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Articolo 21 della Legge 19 marzo 1983, n. 72
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Legge 19 marzo 1983, n. 72
Articolo 21 della Legge 19 marzo 1983, n. 72
Versione
24 marzo 1983
Art. 21.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 24 marzo 1983
Vedi fonte istituzionale
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