Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
28.1.2025 disposte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 5665/2024 avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Principe di Napoli n. 21, presso lo studio legale dell'Avv. Arnaldo Todisco che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp. p.t., ed in persona del legale rapp. p.t.., rappresentati e difesi, dall'avv. Carmen Controparte_2
Moscariello, elettivamente domiciliati in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTI
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14
RESISTENTE - CONTUMACE
1
PER RD : previa sospensiva, dichiarare la nullità dell'intimazione di Pt_1 pagamento n. 071202390356468174000, limitatamente agli importi riferiti agli avvisi di addebito
37120180014109521000, n.37120190001786491000, n. 37120190014362927000, n.
37120210003761600000, n. 3712022000469804700, per omessa notifica degli atti prodromici;
con vittoria delle spese legali, con attribuzione.
PER L' in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva Controparte_4 della e l'inammissibilità della domanda;
nel merito rigettare il ricorso;
con vittoria di CP_2 spese per lite temeraria.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.03.2024, deduceva di aver Parte_1 ricevuto in data 15.02.2024, l'intimazione di pagamento n. 071202390356468174000 avente, tra l'altro, ad oggetto gli avvisi di addebito n. 37120180014109521000, n.37120190001786491000, n.
37120190014362927000, n. 37120210003761600000 e n. 3712022000469804700, asseritamente notificati, a titolo di contributi I.V.S non versati per gli anni 2017/2018/2019/2020/2021 e 2022.
Lamentava la nullità degli avvisi di addebito per omessa notifica da parte dell'ente.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, CP_ l' nonché l' , per chiedere, previa sospensiva, Controparte_2 Controparte_5
l'annullamento dell'intimazione di pagamento limitatamente agli importi riferiti agli avvisi di addebito ivi indicati, dovuti a titolo di contributi previdenziali per gli anni
2017/2018/2019/2020/2021 e 2022, per omessa notifica.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' e si costituivano Controparte_2 tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione e l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc.
Nel merito, chiedevano il rigetto del ricorso, in virtù delle rituali notifiche degli avvisi di addebito effettuate nei confronti della ricorrente, come da documentazione prodotta.
Il tutto con vittoria delle spese per lite temeraria.
Nonostante la rituale notifica, l' non si costituiva in Controparte_3 giudizio e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
Rigettata la richiesta di sospensiva, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa sulle conclusioni come illustrate nelle note conclusionali.
L'udienza del 28.1.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
quindi la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di difetto di interesse ad agire in giudizio
2 in capo all'opponente.
Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla
L. 17.12.2021 n. 215 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha qualificato il pregiudizio necessario per la tutela giurisdizionale, specificato dal
Legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Si tratta della possibile tutela giurisdizionale "anticipata" che, prima della novella, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo recuperando l'esercizio del diritto di difesa. L'intento del
Legislatore è stato, quindi, volto a limitare la tutela giurisdizionale del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma.
A fronte di una specifica richiesta di pagamento effettuata dall' Controparte_6
, l'opponente ha un interesse concreto ed attuale a far valere il fatto estintivo del credito
[...] per prescrizione, mediante una opposizione con funzione recuperatoria finalizzata all'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo.
Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_2
[...]
Ciò in considerazione del fatto che i crediti previdenziali in contestazione, in quanto accertati successivamente al 31.12.2005, non rientrano tra quelli oggetto della cartolarizzazione.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. CP_ Dalla documentazione versata dall' risultano essere stati correttamente notificati gli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento.
Precisamente, l'avviso di addebito n. 371/2018/0014109521000 veniva notificato a mezzo pec il 05.02.2018, il n. 371/2019/0001786491000 a mezzo pec il 14.06.2019, il n.
371/2019/0014362927000 a mezzo PEC il 30.11.2019, il n. 371/2021/0003761600000 a mezzo pec il 28.11.2021.
Mentre, considerata la cessazione della ditta al 03.02.2022 e la chiusura della relativa casella
PEC, l'avviso di addebito n. 371/2022/0004698047000 veniva notificato in data 08.09.2022 a mezzo posta raccomandata per compiuta giacenza.
In tale ipotesi, trova applicazione il principio prevalente nella giurisprudenza di legittimità in base al quale “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la
3 comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo
l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973” (cfr. Cass. n. 16183/2021).
Ciò in quanto la notifica diretta a mezzo posta, come nella specie, è disciplinata esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (DM 1/10/2008) e non da quelle della Legge n. 890/1982 riguardante gli atti giudiziari (cfr. Cass. n. 22086/2020, n.
10245/2017, n. 2047/2016 e n. 3254/2016).
Ed è inconferente al caso in esame il diverso principio per cui “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l' avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (cfr. Cass. SSUU., n. 10012/2021).
Dunque, essendosi cristallizzato il credito portato negli avvisi di addebito, sono inammissibili le censure formali riguardanti la formazione del ruolo.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato.
4. Le oscillazioni giurisprudenziali in materia di notifica per compiuta giacenza costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti della non costituita. Controparte_5
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti costituite;
nulla per le spese nei confronti della non costituita. Controparte_5
Così deciso in Napoli, il 30.1.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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