Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 26370/2023 R.G. promossa da
Parte 1 P.IVA 1 ) in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Pt 1 , v.le
Lazio n. 21, presso lo studio dell'avv. Alessandra Tommolillo, che lo rappresenta e difende per delega in atti
Attore/opponente contro
a socio unico ( P.IVA 2 ) in persona del legaleControparte 1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Pt 1 , via Nino Bixio n.
2, presso lo studio dell'avv. Giorgia Colombo, che lo rappresenta e difende per delega in atti
Convenuto/opposto
Oggetto: appalto di servizi - pagamento corrispettivo - opposizione a decreto ingiuntivo
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da note scritte depositate nel termine ex art. 189 c.p.c. concesso per l'udienza di rimessione in decisione del 11/2/2025.
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente
(convenuto/opposto) ha chiesto nei confronti opposizione, Controparte 1
Pt 1 (attore/opponente) il dei Controparte_2
pagamento della somma di euro 13.413,90 oltre interessi moratori, a saldo delle fatture n. 27/2023, n. 127/2023, n. 458/2023, n. 660/2023 e n. 1001/2023 aventi ad oggetto il corrispettivo dovuto dal condominio per i servizi resi dalla società
creditrice in base all'appalto di servizi concluso il 27/4/2021.
Ha proposto opposizione il Condominio ingiunto, esponendo: che aveva concluso con la controparte il 27/4/2021 un contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di portierato, di pulizia delle parti comuni e di “rotazione” dei rifiuti, al prezzo mensile di euro 2.430,00 oltre Iva;
che nel corso del rapporto, con missive del
6/4/2022 e del 27/7/2022, l'amministratore del condominio aveva invitato l'appaltatore ad eseguire con la dovuta diligenza le prestazioni di pulizia delle parti comuni che non venivano eseguite in conformità a quanto previsto nel contratto;
che, inoltre, l'amministratore aveva contestato le fatture n. 127/2023, n.
458/2023, n. 660/2023 e n. 1001/2023 emesse per un corrispettivo mensile superiore di euro 60,00 rispetto a quello pattuito;
che l'appalto aveva durata di due anni con decorrenza dal 1/6/2021 e le parti avevano previsto il rinnovo tacito in mancanza di disdetta da inviare almeno tre mesi prima;
che nel contratto era anche previsto che in caso di rinnovo il corrispettivo pattuito poteva essere soggetto a rivalutazione;
che l'appaltatore aveva invece preteso il pagamento del corrispettivo mensile rivalutato di euro 60,00 anche in relazione ai mesi anteriori alla prima scadenza;
che inoltre l'appaltatore aveva fatturato il prezzo per la fornitura di sale per l'addolcitore, di sacchi per la raccolta dei rifiuti, nonché il prezzo per servizi di pulizia in giorni festivi;
che a fronte dell'inesatto adempimento delle prestazioni di pulizia delle parti comuni, della fatturazione di un prezzo mensile superiore a quello previsto nel contratto e di ulteriori costi per forniture che non erano dimostrate, il Parte 1 si era avvalso dell'eccezione ex art. 1460 c.c. ed aveva rifiutato il pagamento delle fatture azionate da controparte con il ricorso monitorio. Su tali allegazioni l'attore/opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda avversaria.
Si è costituita la società convenuta/opposta la quale esponeva: che i prezzi fatturati erano quelli previsti nel contratto;
che le parti avevano in seguito concluso un nuovo contratto di appalto per il periodo giugno 2023-maggio 2024 e il condominio aveva regolarmente pagato le fatture relative ai mesi giugno/dicembre 2023 in cui venivano applicati gli stessi costi contestati nel presente giudizio;
che il credito azionato con il ricorso monitorio era relativo al prezzo dei servizi resi nel periodo da gennaio ad aprile del 2023; che le doglianze dell'amministratore inviate nel 2022 si riferivano al servizio di pulizia svolto in quel periodo e già pagato dal Parte 1 , che invece pretendeva di non pagare i servizi dell'anno successivo;
che nel contratto del 27/4/2021 era previsto l'aumento del corrispettivo in base agli indici Istat, che era stato applicato dall'appaltatore dal gennaio 2023 in misura di 60,00 euro mensili;
che la fornitura dei sacchi per i rifiuti e del sale per addolcitore non era compresa nel contratto di appalto ed era stata richiesta in seguito dall'amministratore dell'epoca; che parimenti il costo del servizio di raccolta dei rifiuti in alcuni giorni festivi dell'anno era stato fatturato a parte in quanto non compreso nell'appalto ma richiesto dall'amministratore del condominio;
che infine il condominio opponente aveva omesso di pagare anche la fattura n. 1239/2023 del 23/4/2023 di euro 3.336,70 relativa ai servizi resi dalla società opposta nel mese di maggio del 2023 e non azionata con il ricorso monitorio. Pertanto la società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente a pagare l'ulteriore somma di euro 3.336,70 oltre interessi moratori per i servizi eseguiti nel maggio del 2023 ed oggetto della fattura n. 1239/2023 del 23/4/2023.
nell'acquisizione dei documenti prodotti eL'istruttoria si è articolata
nell'escussione dei testi Testimone_1 Tes 2 e Testimone_3
[...]
Venendo all'esame della domanda di pagamento del prezzo dei servizi resi dalla società opposta (attore sostanziale), va premesso che è pacifico fra le parti che hanno concluso il contratto scritto di appalto del 27/4/2021 avente ad oggetto i servizi di portierato, pulizia delle parti comuni e “rotazione” dei rifiuti come meglio specificati e nei giorni indicati nel contratto in atti (doc. 2).
Le parti hanno pattuito una durata di 24 mesi del contratto a partire dal 1/6/2021,
con tacito rinnovo in mancanza di disdetta da inviare almeno tre mesi prima della scadenza e con la espressa previsione che "al rinnovo l'importo pattuito può
essere soggetto a rivalutazione".
Il contrasto fra le parti verte sull'ammontare del corrispettivo mensile preteso dall'impresa appaltatrice convenuta/opposta per i servizi previsti nel contratto e prestati nel periodo compreso fra i mesi di gennaio e di maggio del 2023, nonché
sul pagamento del prezzo per la fornitura dei sacchi di raccolta dei rifiuti, del sale per l'addolcitore e per il servizio di “rotazione” dei rifiuti in alcuni giorni festivi dell'anno non compresi nel contratto.
Anche a non voler ritenere attendibile il testimone Testimone 1 indicato dall'opposto, che l'impresa opposta nei mesi suddetti ha fornito al Parte 1 sacchi per la raccolta dei rifiuti e ha svolto il servizio di "rotazione” dei rifiuti in alcuni giorni festivi risulta provato anche dalle dichiarazioni rese dai testimoni Tes 2 e Testimone 3 (dipendenti rispettivamente del precedente e dell'attuale amministratore del Parte_1 ), escussi su indicazione dell'opponente. Anche i testimoni dell'opponente hanno infatti riferito in modo concorde che i corrispettivi per la fornitura dei sacchi e per la rotazione dei rifiuti in alcuni giorni festivi non erano compresi nel prezzo mensile dell'appalto e venivano fatturati a parte in aggiunta al prezzo pattuito nel contratto (vd verbale del 29/10/2024). E' inoltre incontroverso che il rapporto contrattuale di cui si discute risaliva ad anni anteriori e l'opposto ha prodotto le mail del maggio 2021
nelle quali l'ex amministratore del condominio confermava all'appaltatore la richiesta di fornire i sacchi per la raccolta dei rifiuti, il sale per l'addolcitore e di provvedere alla rotazione dei rifiuti in alcuni giorni dell'anno festivi (doc. 8 e 9
dell'opposto).
Se a quanto detto si aggiunge che prima del giudizio il Parte 1 opponente non ha mai contestato i prezzi fatturati dall'impresa per la fornitura dei sacchi, del sale e del servizio di rotazione dei rifiuti in alcuni giorni festivi, deve ritenersi provato il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo relativo a tali prestazioni risultante dalle fatture azionate e che non era compreso nel prezzo mensile di euro 2.430,00 oltre IVA. Che poi il Parte 1 abbia consumato un numero di sacchi per i rifiuti inferiore a quello fornito e fatturato dall'appaltatore non ha alcun rilievo ai fini della presente decisione, contrariamente a quanto sostiene la difesa opponente sulla base delle dichiarazioni della testimone Tes_2
[...] Ora, dal momento che l'impresa appaltatrice ha eseguito le forniture ed i servizi suddetti nei mesi compresi fra il gennaio e l'aprile del 2023 ha diritto al pagamento del corrispettivo per tali mesi.
L'opponente non può fondatamente ottenere di sottrarsi al pagamento del corrispettivo dovuto per il periodo suddetto sulla base di due generiche missive inviate l'anno prima dall'amministratore del condominio, che lamentava una scarsa pulizia delle parti comuni dell'edificio nel 2022. È evidente che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. viene invocata senza fondamento dal Parte 1 nel caso di specie in relazione alle prestazioni eseguite dall'impresa nel periodo gennaio/aprile del 2023.
L'ammontare del prezzo dovuto dall'opponente per i servizi oggetto del contratto del 27/4/2021 è tuttavia quello di euro 2.430,00 mensili (al netto dell'IVA) e l'importo di euro 2.490,00 più IVA fatturato dall'opposto. Contrariamente a quanto sostiene Controparte_1 nel contratto le parti hanno espressamente previsto che "al rinnovo l'importo pattuito può essere soggetto a rivalutazione".
Posto che il contratto aveva una durata di 24 mesi, con decorrenza dal giugno
2021, e che il prezzo pattuito poteva essere rivalutato in caso di rinnovo tacito, è
evidente che solo a partire dal mese di giugno del 2023 l'appaltatore avrebbe potuto chiedere il pagamento del prezzo di euro 2.430,00 maggiorato della rivalutazione monetaria.
La pretesa dell'impresa opposta di rivalutare il prezzo dell'appalto prima della scadenza (31 maggio 2023) e di ottenere il pagamento di un corrispettivo mensile aumentato di 60,00 euro a partire dal mese di gennaio del 2023 è infondata.
Fino al mese di maggio 2023 il prezzo mensile dovuto dal condominio opponente per i servizi previsti nel contratto concluso nell'aprile 2021 ammonta ad euro 2.964,60 compresa IVA (euro 2.430,00 +22%), a cui va aggiunto il corrispettivo per le forniture e i servizi ulteriori risultanti dalle fatture emesse di cui si è detto sopra.
Dalle somme indicate nelle fatture n. 127/2023, n. 458/2023, n. 660/2023 e n.
1001/2023 emesse dalla società opposta in pagamento del prezzo dei servizi resi da gennaio ad aprile 2023 va quindi detratto l'importo di euro 73,20 (euro 60+
IVA al 22%), posto che, come detto, il prezzo mensile dovuto dal condominio in base all'appalto ammonta ad euro 2.964,60 compresa IVA (al lordo della ritenuta di acconto) e non al maggior importo di euro 3.037,80 fatturato dall'impresa opposta.
Sommati i corrispettivi mensili dovuti in base al contratto al prezzo dei sacchi di raccolta dei rifiuti, del servizio reso in giorni festivi (pure risultanti dalle suddette fatture) e del prezzo del sale per addolcitore oggetto della fattura n. 27/2023, il credito complessivo vantato dall'impresa opposta in relazione alle prestazioni eseguite nel periodo gennaio-aprile 2023 ammonta ad euro 12.692,30 compresa
IVA (al lordo della ritenuta di acconto).
Infine, è infondata la domanda della società opposta avanzata in via riconvenzionale per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo ai servizi e alle forniture del maggio 2023.
Il condominio opponente ha infatti prodotto la fattura quietanzata n. 1344 del
22/5/2023 emessa da Servizi Integrati s.r.l. per i servizi e le forniture del mese di maggio 2023 (doc. 14 dell'opponente). Che l'impresa opposta avesse già emesso una precedente fattura (n. 1239 del 23/4/2023 - doc. 12 dell'opposto) per i corrispettivi relativi al mese di maggio 2023 non vale certo a togliere fondamento all'eccezione di pagamento delle prestazioni ricevute in quel mese sollevata dall'opponente. D'altra parte, a seguito della produzione in giudizio della fattura quietanzata, la difesa opposta non ha contestato in alcun modo di aver ricevuto il pagamento del corrispettivo relativo al mese di maggio 2023 (detratta la maggiorazione di euro 60,00 non dovuta).
Pertanto, la domanda riconvenzionale dell'opposto volta ad ottenere il pagamento di quanto dovuto dal condominio per il mese di maggio 2023 è infondata e va respinta.
Ora, poiché il credito azionato dall'appaltatore con il ricorso monitorio è superiore alle somme dovute dall'opponente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e va condannato il Parte 1 opponente a pagare la somma di euro 12.692,30
compresa IVA, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data di esigibilità
delle fatture emesse dall'impresa opposta sino al saldo.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
pure domandata dalla società opposta.
Infine, considerato che l'opposizione è risultata in parte fondata e che l'impresa opposta ha avanzato una domanda riconvenzionale risultata infondata, le spese di lite vengono compensate per un terzo e vanno posto a carico dell'opponente per la restante quota, liquidata come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al valore del credito vantato dall'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
con citazione notificata il 5/7/2023, dal Controparte_2
Pt 1 nei confronti di Controparte_1 a socio unico, avverso il decreto ingiuntivo n. 9726/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 24/5/2023 e notificato il
1/6/2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente Parte 2
la somma di euro 12.692,30
[...] a pagare a Controparte_1
compresa IVA, maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data di esigibilità delle fatture indicate in parte motiva e sino al saldo;
compensa per un terzo le spese di lite fra le parti e condanna il Parte 1 opponente a rifondere alla controparte la restante quota di spese, liquidata in complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 31/3/2025.
Il Giudice dott. Patrizio Gattari