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20 febbraio 2021
20 febbraio 2021
Art. 17. Modifiche all'articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69 1. L' articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite;
b) se il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.».
«Art. 19. (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite;
b) se il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.».
Commentario • 1
- 1. MAE: L'inosservanza del termine di 60 giorni per la decisione ha mera natura perentoria.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 aprile 2022 · 0.9516733
In tema di mandato di arresto Europeo, il diverso termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (sez. VI, 31/03/2022). Cassazione penale sez. VI, 31/03/2022, (ud. 31/03/2022, dep. 01/04/2022), n.12221 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trento ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria di Germania di S.F., …
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Giurisprudenza • 26
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2022, n. 47500Provvedimento: […] Secondo la difesa del ricorrente, il tenore dell'art. 22-bis I. 22 aprile 2005, inserito dall'art. 17, d.lgs. del 2 febbraio 2021, n. 10 sarebbe applicabile al caso sottoposto a scrutinio in quanto la misura cautelare emessa dall'Autorità Giudiziaria tedesca alla base della richiesta di consegna non sarebbe legittima poiché sono decorsi i sessanta giorni previsti dalla citata disposizione e senza che la Corte di appello abbia verificato la persistenza delle esigenze cautelari alla base del provvedimento emesso in Germania. 3. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- mandato di arresto europeo·
- spese processuali·
- consegna cittadino·
- esigenze cautelari·
- obbligo di presentazione·
- ritardo decisione consegna·
- art. 22-bis legge 69/2005·
- Cassa delle ammende