Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA03603 /01 IN NOME DEL POP IT ANC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE caciüith life Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. AN IANNOTTA R. G. N. 14667/98 Rel. Consigliere Dott. AN VELLA 16812/98 - 7460 Consigliere - Dott. Giovanni SETTIMJ Cron. Rep. 1131 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente S ENTE N Z A sul ricorso proposto da: IZ CE, elettivamente domiciliato in ROMA Jefit presso lo studio dell'avvocato P.LE CLODIO 32 CIABATTINI LIDIA, difeso dagli avvocati TANZARELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BIAGIO, REALMONTE CE, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta ie - ricorrente JL dal Sig. per diritti L 3000 contro || 12 MAR 2001 AR AN, MIANULLI ANNUNZIATA;
IL CANCELLIERE intimati LIRE 1500 CANCELLERIA e sul 2° ricorso n° 16812/98 proposto da: AR AN, MIANULLI ANNUNZIATA, elettivamente 2000 | domiciliati in ROMA VIA ALBERTARIO 18, presso lo 0523311 1970 studio dell'avvocato BENIAMINO RODINO', che li difende 0523312 -1- unitamente all'avvocato ANTONICELLI COSIMO, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
IZ CE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 213/97 della Corte d'Appello di LECCE Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 25/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. AN VELLA;
udito l'Avvocato Biagio TANZARELLA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato Cosimo ANTONICELLI, difensore dei ricorrenti incidentali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Dario CAFIERO che ha l'accoglimento di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 24 aprile 1992 AN TT e UN NU citarono ES IZ, davanti al Tribunale di Taranto, per la risoluzione del contratto preliminare, in data 6 giugno 1991,con il quale il convenuto aveva loro promesso la vendita della proprietà di un appartamento di un edificio in corso di costruzione,e per la sua condanna al pagamento del doppio della caparra versata (trenta milio- ni di lire) con interessi e svalutazione monetaria. A sostegno della do- manda affermarono che: a)-del prezzo determinato in centosette milio- ni di lire, avevano versato quindici milioni, al momento della sottoscri= zione del contratto, e si erano obbligati a pagarne un'altra parte in date stabilite,e il residuo di sessanta milioni mediante accollo di un mutuo regionale a tasso agevolato;
b)-il promittente alienante era incorso in un inadempiento di non scarsa importanza,perché non aveva svolto la attività necessaria per l'assegnazione del menzionato mutuo. Il IZ,costituitosi in giudizio,contestò il fondamento della pretesa e, con domanda riconvenzionale, chiese la pronuncia di risoluzione del contratto per colpa dei promissari acquirenti, affermando che costoro, con una giustificazione pretestuosa (ottenere prima chiarimenti sul mutuo agevolato e sul titolo di proprietà del bene promesso in vendita), non avevano pagato la somma di dieci milioni di lire che,come parte del prezzo, avrebbero dovuto versare alla data del 30 dicembre 1991. T R O C Il Tribunale,con sentenza del 18 settembre 1996,pronunciò la risolu= zione del contratto, in accoglimento della domanda degli attori,a favore dei quali condannò il convenuto a pagare il doppio della caparra con gli interessi dalla notificazione della citazione. Il soccombente propose impugnazione insistendo nel chiedere, in rifor- forma della pronuncia del Tribunale, l'accoglimento della domanda ri= convenzionale e il rigetto di quella principale. Con sentenza del 25 ottobre 1997 la sezione distaccata di Taranto del' la Corte d'appello di Lecce,in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del contratto preliminare di compravendita e condannato il convenuto a pagare agli attori la minore somma di quin- dici milioni di lire (a restituire cioè la parte di prezzo già pagata e non a corrispondere il doppio della caparra,come deciso, invece dal Tribu= nale), con gli interessi dalla data di notificazione della citazione intro= duttiva del processo. Ha ritenuto la Corte d'appello che: a)-non poteva condividersi la tesi del IZ, secondo cui non gli era ascrivibile alcuna responsabilità in ordine alla mancata erogazione del mutuo a tasso agevolato in favore dei promissari acquirenti;
b)-le parti avevano concluso il contratto preliminare, avendo presuppo- sto l'avvenuta assegnazione del mutuo regionale agevolato, il cui im= porto era cospicuo in sé e in relazione al prezzo complessivo della 2. ENCIZ compravendita (situazione comune anche all'alienante che aveva men- zionato l'assegnazione del mutuo nella promessa di vendita); c)-il mutuo,però,non era stato già assegnato al momento della sotto= scrizione del contratto preliminare e di esso doveva,pertanto, rilevarsi d'ufficio la nullità per mancanza di causa. Infatti, il IZ nella promes' sa di vendita aveva riferito che dalla Regione Puglia gli era stato asse= gnato (con nota n.13022) il mutuo agevolato che, invece, dai documen- ti prodotti in giudizio, risultava essere subordinato alla presentazione di una determinata documentazione richiesta dall'Ente pubblico. Il IZ ricorre per cassazione con tre motivi. Il TT e la NU resistono con controricorso e propongono ri= corso incidentale anch'esso sorretto da tre motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile, essendo stati proposti contro la stes- sa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia la violazione degli art. 1467 del codice civile e 99 e 112 del codice di procedura ci= vile,in relazione all'art.360 di quest'ultimo codice,e si censura la sen' tenza impugnata,adducendosi che la Corte d'appello ha ritenuto erro= neamente che le parti avevano concluso il contratto preliminare di compravendita, sul presupposto che l'assegnazione del mutuo agevola- 3. to costituisse un fatto certo,pur avendo affermato che il IZ “al mo= mento della firma di tale contratto (6 giugno 1991),"sapeva... che l'as- segnazione del mutuo era subordinata alla presentazione della docu= mentazione richiesta”. Si aggiunge che,in ogni caso, la certezza della mancata assegnazione del mutuo si era avuta dopo la conclusione del- la promessa di vendita e di essa, pertanto, non si sarebbe dovuta dichia- rare la nullità per difetto originario della causa, ma si sarebbe potuta pronunciare eventualmente la risoluzione non per inadempimento del co l IZ, bensì per fatto non imputabile a colpa delle parti. Con il secondo motivo si sostiene che la Corte d'appello è incorsa nella violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, avendo di= chiarato d'ufficio la nullità del contratto preliminare per mancanza,al momento del suo perfezionamento, della situazione considerata pre= messa implicita del consenso, sebbene la presupposizione integri una eccezione in senso proprio e, quindi, l'allegazione della sua inesistenza rientri nella disponibilità delle parti alle quali soltanto spetta la legit' timazione ad eccepirla. Con il terzo motivo si critica la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello immotivatamente affermato che l'assegnazione del mutuo aveva avuto un ruolo determinante nella conclusione del contratto preliminare di compravendita.
4. NOIZ Il motivo di ordine procedurale è fondato. Costituisce principio di diritto pacifico quello secondo cui il Giudice, pur avendo il potere-dovere di qualificare giuridicamente il rapporto, non può pronunciare oltre i limiti della domanda, né di ufficio su ecce= zioni in senso proprio,essendo queste proponibili soltanto dalle parti. La presupposizione, intesa come premessa implicita del consenso delle parti, è compresa tra queste eccezioni,non essendo catalogabile tra le mere difese e, quindi, al Giudice non è consentito rilevarla d'ufficio e cores dichiarare la nullità del contratto per avere poi ritenuto che questo era stato concluso in sua mancanza (sent.nn.2109 del 1980,2621 del 1987, 449 del 1996,2108 del 2000). Nella specie la Corte d'appello non si è adeguata a questo principio perché,pur essendosi le parti limitate a chiedere la pronuncia di risolu- zione del contratto per inadempimenti reciproci,ne ha dichiarato la nullità, avendo ritenuto d'ufficio che, al momento della sua conclusione, difettasse la situazione di fatto (assegnazione del mutuo) alla cui esi= stenza le stesse parti avevano subordinato la volontà negoziale. Per l'accertata violazione della norma dell'art. 112 del codice di pro= cedura civile,deve accogliersi il motivo di ricorso -il che rende super- fluo l'esame delle sue altre censure e del ricorso incidentale, che resta= stano tutti assorbiti- cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la cau= sa,per un nuovo esame, ad altra sezione della stessa Corte d'appello, 5. T R O C che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. T. M. la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso prin' cipale,dichiara l'assorbimento degli altri suoi motivi e del ricorso in' cidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce. Roma I° dicembre 2000. Il consigliere estensore. Il presidente- (dott. A. Vella) (dott. Iannotta), Jaunal Либешь на IL CANCELLIERE C1 AO CO Zco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12MAR 2001 IL CANCELLIERE CT 10.000 110000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date 7. NOV 2001 Serie 4. 290000 al n. 49.309 290.000 versate S. DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente AR Servizi (fire (D.ssa Maria Grazia DILIPPOY Il Responsabile Servizio e zian (Dr. M. RACOCHINT)