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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2408/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Cosentino Rossella;
Parte_1
Parte attrice contro
con l'avvocato Sergio Sica;
CP_1
e contro
, contumace;
Controparte_2
Parti convenute
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Richiede all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 co. 2 l. div., di condannare l' ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge Sig. CP_1
nella misura del 70% a decorrere dal mese successivo al decesso (maggio 2024)”. Persona_1
Per l' : CP_1
“Si costituisce l' rimettendosi alle determinazioni che il Tribunale intenderà adottare in ordine CP_3
alla quota parte di spettanza delle parti sulla pensione cat. VOCTPS 213,5400,05255849 (PENS.
[...]
di cui era titolare il Controparte_4 Per_1
pagina 1 di 5 Naturalmente il calcolo delle reversibilità dovrà tener conto di eventuali redditi percepiti dalle parti in causa.
Spese come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 comma 3 L. 898/1970 e 737 e ss c.p.c., ha allegato che: Parte_1
- la ricorrente aveva contratto matrimonio concordatario a Padova, in data 14.5.1966, con il Sig.
Per_1
- i coniugi avevano divorziato per effetto della sentenza del Tribunale di Padova del 27.02.1991, depositata in data 18.03.1991;
- la sentenza di divorzio aveva posto a carico del Sig. un assegno mensile dell'importo di Per_1
£. 1.140.000,00 in favore dell'odierna ricorrente, oltre ad una somma annuale pari all'aumento dello stipendio maturato a causa dell'incremento annuo dell'indice Istat;
- negli ultimi 3 anni, l'importo mensilmente corrisposto dal sig. ammontava ad € Persona_1
1045,00 come risulta dagli estratti conto che si allegano;
- nelle more, il Sig. aveva iniziato a beneficiare del trattamento pensionistico Persona_1 dovuto per l'attività di lavoro dipendente svolto presso l'Aereonautica Militare Italiana nel periodo dal 1963 al 1995, da parte dell' resistente;
CP_3
- dopo il divorzio il Sig. , in data 10.01.2001 contraeva matrimonio con la Persona_1
resistente Sig.ra residente in [...] int. 7, mentre Controparte_2
l'istante non ha contratto nuove nozze;
- in data 3.4.2024, il Sig. è purtroppo deceduto;
Persona_1
- il matrimonio tra la sig.ra ed il sig. è dunque durato 25 anni e l'odierna ricorrente Pt_1 Per_1
si trova in uno stato di bisogno, non essendo titolare di alcuna altra fonte di reddito, essendo, altresì, ipovedente, con conseguente necessità di un continuo sostegno, anche medico, situazione clinica destinata purtroppo a peggiorare;
la sig.ra inoltre, avendo 78 Parte_1
anni non è evidentemente nelle condizioni fisiche di poter reperire un lavoro, diversamente dalla sig.ra la quale ha 49 anni ed ha una diversa capacità lavorativa. CP_2
Si è costituito l' , producendo cedolino della pensione di e rimettendosi alla CP_1 Persona_2
decisione del Tribunale in punto di quantificazione.
pagina 2 di 5 Con provvedimento assunto all'esito della prima udienza ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice relatore, rilevato il difetto di prova del perfezionamento della notifica nei confronti di Controparte_2
per mancata produzione della CAD, fissava udienza al 28.2.2025 assegnando a parte attrice termine per la relativa produzione.
Per l'udienza del 28.2.2025, trattata in modalità cartolare, parte attrice depositava comunicazione pervenuta da a seguito di reclamo sporto dall'attrice, con allegata scansione del Controparte_5 duplicato dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito;
il Giudice delegato dichiarava pertanto la contumacia di e rimetteva la causa al Collegio per la Controparte_2
decisione.
********
L'art. 9 L. Div., come modificato dall'art. 13 l. n. 74/1987, attribuisce al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità
a questo spettante, subordinato alla condizione della effettiva titolarità dell'assegno di divorzio ed al fatto che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze: come ha precisato la Suprema Corte,
l'attribuzione patrimoniale in questione ha carattere di automaticità e di indipendenza dallo stato di bisogno effettivo (Cass. Civ., Sez. I, 16.4.1991, n. 4041), purché sussistano i due presupposti sopra ricordati.
L'affermata automaticità dell'attribuzione patrimoniale di cui all'art. 9 L. Div. comporta che, sussistendo i due presupposti previsti dalla norma, nel corso del giudizio promosso dal coniuge divorziato per ottenere una quota della pensione di reversibilità non possa mettersi in discussione l'an del diritto (essendo divenuto intangibile, con la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio, il presupposto dell'attribuzione patrimoniale in parola riconosciuta nella sentenza di divorzio), ma solo il quantum.
Il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n. 22259), ma la misura di tale diritto – vale a dire l'ampiezza della quota – deve essere determinata attraverso un provvedimento giudiziario, avente forma di sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 2001, n. 3037) e natura costitutivo- determinativa necessaria a discrezionalità vincolata: in particolare, la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è esclusivo, comprendendo la possibilità di pagina 3 di 5 applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi sono comprese sia la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, sia l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.
Secondo la giurisprudenza formatasi successivamente (cfr. tra le tante Cass.n.8113/2000; n.282/2001;
n.3037/2001; n.1057/2002; n.2471/2003; n.15148/2003; n.6272/2004), il criterio dell'elemento temporale, pur essendo preponderante, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo il giudice, nel suo apprezzamento, ponderare ulteriori elementi correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale.
In particolare, contenendo l'art.9 comma 3 un richiamo all'assegno di cui all'art.5, esigenze di coordinamento sistematico portano ad individuare nell'ambito dello stesso art.5 comma 6 tali ulteriori elementi di giudizio, tra i quali potranno assumere specifico rilievo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale.
Nel caso concreto, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente quale ex coniuge a percepire una quota della pensione di reversibilità, poiché la stessa godeva di un assegno divorzile (cfr. sentenza di divorzio docc. 2 e 4 ricorso).
Quanto alla misura di tale quota, si evidenzia che l'attrice è rimasta sposata con dal 1966 Persona_1
al 1991 e la convivenza effettiva deve ritenersi di circa 17 anni, in quanto i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione nel 1983; dal matrimonio, inoltre, sono nati due figli (come si evince dalla sentenza di divorzio sopra citata).
L'attrice ha dedotto di non percepire alcun reddito, attualmente ha 79 anni e ha documentato di essere affetta da maculopatia evoluta (cfr. doc. 7).
Orbene, per quanto il matrimonio con la convenuta abbia avuto una durata di Controparte_2
22 anni (dal 2001 al 2023), non si dispone di ulteriori elementi relativi alla durata della convivenza effettiva tra coniugi, né sui redditi e sul patrimonio della convenuta stessa.
Si ritiene, alla luce di quanto esposto, che nella ripartizione della pensione debba favorirsi la situazione dell'attrice, tenendo conto in particolare che la sua età esclude in radice una minima capacità lavorativa e, dunque, di procurarsi redditi autonomi;
la convenuta ha invece attualmente 50 anni, per cui CP_2
deve presumersi che la stessa abbia una capacità di guadagno consona alla sua età; occorre infine pagina 4 di 5 considerare che, al momento del decesso dell'ex coniuge, l'attrice percepiva un assegno divorzile pari ad € 1.045,00 mensili, comprensivi di rivalutazione ad oggi.
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra riportati, si stima congruo attribuire a la quota di Parte_1
pensione di reversibilità pari al 70% e a la restante quota del 30%. Controparte_2
Le spese di lite, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, vanno compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. attribuisce a , nata a [...] il [...], la quota pari al 70% della pensione di Parte_1 reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di , con decorrenza dal primo giorno CP_1 Persona_1
del mese successivo a tale decesso;
2. attribuisce a nata a [...]- Oriente (Cuba) il 15.6.1975, la quota pari al Controparte_2
30% della pensione di reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di , con CP_1 Persona_1
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a tale decesso;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2408/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Cosentino Rossella;
Parte_1
Parte attrice contro
con l'avvocato Sergio Sica;
CP_1
e contro
, contumace;
Controparte_2
Parti convenute
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
“Richiede all'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 co. 2 l. div., di condannare l' ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge Sig. CP_1
nella misura del 70% a decorrere dal mese successivo al decesso (maggio 2024)”. Persona_1
Per l' : CP_1
“Si costituisce l' rimettendosi alle determinazioni che il Tribunale intenderà adottare in ordine CP_3
alla quota parte di spettanza delle parti sulla pensione cat. VOCTPS 213,5400,05255849 (PENS.
[...]
di cui era titolare il Controparte_4 Per_1
pagina 1 di 5 Naturalmente il calcolo delle reversibilità dovrà tener conto di eventuali redditi percepiti dalle parti in causa.
Spese come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 9 comma 3 L. 898/1970 e 737 e ss c.p.c., ha allegato che: Parte_1
- la ricorrente aveva contratto matrimonio concordatario a Padova, in data 14.5.1966, con il Sig.
Per_1
- i coniugi avevano divorziato per effetto della sentenza del Tribunale di Padova del 27.02.1991, depositata in data 18.03.1991;
- la sentenza di divorzio aveva posto a carico del Sig. un assegno mensile dell'importo di Per_1
£. 1.140.000,00 in favore dell'odierna ricorrente, oltre ad una somma annuale pari all'aumento dello stipendio maturato a causa dell'incremento annuo dell'indice Istat;
- negli ultimi 3 anni, l'importo mensilmente corrisposto dal sig. ammontava ad € Persona_1
1045,00 come risulta dagli estratti conto che si allegano;
- nelle more, il Sig. aveva iniziato a beneficiare del trattamento pensionistico Persona_1 dovuto per l'attività di lavoro dipendente svolto presso l'Aereonautica Militare Italiana nel periodo dal 1963 al 1995, da parte dell' resistente;
CP_3
- dopo il divorzio il Sig. , in data 10.01.2001 contraeva matrimonio con la Persona_1
resistente Sig.ra residente in [...] int. 7, mentre Controparte_2
l'istante non ha contratto nuove nozze;
- in data 3.4.2024, il Sig. è purtroppo deceduto;
Persona_1
- il matrimonio tra la sig.ra ed il sig. è dunque durato 25 anni e l'odierna ricorrente Pt_1 Per_1
si trova in uno stato di bisogno, non essendo titolare di alcuna altra fonte di reddito, essendo, altresì, ipovedente, con conseguente necessità di un continuo sostegno, anche medico, situazione clinica destinata purtroppo a peggiorare;
la sig.ra inoltre, avendo 78 Parte_1
anni non è evidentemente nelle condizioni fisiche di poter reperire un lavoro, diversamente dalla sig.ra la quale ha 49 anni ed ha una diversa capacità lavorativa. CP_2
Si è costituito l' , producendo cedolino della pensione di e rimettendosi alla CP_1 Persona_2
decisione del Tribunale in punto di quantificazione.
pagina 2 di 5 Con provvedimento assunto all'esito della prima udienza ex art. 127 ter c.p.c. il Giudice relatore, rilevato il difetto di prova del perfezionamento della notifica nei confronti di Controparte_2
per mancata produzione della CAD, fissava udienza al 28.2.2025 assegnando a parte attrice termine per la relativa produzione.
Per l'udienza del 28.2.2025, trattata in modalità cartolare, parte attrice depositava comunicazione pervenuta da a seguito di reclamo sporto dall'attrice, con allegata scansione del Controparte_5 duplicato dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito;
il Giudice delegato dichiarava pertanto la contumacia di e rimetteva la causa al Collegio per la Controparte_2
decisione.
********
L'art. 9 L. Div., come modificato dall'art. 13 l. n. 74/1987, attribuisce al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, il diritto ad una quota della pensione di reversibilità
a questo spettante, subordinato alla condizione della effettiva titolarità dell'assegno di divorzio ed al fatto che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze: come ha precisato la Suprema Corte,
l'attribuzione patrimoniale in questione ha carattere di automaticità e di indipendenza dallo stato di bisogno effettivo (Cass. Civ., Sez. I, 16.4.1991, n. 4041), purché sussistano i due presupposti sopra ricordati.
L'affermata automaticità dell'attribuzione patrimoniale di cui all'art. 9 L. Div. comporta che, sussistendo i due presupposti previsti dalla norma, nel corso del giudizio promosso dal coniuge divorziato per ottenere una quota della pensione di reversibilità non possa mettersi in discussione l'an del diritto (essendo divenuto intangibile, con la morte del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di divorzio, il presupposto dell'attribuzione patrimoniale in parola riconosciuta nella sentenza di divorzio), ma solo il quantum.
Il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (Cass. Civ., Sez. L, 27.9.2013, n. 22259), ma la misura di tale diritto – vale a dire l'ampiezza della quota – deve essere determinata attraverso un provvedimento giudiziario, avente forma di sentenza (Cass. Civ., Sez. I, 2 marzo 2001, n. 3037) e natura costitutivo- determinativa necessaria a discrezionalità vincolata: in particolare, la ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge e coniuge superstite, va fatta “tenendo conto della durata del rapporto” cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è esclusivo, comprendendo la possibilità di pagina 3 di 5 applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi sono comprese sia la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite, sia l'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.
Secondo la giurisprudenza formatasi successivamente (cfr. tra le tante Cass.n.8113/2000; n.282/2001;
n.3037/2001; n.1057/2002; n.2471/2003; n.15148/2003; n.6272/2004), il criterio dell'elemento temporale, pur essendo preponderante, non si pone come unico ed esclusivo parametro cui conformarsi automaticamente ed in base ad un mero calcolo matematico, potendo il giudice, nel suo apprezzamento, ponderare ulteriori elementi correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale.
In particolare, contenendo l'art.9 comma 3 un richiamo all'assegno di cui all'art.5, esigenze di coordinamento sistematico portano ad individuare nell'ambito dello stesso art.5 comma 6 tali ulteriori elementi di giudizio, tra i quali potranno assumere specifico rilievo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda matrimoniale.
Nel caso concreto, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente quale ex coniuge a percepire una quota della pensione di reversibilità, poiché la stessa godeva di un assegno divorzile (cfr. sentenza di divorzio docc. 2 e 4 ricorso).
Quanto alla misura di tale quota, si evidenzia che l'attrice è rimasta sposata con dal 1966 Persona_1
al 1991 e la convivenza effettiva deve ritenersi di circa 17 anni, in quanto i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione nel 1983; dal matrimonio, inoltre, sono nati due figli (come si evince dalla sentenza di divorzio sopra citata).
L'attrice ha dedotto di non percepire alcun reddito, attualmente ha 79 anni e ha documentato di essere affetta da maculopatia evoluta (cfr. doc. 7).
Orbene, per quanto il matrimonio con la convenuta abbia avuto una durata di Controparte_2
22 anni (dal 2001 al 2023), non si dispone di ulteriori elementi relativi alla durata della convivenza effettiva tra coniugi, né sui redditi e sul patrimonio della convenuta stessa.
Si ritiene, alla luce di quanto esposto, che nella ripartizione della pensione debba favorirsi la situazione dell'attrice, tenendo conto in particolare che la sua età esclude in radice una minima capacità lavorativa e, dunque, di procurarsi redditi autonomi;
la convenuta ha invece attualmente 50 anni, per cui CP_2
deve presumersi che la stessa abbia una capacità di guadagno consona alla sua età; occorre infine pagina 4 di 5 considerare che, al momento del decesso dell'ex coniuge, l'attrice percepiva un assegno divorzile pari ad € 1.045,00 mensili, comprensivi di rivalutazione ad oggi.
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra riportati, si stima congruo attribuire a la quota di Parte_1
pensione di reversibilità pari al 70% e a la restante quota del 30%. Controparte_2
Le spese di lite, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, vanno compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. attribuisce a , nata a [...] il [...], la quota pari al 70% della pensione di Parte_1 reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di , con decorrenza dal primo giorno CP_1 Persona_1
del mese successivo a tale decesso;
2. attribuisce a nata a [...]- Oriente (Cuba) il 15.6.1975, la quota pari al Controparte_2
30% della pensione di reversibilità erogata dall' a seguito del decesso di , con CP_1 Persona_1
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a tale decesso;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
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