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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 716/2023 R.G.
promosso da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Giunta e con lui elettivamente domiciliata in Ancona, Piazza Stamira n. 13, presso e nello Studio dell'Avv. Enrico Barcaglioni
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'Avv. Fabrizio Emiliani ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dello stesso Emiliani in sito Fermo, Corso Cefalonia n. 31 APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro il 30 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 545/2023, pubblicata il 05/07/2023 dal
Tribunale di Fermo (rg 626/2016)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 545/2023, pubblicata il 05/07/2023 (rg 626/2016), il Tribunale di
Fermo rigettava la domanda avanzata da ex art. 2051 c.c. e in subordine Parte_1
ex art. 2043 c.c. nei confronti del per ottenere il Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti (stimati in complessivi € 62.175,21) in occasione del sinistro verificatosi il 2/11/2014, verso le ore 10.00, allorché la stessa, mentre si trovava all'interno del Camposanto di Porto Sant'Elpidio per la tradizionale visita ai defunti, nello scendere alcuni gradini, posti all'interno dello stesso, scivolava e cadeva rovinosamente a terra, asserendo a tal fine che si trattava di gradini privi, non solo, di ringhiera di protezione ma anche di banda antiscivolo e, per di più, sugli stessi erano presenti delle foglioline e dei petali di fiori non facilmente avvistabili. Poneva le spese di lite e di Ctu interamente a carico di parte attrice.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello , deducendo i Parte_1
motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, in riforma della gravata pronuncia, … in via principale, riconosciuta la responsabilità del Controparte_1
nella produzione dell'incidente per cui è causa, condannare lo stesso a
[...]
pagare, in favore della IG.ra , la somma di € 76.495,00, corrispondente Parte_1
all'integrale risarcimento del danno subito dall'appellante, o quella diversa minor somma che risulterà di giustizia, con gli interessi come per legge e con la rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi
i gradi del processo, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto dell'appello col presente atto proposto, disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/12/2023, si è costituito in giudizio il
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, Controparte_1
il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma integrale della gravata pronuncia e con vittoria delle spese di lite del grado di giudizio;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla per cui dovesse essere accertata una Parte_1
qualche responsabilità del nei confronti Controparte_1 Parte_1
per l'evento occorso il 2.11.2014, determinare la condanna dell'appellato
[...]
al pagamento delle somme risarcitorie da stabilire nel corso del Controparte_1
giudizio e comunque ritenute di giustizia, previo accertamento del concorso colposo ex art. 1227 cc della nella causazione dell'evento nella misura del 70%, Parte_1
o in quella diversa misura che l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona riterrà accertata
e comunque di giustizia;
con compensazione, anche parziale, delle spese dei due gradi di giudizio.
Con ordinanza del 16/17.01.2024 la Corte fissava la data del 30/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 30/04/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata pronuncia in punto di an debeatur, censurando sia l'intero dispositivo, nel quale il primo giudice “….rigetta la domanda svolta dall'attrice , condannandola al rimborso in favore del Parte_1 delle spese processuali …”, sia l'intera parte motiva di Controparte_1
tale decisione.
Censura, in particolare, la parte motiva laddove recita “… in relazione alle vicende processuali intercorse …. ritiene che la domanda proposta dall'attrice ex artt. 2051 e
2043 c.c. sia da rigettare per difetto di specifica allegazione e prova della dinamica del fatto e del nesso causale” e ciò perché parte attrice si sarebbe limitata ad allegare a p. 1 della citazione che “in data 2 novembre 2014, verso le ore 10.00, circa l'attrice si trovava all'interno del Camposanto di Porto , per la tradizionale visita CP_1
ai defunti;
nello scendere alcuni gradini, posti all'interno dello stesso, la IG.ra
, scivolava e cadeva rovinosamente a terra. Si trattava di gradini, privi, Parte_1
non solo, di ringhiera di protezione ma anche di banda antiscivolo e, per di più, sugli stessi erano presenti delle foglioline e dei petali di fiori, non facilmente avvistabili. Di talché, la IG.ra non riuscendo, sul momento, a prendere cognizione di tale Pt_1
insidiosa presenza (le foglie ed i petali, com'è noto, si comportano come bucce di banana se calpestati), ed in mancanza di qualsiasi appiglio, perdeva l'equilibrio e cadeva atteggiando gli arti superiori a difesa” - senza null'altro chiarire in merito alle circostanze ed alle modalità della caduta;
“Sotto un diverso profilo va, in ogni caso, rilevato come - anche all'esito dell'istruttoria orale svolta - la dinamica dell'incidente non risulti meglio chiarita, né risulti dimostrato il nesso causale tra la res in custodia
e la caduta della I testi escussi sul punto ( e Pt_1 Testimone_1 Testimone_2
sentiti rispettivamente all'udienza del 16/10/2020 e del 16/12/2021) hanno dichiarato di non avere assistito alla caduta essendo sopraggiunti quando la era già a Pt_1
terra e nulla hanno chiarito in ordine alla dinamica del sinistro. I predetti testi nulla hanno saputo riferire neppure in ordine alla presenza sugli scalini di “foglioline di piante e petali”. In specie, pertanto, non risulta dimostrata né la dinamica dell'incidente, né il nesso causale tra la res in custodia ed il danno”.
Deduce, a tal fine, che il sindaco del non è comparso per Controparte_3
rendere l'interpello, adducendo a giustificazione degli imprecisati motivi istituzionali, giustificazione che, oltre a non essere stata provata, non è comunque idonea ad impedire la conferma dei capitoli dell'interpello; che, in tale occasione, il GOT delegato per l'udienza dal giudice che quelle prove aveva ammesso, senza quindi averne i poteri, ha revocato l'ammissione di detto interrogatorio sul presupposto che
“… l'interrogatorio formale del sindaco, pur teso a provocarne la confessione, abbia scarsissime probabilità di successo, vertendo su circostanze che non risultano essere
a conoscenza dello stesso …”, provvedimento irragionevole e non condivisibile, sia perché non si tratta del sindaco di una metropoli, sia perché il giudice dell'udienza non era in grado di stabilire, aprioristicamente, se detto sindaco fosse o meno a conoscenza dei fatti di causa.
Deduce, altresì, che l'odierna appellante ha risposto invece all'interpello, confermando le scale rappresentate nell'allegato n. 28, ove si è verificato il sinistro che occupa, confermando la presenza di materiale scivoloso e poco visibile sui gradini delle medesime e confermando altresì che le stesse erano prive di corrimano e di bande antiscivolo;
che lo stesso ha ammesso indirettamente tali circostanze laddove, CP_1
nel formulare il capitolo n. 7 della prova per interpello, dà per scontato che, il giorno
2 novembre 2014 l'attrice cadde a terra sui gradini della scala di cui al capitolo 2) …; che, ad ogni buon conto, la conferma dei fatti descritti in citazione è venuta, sostanzialmente, anche dai testi addotti da parte attrice ( udienza 16 Testimone_1
ottobre 2020 e udienza 16 dicembre 2021) i quali hanno confermato Testimone_2
di aver visto l'attrice a terra, ai piedi di quelle scale, specificamente riconosciute attraverso la visione delle fotografie in atti;
che neppure i testi addotti dal CP_1
hanno potuto riferire circostanze atte a dimostrare l'infondatezza di quanto affermato dall'attrice, atteso che il teste , dipendente e geometra del citato Testimone_3
deve considerarsi incapace a testimoniare in quanto portatore di interessi che CP_1
potrebbero legittimarne la partecipazione al giudizio (si tratta del tecnico comunale ai lavori pubblici, incaricato di supervisionare e garantire l'agibilità e la sicurezza degli spazi comunali aperti al pubblico, il quale ha sinanco redatto la “Relazione sullo stato dei luoghi” depositata da parte convenuta come documento n. 4, per cui le misurazioni da egli riferite devono considerarsi atti di parte, privi di valore probatorio) e, comunque, rispondendo al capitolo n. 4 della prova, ha ammesso che il muretto che fungerebbe da parapetto, posto sul lato est delle scale, non supera l'altezza di soli 60 centimetri nella parte sommitale di dette scale;
che l'altro teste di parte convenuta, IG.
, anch'egli dipendente del , nulla ha potuto Testimone_4 Controparte_3
dire sulle misure della scala e dei gradini, né sulle loro caratteristiche costruttive;
che l'ultimo teste di parte convenuta, IG. , dipendente del con Testimone_5 CP_1
la qualifica di responsabile del settore lavori pubblici e patrimonio, ugualmente da considerarsi per tali sue qualifiche come incapace a testimoniare, non è stato comunque in grado di riferire alcunché in contrasto con la descrizione dei fatti fornita dall'attrice ma piuttosto, oltre a precisare che le scale de quo sono di travertino, ha confermato che, dopo l'evento occorso alla IG.ra esse sono state dotate di corrimano, Pt_1
come peraltro dimostrano le fotografie prodotte dalla stessa danneggiata.
Deduce, in sintesi, che, sebbene nessuno abbia potuto assistere personalmente alla caduta dell'attrice, sono davvero numerose, dettagliate, precise e concordanti, anche dal punto di vista cronologico, le circostanze di fatto, riferite dai testi e/o dagli interpellati e/o documentalmente assistite, che conducono a ritenere come perfettamente raggiunta, in fatto, la prova della caduta dell'attrice sui gradini della scala di cui alle foto prodotte in atti e per i motivi in essi indicati;
che la dinamica dei fatti è stata dall'attrice riferita, nell'immediatezza, sia ai testi, sia ai sanitari del Pronto
Soccorso dell'Ospedale civile di Fermo (cfr. all. sub 5); che, inoltre, il designato CTU medico, Dr. ha accertato che il politrauma in questione è compatibile con Per_1
l'incidente così come descritto dalla perizianda (cfr. pagina cinque relazione CTU).
Deduce, infine, che la scala in questione era in sé pericolosa in quanto non realizzata secondo i dettami di legge e con gli accorgimenti e presidi di sicurezza che tale materia governano, essendo realizzata in lucido e scivoloso travertino chiaro e mancante di tali presidi di sicurezza e quindi fonte di un pericolo altamente prevedibile da parte del custode, da un lato, e come del tutto inidonea allo scopo cui è destinata, dall'altro lato;
che infatti mancano le caratteristiche minime richieste dalla legge per la costruzione e la protezione delle scale secondo i dettami dell'edilizia privata e residenziale, ai sensi del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Regolamento di attuazione della L. 13/89 – “I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati. Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano.
I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente. Il corrimano deve essere installato su entrambi i lati ad una altezza non inferiore ad un metro”; che soccorre sul punto anche il D.P.R. n. 503/1996, normativa di riferimento della costruzione e manutenzione degli edifici pubblici, il quale nel corpo dell'art. 13 del Titolo III, intitolato Struttura Edilizia in Generale, si occupa di dettare le Norme Generali per gli Edifici e al paragrafo 4.4.1, di tale fondamentale normativa, relativamente ai Criteri progettuali delle scale degli edifici pubblici e con esplicito riferimento al ridetto D.M. 236/89, analogamente e coerentemente dispone che “I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati. Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente. Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: il corrimano deve essere installato su entrambi i lati, ad altezza non inferiore ad un metro;
Un segnale al pavimento
(fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm. dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa”; che è evidente che nessuno dei suindicati accorgimenti previsti dalla legge sia stato adottato nella costruzione e nel collaudo della scala in questione, atteso che i gradini sono di marmo o pietra liscia e sono sprovvisti di bande antisdrucciolo, non esistono corrimano di facile prendibilità nei due lati, non esistono segnali di indicazione di inizio e fine rampa;
che, quanto al muretto posizionato nel lato est di detta scala, esso, ben diversamente da quanto enfatizzato da parte convenuta (e ritenuto anche dal primo giudice), oltre a non essere provvisto di corrimano di facile prendibilità, non è esso stesso facilmente prendibile anche perché non rispetta la specifica di legge dell'altezza minima di un metro;
che se, infatti, tale muretto, all'altezza del gradino più basso può forse misurare un metro di altezza, esso, come si apprezza facilmente dalle foto in atti, diminuisce di altezza man mano che ci si porta verso il gradino più alto;
che esaminando la prima delle tre foto di cui all'allegato n.
28 di parte attrice/appellante, dove figura una persona di età matura e di media statura, si nota come il muretto in questione, sul piano del gradino più alto, non superi in altezza il ginocchio della persona;
che, inoltre, lo stesso muretto prosegue sul ballatoio posto all'altezza del gradino più alto della scala, ma è debitamente sormontato da un alto corrimano, finalmente di facile prendibilità!!; che dalle foto dell'allegato 28 si evince la danneggiata, la sua non giovane età e la sua conformazione fisica, che non ne fanno certamente una persona agile, in grado di superare indenne, nel caso concreto, la perdita di controllo su quella scala ed in mancanza di valido appiglio.
Posto quanto precede in punto di fatto, deduce, in punto di diritto, che l'attrice ha evaso il suo onere probatorio, ovvero il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, avendo dimostrato documentalmente l'assenza sulla scala dei dispositivi antinfortunistici prescritti dalla legge ed ha inoltre provato – nei limiti concessi dalla situazione di fatto - l'an ed il quantum della sua domanda anche in ragione della prova presuntiva desumibile dai seguenti elementi, emersi in corso di causa: il fatto della caduta ed il fatto della “intrinseca pericolosità” della scala, priva dei presidi antinfortunistici, e della sua struttura, in pietra lucida, di per sé dunque scivolosa per cui dalla combinazione logica di tali fatti, appare del tutto agevole trarre la spiegazione della dinamica dell'evento dannoso secondo un giudizio di verosimiglianza e normalità come da conforme e pacifica giurisprudenza di legittimità e come da corretta interpretazione dei principi sulla prova presuntiva;
che, peraltro, il contesto probatorio scaturito in corso di giudizio soddisfa ampiamente anche il criterio del più probabile che non, altresì detto della preponderanza dell'evidenza, pacificamente seguito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità per l'accertamento del nesso causale
L'appellante intende inoltre censurare ed impugnare, a fortiori, l'ulteriore convincimento espresso dal primo giudice al punto 6.1 dell'impugnata sentenza, nel quale si afferma che, sotto un diverso profilo va, altresì, rilevato come l'intrinseca pericolosità della cosa, genericamente dedotta dall'attore, non emerga dalla documentazione versata in atti.
Deduce, a tal fine, che il magistrato non ha esaminato le norme di legge che la difesa attrice ha evidenziato nei propri atti difensivi, normativa che, unitamente alle foto in atti ed alle altre risultanze istruttorie, attesta la perfetta fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall'odierna appellante e rigettata dal primo giudice con motivazione da considerare non solo erronea, ma anche apparente;
che, invero, essendo la scala oggetto inerte, privo di un proprio dinamismo, può dirsi potenzialmente dannosa o pericolosa quando la sua conformazione o condizione conferisca al suo percorso “un rischio di caduta” superiore alla media, come nel caso di specie stante la mancanza di presidi di sicurezza;
che, pertanto, i fattori in grado di escludere la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono soltanto quelli che, essendo eccezionali, cioè diversi da quelli che l'esperienza e la regola dell'id quod plerumque accidit portano a ricondurre all'oggetto in questione, ricadono perciò nel concetto di “fortuito”, come interpretato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità; che il citato art. 2051 C.C. – nel sancire che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” – postula una ipotesi di responsabilità oggettiva ricondotta al fatto stesso di essere custode di un bene
(mobile o immobile) dal quale possa scaturire una qualsiasi forma di danno
(patrimoniale e non patrimoniale) ad un soggetto terzo;
che l'insidia ed il trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, caratterizzato dalla sua oggettiva invisibilità e dalla sua conseguente imprevedibilità dalla quale deriva una situazione di pericolo occulto: ove alla condizione di pericolo segua un danno effettivo per il terzo, la responsabilità civile ad esso conseguente può essere attribuita al custode
(proprietario, detentore qualificato o possessore) del bene;
che, orbene, nel caso di specie, il convenuto , non ha provato il caso fortuito e deve Controparte_3
essere considerato il responsabile dell'evento occorso all'odierna appellante;
che va sul punto ulteriormente evidenziato che lo stesso magistrato precedente assegnatario della causa de quo, nell'ambito dell'ordinanza di rimessione sul ruolo resa in data 29 aprile 2019 aveva ritenuto la perfetta pertinenza alla fattispecie delle seguenti massime giurisprudenziali : “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito
(Cassazione civile sez. III, 08/03/2017, n.5807)” – con la precisazione che “… la mera disattenzione della vittima – ove accertata – non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c. in quanto il custode è tenuto a dimostrare anche di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa
(Cassazione, civile, n. 13272/2016)”.
Il primo motivo è infondato e va pertanto respinto.
Varrà premettere che, secondo la Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez. III,
02/11/2023, n.30394) la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e
l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
Nella specie, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente, è stata correttamente considerata dal giudice del merito decisiva al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dall'attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Facendo buon governo della richiamata pronuncia, condivisa da questa Corte, la rivalutazione delle allegazioni delle parti e del materiale probatorio acquisito in primo grado consente di confermare la gravata sentenza laddove ha ritenuto non provato il nesso causale.
Va premesso che , nell'atto introduttivo del primo grado, come già rilevato Parte_1
dal primo giudice, si limitava ad allegare che … in data 2 novembre 2014, verso le ore
10.00, circa l'attrice si trovava all'interno del Camposanto di Porto Sant'Elpidio, per la tradizionale visita ai defunti;
nello scendere alcuni gradini, posti all'interno dello stesso, la IG.ra , scivolava e cadeva rovinosamente a terra. Si trattava di Parte_1
gradini, privi, non solo, di ringhiera di protezione ma anche di banda antiscivolo e, per di più, sugli stessi erano presenti delle foglioline e dei petali di fiori, non facilmente avvistabili. Di talché, la IG.ra non riuscendo, sul momento, a prendere Pt_1
cognizione di tale insidiosa presenza (le foglie ed i petali, com'è noto, si comportano come bucce di banana se calpestati), ed in mancanza di qualsiasi appiglio, perdeva
l'equilibrio e cadeva atteggiando gli arti superiori a difesa -senza quindi chiarire altro in merito alle circostanze ed alle modalità della caduta.
Letta la costituzione del convenuto, che nella propria comparsa del primo CP_1
grado ha specificatamente contestato la veridicità dei fatti addotti dall'attrice ed il nesso causale tra le lesioni ed il sinistro per cui è causa stante anche l'assenza di irregolarità nella scala percorsa e comunque l'agevole percepibilità di uno stato di possibile pericolo, la nella prima memoria ex art. 183 co. VI cpc (deputata alla Pt_1
definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum), ha omesso di specificare la dinamica dell'occorso, come già correttamente osservato dal primo giudice, limitandosi a contestare la pretesa del di giustificare la CP_1
mancanza di maniglie di appoggio con la possibilità di appoggiarsi al muretto che funge da parapetto di protezione del lato est della scala.
Quanto alle risultanze probatorie, varrà osservare, in primis, che l'interrogatorio formale del Sindaco, non reso per impedimento istituzionale e comunque revocato dal giudice istruttore, non ha alcun valore ai fini probatori in ragione del fatto che l'attrice/appellante non ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 178 cpc avverso l'ordinanza istruttoria di revoca né ha chiesto la sua revoca in sede di precisazione delle conclusioni, per cui non può proporla in questa sede. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancata proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 178 cpc, avverso un'ordinanza istruttoria concernente l'ammissione o l'espletamento delle prove non impedisce alla parte interessata di dolersene davanti al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al collegio la decisione in ordine all'ammissibilità della prova, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione (Cass. civ. n. 16993/2007, n. 8162/2012 e 17785/2020)
Varrà osservare, poi, che i testi escussi non hanno assistito alla caduta per cui non sono stati in grado di riferire nulla sulla effettiva dinamica del sinistro, benché possa ritenersi provato, in virtù di riconoscimento del teste che la caduta si sia Testimone_1
verificata sulla scala riprodotta nella foto depositate dalla parte attrice. I testi, inoltre, non sono stati in grado di riferire sulla presenza sugli scalini di “foglioline di piante e petali”, neppure evincibile dalle fotografie in atti, scattate successivamente al giorno del sinistro (come dichiarato dalla stessa danneggiata), le quali, ove utilizzabili, presentano una scala pulita, priva anche di rotture, sconnessioni etc.. E' evidente, dunque, una certa carenza di allegazione dei fatti costitutivi della domanda attrice in ragione del fatto che non è sufficiente allegare e provare che la caduta si sia verificata in una determinata area destinata alla circolazione dei pedoni, vale a dire che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, ma occorre anche allegare e dimostrare che la caduta sia stata concretamente provocata proprio dalla cosa in custodia, in particolare dalle sue caratteristiche, anche legate al momento, e non da altri diversi fattori causali, quali ad esempio, nello specifico, distrazione, perdita di equilibrio etc.
Peraltro, non può ritenersi dirimente neppure la relazione medica di parte, atteso che l'accertamento della compatibilità delle lesioni con una caduta per le scale non equivale ad affermare che la caduta sia avvenuta nel punto e per il motivo dedotti dall'attrice.
In conclusione, reputa la Corte adita che la prova del nesso eziologico non possa essere desunta, neppure in via presuntiva, dall'insieme delle circostanze fattuali indicate dall'appellante e che, pertanto, in difetto di prova diretta della dinamica concreta, non possa ritenersi esclusa una successione di fatti e un insieme di fattori diversi ma comunque idonei a determinare lo sviluppo del medesimo evento dannoso.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia in punto di quantum debeatur per il fatto che il giudice di prime cure, avendone ritenuto l'assorbenza nella decisione di rigettare la domanda in punto an debeatur, non ha esaminato la domanda in relazione alla valutazione del danno conseguito a carico dell'odierna appellante, quantificato già in primo grado in base all' applicazione in via analogica delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano 2021, tenendo conto l'età dell'attrice al momento del fatto (anni 72) e le valutazioni espresse dal designato CTU medico. Ripropone quindi le voci di danno e gli importi già determinati in primo grado per la complessiva somma di € 76.495,00, comprensiva di danno biologico risarcibile, danno non patrimoniale risarcibile, con personalizzazione massima morale, spese mediche congrue e spese di CTU e CTP. Le censure contenute nel secondo motivo (afferenti al quantum debeatur) restano assorbite.
Infine, con il terzo motivo, l'appellante censura la gravata pronuncia - in via subordinata e gradata - nella parte in cui è stata condannata al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali, ammontanti a complessivi CP_1
€.14.426,32.
Deduce, a tal fine, che, anche e soprattutto per i motivi di impugnazione di merito sopra esposti, il primo giudice, pur volendo ritenere il rigetto della domanda, ben avrebbe potuto e dovuto, posta l'assoluta mancanza di prove a discarico da parte del CP_1
convenuto, e posta la particolarità della materia, disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, evitando peraltro di mettere a repentaglio la situazione economica dell'attrice, fruitrice di pensione di circa € 500,00 mensili, CP_4
come documentato (cfr. all.ti sub 4 e 5 al presente atto).
La doglianza merita accoglimento: ed invero, in considerazione della non particolare complessità della vicenda e delle questioni giuridiche trattate, i compensi professionali vanno liquidati ai valori tabellari minimi.
Il parziale accoglimento del gravame giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza n. 545/2023, Controparte_1
pubblicata il 05/07/2023 dal Tribunale di Fermo, in parziale riforma della gravata pronuncia, ridetermina la somma dovuta da al Parte_1 Controparte_1
- a titolo di compenso professionale per il giudizio di primo grado - in
[...]
complessivi €.7.100,00, confermando, nel resto, la pronuncia impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Ancona, 4.6.2025. Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 716/2023 R.G.
promosso da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Parte_1 C.F._1
Giunta e con lui elettivamente domiciliata in Ancona, Piazza Stamira n. 13, presso e nello Studio dell'Avv. Enrico Barcaglioni
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore (c.f. ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._2
dall'Avv. Fabrizio Emiliani ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dello stesso Emiliani in sito Fermo, Corso Cefalonia n. 31 APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro il 30 aprile 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso sentenza n. 545/2023, pubblicata il 05/07/2023 dal
Tribunale di Fermo (rg 626/2016)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 545/2023, pubblicata il 05/07/2023 (rg 626/2016), il Tribunale di
Fermo rigettava la domanda avanzata da ex art. 2051 c.c. e in subordine Parte_1
ex art. 2043 c.c. nei confronti del per ottenere il Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti (stimati in complessivi € 62.175,21) in occasione del sinistro verificatosi il 2/11/2014, verso le ore 10.00, allorché la stessa, mentre si trovava all'interno del Camposanto di Porto Sant'Elpidio per la tradizionale visita ai defunti, nello scendere alcuni gradini, posti all'interno dello stesso, scivolava e cadeva rovinosamente a terra, asserendo a tal fine che si trattava di gradini privi, non solo, di ringhiera di protezione ma anche di banda antiscivolo e, per di più, sugli stessi erano presenti delle foglioline e dei petali di fiori non facilmente avvistabili. Poneva le spese di lite e di Ctu interamente a carico di parte attrice.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello , deducendo i Parte_1
motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, in riforma della gravata pronuncia, … in via principale, riconosciuta la responsabilità del Controparte_1
nella produzione dell'incidente per cui è causa, condannare lo stesso a
[...]
pagare, in favore della IG.ra , la somma di € 76.495,00, corrispondente Parte_1
all'integrale risarcimento del danno subito dall'appellante, o quella diversa minor somma che risulterà di giustizia, con gli interessi come per legge e con la rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per entrambi
i gradi del processo, da liquidarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario;
in via subordinata, nella non creduta ipotesi di rigetto dell'appello col presente atto proposto, disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/12/2023, si è costituito in giudizio il
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, Controparte_1
il rigetto dell'appello siccome infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma integrale della gravata pronuncia e con vittoria delle spese di lite del grado di giudizio;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla per cui dovesse essere accertata una Parte_1
qualche responsabilità del nei confronti Controparte_1 Parte_1
per l'evento occorso il 2.11.2014, determinare la condanna dell'appellato
[...]
al pagamento delle somme risarcitorie da stabilire nel corso del Controparte_1
giudizio e comunque ritenute di giustizia, previo accertamento del concorso colposo ex art. 1227 cc della nella causazione dell'evento nella misura del 70%, Parte_1
o in quella diversa misura che l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona riterrà accertata
e comunque di giustizia;
con compensazione, anche parziale, delle spese dei due gradi di giudizio.
Con ordinanza del 16/17.01.2024 la Corte fissava la data del 30/04/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 30/04/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata pronuncia in punto di an debeatur, censurando sia l'intero dispositivo, nel quale il primo giudice “….rigetta la domanda svolta dall'attrice , condannandola al rimborso in favore del Parte_1 delle spese processuali …”, sia l'intera parte motiva di Controparte_1
tale decisione.
Censura, in particolare, la parte motiva laddove recita “… in relazione alle vicende processuali intercorse …. ritiene che la domanda proposta dall'attrice ex artt. 2051 e
2043 c.c. sia da rigettare per difetto di specifica allegazione e prova della dinamica del fatto e del nesso causale” e ciò perché parte attrice si sarebbe limitata ad allegare a p. 1 della citazione che “in data 2 novembre 2014, verso le ore 10.00, circa l'attrice si trovava all'interno del Camposanto di Porto , per la tradizionale visita CP_1
ai defunti;
nello scendere alcuni gradini, posti all'interno dello stesso, la IG.ra
, scivolava e cadeva rovinosamente a terra. Si trattava di gradini, privi, Parte_1
non solo, di ringhiera di protezione ma anche di banda antiscivolo e, per di più, sugli stessi erano presenti delle foglioline e dei petali di fiori, non facilmente avvistabili. Di talché, la IG.ra non riuscendo, sul momento, a prendere cognizione di tale Pt_1
insidiosa presenza (le foglie ed i petali, com'è noto, si comportano come bucce di banana se calpestati), ed in mancanza di qualsiasi appiglio, perdeva l'equilibrio e cadeva atteggiando gli arti superiori a difesa” - senza null'altro chiarire in merito alle circostanze ed alle modalità della caduta;
“Sotto un diverso profilo va, in ogni caso, rilevato come - anche all'esito dell'istruttoria orale svolta - la dinamica dell'incidente non risulti meglio chiarita, né risulti dimostrato il nesso causale tra la res in custodia
e la caduta della I testi escussi sul punto ( e Pt_1 Testimone_1 Testimone_2
sentiti rispettivamente all'udienza del 16/10/2020 e del 16/12/2021) hanno dichiarato di non avere assistito alla caduta essendo sopraggiunti quando la era già a Pt_1
terra e nulla hanno chiarito in ordine alla dinamica del sinistro. I predetti testi nulla hanno saputo riferire neppure in ordine alla presenza sugli scalini di “foglioline di piante e petali”. In specie, pertanto, non risulta dimostrata né la dinamica dell'incidente, né il nesso causale tra la res in custodia ed il danno”.
Deduce, a tal fine, che il sindaco del non è comparso per Controparte_3
rendere l'interpello, adducendo a giustificazione degli imprecisati motivi istituzionali, giustificazione che, oltre a non essere stata provata, non è comunque idonea ad impedire la conferma dei capitoli dell'interpello; che, in tale occasione, il GOT delegato per l'udienza dal giudice che quelle prove aveva ammesso, senza quindi averne i poteri, ha revocato l'ammissione di detto interrogatorio sul presupposto che
“… l'interrogatorio formale del sindaco, pur teso a provocarne la confessione, abbia scarsissime probabilità di successo, vertendo su circostanze che non risultano essere
a conoscenza dello stesso …”, provvedimento irragionevole e non condivisibile, sia perché non si tratta del sindaco di una metropoli, sia perché il giudice dell'udienza non era in grado di stabilire, aprioristicamente, se detto sindaco fosse o meno a conoscenza dei fatti di causa.
Deduce, altresì, che l'odierna appellante ha risposto invece all'interpello, confermando le scale rappresentate nell'allegato n. 28, ove si è verificato il sinistro che occupa, confermando la presenza di materiale scivoloso e poco visibile sui gradini delle medesime e confermando altresì che le stesse erano prive di corrimano e di bande antiscivolo;
che lo stesso ha ammesso indirettamente tali circostanze laddove, CP_1
nel formulare il capitolo n. 7 della prova per interpello, dà per scontato che, il giorno
2 novembre 2014 l'attrice cadde a terra sui gradini della scala di cui al capitolo 2) …; che, ad ogni buon conto, la conferma dei fatti descritti in citazione è venuta, sostanzialmente, anche dai testi addotti da parte attrice ( udienza 16 Testimone_1
ottobre 2020 e udienza 16 dicembre 2021) i quali hanno confermato Testimone_2
di aver visto l'attrice a terra, ai piedi di quelle scale, specificamente riconosciute attraverso la visione delle fotografie in atti;
che neppure i testi addotti dal CP_1
hanno potuto riferire circostanze atte a dimostrare l'infondatezza di quanto affermato dall'attrice, atteso che il teste , dipendente e geometra del citato Testimone_3
deve considerarsi incapace a testimoniare in quanto portatore di interessi che CP_1
potrebbero legittimarne la partecipazione al giudizio (si tratta del tecnico comunale ai lavori pubblici, incaricato di supervisionare e garantire l'agibilità e la sicurezza degli spazi comunali aperti al pubblico, il quale ha sinanco redatto la “Relazione sullo stato dei luoghi” depositata da parte convenuta come documento n. 4, per cui le misurazioni da egli riferite devono considerarsi atti di parte, privi di valore probatorio) e, comunque, rispondendo al capitolo n. 4 della prova, ha ammesso che il muretto che fungerebbe da parapetto, posto sul lato est delle scale, non supera l'altezza di soli 60 centimetri nella parte sommitale di dette scale;
che l'altro teste di parte convenuta, IG.
, anch'egli dipendente del , nulla ha potuto Testimone_4 Controparte_3
dire sulle misure della scala e dei gradini, né sulle loro caratteristiche costruttive;
che l'ultimo teste di parte convenuta, IG. , dipendente del con Testimone_5 CP_1
la qualifica di responsabile del settore lavori pubblici e patrimonio, ugualmente da considerarsi per tali sue qualifiche come incapace a testimoniare, non è stato comunque in grado di riferire alcunché in contrasto con la descrizione dei fatti fornita dall'attrice ma piuttosto, oltre a precisare che le scale de quo sono di travertino, ha confermato che, dopo l'evento occorso alla IG.ra esse sono state dotate di corrimano, Pt_1
come peraltro dimostrano le fotografie prodotte dalla stessa danneggiata.
Deduce, in sintesi, che, sebbene nessuno abbia potuto assistere personalmente alla caduta dell'attrice, sono davvero numerose, dettagliate, precise e concordanti, anche dal punto di vista cronologico, le circostanze di fatto, riferite dai testi e/o dagli interpellati e/o documentalmente assistite, che conducono a ritenere come perfettamente raggiunta, in fatto, la prova della caduta dell'attrice sui gradini della scala di cui alle foto prodotte in atti e per i motivi in essi indicati;
che la dinamica dei fatti è stata dall'attrice riferita, nell'immediatezza, sia ai testi, sia ai sanitari del Pronto
Soccorso dell'Ospedale civile di Fermo (cfr. all. sub 5); che, inoltre, il designato CTU medico, Dr. ha accertato che il politrauma in questione è compatibile con Per_1
l'incidente così come descritto dalla perizianda (cfr. pagina cinque relazione CTU).
Deduce, infine, che la scala in questione era in sé pericolosa in quanto non realizzata secondo i dettami di legge e con gli accorgimenti e presidi di sicurezza che tale materia governano, essendo realizzata in lucido e scivoloso travertino chiaro e mancante di tali presidi di sicurezza e quindi fonte di un pericolo altamente prevedibile da parte del custode, da un lato, e come del tutto inidonea allo scopo cui è destinata, dall'altro lato;
che infatti mancano le caratteristiche minime richieste dalla legge per la costruzione e la protezione delle scale secondo i dettami dell'edilizia privata e residenziale, ai sensi del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 - Regolamento di attuazione della L. 13/89 – “I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati. Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano.
I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente. Il corrimano deve essere installato su entrambi i lati ad una altezza non inferiore ad un metro”; che soccorre sul punto anche il D.P.R. n. 503/1996, normativa di riferimento della costruzione e manutenzione degli edifici pubblici, il quale nel corpo dell'art. 13 del Titolo III, intitolato Struttura Edilizia in Generale, si occupa di dettare le Norme Generali per gli Edifici e al paragrafo 4.4.1, di tale fondamentale normativa, relativamente ai Criteri progettuali delle scale degli edifici pubblici e con esplicito riferimento al ridetto D.M. 236/89, analogamente e coerentemente dispone che “I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati. Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente. Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti: il corrimano deve essere installato su entrambi i lati, ad altezza non inferiore ad un metro;
Un segnale al pavimento
(fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm. dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa”; che è evidente che nessuno dei suindicati accorgimenti previsti dalla legge sia stato adottato nella costruzione e nel collaudo della scala in questione, atteso che i gradini sono di marmo o pietra liscia e sono sprovvisti di bande antisdrucciolo, non esistono corrimano di facile prendibilità nei due lati, non esistono segnali di indicazione di inizio e fine rampa;
che, quanto al muretto posizionato nel lato est di detta scala, esso, ben diversamente da quanto enfatizzato da parte convenuta (e ritenuto anche dal primo giudice), oltre a non essere provvisto di corrimano di facile prendibilità, non è esso stesso facilmente prendibile anche perché non rispetta la specifica di legge dell'altezza minima di un metro;
che se, infatti, tale muretto, all'altezza del gradino più basso può forse misurare un metro di altezza, esso, come si apprezza facilmente dalle foto in atti, diminuisce di altezza man mano che ci si porta verso il gradino più alto;
che esaminando la prima delle tre foto di cui all'allegato n.
28 di parte attrice/appellante, dove figura una persona di età matura e di media statura, si nota come il muretto in questione, sul piano del gradino più alto, non superi in altezza il ginocchio della persona;
che, inoltre, lo stesso muretto prosegue sul ballatoio posto all'altezza del gradino più alto della scala, ma è debitamente sormontato da un alto corrimano, finalmente di facile prendibilità!!; che dalle foto dell'allegato 28 si evince la danneggiata, la sua non giovane età e la sua conformazione fisica, che non ne fanno certamente una persona agile, in grado di superare indenne, nel caso concreto, la perdita di controllo su quella scala ed in mancanza di valido appiglio.
Posto quanto precede in punto di fatto, deduce, in punto di diritto, che l'attrice ha evaso il suo onere probatorio, ovvero il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, avendo dimostrato documentalmente l'assenza sulla scala dei dispositivi antinfortunistici prescritti dalla legge ed ha inoltre provato – nei limiti concessi dalla situazione di fatto - l'an ed il quantum della sua domanda anche in ragione della prova presuntiva desumibile dai seguenti elementi, emersi in corso di causa: il fatto della caduta ed il fatto della “intrinseca pericolosità” della scala, priva dei presidi antinfortunistici, e della sua struttura, in pietra lucida, di per sé dunque scivolosa per cui dalla combinazione logica di tali fatti, appare del tutto agevole trarre la spiegazione della dinamica dell'evento dannoso secondo un giudizio di verosimiglianza e normalità come da conforme e pacifica giurisprudenza di legittimità e come da corretta interpretazione dei principi sulla prova presuntiva;
che, peraltro, il contesto probatorio scaturito in corso di giudizio soddisfa ampiamente anche il criterio del più probabile che non, altresì detto della preponderanza dell'evidenza, pacificamente seguito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità per l'accertamento del nesso causale
L'appellante intende inoltre censurare ed impugnare, a fortiori, l'ulteriore convincimento espresso dal primo giudice al punto 6.1 dell'impugnata sentenza, nel quale si afferma che, sotto un diverso profilo va, altresì, rilevato come l'intrinseca pericolosità della cosa, genericamente dedotta dall'attore, non emerga dalla documentazione versata in atti.
Deduce, a tal fine, che il magistrato non ha esaminato le norme di legge che la difesa attrice ha evidenziato nei propri atti difensivi, normativa che, unitamente alle foto in atti ed alle altre risultanze istruttorie, attesta la perfetta fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall'odierna appellante e rigettata dal primo giudice con motivazione da considerare non solo erronea, ma anche apparente;
che, invero, essendo la scala oggetto inerte, privo di un proprio dinamismo, può dirsi potenzialmente dannosa o pericolosa quando la sua conformazione o condizione conferisca al suo percorso “un rischio di caduta” superiore alla media, come nel caso di specie stante la mancanza di presidi di sicurezza;
che, pertanto, i fattori in grado di escludere la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono soltanto quelli che, essendo eccezionali, cioè diversi da quelli che l'esperienza e la regola dell'id quod plerumque accidit portano a ricondurre all'oggetto in questione, ricadono perciò nel concetto di “fortuito”, come interpretato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità; che il citato art. 2051 C.C. – nel sancire che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” – postula una ipotesi di responsabilità oggettiva ricondotta al fatto stesso di essere custode di un bene
(mobile o immobile) dal quale possa scaturire una qualsiasi forma di danno
(patrimoniale e non patrimoniale) ad un soggetto terzo;
che l'insidia ed il trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, caratterizzato dalla sua oggettiva invisibilità e dalla sua conseguente imprevedibilità dalla quale deriva una situazione di pericolo occulto: ove alla condizione di pericolo segua un danno effettivo per il terzo, la responsabilità civile ad esso conseguente può essere attribuita al custode
(proprietario, detentore qualificato o possessore) del bene;
che, orbene, nel caso di specie, il convenuto , non ha provato il caso fortuito e deve Controparte_3
essere considerato il responsabile dell'evento occorso all'odierna appellante;
che va sul punto ulteriormente evidenziato che lo stesso magistrato precedente assegnatario della causa de quo, nell'ambito dell'ordinanza di rimessione sul ruolo resa in data 29 aprile 2019 aveva ritenuto la perfetta pertinenza alla fattispecie delle seguenti massime giurisprudenziali : “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito
(Cassazione civile sez. III, 08/03/2017, n.5807)” – con la precisazione che “… la mera disattenzione della vittima – ove accertata – non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c. in quanto il custode è tenuto a dimostrare anche di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa
(Cassazione, civile, n. 13272/2016)”.
Il primo motivo è infondato e va pertanto respinto.
Varrà premettere che, secondo la Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez. III,
02/11/2023, n.30394) la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e
l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.
Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
Nella specie, la mancata specifica allegazione e, a maggior ragione, la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente, è stata correttamente considerata dal giudice del merito decisiva al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dall'attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Facendo buon governo della richiamata pronuncia, condivisa da questa Corte, la rivalutazione delle allegazioni delle parti e del materiale probatorio acquisito in primo grado consente di confermare la gravata sentenza laddove ha ritenuto non provato il nesso causale.
Va premesso che , nell'atto introduttivo del primo grado, come già rilevato Parte_1
dal primo giudice, si limitava ad allegare che … in data 2 novembre 2014, verso le ore
10.00, circa l'attrice si trovava all'interno del Camposanto di Porto Sant'Elpidio, per la tradizionale visita ai defunti;
nello scendere alcuni gradini, posti all'interno dello stesso, la IG.ra , scivolava e cadeva rovinosamente a terra. Si trattava di Parte_1
gradini, privi, non solo, di ringhiera di protezione ma anche di banda antiscivolo e, per di più, sugli stessi erano presenti delle foglioline e dei petali di fiori, non facilmente avvistabili. Di talché, la IG.ra non riuscendo, sul momento, a prendere Pt_1
cognizione di tale insidiosa presenza (le foglie ed i petali, com'è noto, si comportano come bucce di banana se calpestati), ed in mancanza di qualsiasi appiglio, perdeva
l'equilibrio e cadeva atteggiando gli arti superiori a difesa -senza quindi chiarire altro in merito alle circostanze ed alle modalità della caduta.
Letta la costituzione del convenuto, che nella propria comparsa del primo CP_1
grado ha specificatamente contestato la veridicità dei fatti addotti dall'attrice ed il nesso causale tra le lesioni ed il sinistro per cui è causa stante anche l'assenza di irregolarità nella scala percorsa e comunque l'agevole percepibilità di uno stato di possibile pericolo, la nella prima memoria ex art. 183 co. VI cpc (deputata alla Pt_1
definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum), ha omesso di specificare la dinamica dell'occorso, come già correttamente osservato dal primo giudice, limitandosi a contestare la pretesa del di giustificare la CP_1
mancanza di maniglie di appoggio con la possibilità di appoggiarsi al muretto che funge da parapetto di protezione del lato est della scala.
Quanto alle risultanze probatorie, varrà osservare, in primis, che l'interrogatorio formale del Sindaco, non reso per impedimento istituzionale e comunque revocato dal giudice istruttore, non ha alcun valore ai fini probatori in ragione del fatto che l'attrice/appellante non ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 178 cpc avverso l'ordinanza istruttoria di revoca né ha chiesto la sua revoca in sede di precisazione delle conclusioni, per cui non può proporla in questa sede. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la mancata proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 178 cpc, avverso un'ordinanza istruttoria concernente l'ammissione o l'espletamento delle prove non impedisce alla parte interessata di dolersene davanti al collegio quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che, in sede di conclusioni definitive, abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario preclusa al collegio la decisione in ordine all'ammissibilità della prova, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede di impugnazione (Cass. civ. n. 16993/2007, n. 8162/2012 e 17785/2020)
Varrà osservare, poi, che i testi escussi non hanno assistito alla caduta per cui non sono stati in grado di riferire nulla sulla effettiva dinamica del sinistro, benché possa ritenersi provato, in virtù di riconoscimento del teste che la caduta si sia Testimone_1
verificata sulla scala riprodotta nella foto depositate dalla parte attrice. I testi, inoltre, non sono stati in grado di riferire sulla presenza sugli scalini di “foglioline di piante e petali”, neppure evincibile dalle fotografie in atti, scattate successivamente al giorno del sinistro (come dichiarato dalla stessa danneggiata), le quali, ove utilizzabili, presentano una scala pulita, priva anche di rotture, sconnessioni etc.. E' evidente, dunque, una certa carenza di allegazione dei fatti costitutivi della domanda attrice in ragione del fatto che non è sufficiente allegare e provare che la caduta si sia verificata in una determinata area destinata alla circolazione dei pedoni, vale a dire che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, ma occorre anche allegare e dimostrare che la caduta sia stata concretamente provocata proprio dalla cosa in custodia, in particolare dalle sue caratteristiche, anche legate al momento, e non da altri diversi fattori causali, quali ad esempio, nello specifico, distrazione, perdita di equilibrio etc.
Peraltro, non può ritenersi dirimente neppure la relazione medica di parte, atteso che l'accertamento della compatibilità delle lesioni con una caduta per le scale non equivale ad affermare che la caduta sia avvenuta nel punto e per il motivo dedotti dall'attrice.
In conclusione, reputa la Corte adita che la prova del nesso eziologico non possa essere desunta, neppure in via presuntiva, dall'insieme delle circostanze fattuali indicate dall'appellante e che, pertanto, in difetto di prova diretta della dinamica concreta, non possa ritenersi esclusa una successione di fatti e un insieme di fattori diversi ma comunque idonei a determinare lo sviluppo del medesimo evento dannoso.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia in punto di quantum debeatur per il fatto che il giudice di prime cure, avendone ritenuto l'assorbenza nella decisione di rigettare la domanda in punto an debeatur, non ha esaminato la domanda in relazione alla valutazione del danno conseguito a carico dell'odierna appellante, quantificato già in primo grado in base all' applicazione in via analogica delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano 2021, tenendo conto l'età dell'attrice al momento del fatto (anni 72) e le valutazioni espresse dal designato CTU medico. Ripropone quindi le voci di danno e gli importi già determinati in primo grado per la complessiva somma di € 76.495,00, comprensiva di danno biologico risarcibile, danno non patrimoniale risarcibile, con personalizzazione massima morale, spese mediche congrue e spese di CTU e CTP. Le censure contenute nel secondo motivo (afferenti al quantum debeatur) restano assorbite.
Infine, con il terzo motivo, l'appellante censura la gravata pronuncia - in via subordinata e gradata - nella parte in cui è stata condannata al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali, ammontanti a complessivi CP_1
€.14.426,32.
Deduce, a tal fine, che, anche e soprattutto per i motivi di impugnazione di merito sopra esposti, il primo giudice, pur volendo ritenere il rigetto della domanda, ben avrebbe potuto e dovuto, posta l'assoluta mancanza di prove a discarico da parte del CP_1
convenuto, e posta la particolarità della materia, disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, evitando peraltro di mettere a repentaglio la situazione economica dell'attrice, fruitrice di pensione di circa € 500,00 mensili, CP_4
come documentato (cfr. all.ti sub 4 e 5 al presente atto).
La doglianza merita accoglimento: ed invero, in considerazione della non particolare complessità della vicenda e delle questioni giuridiche trattate, i compensi professionali vanno liquidati ai valori tabellari minimi.
Il parziale accoglimento del gravame giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza n. 545/2023, Controparte_1
pubblicata il 05/07/2023 dal Tribunale di Fermo, in parziale riforma della gravata pronuncia, ridetermina la somma dovuta da al Parte_1 Controparte_1
- a titolo di compenso professionale per il giudizio di primo grado - in
[...]
complessivi €.7.100,00, confermando, nel resto, la pronuncia impugnata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Ancona, 4.6.2025. Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu