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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 30 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza e assistenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4168 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. FORMICA Felice ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli, alla via Ten. Vasco, n. 4
– Opponente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. CP_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola ed elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
– Opposto –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.03.2024, si opponeva all'ordinanza n. Parte_1
OI-000744299, notificata in data 05.03.2024 e il cui titolo legittimante era costituito dall'accertamento prot. n. .0900.30/05/2022.0376347 del 28.08.2019, notificato il CP_1
16.06.2022, con cui l' le ingiungeva, in qualità di amministratore della società CP_1
il pagamento della somma pari ad € 9812,50, a titolo di Controparte_3 sanzione amministrativa per l'omesso versamento con riferimento al periodo da dicembre 2017 a novembre 2018 delle ritenute previdenziali ed assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, in legge n.
638 del 1983.
In particolare, l'opponente chiedeva la declaratoria di nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'avviso di accertamento, intervenuto decorso del termine di cui all'art. 14, legge n. 689 del 1981 ed immotivata determinazione della sanzione pecuniaria applicata.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, CP_1 la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
In data 09.04.2024 questo Giudice, applicati l'art. 22, legge n. 689 del 1981 e l'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, disponeva con decreto la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa come da sentenza.
L'opposizione è fondata.
L'art. 2, comma 1, d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, prevede che “le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Secondo quanto disposto dal comma 1-bis, come sostituito dall'art. 3, comma 6, d.lgs.
n. 8 del 2016, l'omesso versamento delle suddette ritenute “per un importo superiore a euro 10.000 annui” è punito “con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032”; “se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui”, si applica la pag. 2/7 “sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”. Il datore di lavoro
“non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Infatti, in materia di depenalizzazione, il d.lgs. n. 8 del 2016 ha previsto una diversa disciplina a seconda del periodo della violazione.
Invero, nell'ipotesi di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore del decreto
(06.02.2016), si applica l'art. 8, secondo cui “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati sono stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, “il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti” e
“provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale”. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto “non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1”, dispone che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, “la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione
pag. 3/7 nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti”. Invece, nel caso in cui l'azione penale è stata esercitata, “il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1”. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, “il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”. Infine, secondo quanto disposto dai commi 4 e 5, l'autorità amministrativa “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”; entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione “l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8 del 2016, l deve notificare al CP_1 responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, “è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016
(6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria” (cfr. Cass. CP_1 civ., sez. lav., nn. 9016 e 7641 del 2025).
Per gli illeciti commessi successivamente all'intervenuta depenalizzazione, ossia al
06.02.2016, la norma cui occorre fare riferimento è l'art. 6 del citato decreto legislativo, che prevede l'applicabilità delle “disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge
pag. 4/7 24 novembre 1981, n. 689” nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, tra cui l'art. 14. Tale disposizione, in materia di contestazione e notificazione, statuisce che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti
[…]”. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione “si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In merito all'individuazione del dies a quo, va richiamata sul punto quell'ormai costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine, di cui all'art. 14, legge n. 68 del
1981, non decorre dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto essere ragionevolmente effettuato dall'organo addetto al controllo (cfr. Cass. civ., n. 26734 del
2011, n. 25836 del 2011, n. 23608 del 2006 e n. 12830 del 2006).
In altri termini, il dies a quo va individuato nel momento in cui l'autorità amministrativa abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili all'attività di verifica e contestazione della violazione, ovvero quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di apprezzare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti.
A tal proposito, la prova può essere tratta dall'invio dei c.d. modelli DM10, attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' sempre CP_1 che non risultino elementi contrari. Infatti, la trasmissione all' dei suddetti CP_4
pag. 5/7 modelli, che hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, equivale all'attestazione di aver corrisposto (o meno) le retribuzioni e, dunque, la loro presentazione è sufficiente per accertare il versamento (o meno) delle ritenute e l'eventuale responsabilità del datore di lavoro.
Nel caso di specie, l' ha riscontrato l'omesso versamento delle ritenute CP_1 previdenziali ed assistenziali con riferimento al periodo da dicembre 2017 a novembre
2018 e ha notificato l'atto di accertamento prot. n. .0900.30/05/2022.0376347 del CP_1
28.08.2019 in data 16.06.2022, da cui, poi, è sorta l'ordinanza di ingiunzione n. OI-
000744299 in questa sede opposta.
Le violazioni accertate, essendo successive alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 (06.02.2016), non sono state depenalizzate ma costituiscono illeciti amministrativi ab origine, per i quali è applicabile la disciplina di cui all'art. 6, d.lgs. n.
8 del 2016 e, dunque, il termine ex art. 14, legge n. 689 del 1981 con decorrenza dal momento in cui l' avrebbe potuto ragionevolmente effettuare l'accertamento. CP_1
Nel dettaglio, l' era già in possesso dei dati occorrenti (come riportato nell'atto CP_4 di accertamento, dove si fa menzione di una “verifica nei nostri archivi”) e, non risultando necessario l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, avrebbe potuto contestare al responsabile le violazioni entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'invio del modello DM10, ossia il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.
Al contrario, l'atto di accertamento del 28.08.2019 è stato notificato soltanto in data
16.06.2022 e, dunque, ben oltre il termine perentorio di novanta giorni, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 14, legge n. 689 del 1981, “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue”, essendo stata “omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Di talché, l'opposizione va accolta, con il conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-000744299, notificata dall' in data 05.03.2024. CP_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
pag. 6/7
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 25.03.2025, nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI-
000744299, notificata dall' in data 05.03.2024; CP_1
2) condanna l' soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1 di lite, liquidate in € 2.000,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 43,00 per esborsi.
Bari, 30 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 30 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza e assistenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4168 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. FORMICA Felice ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli, alla via Ten. Vasco, n. 4
– Opponente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. CP_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola ed elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
– Opposto –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.03.2024, si opponeva all'ordinanza n. Parte_1
OI-000744299, notificata in data 05.03.2024 e il cui titolo legittimante era costituito dall'accertamento prot. n. .0900.30/05/2022.0376347 del 28.08.2019, notificato il CP_1
16.06.2022, con cui l' le ingiungeva, in qualità di amministratore della società CP_1
il pagamento della somma pari ad € 9812,50, a titolo di Controparte_3 sanzione amministrativa per l'omesso versamento con riferimento al periodo da dicembre 2017 a novembre 2018 delle ritenute previdenziali ed assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, in legge n.
638 del 1983.
In particolare, l'opponente chiedeva la declaratoria di nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'avviso di accertamento, intervenuto decorso del termine di cui all'art. 14, legge n. 689 del 1981 ed immotivata determinazione della sanzione pecuniaria applicata.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, CP_1 la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
In data 09.04.2024 questo Giudice, applicati l'art. 22, legge n. 689 del 1981 e l'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011, disponeva con decreto la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa come da sentenza.
L'opposizione è fondata.
L'art. 2, comma 1, d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, prevede che “le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Secondo quanto disposto dal comma 1-bis, come sostituito dall'art. 3, comma 6, d.lgs.
n. 8 del 2016, l'omesso versamento delle suddette ritenute “per un importo superiore a euro 10.000 annui” è punito “con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032”; “se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui”, si applica la pag. 2/7 “sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000”. Il datore di lavoro
“non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Infatti, in materia di depenalizzazione, il d.lgs. n. 8 del 2016 ha previsto una diversa disciplina a seconda del periodo della violazione.
Invero, nell'ipotesi di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore del decreto
(06.02.2016), si applica l'art. 8, secondo cui “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati sono stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, “il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti” e
“provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale”. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto “non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1”, dispone che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, “la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione
pag. 3/7 nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti”. Invece, nel caso in cui l'azione penale è stata esercitata, “il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1”. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, “il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”. Infine, secondo quanto disposto dai commi 4 e 5, l'autorità amministrativa “notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”; entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione “l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8 del 2016, l deve notificare al CP_1 responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, “è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016
(6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria” (cfr. Cass. CP_1 civ., sez. lav., nn. 9016 e 7641 del 2025).
Per gli illeciti commessi successivamente all'intervenuta depenalizzazione, ossia al
06.02.2016, la norma cui occorre fare riferimento è l'art. 6 del citato decreto legislativo, che prevede l'applicabilità delle “disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge
pag. 4/7 24 novembre 1981, n. 689” nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, tra cui l'art. 14. Tale disposizione, in materia di contestazione e notificazione, statuisce che “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti
[…]”. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione “si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In merito all'individuazione del dies a quo, va richiamata sul punto quell'ormai costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine, di cui all'art. 14, legge n. 68 del
1981, non decorre dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto essere ragionevolmente effettuato dall'organo addetto al controllo (cfr. Cass. civ., n. 26734 del
2011, n. 25836 del 2011, n. 23608 del 2006 e n. 12830 del 2006).
In altri termini, il dies a quo va individuato nel momento in cui l'autorità amministrativa abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili all'attività di verifica e contestazione della violazione, ovvero quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di apprezzare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti.
A tal proposito, la prova può essere tratta dall'invio dei c.d. modelli DM10, attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' sempre CP_1 che non risultino elementi contrari. Infatti, la trasmissione all' dei suddetti CP_4
pag. 5/7 modelli, che hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, equivale all'attestazione di aver corrisposto (o meno) le retribuzioni e, dunque, la loro presentazione è sufficiente per accertare il versamento (o meno) delle ritenute e l'eventuale responsabilità del datore di lavoro.
Nel caso di specie, l' ha riscontrato l'omesso versamento delle ritenute CP_1 previdenziali ed assistenziali con riferimento al periodo da dicembre 2017 a novembre
2018 e ha notificato l'atto di accertamento prot. n. .0900.30/05/2022.0376347 del CP_1
28.08.2019 in data 16.06.2022, da cui, poi, è sorta l'ordinanza di ingiunzione n. OI-
000744299 in questa sede opposta.
Le violazioni accertate, essendo successive alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016 (06.02.2016), non sono state depenalizzate ma costituiscono illeciti amministrativi ab origine, per i quali è applicabile la disciplina di cui all'art. 6, d.lgs. n.
8 del 2016 e, dunque, il termine ex art. 14, legge n. 689 del 1981 con decorrenza dal momento in cui l' avrebbe potuto ragionevolmente effettuare l'accertamento. CP_1
Nel dettaglio, l' era già in possesso dei dati occorrenti (come riportato nell'atto CP_4 di accertamento, dove si fa menzione di una “verifica nei nostri archivi”) e, non risultando necessario l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, avrebbe potuto contestare al responsabile le violazioni entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'invio del modello DM10, ossia il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.
Al contrario, l'atto di accertamento del 28.08.2019 è stato notificato soltanto in data
16.06.2022 e, dunque, ben oltre il termine perentorio di novanta giorni, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 14, legge n. 689 del 1981, “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue”, essendo stata “omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Di talché, l'opposizione va accolta, con il conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-000744299, notificata dall' in data 05.03.2024. CP_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
pag. 6/7
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 25.03.2025, nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. OI-
000744299, notificata dall' in data 05.03.2024; CP_1
2) condanna l' soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese CP_1 di lite, liquidate in € 2.000,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., ed € 43,00 per esborsi.
Bari, 30 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
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