Articolo 1 della Legge 11 aprile 1953, n. 271
Articolo 2
Versione
13 maggio 1953
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-1953.
Entrata in vigore il 13 maggio 1953