 oltre accessori di legge e interessi come in parte motiva;
2)
Condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in
€232,78 per esborsi ed €3.404,00 per compensi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) Pone le spese di CTU definitivamente e interamente a carico di parte convenuta”.
Ha proposto appello avverso la predetta sentenza , evocando in Parte_1
giudizio , chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità della Controparte_1
sentenza impugnata e, nel merito, la riforma della stessa pronuncia, nel senso del rigetto della domanda proposta da , così come accolta dal primo Giudice. Controparte_1
Si è costituito , il quale ha resistito all'impugnazione, instando per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Questa Corte ha, poi, rigettato l'istanza avanzata dall'appellante, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
***************************
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309
c.p.c., non hanno depositato note, né all'udienza del 28/03/2025, nè a quella successiva, fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., del 18/04/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina, ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. “correttivo Cartabia” che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con pagina 2 di 3 sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Con l'ulteriore conseguenza che, ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e “…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza”
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in premessa indicato, avverso la sentenza n. 480/2023, resa dal Tribunale di Foggia, – R.G. n. 7348/2015, pubblicata il 20.02.2023, così provvede: - 1) Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181 - 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- 2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025.
Il Presidente est. rel.
Filippo Labellarte
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte - Presidente - relatore
Luciano Guaglione - Consigliere
Mariangela Marchesiello - Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 262/2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Pio Di Sabato Parte_1
(p.e.c. , domiciliatario con studio in Manfredonia al C.so Roma n. 204 Email_1
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Controparte_1
Gentile (pec , domiciliatario, con studio in Foggia al Email_2
Corso Roma n. 71
pagina 1 di 3 APPELLATO avverso la sentenza n. 480/2023, resa dal Tribunale di Foggia, – R.G. n. 7348/2015, pubblicata il
20.02.2023.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza, n. 480/2023, il Tribunale di Foggia, R.G. n. 7348/2015, pubblicata il 20.02.2023, ha così deciso: - “Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 3.969,09 oltre accessori di legge e interessi come in parte motiva;
2)
Condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in
€232,78 per esborsi ed €3.404,00 per compensi oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) Pone le spese di CTU definitivamente e interamente a carico di parte convenuta”.
Ha proposto appello avverso la predetta sentenza , evocando in Parte_1
giudizio , chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità della Controparte_1
sentenza impugnata e, nel merito, la riforma della stessa pronuncia, nel senso del rigetto della domanda proposta da , così come accolta dal primo Giudice. Controparte_1
Si è costituito , il quale ha resistito all'impugnazione, instando per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Questa Corte ha, poi, rigettato l'istanza avanzata dall'appellante, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
***************************
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309
c.p.c., non hanno depositato note, né all'udienza del 28/03/2025, nè a quella successiva, fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., del 18/04/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina, ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. “correttivo Cartabia” che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con pagina 2 di 3 sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Con l'ulteriore conseguenza che, ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e “…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza”
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in premessa indicato, avverso la sentenza n. 480/2023, resa dal Tribunale di Foggia, – R.G. n. 7348/2015, pubblicata il 20.02.2023, così provvede: - 1) Dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181 - 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- 2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025.
Il Presidente est. rel.
Filippo Labellarte
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 3