Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 921/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Giuseppe Bersani Giudice
Dott.ssa Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 921/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da ato il 21/07/1982 a RT (AL) Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTINA MIRELLA
E
nato il [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. GALANTINO MARGHERITA
-ricorrenti con parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.05.2025 trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di proprietà del signor , ubicata in Sarezzano (AL), in Strada Parte_2
Montegualdone, 13, ivi compresi gli arredi tutti, resterà assegnata al medesimo;
3) La signora si trasferirà unitamente ai due figli nati dal matrimonio e Parte_1 Per_1
che con la medesima risiederanno in allocazione privilegiata e affido congiunto come per CP_2
legge presso altro immobile in Villaromagnano (AL), piazza San Michele, 2;
4) Il signor verserà mensilmente per il mantenimento della figlia euro 700,00 e per CP_1 Per_1
il figlio euro 600,00, per il totale complessivo di euro 1.300,00 mensili e ciò in via anticipata CP_2
entro il giorno 5 di ogni mese, importo complessivo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
5) Le spese mediche e scolastiche ordinarie e straordinarie competeranno al padre dei minori nella misura del 60% e alla madre nella misura del 40%; in relazione alla quantificazione/individuazione delle stesse, alla necessità del preventivo consenso, nonché in relazione alle modalità di rimborso, i coniugi concordano di applicare il Protocollo di Alessandria del 20/07/2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria e il Tribunale, Protocollo che costituisce parte integrante del presente accordo;
6) Il signor si obbliga ad acquistare la cameretta per i figli da destinare all'abitazione dove CP_1
si trasferirà la signora Parte_1
7) La signora in accordo con il signor percepirà dall'INPS gli AU per Parte_1 CP_1
entrambi i figli in quota al 100%; 8) Il signor potrà vedere e tenere con sé i due figli minori tutte le settimane dal lunedì dopo CP_1
scuola al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola e, previo accordo con la signora il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio;
Pt_1
9) Il signor potrà stare con i figli 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive CP_1
e così pure la signora otrà tenere i figli in modo continuativo per 15 giorni durante le vacanze Pt_1
estive allo scopo di portare i figli in vacanza al mare o in montagna, i 15 giorni di competenza dovranno essere accordati ed individuati da entrambi i genitori entro la fine del mese di maggio antecedente le vacanze estive;
10) Le feste comandate saranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
i figli un anno staranno a Natale con il padre e il Santo Stefano con la madre e viceversa ad anni alterni (a partire dal 2025 il S. Natale con la madre e il Santo Stefano col padre), il 31 dicembre e il Capodanno (a partire dal 2025 il 31 dicembre con la madre e il Capodanno col padre), e così pure la Pasqua e la
ET (a partire dal 2025 la Pasqua con il padre e la ET con la madre), mentre il giorno del loro compleanno trascorreranno con l'uno e l'altro genitore la mattina compreso il pranzo e il pomeriggio compresa la cena, qualora il padre, per ragioni lavorative, non potesse tenerli con sé staranno con la signora Pt_1
11) I coniugi dichiarano essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di reciproco mantenimento;
12) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento equipollente sempre valido per l'espatrio per sé e per i due figli minori”.
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da nato a [...]_1
VA (AL) il 18/03/1977, celebrato in Sarezzano in data 30/05/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di Villaromagnano al n. 1, Parte 2^, Serie C, Anno 2012
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 11/06/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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