Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-1953.
E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .
La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1952-1953.