Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3759/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3759/2015 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.ti e difesi, giusta procura allegata al ricorso Parte_1 Parte_2 introduttivo, dall'Avv. Bernardo PROCOPIO, del Foro di Crotone, senza elezione di domicilio nel circondario;
OPPONENTI
E
Controparte_1
- , in Controparte_2 persona del Dirigente p.t., con elezione di domicilio nella sede della Sezione Operativa
Territoriale di Potenza, al Corso Garibaldi, n. 149;
OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI
Ogni atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, deve intendersi, in parte qua, come qui riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' , Parte_3 notificava, l'11 Novembre 2015, a l'ordinanza ingiunzione prot. n. Parte_1
67752, del 30 Ottobre 2015, mediante cui irrogava alla stessa la sanzione Pt_1 amministrativa pecuniaria di euro 5.200,00 (cui si sommavano euro 8,75, per spese di notificazione).
La ra titolare dell'esercizio “Bar Sirino”, in Lagonegro, nel quale era stato Pt_1 rinvenuto, sequestrato ed affidato in custodia giudiziale un apparecchio da divertimento e da intrattenimento, da comprendersi nella categoria di cui all'art. 110, co. 7, lett. 'c', T.U.L.P.S.
1
Si trattava di un «Apparecchio, con scheda di gioco denominata “BLUE LEGACY
REDEMPTION.MODEL DGF 001/A”, privo del prescritto titolo autorizzatorio e non rispondente alle caratteristiche ed alle prescrizioni di cui al comma 7 dell'art. 110 del
T.U.L.P.S. ed alle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detto comma, in quanto riproducente il gioco illecito del poker» (neretto presente nel testo citato).
2. Il 14 Novembre 2015, la medesima notificava a l'ordinanza CP_1 Parte_2 ingiunzione e confisca prot. n. 68042, del 2 Novembre 2015, mediante cui irrogava allo stesso la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.200,00 (cui si sommavano euro 8,75, Pt_2 per spese di notificazione), e, inoltre, disponeva la confisca dello stesso già menzionato
«Apparecchio, con denominazione commerciale “BLUE LEGACY REDEMPTIONO-MODEL
DGF001/A”, privo del prescritto titolo autorizzatorio e non rispondente alle caratteristiche ed alle prescrizioni di cui al comma 7 ed alle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detto comma, in quanto privo di codice identificativo, scheda esplicativa e registro manutenzioni» (neretto presente nel testo citato).
Veniva, infine, intimato il pagamento delle spese di concentramento, trasporto e distruzione, pari ad euro 150,00.
Il , titolare di un'impresa individuale, la GORIMATIC DI GORIZIA Pt_2
GIULIO, era il proprietario dell'apparecchio.
3. e proponevano, con un ricorso unico, Parte_1 Parte_2 opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni.
In realtà, l'oggetto in esame era un apparecchio denominato BLUE LEGACY
REDEMPITION, ossia un apparecchio elettromeccanico, appartenente alla categoria AM 6, e, quindi, estraneo alla disciplina di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.
Tali valutazioni andrebbero demandate a personale specializzato.
Nelle violazioni amministrative, poi, deve ricorrere l'elemento psicologico, rappresentato dalla colpa: per quanto sapessero i ricorrenti, si trattava di apparecchio per il quale non è previsto un nulla osta, né un collegamento alla rete.
Gli operanti non avevano condotto alcuna verifica tecnica od amministrativa.
Gli apparecchi di cui al comma 7, lett. 'a', dell'art. 110 T.U.L.P.S. sono caratterizzati dalla presenza di una scheda elettronica, che rende possibile un funzionamento di tipo elettromeccanico: nel verbale, nulla induceva a ritenere che l'apparecchio rispondesse a tali caratteristiche.
Non era stato dimostrato neppure che si fosse consentito l'uso della macchina, in quanto,
nel verbale, non si faceva cenno se la stessa fosse spenta, o funzionasse.
4. Resisteva l' – , e Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1
- , la e il . Controparte_2 CP_1 CP_1
5. All'ultima udienza, il Giudice pronunziava il dispositivo, con riserva del deposito della sentenza nei sessanta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda dev'essere rigettata.
2 N. 3759/2015 R.G.A.C.
La descrizione dell'apparecchio, formulata dalla Guardia di Finanza nel verbale di contestazione e di sequestro amministrativo, è specifica:
L'apparecchio, come accertato dalla Guardia di Finanza, era collegato alla rete telematica dell'A.A.M.S., contrariamente alle deduzioni dei ricorrenti, o a quanto essi dichiarano di non aver neppure saputo, benché si trattasse del proprietario e dell'utilizzatrice dell'apparecchio medesimo.
Che l'apparecchio fosse a disposizione degli avventori, e funzionasse, oltre a desumersi da quanto osservato dagli agenti accertatori (che hanno descritto le caratteristiche del funzionamento della macchina, così verosimilmente avendola trovata funzionante), deriva dalla sua stessa presenza nell'esercizio pubblico: né le deduzioni dei ricorrenti, sul punto articolate,
sono state formulate in maniera da escludere espressamente quegli elementi, pur dovendo necessariamente la titolare dell'esercizio medesimo, sapere esattamente se Pt_1
l'apparecchio funzionasse.
Quanto, infine, all'evenienza che le caratteristiche tecniche, che l'apparecchio presentava, potessero divergere da quanto rilevato dalla Guardia di Finanza, si deve osservare come, nel corso della causa, sia stata disposta una c.t.u.: ma l'ausiliario non poteva svolgere il proprio compito, per la seguente ragione: «In data 24/06/2019, alle ore 10:30, il suindicato
CTU e i rappresentanti della GdF sono nel luogo suddetto per effettuare la perizia tecnica.
Nessun rappresentante delle parti è presente. La custode dell'apparecchio, sig.ra Parte_1
non è presente.».
[...]
È evidente che impedire l'esecuzione dell'attività del c.t.u. costituisce argomento di prova (art. 116, co. 2, c.p.c.) contro la parte, che tale condotta abbia assunto.
Le giustificazioni offerte dai ricorrenti sono, in proposito, generiche, se non, addirittura, difformi da quanto risulta testualmente dagli atti: «La CTU non veniva espletata, in quanto il custode dell'apparecchio ed i ricorrenti, alla data di inizio delle operazioni peritali, non si presentavano sul posto. Che tale mancata comparizione, è da attribuirsi a cause non dipendenti
dalla volontà dei ricorrenti.»: la distinzione tra ricorrenti e custode non è corretta, perché proprio ad una dei ricorrenti, la era stata affidata la custodia. Pt_1
Non può, infine, condividersi che l'elemento soggettivo, quanto meno nella forma della colpa, potesse mancare: la titolare dell'esercizio pubblico, così come il proprietario dell'apparecchio, debbono essere muniti di una specifica competenza professionale, e debbono condurre i controlli occorrenti al rispetto della normativa del settore, sicché essi (ove mai realmente ignorassero la situazione, ossia ove mai non versassero, addirittura, in una
3 N. 3759/2015 R.G.A.C.
condizione di dolo) incorrono in colpa, in quanto negligenti od imprudenti, nei casi quale quello in esame.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza: limitatamente, tuttavia, a quanto è stato liquidato in favore del c.t.u., giacché (Cass. civ., Sez. II, ord. 4.8.2023, n. 23825) l' si CP_1
è difesa mediante funzionario, sicché non può ottenere un compenso difensivo, né ha presentato una nota degli eventuali esborsi (diversi dalle spese generali) sostenuti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3759/2015 R.G.A.C., promossa da e da contro l' Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_3
, costituitasi in persona del Dirigente p.t., ogni diversa domanda, eccezione,
[...] richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara non doversi provvedere circa le spese di lite;
3. onera gli opponenti, in solido, nel rapporto fra le parti, di quanto liquidato in favore del c.t.u.
Potenza, 13-14 Febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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