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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
LAVORO
Oggi, 5.3.2025, davanti al GL Paola Cappello sono comparsi per il ricorrente l'Avv. Di Franco per la parte convenuta l'Avv. Villa.
I procuratori discutono la causa si richiamano alle conclusioni rassegnate in atti.
L'Avv. Villa reitera le proprie istanze istruttorie ed in particolare quelle non ammesse.
L'Avv. Di Franco conclude come in ricorso introduttivo.
Il Giudice
Dato atto, si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura integrale delle motivazioni.
Il Giudice
Paola Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
N.R.G. 2/2021
Il Giudice Paola Cappello, all'udienza del 05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da:
rappresentato e difeso dall'Avv.to DI FRANCO Parte_1
SALVATORE CLAUDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Sanremo Via Matteotti n. 208;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. VILLA ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Sanremo Via Roma, n. 166
resistente
Pag. 2 di 14 OGGETTO: mansioni superiori
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa declaratoria di nullità, annullabilità, illegittimità e/o inefficacia del verbale avente ad oggetto conciliazioni e rinunce del 07/07/2020:
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in motivazione, che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili alla qualifica di operaio specializzato di 5° livello del c.c.n.l. per gli addetti della Piccola e Media Industria di escavazione e lavorazione di materiali Lapidei, a far data dalla sua assunzione del 05/10/2004 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ad inquadrare il ricorrente nella predetta posizione retributiva di operaio specializzato di 5° livello del c.c.n.l. per gli addetti della Piccola e Media Industria di escavazione e lavorazione di materiali Lapidei;
- sempre per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli specificati in narrativa, di tutte le differenze di retribuzione dovute in relazione alla maggiore qualifica rivestita pari a complessivi € 40.398,00 al lordo delle ritenute di legge, o di quella diversa che risulterà dovuta a seguito di istruttoria, anche a mezzo di apposita CTU;
- in via di mero subordine, applicare l'art. 36 della Costituzione ovvero l'art. 432 c.p.c..
- il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
- con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver sostenuto gli esborsi e di non percepito compensi.”.
Per la parte resistente:
Pag. 3 di 14 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la non impugnabilità dell' “Accordo di conciliazione e rinuncia” sottoscritto tra le parti il 07.07.2020 ovvero la decadenza dall'impugnazione e/o l'improponibilità della domanda del lavoratore per intervenuta rinuncia o transazione non tempestivamente impugnata. In subordine dichiarare la validità ed efficacia dell'Accordo di conciliazione e rinuncia sottoscritto dalle parti il 07.07.2020. In ogni caso respingere la domanda del ricorrente.”
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.1.2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio la educendo: Controparte_1
➢ di lavorare alle dipendenze dal 17.12.1993, dapprima in CP_1
qualità di apprendista marmista, poi con contratto a tempo pieno e indeterminato sino al 10.8.2004, per poi essere stato riassunto in data
5.10.2004 come operaio marmista di sesto livello, CCNL Lapidei
Piccola e Media Industria;
➢ che, in data 5.11.2019, gli è stato intimato il recesso datoriale per giusta causa di licenziamento (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente);
➢ di aver svolto dall'assunzione, mansioni di operaio – scalpellino per lavorazioni artistiche ed ornamentali che rientrano nelle mansioni assegnate all'operaio specializzato dal V livello contrattuale;
➢ infatti, nel dettaglio, l'art. 4 del citato c.c.n.l. prevede espressamente che per lavoratori di V livello si intendano coloro “… che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella IV Area compiono con
l'apporto di personale competente lavori che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento
Pag. 4 di 14 degli apparati produttivi …” tra i quali rientrano l'operaio scalpellino per lavorazioni artistiche ed ornamentali ed il fresatore sagomatore per le lavorazioni ornamentali (doc. n.5);
➢ di essersi infatti occupato realizzare, con gli strumenti sopra menzionati, figure artistiche, ornamentali e decorative quali piani di lavandino a mano, piani docce, curve di marmo, bordi rotondi “a toro”, mezzi rotondi a “becco di civetta”, tagli di lastre per pavimentazioni e loro lucidatura, taglio di scalini e bordure con lucidatura e lavorazione dei bordi (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente) e più in generale, opere di arte funeraria (quali libri, cuori ecc);
➢ di aver quindi diritto all'importo complessivo di Euro 40.398,00,
(doc. 10);
➢ di aver sottoscritto un verbale di accordo e rinuncia che ha previsto la corresponsione in suo favore della somma lorda di Euro 6.641,47 a titolo di trattamento di fine rapporto e della somma netta di Euro
150,00 a titolo di transazione generale novativa (per complessivi
5.263,93);
➢ di voler impugnare la transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. per indisponibilità del diritto alla retribuzione delle mansioni superiori svolte, per mancata assistenza del sindacalista e quindi mancanza di conoscenza concreta del contenuto dell'accordo;
Ha concluso, previa declaratoria di inefficacia del verbale di conciliazione del 7.7.2020, chiedendo l'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori riconducibili al quinto livello contrattuale e il pagamento delle differenze retributive corrispondenti.
Pag. 5 di 14 Si è costituita la società convenuta che ha rilevato la piena efficacia dell'accordo transattivo ed in ogni caso il mancato svolgimento da parte del delle mansioni superiori invocate ed infine l'erroneità dei conteggi Pt_1
depositati.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso previo accertamento della piena efficacia dell'accordo transattivo tra le parti.
La causa è stata istruita in via orale e documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Giova rammentare che, l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire
Pag. 6 di 14 un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte.
Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte -che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere-, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale (Cass. n.
6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n.
7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass.
Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
E' bene precisare che l'art. 2113 co. 4 c.c., esclude tutte le rinunce e transazioni stipulate dal lavoratore nelle sottoelencate "sedi protette" dal regime delle impugnazioni previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 2113 c.c. che sono, quindi, da ritenere valide ed efficaci sino dal momento della loro sottoscrizione:
a) davanti al giudice (art. 420 c.p.c.);
b) davanti alle commissioni di conciliazione costituite presso la direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c c) con l'assistenza del sindacato ex art. 411, c. 3 c.p.c.;
d) nelle forme regolate dalla contrattazione collettiva ex art. 412 ter c.p.c.;
e) davanti alle commissioni di conciliazione costituite ex art. 412 quater c.p.c.
Pag. 7 di 14 La ratio della deroga è fondata sulla presunzione che anche in caso di eventuali conseguenze negative per il lavoratore, le stesse non possono essere imputate ad uno stato di soggezione dello stesso, dovendosi escludere che in tali contesti possa sussistere uno stato di coazione psicologica nei confronti del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 9006/2019 ha affermato che: "le rinunce e transazioni ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili,
a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura".
Nei fatti, quindi, obbligo primario e ineludibile in capo al sindacalista è quello della effettiva assistenza del lavoratore che si concreta nell'illustrare compiutamente allo stesso ogni effetto e conseguenza discendente dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione, di guisa che egli possa avere piena consapevolezza delle conseguenze cui va incontro con le rinunce e transazioni da sottoscrivere.
Dunque il lavoratore, in via preliminare alla sottoscrizione del verbale, deve essere posto nelle condizioni di poter comprendere in modo esaustivo ogni effetto discendente dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione, ossia a quali diritti rinuncia e la misura della rinuncia.
La Corte ha precisato ulteriormente che, se il rappresentante dei lavoratori dà lettura del verbale di conciliazione ed illustra i diritti e le rinunce del lavoratore, il verbale di conciliazione è da ritenere valido e le rinunce non possono essere più impugnate dal lavoratore.
Pag. 8 di 14 In sintesi, perché sia rispettato l'obbligo di effettiva assistenza, il sindacalista deve essere pienamente informato della vicenda e deve illustrare al dipendente gli effetti e le conseguenze della firma del verbale di conciliazione (costi e benefici). In questo modo il lavoratore ha la piena e completa consapevolezza delle conseguenze della rinuncia e può comprendere le conseguenze della firma del verbale di conciliazione.
Ulteriore requisito necessario è quello di rilevare nelle transazioni l'oggetto della "lite" e le reciproche concessioni, in cui si estrinseca il negozio transattivo;
il tutto anche alla stregua di quanto disposto dall'art. 1965 c.c.
(in materia ad es. Cass. n. 24024/2013).
Inoltre, va rilevato come i verbali conciliativi stipulati in dette sedi protette esulino dalla disciplina dei primi tre commi dell'art. 2113, ma non dalla disciplina generale di cui all'art. 1418, comma 2, c.c., con la conseguenza che una rinunzia oppure una transazione avente ad oggetto un diritto futuro
è nulla ("La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali
è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti.", Cass. civ., sez. lav., 14-12-1998, n. 12548).
Conclusivamente, la ratio dell'art. 2113 c.c. è quella di apprestare una tutela a favore del lavoratore che potrebbe essere indotto a sottoscrivere negozi abdicativi dei suoi diritti in favore del datore di lavoro (sicchè il previsto termine decadenziale di impugnazione consentendo al lavoratore un congruo lasso di tempo per decidere se il negozio abdicativo sia o meno comunque rispondente ai suoi interessi), purtuttavia, al comma 4, prevede
Pag. 9 di 14 una deroga a questa disciplina se le rinunce e transazioni sono sottoscritte in "sedi protette" posto che in tali sedi il lavoratore è assistito, da soggetti qualificati, nella redazione e firma del negozio abdicativo, che lo rendono edotto della sua situazione giuridica e delle conseguenze della sua scelta.
Ciò posto, considerato che nel caso che ci occupa, anche volendo prescindere dal fatto che il conciliatore è stato designato dallo stesso e che la sottoscrizione del verbale è avvenuta in sede protetta e Pt_1
dall'indagine circa la concreta esplicazione da parte di questi delle conseguenze concrete del verbale sulla posizione soggettiva del ricorrente, la domanda, in virtù del principio della prevalenza della ragione più liquida della controversia, deve essere integralmente rigettata nel merito (Cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014).
Il livello e le mansioni invocate dal sono quelle del quinto livello Pt_1
contrattuale secondo cui:
“Profili
Lavoratori che svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare preparazione tecnico-amministrativa specialmente rilevante rispetto a quelle previste per i livelli successivi.
Lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella IV,
Area compiono con l'apporto di personale competente lavori che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati produttivi:
– operaio caposquadra-sottocapo;
– autista di autoarticolati e di cava di montagna;
– fuochino minatore;
– escavatorista e ruspista provetti di macchine di tipo idraulico e drag-line;
Pag. 10 di 14 – scalpellino per lavorazioni artistiche ed ornamentali;
– miscelatore blocchi agglomerato;
– meccanico e/o elettricista;
– fresatore sagomatore per le lavorazioni ornamentali”.
Per quanto riguarda le lavorazioni che ci occupano pertanto occorre accertare se il svolgesse mansioni altamente specializzate di Pt_1
fresatore – sagomatore per lavorazioni ornamentali.
A tali conclusioni non è dato pervenire dall'analisi dei testi escussi.
In proposito si rileva che il teste , all'udienza del 9.12.2021 Testimone_1
ha dichiarato che, dopo aver richiesto al ricorrente di inserire in una pavimentazione una rosa dei venti, il le aveva suggerito di Pt_1
rivolgersi ad un collega più specializzato ( che poi aveva Per_1
regolarmente eseguito il lavoro.
Più in generale, la stessa ha affermato che il non ha realizzato alcun Pt_1
dei manufatti da lei richiesti alla Controparte_1
Il teste all'udienza del 26.2.2025, dopo aver confermato che il Tes_2 Pt_1
realizzava fiori, curve in marmo, bordi rotondi a toro e a becco di civetta, caminetti e fioriere, ha attestato che lo stesso non eseguiva tagli e non utilizzava né scalpellino, né fresatrice e non eseguiva lavorazioni artistiche che venivano invece realizzate da artigiani esterni all'azienda.
Quanto al teste , lo stesso ha chiarito di non Testimone_3
ricordare con precisione i dettagli e le mansioni del ma che le Pt_1
lavorazioni di maggior pregio della venivano svolte da un CP_1
dipendente di nome Per_1
Analogamente, all'udienza del 25.10.2022, il teste ha Testimone_4
dichiarato che tutti i dipendenti “marmisti” si occupavano sia di prodotti di
Pag. 11 di 14 cantiere sia di arredamento e che tali prodotti richiedono un differente grado di complessità nella lavorazione. In base a tale scala di difficoltà venivano affidati o indifferente ai marmisti oppure a lui personalmente
( ): “Ero io ad occuparmi dei prodotti più complessi, a Testimone_4
prescindere dalla distinzione dei medesimi”.
Ha precisato, poi, che quando il realizzò il cuore sulla tomba di sua Pt_1
madre gli chiese aiuto nel disegno, per cui il disegnò il cuore Tes_4
sul cartone, mentre la sagoma marmorea fu realizzata dal ha Pt_1
chiarito altresì che le lavorazioni svolte dal erano lavorazioni di Pt_1
arredamento semplici (fioriere prive di decorazioni, o arte funerarie semplice, libri, lapidi ecc), utilizzando tutti gli strumenti elencati ad eccezione della sagomatrice che non era presente in azienda.
Dichiarazioni poi confermate dal teste il quale ha esplicato Testimone_5
che loro non si occupavano di statue, né di lavorazioni artistiche ma di pavimenti e rivestimenti, lavorazioni in marmo per l'edilizia e la funeraria.
Ha confermato, inoltre, che il si occupasse di “rivestimenti e Pt_1
pavimenti con greca”, così come che, all'udienza del Testimone_6
20.9.2024 ha ulteriormente ribadito che il si occupasse di Pt_1
lavorazioni di base (bordi di davanzali, terrazzi, muretti e cantieristica).
Il quadro istruttorio emerso non consente, quindi, di ritenere provati gli elementi propri del quinto livello contrattuale di fresatore e sagomatore per lavorazioni ornamentali, avendo il svolto le lavorazioni più Pt_1
semplici e prive di complessità, perfettamente compatibili con il sesto livello, così come inquadrato dall'impresa convenuta (6° Livello Profili
Lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive:
– disegnatore;
Pag. 12 di 14 – contabile;
– impiegato con conoscenza lingue straniere.
Lavoratori che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio:
– minatore;
– scalpellino;
– conduttore di telaio granito;
fresatore;
– lucidatore a mano a regola d'arte;
– conduttore di impianto di selezione e frantumazione;
– addetto controllo qualità;
– gruista;
– autista (minimo patente C);
– palista;
– mulettista spedizioniere;
– stuccatore, riparatore a regola d'arte).
Per tutti i motivi esposti, il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Le spese processuali vanno regolate secondo il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, nella misura dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
Pag. 13 di 14 2. Condanna il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.800,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Imperia, 5 marzo 2025.
Il Giudice
Paola Cappello.
Pag. 14 di 14
LAVORO
Oggi, 5.3.2025, davanti al GL Paola Cappello sono comparsi per il ricorrente l'Avv. Di Franco per la parte convenuta l'Avv. Villa.
I procuratori discutono la causa si richiamano alle conclusioni rassegnate in atti.
L'Avv. Villa reitera le proprie istanze istruttorie ed in particolare quelle non ammesse.
L'Avv. Di Franco conclude come in ricorso introduttivo.
Il Giudice
Dato atto, si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura integrale delle motivazioni.
Il Giudice
Paola Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
N.R.G. 2/2021
Il Giudice Paola Cappello, all'udienza del 05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da:
rappresentato e difeso dall'Avv.to DI FRANCO Parte_1
SALVATORE CLAUDIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Sanremo Via Matteotti n. 208;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. VILLA ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Sanremo Via Roma, n. 166
resistente
Pag. 2 di 14 OGGETTO: mansioni superiori
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa declaratoria di nullità, annullabilità, illegittimità e/o inefficacia del verbale avente ad oggetto conciliazioni e rinunce del 07/07/2020:
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in motivazione, che il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili alla qualifica di operaio specializzato di 5° livello del c.c.n.l. per gli addetti della Piccola e Media Industria di escavazione e lavorazione di materiali Lapidei, a far data dalla sua assunzione del 05/10/2004 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ad inquadrare il ricorrente nella predetta posizione retributiva di operaio specializzato di 5° livello del c.c.n.l. per gli addetti della Piccola e Media Industria di escavazione e lavorazione di materiali Lapidei;
- sempre per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli specificati in narrativa, di tutte le differenze di retribuzione dovute in relazione alla maggiore qualifica rivestita pari a complessivi € 40.398,00 al lordo delle ritenute di legge, o di quella diversa che risulterà dovuta a seguito di istruttoria, anche a mezzo di apposita CTU;
- in via di mero subordine, applicare l'art. 36 della Costituzione ovvero l'art. 432 c.p.c..
- il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
- con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver sostenuto gli esborsi e di non percepito compensi.”.
Per la parte resistente:
Pag. 3 di 14 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare la non impugnabilità dell' “Accordo di conciliazione e rinuncia” sottoscritto tra le parti il 07.07.2020 ovvero la decadenza dall'impugnazione e/o l'improponibilità della domanda del lavoratore per intervenuta rinuncia o transazione non tempestivamente impugnata. In subordine dichiarare la validità ed efficacia dell'Accordo di conciliazione e rinuncia sottoscritto dalle parti il 07.07.2020. In ogni caso respingere la domanda del ricorrente.”
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.1.2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio la educendo: Controparte_1
➢ di lavorare alle dipendenze dal 17.12.1993, dapprima in CP_1
qualità di apprendista marmista, poi con contratto a tempo pieno e indeterminato sino al 10.8.2004, per poi essere stato riassunto in data
5.10.2004 come operaio marmista di sesto livello, CCNL Lapidei
Piccola e Media Industria;
➢ che, in data 5.11.2019, gli è stato intimato il recesso datoriale per giusta causa di licenziamento (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente);
➢ di aver svolto dall'assunzione, mansioni di operaio – scalpellino per lavorazioni artistiche ed ornamentali che rientrano nelle mansioni assegnate all'operaio specializzato dal V livello contrattuale;
➢ infatti, nel dettaglio, l'art. 4 del citato c.c.n.l. prevede espressamente che per lavoratori di V livello si intendano coloro “… che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella IV Area compiono con
l'apporto di personale competente lavori che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento
Pag. 4 di 14 degli apparati produttivi …” tra i quali rientrano l'operaio scalpellino per lavorazioni artistiche ed ornamentali ed il fresatore sagomatore per le lavorazioni ornamentali (doc. n.5);
➢ di essersi infatti occupato realizzare, con gli strumenti sopra menzionati, figure artistiche, ornamentali e decorative quali piani di lavandino a mano, piani docce, curve di marmo, bordi rotondi “a toro”, mezzi rotondi a “becco di civetta”, tagli di lastre per pavimentazioni e loro lucidatura, taglio di scalini e bordure con lucidatura e lavorazione dei bordi (cfr. doc. n. 6 parte ricorrente) e più in generale, opere di arte funeraria (quali libri, cuori ecc);
➢ di aver quindi diritto all'importo complessivo di Euro 40.398,00,
(doc. 10);
➢ di aver sottoscritto un verbale di accordo e rinuncia che ha previsto la corresponsione in suo favore della somma lorda di Euro 6.641,47 a titolo di trattamento di fine rapporto e della somma netta di Euro
150,00 a titolo di transazione generale novativa (per complessivi
5.263,93);
➢ di voler impugnare la transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. per indisponibilità del diritto alla retribuzione delle mansioni superiori svolte, per mancata assistenza del sindacalista e quindi mancanza di conoscenza concreta del contenuto dell'accordo;
Ha concluso, previa declaratoria di inefficacia del verbale di conciliazione del 7.7.2020, chiedendo l'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori riconducibili al quinto livello contrattuale e il pagamento delle differenze retributive corrispondenti.
Pag. 5 di 14 Si è costituita la società convenuta che ha rilevato la piena efficacia dell'accordo transattivo ed in ogni caso il mancato svolgimento da parte del delle mansioni superiori invocate ed infine l'erroneità dei conteggi Pt_1
depositati.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso previo accertamento della piena efficacia dell'accordo transattivo tra le parti.
La causa è stata istruita in via orale e documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Giova rammentare che, l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire
Pag. 6 di 14 un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte.
Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte -che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere-, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale (Cass. n.
6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n.
7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass.
Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
E' bene precisare che l'art. 2113 co. 4 c.c., esclude tutte le rinunce e transazioni stipulate dal lavoratore nelle sottoelencate "sedi protette" dal regime delle impugnazioni previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 2113 c.c. che sono, quindi, da ritenere valide ed efficaci sino dal momento della loro sottoscrizione:
a) davanti al giudice (art. 420 c.p.c.);
b) davanti alle commissioni di conciliazione costituite presso la direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c c) con l'assistenza del sindacato ex art. 411, c. 3 c.p.c.;
d) nelle forme regolate dalla contrattazione collettiva ex art. 412 ter c.p.c.;
e) davanti alle commissioni di conciliazione costituite ex art. 412 quater c.p.c.
Pag. 7 di 14 La ratio della deroga è fondata sulla presunzione che anche in caso di eventuali conseguenze negative per il lavoratore, le stesse non possono essere imputate ad uno stato di soggezione dello stesso, dovendosi escludere che in tali contesti possa sussistere uno stato di coazione psicologica nei confronti del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 9006/2019 ha affermato che: "le rinunce e transazioni ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili,
a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura".
Nei fatti, quindi, obbligo primario e ineludibile in capo al sindacalista è quello della effettiva assistenza del lavoratore che si concreta nell'illustrare compiutamente allo stesso ogni effetto e conseguenza discendente dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione, di guisa che egli possa avere piena consapevolezza delle conseguenze cui va incontro con le rinunce e transazioni da sottoscrivere.
Dunque il lavoratore, in via preliminare alla sottoscrizione del verbale, deve essere posto nelle condizioni di poter comprendere in modo esaustivo ogni effetto discendente dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione, ossia a quali diritti rinuncia e la misura della rinuncia.
La Corte ha precisato ulteriormente che, se il rappresentante dei lavoratori dà lettura del verbale di conciliazione ed illustra i diritti e le rinunce del lavoratore, il verbale di conciliazione è da ritenere valido e le rinunce non possono essere più impugnate dal lavoratore.
Pag. 8 di 14 In sintesi, perché sia rispettato l'obbligo di effettiva assistenza, il sindacalista deve essere pienamente informato della vicenda e deve illustrare al dipendente gli effetti e le conseguenze della firma del verbale di conciliazione (costi e benefici). In questo modo il lavoratore ha la piena e completa consapevolezza delle conseguenze della rinuncia e può comprendere le conseguenze della firma del verbale di conciliazione.
Ulteriore requisito necessario è quello di rilevare nelle transazioni l'oggetto della "lite" e le reciproche concessioni, in cui si estrinseca il negozio transattivo;
il tutto anche alla stregua di quanto disposto dall'art. 1965 c.c.
(in materia ad es. Cass. n. 24024/2013).
Inoltre, va rilevato come i verbali conciliativi stipulati in dette sedi protette esulino dalla disciplina dei primi tre commi dell'art. 2113, ma non dalla disciplina generale di cui all'art. 1418, comma 2, c.c., con la conseguenza che una rinunzia oppure una transazione avente ad oggetto un diritto futuro
è nulla ("La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali
è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti.", Cass. civ., sez. lav., 14-12-1998, n. 12548).
Conclusivamente, la ratio dell'art. 2113 c.c. è quella di apprestare una tutela a favore del lavoratore che potrebbe essere indotto a sottoscrivere negozi abdicativi dei suoi diritti in favore del datore di lavoro (sicchè il previsto termine decadenziale di impugnazione consentendo al lavoratore un congruo lasso di tempo per decidere se il negozio abdicativo sia o meno comunque rispondente ai suoi interessi), purtuttavia, al comma 4, prevede
Pag. 9 di 14 una deroga a questa disciplina se le rinunce e transazioni sono sottoscritte in "sedi protette" posto che in tali sedi il lavoratore è assistito, da soggetti qualificati, nella redazione e firma del negozio abdicativo, che lo rendono edotto della sua situazione giuridica e delle conseguenze della sua scelta.
Ciò posto, considerato che nel caso che ci occupa, anche volendo prescindere dal fatto che il conciliatore è stato designato dallo stesso e che la sottoscrizione del verbale è avvenuta in sede protetta e Pt_1
dall'indagine circa la concreta esplicazione da parte di questi delle conseguenze concrete del verbale sulla posizione soggettiva del ricorrente, la domanda, in virtù del principio della prevalenza della ragione più liquida della controversia, deve essere integralmente rigettata nel merito (Cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014).
Il livello e le mansioni invocate dal sono quelle del quinto livello Pt_1
contrattuale secondo cui:
“Profili
Lavoratori che svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare preparazione tecnico-amministrativa specialmente rilevante rispetto a quelle previste per i livelli successivi.
Lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella IV,
Area compiono con l'apporto di personale competente lavori che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati produttivi:
– operaio caposquadra-sottocapo;
– autista di autoarticolati e di cava di montagna;
– fuochino minatore;
– escavatorista e ruspista provetti di macchine di tipo idraulico e drag-line;
Pag. 10 di 14 – scalpellino per lavorazioni artistiche ed ornamentali;
– miscelatore blocchi agglomerato;
– meccanico e/o elettricista;
– fresatore sagomatore per le lavorazioni ornamentali”.
Per quanto riguarda le lavorazioni che ci occupano pertanto occorre accertare se il svolgesse mansioni altamente specializzate di Pt_1
fresatore – sagomatore per lavorazioni ornamentali.
A tali conclusioni non è dato pervenire dall'analisi dei testi escussi.
In proposito si rileva che il teste , all'udienza del 9.12.2021 Testimone_1
ha dichiarato che, dopo aver richiesto al ricorrente di inserire in una pavimentazione una rosa dei venti, il le aveva suggerito di Pt_1
rivolgersi ad un collega più specializzato ( che poi aveva Per_1
regolarmente eseguito il lavoro.
Più in generale, la stessa ha affermato che il non ha realizzato alcun Pt_1
dei manufatti da lei richiesti alla Controparte_1
Il teste all'udienza del 26.2.2025, dopo aver confermato che il Tes_2 Pt_1
realizzava fiori, curve in marmo, bordi rotondi a toro e a becco di civetta, caminetti e fioriere, ha attestato che lo stesso non eseguiva tagli e non utilizzava né scalpellino, né fresatrice e non eseguiva lavorazioni artistiche che venivano invece realizzate da artigiani esterni all'azienda.
Quanto al teste , lo stesso ha chiarito di non Testimone_3
ricordare con precisione i dettagli e le mansioni del ma che le Pt_1
lavorazioni di maggior pregio della venivano svolte da un CP_1
dipendente di nome Per_1
Analogamente, all'udienza del 25.10.2022, il teste ha Testimone_4
dichiarato che tutti i dipendenti “marmisti” si occupavano sia di prodotti di
Pag. 11 di 14 cantiere sia di arredamento e che tali prodotti richiedono un differente grado di complessità nella lavorazione. In base a tale scala di difficoltà venivano affidati o indifferente ai marmisti oppure a lui personalmente
( ): “Ero io ad occuparmi dei prodotti più complessi, a Testimone_4
prescindere dalla distinzione dei medesimi”.
Ha precisato, poi, che quando il realizzò il cuore sulla tomba di sua Pt_1
madre gli chiese aiuto nel disegno, per cui il disegnò il cuore Tes_4
sul cartone, mentre la sagoma marmorea fu realizzata dal ha Pt_1
chiarito altresì che le lavorazioni svolte dal erano lavorazioni di Pt_1
arredamento semplici (fioriere prive di decorazioni, o arte funerarie semplice, libri, lapidi ecc), utilizzando tutti gli strumenti elencati ad eccezione della sagomatrice che non era presente in azienda.
Dichiarazioni poi confermate dal teste il quale ha esplicato Testimone_5
che loro non si occupavano di statue, né di lavorazioni artistiche ma di pavimenti e rivestimenti, lavorazioni in marmo per l'edilizia e la funeraria.
Ha confermato, inoltre, che il si occupasse di “rivestimenti e Pt_1
pavimenti con greca”, così come che, all'udienza del Testimone_6
20.9.2024 ha ulteriormente ribadito che il si occupasse di Pt_1
lavorazioni di base (bordi di davanzali, terrazzi, muretti e cantieristica).
Il quadro istruttorio emerso non consente, quindi, di ritenere provati gli elementi propri del quinto livello contrattuale di fresatore e sagomatore per lavorazioni ornamentali, avendo il svolto le lavorazioni più Pt_1
semplici e prive di complessità, perfettamente compatibili con il sesto livello, così come inquadrato dall'impresa convenuta (6° Livello Profili
Lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive:
– disegnatore;
Pag. 12 di 14 – contabile;
– impiegato con conoscenza lingue straniere.
Lavoratori che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio:
– minatore;
– scalpellino;
– conduttore di telaio granito;
fresatore;
– lucidatore a mano a regola d'arte;
– conduttore di impianto di selezione e frantumazione;
– addetto controllo qualità;
– gruista;
– autista (minimo patente C);
– palista;
– mulettista spedizioniere;
– stuccatore, riparatore a regola d'arte).
Per tutti i motivi esposti, il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.
Le spese processuali vanno regolate secondo il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, nella misura dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
Pag. 13 di 14 2. Condanna il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.800,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Imperia, 5 marzo 2025.
Il Giudice
Paola Cappello.
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