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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2188/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. DO TO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 2188/2023 il 05.12.2023
promosso con atto di citazione in appello da
(P.I. ), in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore signor rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_2
dagli Avv. Michele Casetta (PEC: del Email_1
Foro di Venezia e Avv. Andrea Gritti ( pec:
1 del Foro di Treviso, giusta mandato in Email_2
calce all'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado;
appellante contro
(c.f. e p.iva ) in persona del legale rappresetante pro- CP_1 P.IVA_2
tempore signor con l'avv. Gianluigi Corletto (indirizzo pec CP_2
per mandato allegato;
Email_3
appellata
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc)”; appello avverso la sentenza n. del Tribunale di Venezia n.2027/2023
pubblicata il 13.11.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito: A totale modifica della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio con l'atto di citazione introduttivo: In via pregiudiziale: revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo emesso perché il credito azionato non è esigibile;
Nel merito, in via principale: per tutti i motivi in narrativa indicati accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova gravante in capo alla convenuta opposta, il grave ritardo colpevole nella esecuzione della prestazione della opposta in persona CP_1
2 del l.r.p.t., ed il conseguente inadempimento al contratto di cui alle fatture azionate in via monitoria e conseguentemente dichiarare ed accertare che nulla è dovuto da alla convenuta per alcun titolo o ragione;
il tutto previa Parte_1 CP_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via riconvenzionale:
accertato e dichiarato il ritardo nell'esecuzione della prestazione della opposta ed il grave inadempimento alle obbligazioni assunte contrattualmente, condannare la società in persona del suo l.r.p.t., a risarcire a in CP_1 Parte_1
persona del l.r.p.t., tutti i danni da quest'ultima patiti come dedotti in parte narrativa e che si quantificano nella somma uguale o maggiore ad € 13.700,00,
compresa la penale contrattualmente prevista dall'art. 23 subappalto per la somma di € 4.600,00 che è parimenti dovuta;
Nel merito, in via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato il grave inadempimento alle obbligazioni assunte contrattualmente, condannare la società in persona CP_1
del suo l.r.p.t., a risarcire a in persona del l.r.p.t., tutti i Parte_1
danni da quest'ultima patiti che si quantificano nella somma uguale o maggiore ad
€ 13.700,00, con compensazione di tale importo con quanto eventualmente dovuto a per le fatture azionate. IN OGNI CASO, nel merito: alla luce dei motivi CP_1
indicati in narrativa, revocare e/o annullare la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico
3 di non sussistendone i presupposti per tutte le ragioni esposte Parte_1
in appello. IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca dell'ordinanza del GO dott.
Salerno dd. 12/9/2022 per i motivi dedotti in parte narrativa, disporre le seguenti prove: Prova per interpello e testi contestato tutto quanto ex Parte_1
adverso dedotto anche in memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., pur rilevando come le circostanze dedotte nella presente causa ed i danni patiti dalla opponente risultano già tutti ampiamente provati per tabulas, per mero scrupolo defensionale chiede l'ammissione a prova per testimoni ed interpello di parte convenuta opposta, in persona del suo l.r.p.t., sulle seguenti circostanze: 1) vero che nell'anno 2020
[...]
ha assunto in affidamento dal Comune di Piove di CO (PD) i lavori Parte_1
di miglioramento sismico e di manutenzione straordinaria presso l'edificio denominato 'ex pretura', come da doc. 2 che si rammostra per conferma (testi: Ing.
Geom. RE BI del Comune di Piove di CO;
Testimone_1
Par
c/o ; 2) vero che Testimone_2 Parte_1 Parte_1
individuò in la società a cui subappaltare le opere di intonacatura CP_1
strutturale antisismica (teste: ); 3) vero che in data 11.5.2020 si Testimone_2
teneva una riunione tecnica alla presenza di - nelle persone di Parte_1
e del legale rappresentante -, Testimone_2 Testimone_3 CP_3
per per produttrice dell'intonaco e CP_1 Tes_4 Pt_3 CP_4
4 per illustrare a la tipologia del materiale che avrebbe dovuto essere CP_1
applicato (testi: Dotto di di Tes_4 Pt_3 Testimone_5 CP_4 Tes_6
e ; 4) vero che nella riunione di cui al capo 3) i tecnici
[...] Testimone_2
di e specificavano a in persona CP_4 Pt_3 Parte_1 CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore presente, che per l'esecuzione dell'opera di cui al capo 2) sarebbe stato fornito un intonaco predosato (testi: Dotto di Tes_4
e Pt_3 Testimone_7 CP_4 Testimone_6 Testimone_2
5) vero che e sottoscrivevano in data 15.5.2020 il Parte_1 CP_1
contratto di subappalto come da doc. 3 che si rammostra per conferma (teste:
); 6) vero che i lavori della presso il cantiere per cui Testimone_2 CP_1
è causa iniziarono subito dopo la sottoscrizione del contratto di subappalto che si
è prodotto sub doc. 3, e precisamente in data 25/5/2020 come da documento di affidamento lavori già prodotto sub doc. 23 che si esibisce per conferma;
nonché
come da che si produce unitamente alla Controparte_5
presente memoria sub doc. 24 e che si esibisce per conferma (testi: Tes_2
); 7) vero che in data 24.6.2020 inviava
[...] CP_3 [...]
e a di la mail che si esibisce al CP_6 Parte_1 Tes_4 Pt_3
teste per conferma (testi: , ); 8) vero che in data Testimone_2 Tes_4
25.6.2020 rispondeva a con la mail doc. 5 che si esibisce Parte_1 CP_1
5 al teste per conferma (teste: , Dotto di e Testimone_2 Tes_4 Pt_3 Tes_5
di 9) vero che dopo la sottoscrizione del contratto di
[...] CP_4
subappalto la chiedeva di poter utilizzare maestranze di una ditta terza, CP_1
tale KALEMI, come da CONTRATTO DI DISTACCO che si produce con la presente memoria quale doc. 25 e che si esibisce al teste per conferma (testi:
, Arch. ; 10) vero che in data 24.8.2022 Testimone_2 Testimone_8
l'Arch. in qualità di collaboratore della DDLL, rilevava Testimone_8
come personale della AL fosse presente in cantiere ma privo del tesserino di riconoscimento e dei DPI, come da doc. 7 che si esibisce al teste per conferma
(teste: Arch. ; 11) dica il teste se conferma il verbale DDLL Testimone_8
del 14/9/2020 che è stato prodotto quale doc. 8 di (testi: Ing. Parte_1
Arch. ); 12) Testimone_1 Testimone_8 Testimone_2
dica il teste se conferma il verbale e il fascicolo fotografico allegato che sono stati prodotti quali doc.ti 10 e 11 di (testi: Parte_1 Controparte_7
il RUP Geom. RE BI, l'Arch. il Geom.
[...] Testimone_8
e ); 13) vero che in fase di esecuzione del CP_8 Testimone_2
contratto è sorta una vertenza tra il Comune di Piove di CO e Parte_1
perchè secondo il avrebbe preteso l'applicazione di intonaco Pt_1 CP_9
strutturale in misura quasi doppia rispetto a quanto originariamente indicato nel
6 bando di gara (testi: , Geom. RE BI, Ing. Testimone_2 [...]
Arch. ; 14) vero che in relazione alla Tes_1 Testimone_8
vertenza di cui al capitolo 13) apponeva al SAL le riserve di cui Parte_1
al doc. 2 che si esibisce al teste e di cui al doc. 26 che si produce con la presente memoria e che si esibisce per conferma (testi: , Geom. RE Testimone_2
BI, Ing. Arch. ; 15) vero che Testimone_1 Testimone_8
l'intonacatura strutturale commissionata a fu ultimata non prima del CP_1
19.9.2020 (testi: , Ing. Arch. Testimone_2 Testimone_1
; 16) vero che il 27.9.2020 notificava a Testimone_8 Parte_1
mezzo mail a le contestazioni ricevute dalla DDLL come da doc. 12 che CP_1
si rammostra per conferma (teste: ); 17) vero che per apporre Testimone_2
rimedio ai vizi contestati dalla e da interveniva CP_10 Parte_1 CP_1
tra il 3.12.2020 e il 12.12.2020, data quest'ultima nella quale consegnava l'opera
(testi: , Ing. Arch. Testimone_2 Testimone_1 Testimone_8
Par ; 18) vero che al fine di evitare contenziosi con
[...] Parte_1
l'Amministrazione comunale doveva rinunciare alle riserve apposte di cui al capitolo 14) (teste: ); 19)vero che ha Testimone_2 Parte_1
sostenuto una spesa di € 2.175,28 per l'ulteriore acquisto di intonaco strutturale a causa dell'errato utilizzo da parte di (teste: ); 20) vero CP_1 Testimone_2
7 che ha sostenuto oneri di cantiere aggiuntivi per i 46 giorni di Parte_1
ritardo nella consegna delle opere da parte di per: nolo ponteggio esterno, CP_1
nolo Gru edile, recinzione, wc chimico, il tutto per la maggiore spese di € 3.467,94
(teste: ); 21) vero che ha sostenuto la spesa Testimone_2 Parte_1
di € 850,08 per ristoro dei viaggi eseguiti dal proprio tecnico presso il cantiere a causa di assenze del subappaltatore (teste: ); 22) vero che Testimone_2 [...]
ha sostenuto la spesa di € 850,08 per i viaggi in cantiere di proprio Parte_1
tecnico per sovrintendere alle operazioni di ripristino da parte di (testi: CP_1
Testimone_2
Qualora ritenuto utile e necessario dall'adita Corte, si chiede CTU volta ad accertare: 1) l'errata posa dell'intonaco strutturale da parte di 2) l'utilizzo CP_1
di materiale in misura eccedente quanto sarebbe stato necessario in concreto (come da raffronto tra la scheda tecnica del prodotto – doc. 17 – e il prospetto delle quantità effettivamente utilizzate da – doc. 18); 3) la differenza di spesa CP_1
sostenuta da nella sua veste di acquirente dell'intonaco. In ogni Parte_1
caso: spese, diritti ed onorari di lite di primo e secondo grado rifusi”
Per parte appellata :
Ogni contraria istanza respinta, A) NEL MERITO: a) In via principale: rigettarsi ogni domanda dell'appellante, confermandosi in toto la sentenza impugnata. b) In
8 via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata con revoca del decreto ingiuntivo opposto, ogni contraria istanza respinta, condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
di pagare a in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la CP_1
somma di € 16.987,50 oltre ad interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo. c) In via ulteriormente subordinata: in denegatissima ipotesi in cui sia accertato un ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla ridursi la penale da applicarsi a quest'ultima CP_1
ex art. 1384 c.c. da € 100,00 giornalieri ad una somma pari o vicina allo zero e,
per l'effetto, condannarsi in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, di pagare a in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempo1re, la somma di € 16.987,50 o la minor somma risultante oltre ad interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo. B) IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA:
a) solo per l'ipotesi in cui il Giudice non ritenga già provate documentalmente le relative circostanze, si chiede l'ammissione delle prove articolate in memoria ex art. 183, 6° comma. n. 2 c.p.c. datata 25.05.2022, e cioè: prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che per il contratto per cui è causa è stato fornito, a cura e spese della un intonaco predosato in luogo di un intonaco Parte_1
9 premiscelato, come di consuetudine” 2) “Vero che la scelta della tipologia di intonaco è stata fatta all'insaputa di in quanto nell'incontro intervenuto CP_1
con il fornitore del betoncino si è parlato unicamente delle scontistiche”; 3) “Vero
che le problematiche insorte nell'esecuzione dell'intonaco, derivati dalla tipologia di esso, sono state tutte risolte secondo quanto concordato con la e Parte_1
con l'avallo espresso dalla DD.LL 4) “Vero che i piccoli rilievi in corso d'opera di cui al verbale 14.09.2020 della doc. 9 dell'opponente che si rammostra, CP_10
nonché quelli di cui ai docc. sub 10 e 11 che pure si rammostrano), sono stati risolti
Co a cura e spese della con accettazione della DD. ”; 5) “Vero che il CP_1
di CO ha accettato l'opera eseguita dalla senza alcun CP_12 CP_1
ulteriore rilievo e senza addebitare alcunchè alla subappaltante Parte_1
per asseriti inadempimenti e/o ritardi della subappaltatrice;
6)
[...] CP_1
“Vero che la rinuncia alle riserve effettuata da come comprovato Parte_1
anche dal doc. n. 7 prodotto dall'opposta che si rammostra, è dipesa dal fatto che la a respinto motivatamente tutte le riserve fatte da ivi CP_10 Parte_1
comprese quelle inerenti ai lavori oggetto del subappalto a e per motivi CP_1
del tutto ultronei con l'operato di quest'ultima”; 7) “Vero che il contratto di subappalto di cui alla fattura 58/2020 è stato autorizzato dal Comune di Piove di
CO solo in data 23.07.2020, come da determinazione prodotta dall'opposta sub
10 doc. n. 6 che si rammostra”; 8) “Vero che durante il periodo in cui ha operato
[...]
CP_ nel cantiere per cui è causa, era in ritardo nella consegna per Parte_1
altre opere di sua competenza, tra cui il ritardato consolidamento delle opere in muratura, ancora da eseguire al momento della consegna delle opere subappaltate alla nonché quelle segnalate nel sopralluogo finale (doc. n. 10 CP_1
dell'opponente che si rammostra)”; 9) “Vero che ha impedito Parte_1
alla di poter lavorare per ben 39 giorni, rispettivamente per uno stop dei CP_1
lavori per errore burocratico dell'appaltante, per mancata fornitura dell'intonaco da parte dell'appaltante per 5 giorni e, soprattutto, per mancata fornitura di rete e di connettori che non riusciva a reperire”; 10) “Vero che il maggior prodotto utilizzato da è stato determinato dalla non verticalità dei muri come CP_1
segnalata con email dalla stessa alla (doc. n. 14 CP_1 Parte_1
prodotto dall'opposta che si rammostra), e non dalle modalità di applicazione del prodotto medesimo. 11) “Vero che il Tecnico della era Parte_1
ordinariamente in cantiere, non tanto per le problematiche relative ai lavori della quanto per quelli propri della;
12) “Vero che i lavori CP_1 Parte_1
di cui alla fattura n. 21 del 31.03.2021 (doc. n. 2 dell'opposta che si rammostra)
sono stati eseguiti dalla ditta per ovviare a lavori difformi eseguiti dalla CP_1
stessa o da altri suoi subappaltatori, come da richiesta Parte_1
11 dell'opponente contenuta nella email 05.12.2020 (doc. n. 13 dell'opposta che si rammostra)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia con il quale su ricorso di
[...]
CP_ le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 16.987,50 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per le prestazioni inerenti al contratto di subappalto inter-partes.
Deduceva l'opponente: di aver assunto in affidamento dal di CP_12
CO (PD) i lavori di miglioramento sismico e di manutenzione straordinaria presso l'edificio denominato 'ex pretura' e di aver subappaltato parte dei lavori di
CP_ esecuzione dell'intonaco armato su murature in laterizio a che i lavori dovevano essere realizzati entro il 30.07.2020 e che tale termine doveva ritenersi,
a norma di contratto, essenziale;
che sin nella prima fase di esecuzione dei lavori
CP_ emergeva che non aveva esperienza in materia;
che a seguito di sopralluoghi della DDLL emergevano dei difetti nelle lavorazioni eseguite dalla subappaltatrice che le venivano contestate e alle quali la stessa poneva rimedio emendando i difetti nel periodo compreso tra il 3.12.2020 e il 12.12.2020 (data alla quale veniva consegnata l'opera in condizioni definite dalla DDLL appena “accettabili”).
12 Soggiungeva che in fase di esecuzione del contratto di Parte_1
appalto il Comune di Piove di CO richiedeva l'applicazione di intonaco strutturale in misura quasi doppia rispetto a quanto originariamente indicato nel bando di gara, così da costringerla ad aprire una “riserva” con l'amministrazione per l'ammontare di € 115.000,00 per la sola questione dell'intonaco strutturale;
tuttavia, poiché era in ritardo nell'esecuzione dei lavori e avendo CP_1
l'amministrazione comunale accettato di pagare gli importi contrattuali a Parte_1
solo a fronte della formale rinuncia alle riserve formulate in corso d'opera ,
quest'ultima si determinava - avendo l'esigenza di incassare gli importi necessari almeno a coprire i costi delle maestranze impiegate- a rinunciare alle riserve ,
subendo così una perdita di circa € 115.000,00.
L'opponente contestava la pretesa creditoria monitoriamente azionata – relativa alle fatture n. 58 del 29/9/2020 per € 13.700,00 e alla fattura n. 21 31/3/2021
per € 3.287,50 – stante i plurimi inadempimenti di che aveva consegnato in CP_1
ritardo i lavori (così maturando una penale di circa euro 5.500,00) ; aveva determinato la perdita della possibilità di escutere la riserva apposta;
non aveva consegnato copia delle assicurazioni CAR, RCT e RCO relative al cantiere e aveva cagionato maggiori oneri per la gestione del cantiere e per il maggior materiale utilizzato;
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e in via
13 riconvenzionale svolgeva domanda di condanna per i danni conseguenti al ritardo nell'adempimento del contratto.
Si costituiva la quale contestava le deduzioni avversarie ed evidenziava CP_1
che: i termini contrattuali di inizio e fine lavori, contrariamente a quanto sostenuto
Par da rano presunti e non essenziali;
peraltro, solo in data 23.07.2020 il Comune
di Piove di CO aveva autorizzato il subappalto, così determinando un differimento del termine di fine lavori;
controparte aveva poi artatamente sottaciuto che la riserva aperta per la questione dell'intonaco strutturale era stata respinta dalla DDLL del Comune di Piove di CO e che a fronte Parte_1
di un tanto vi aveva rinunciato, come risultava dall'esame del registro di contabilità dell'appalto a cui aveva chiesto accesso;
inoltre le polizze RCT CP_1
e RCO erano state stipulate come risultava dalla documentazione prodotta.
Soggiungeva l'appellata, con riferimento alla fattura n. 21 del 31.03.2021 avente ad oggetto lavori in economia da essa eseguiti, che aveva omesso Parte_1
di precisare che tali lavori erano stati eseguiti dalla non perchè inerenti CP_1
al proprio subappalto, ma per ovviare a lavori difformi eseguiti dalla stessa
[...]
o da altri suoi subappaltatori. Parte_1
Con riguardo alla fattura n. 58/20 (fattura emessa a saldo del contratto di subappalto) l'appellata ribadiva che tale pretesa creditoria era fondata e non
14 poteva essere paralizzata dal dedotto ritardo nell'esecuzione della prestazione atteso che nessun ritardo le era imputabile e che i presunti danni connessi al ritardo nell'esecuzione dei lavori non erano comprovati.
La causa era istruita documentalmente, previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice rigettava l'opposizione e, in quanto assorbite, rigettava le domande riconvenzionali, condannava ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al Parte_1
pagamento del doppio delle spese legali.
Il primo giudice affermava: che il termine di esecuzione dei lavori non era da considerarsi essenziale, ; che le contestazioni ai lavori formalizzate dalla DDLL
con verbale del 23.11.2020 non riguardavano le opere subappaltate a;
che CP_1
la perdita della riserva dedotta da era smentita dalla Parte_1
Par documentazione in atti da cui risultava che le riserve aperte da rano state tutte respinte a che a seguito di ciò GI rinunciava alle riserve;
che le polizze assicurative erano state consegnate con la comparsa di risposta e, infine, che le voci di danno allegate da non erano dimostrate. Parte_1
Par Condannava i sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. , affermando la mala fede per l'infondatezza della domanda e la colpa grave, consistente nella violazione del minimo di diligenza che consente di avvertire la non sostenibilità della domanda.
15 Proponeva appello avverso la sentenza la quale articolava Parte_1
undici motivi di appello: 1) nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente;
2) errata valutazione dei termini contrattuali fissata dall'art. 22 del contratto di subappalto;
3) errata valutazione delle contestazioni della DDLL del
23.11.2020 e omesso riconoscimento della responsabilità di nella CP_1
esecuzione delle opere accertate;
4) erronea valutazione da parte del primo giudice della questione delle riserve;
5) errata valutazione da parte del primo giudice della inesigibilità del credito conseguente alla mancata consegna delle polizze CAR,
RCT e RCO;
6) erronea valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei danni da vizi, ritardi ed errori da parte di;
7) erronea valutazione del credito CP_1
di cui alla fattura n. 58/2020; 8) erronea valutazione dei presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.; 9) erronea statuizione sulle spese di lite;
10)
erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta le istanze istruttorie;
11) erronea statuizione del primo giudice in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le deduzioni di controparte CP_1
e reiterava le argomentazioni svolte in primo grado;
quindi concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
16 La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
02.10.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
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1.Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata deducendo il vizio di motivazione apparente della sentenza lamentando che il primo giudice non ha fatto alcun riferimento in premessa ai fatti in base ai quali avrebbe fondato il proprio convincimento ma avrebbe espresso esclusivamente proprie valutazioni personali.
2.Con il secondo motivo ritiene erronea la valutazione del giudice in ordine alla qualificazione del termine previsto per la consegna delle opere che ha così
determinato il mancato riconoscimento del danno conseguente alla mancata osservanza dello stesso.
3. Con il terzo motivo ritiene erronea la valutazione condotta dal primo giudice in relazione alle contestazioni della DDLL del 23.11.2020 con conseguente mancato riconoscimento della responsabilità di nell'esecuzione delle CP_1
opere contestate dalla DDLL;
censura altresì l' omessa valutazione dell'intervenuto riconoscimento di responsabilità da parte di con il ripristino CP_1
delle opere.
17 4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il primo giudice si è concentrato esclusivamente sulla 'questione riserve' ritenendo, evidentemente, che le contestazioni di riguardassero tale aspetto e non, invece, Parte_1
l'incapacità dell'appellata ad eseguire a regola d'arte l'opera commissionata.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha considerato, ai fini dell'esigibilità del credito, la mancata consegna da parte di delle polizze CAR, RCT e RCO alla quale era contrattualmente CP_1
obbligata ex artt. 18 e 19 contratto subappalto.
6. Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice non riconosce i danni per vizi, ritardi e errori, fornendo una personale ricostruzione degli stessi.
7. Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto,
sulla base di un'erronea valutazione delle emergenze documentali, fondata la pretesa relativa alla fattura 58/2020, riferita al saldo del corrispettivo del contratto di appalto.
8. Con l'ottavo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo Parte_1
che : “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. disposta dal GO (addirittura nella
misura MASSIMA finora consentita dalla Cassazione e pari al doppio delle spese
18 di lite), sia frutto di una errata valutazione complessiva della vicenda da parte del
GO, se non addirittura si qualifichi per atto ritorsivo, con abuso di potere,
perpetuato dal Giudice d'ufficio per motivazioni rimaste ignote all'appellante e
che razionalmente non trovano una giustificazione valida .”
9. Con il nono motivo l'appellante lamenta la regolamentazione delle spese di lite disposta dal primo giudice affermando che dovendo essere revocato il decreto ingiuntivo, le spese di lite andavano integralmente rifuse.
10. Con il decimo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie svolte da GI (prova testimoniale e CTU) ritenendole
deboli e la CTU antieconomica.
11. Con l'undicesimo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto, omettendo qualsiasi motivazione, la domanda riconvenzionale.
12. Il primo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che la sentenza sarebbe nulla in quanto viziata da motivazione apparente, avendo il giudice omesso di richiamare graficamente i fatti oggetto della causa di opposizione, con ciò rendendo impossibile di risalire all'iter logico della motivazione.
Come noto, secondo la giurisprudenza, è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta (Cass. ord.
19 4166/2024), ovvero quale motivazione che non è in grado di attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.,
30/06/2020, n. 13248) e che concreta una nullità processuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (così, tra le più
recenti, Cass., 17/05/2021, n. 13170; Cass., 14/11/2019, n. 29495; Cass.,
24/01/2023, n. 2122).
Nella fattispecie, il primo giudice, pur ricostruendo sinteticamente la vicenda sotto il profilo fattuale (p. 2 ) ha affrontato i vari temi oggetto della controversia esaminandoli singolarmente;
tant'è che in relazione ad essi parte appellante è stata posta nelle condizioni di articolare undici motivi di appello.
Ne consegue che la motivazione, ancorchè suscettibile di revisione con riguardo all'iter logico della stessa rispetto alle questioni sollevate con l'opposizione
(vedasi ordinanza n. 336/2024 del 16/2/2024 con la quale è stata concessa l'inibitoria ex art. 283 c.p.c.) non si colloca al di sotto della soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.
Non è inutile sottolineare che, in ogni caso, all'eventuale carenza o nullità della sentenza oggetto di appello non potrebbe mai conseguire la rimessione della causa al tribunale, non rientrando in nessuna delle ipotesi tassativamente stabilite dall'art. 354 c.p.c., ponendo unicamente l'esigenza per la corte d'appello di porvi
20 rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale.
13. Con il secondo motivo l'appellante ritiene erronea la valutazione del giudice in ordine alla natura – non essenziale - del termine previsto per la consegna delle opere e alla conseguente inapplicabilità della penale.
L'appellante pone la questione deducendo l'essenzialità dei termini contrattuali,
senza però farne conseguire il logico precipitato giuridico, non avendo evocato la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c. , bensì fondando dalla mancata osservanza dei termini la pretesa al pagamento della penale per il ritardo.
In tale prospettiva la doglianza non è fondata posto che l'art. 22 del contratto dopo aver definito essenziali i termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori, li ha riassunti nei seguenti termini: “inizio lavori presunto 25/05/2020 fine lavori
presunta 30/07/2020 e comunque essere eseguiti in termini coerenti con il tempo
utile assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera”.
Tale regolamentazione dei tempi di esecuzione dei lavori va esaminata tenendo conto delle vicende contrattuali intercorse tra la stazione appaltante e
[...]
Parte_1
Nello specifico va considerato che con deliberazione n. 805 del 23.07.2020 (doc.
6 fasc. opposta) il ha autorizzato il contratto di Parte_4
21 CP_ subappalto tra e , con decorrenza dal 23.07.2020, con l'effetto Parte_1
di determinare il differimento di oltre due mesi del termine finale di consegna dei lavori.
Se poi si considera ulteriormente che per effetto dell'atto di sottomissione e di concordamento di nuovi prezzi, ( doc. n. 8 dall'opposta) il termine finale per la conclusione dell'opera da parte di è stato prorogato dalla stazione Parte_1
appaltante con fissazione di nuovo termine finale alla data del 18.11.2020 e che di tale circostanza deve necessariamente tenersi conto, posto che l'art. 22 del contratto fa espressamente riferimento a termini “coerenti con il tempo utile assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera” ne consegue che alcun ritardo può essere addebitato a che, per stessa ammissione di CP_1
controparte (vedasi p. 5 atto di citazione) ha ultimato i lavori in data 15.09.2020 e pertanto in termini coerenti con quelli assegnati all'appaltatore per l'esecuzione delle opere.
Ne consegue che alcun ritardo è addebitabile a per l'esecuzione dei CP_1
lavori ed alcuna penale è dovuta a tale titolo.
14. Con il terzo motivo l'appellante lamenta una errata valutazione da parte del primo giudice in relazione alle contestazioni contenute nel verbale della Direzione
22 Lavori del 23.11.2020 con conseguente altrettanto erroneo mancato riconoscimento della responsabilità di CP_1
Orbene, a fronte dei rilievi contenuti nel citato verbale della Direzione Lavori,
ha provveduto ad eliminare i difetti riscontrati. CP_1
Tale circostanza è pacificamente ammessa da sia in sede di atto di Parte_1
CP_ citazione (p.10) che nell'atto di appello (p.17) avendo riconosciuto che aveva eseguito i lavori di ripristino di sua competenza.
Ciò, peraltro, non si pone in contrasto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, con la contestazione degli addebiti (vedasi doc. 12 fasc. primo
CP_ grado opponente) da parte di posto che tale contestazione si riferiva a quei lavori che non rientravano nella sua competenza e rispetto ai quali la stessa aveva affermato la propria estraneità.
Nello specifico si tratta di rilievi formulati dalla Direzione Lavori che non sono riferibili alle opere subappaltate a ovvero l'esecuzione dell'intonaco CP_1
armato strutturale- e così descritte nel verbale di sopralluogo citato:
“- tutte le piastre di sostegno alle piattabande devono essere oggetto di
rivestimento con rasatura accurata che non metta in vista le bullonerie;
in alcune
non risulta completato iin altre la rasatura risulta da regolarizza1re −Tutte le aperture devono essere protette con teli di nylon stesi su apposito telaio. −Nel
23 cortile interno deve essere ripristinata la funzionalità dei pozzetti chiusi e
riposizionati i chiusini. −La chiusura del vano utilizzato come zona di carico sia all'interno che all'esterno è da regolarizzare. −Nella zona laterale il nodo del cancelletto deve essere ripristinato come nella situazione ante lavori;
−Rimuovere il cartello di divieto di sosta e ripulire il sostegno dell'illuminazione pubblica. −I pluviali devono essere raccordati ai pozzetti esistenti −Sulla copertura relativa al corpo basso a grondaia risulta realizzata in due pezzi e mal raccordata. −Le
scossaline di raccordo della copertura-parete non risultano essere adese al
paramento in alcuni punti e vanno sistemate. −Nel locale 35-36 deve essere completata la finitura del paramento murario − Mettere in sicurezza la zona
ascensore sia nel vano 2 sia in corrispondenza della nuova apertura”.
Dunque, l'appellante confonde i difetti che sono stati rilevati dalla Direzione
CP_ Lavori e che rientrano nelle lavorazioni di competenza di e per i quali la stessa era intervenuta in garanzia, con le lavorazioni di competenza di altri
CP_ soggetti/fornitori per le quali è stato richiesto a di intervenire per eliminare le problematiche rilevate dalla Direzione Lavori.
Ed è proprio su tali diversi piani di competenza che si colloca la mail del
05.12.2020, evocata dall'appellante a conferma della non debenza del credito
CP_ risultante dalla fattura n. 21/21 , indirizzata da a in cui si Parte_1
24 legge: “Buongiorno, come da accordi, nell'ambito dei lavori di Vostra
competenza di ripristino delle difformità evidenziate dalla Direzione Lavori nel
report del sopralluogo del 23.11.2020 già in Vostro possesso si chiede di eseguire
alcune lavorazioni per nostro conto che vi verranno compensate in economia al
prezzo orario concordato. Le lavorazioni indicativamente sono: −rasatura con
malta strutturale di alcune piastre in ferro di rinforzo a soffitto, indicate in
cantiere −regolarizzazione e livellamento di due pareti indicate in cantiere nei locali al piano terra −esecuzione della rasatura di spallette e architravi di alcuni
nuovi fori indicati in cantiere ripristino dell'intonaco del muro di recinzione sul
cancellato pedonale lato contatori ENEL”.
CP_ Le lavorazioni che chiede vengano eseguite da e che verranno Parte_1
compensate in economia sono estranee al contratto di subappalto originariamente intercorso tra le parti e ciò è desumibile: i) dal libretto di contabilità (vedi doc. 13
fasc. IV ) sottoscritto dalle parti nel quale sono elencati i lavori predetti per l'importo corrispondente a quello indicato nella fattura in contestazione (fattura n.
CP_ 21/21) ; ii) dalla circostanza che ha ammesso che ha eliminato Parte_1
i vizi a lei attribuiti, ragione per cui sarebbe illogico che le parti ne disciplinino il
CP_ corrispettivo, trattandosi di vizi già eliminati da e rientranti nella garanzia dalla stessa dovuta;
iii) dalla circostanza che tali lavori non costituivano oggetto
25 del contratto di subappalto, comprendente, come detto, solo i lavori di esecuzione dell'intonaco armato strutturale.
Dunque, laddove viene scritto “nell'ambito dei lavori di Vostra competenza di
CP_ ripristino delle difformità” non si intendono le difformità di competenza di dalla stessa già eliminate, per le quali non vi sarebbe ragione di adottare una regolamentazione economica, bensì gli ulteriori e diversi lavori che sono stati
CP_ affidati a e che si è deciso di compensare in economia.
15. Il quarto motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice, nell'esaminare la questione della riserva non ha considerato l'incapacità dell'appellata ad eseguire a regola d'arte
l'opera commissionata (p.19 atto di citazione in appello) e che ciò avrebbe determinato un ritardo nella consegna delle opere e danni conseguenti al
“maggiore utilizzo di materiale” e a “spese di personale interno per trasferte e
verifiche di cantiere” che quantifica in euro 13.700,00.
Ribadisce l'appellante di non aver considerato ai fini risarcitori l'ammontare della riserva – ovvero euro 115.000,00- e che pertanto avrebbe errato il tribunale nel fare riferimento alla questione della riserva.
Va chiarito che la tematica della riserva è stata introdotta da parte appellante in primo grado avendo l'opponente dedotto di aver aperto una riserva con il CP_9
26 di Piove di CO per euro 115.000,00, inerente alla questione dell'intonaco strutturale e che la stessa era stata ritirata in conseguenza degli inadempimenti della , per non pregiudicare il pagamento dei valori contrattuali da parte CP_1
del CP_9
CP_ Tale deduzione è stata smentita documentalmente da la quale ha dimostrato che dal registro di contabilità dell'appalto (vedi doc. n. 7 opposta), risulta che le riserve effettuate dalla sono state respinte dal Comune di Piove di Parte_1
CO e che a seguito del respingimento in data 28.10.2020 ha Parte_1
rinunciato ad esse.
Dunque, è l'appellante che ha allegato una circostanza non corrispondente al vero,
al solo – evidente scopo- di rimarcare l'inadempimento di controparte – senza che,
invero, ciò sia stato valorizzato in termini risarcitori- e, dunque, non può dolersi delle conseguenze, sul piano della valutazione della condotta processuale, che ne derivano allorquando tale deduzione viene documentalmente sconfessata.
16. Il quinto motivo di appello non è fondato.
CP_ Premesso che le polizze RCT e RCO sono state prodotte da nel corso del giudizio di primo grado (v.doc. 10) e che analogamente è stata prodotta la quietanza della polizza CAR relativa al periodo in esame (doc. 16) e accertata,
CP_ pertanto, la regolarità di sotto il profilo assicurativo, merita rilevare che
[...]
[...] [...]
[...] [
non ha formulato domanda di risoluzione del contratto fondata su tali CP_13
omissioni assicurative, che sono state contestate solo all'esito della diffida del pagamento del corrispettivo, con argomenti che sono stati reiterati nonostante l'evidenza documentale attestante la regolarità di CP_1
17. Il sesto motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante (vedasi atto di citazione pagg. 12 e 13) di aver sostenuto dei
CP_ danni in conseguenza dell'inadempimento di conseguenti al maggior materiale utilizzato (doc. 18 DDT merce Zanutta, doc. 19 Scheda tecnica intonaco, doc. 20 conteggio materiali utilizzati) per € 2.175,28 in più rispetto alla spesa occorrente se l'intonaco fosse stato applicato correttamente;
inoltre per i quarantesei giorni di ritardo, poi, l'appellante ritiene dovuti i relativi oneri di cantiere (nolo ponteggio esterno, nolo gru edile, recinzione, wc chimico), oneri che ammontano ad € 3.467,94.
Lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di valutare tali voci di danno e la documentazione prodotta a dimostrazione delle stesse.
La doglianza non è fondata per la decisiva considerazione che si tratta di danni
CP_ che presuppongono il ritardo di nell'esecuzione dei lavori (circostanza che,
come sopra evidenziato, è stata esclusa) e la cui documentazione posta a
28 fondamento nulla prova, in quanto irrilevante (copia libro giornale di cantiere e copia estratto riserva sollevate al docc. 25 e 27 fasc. primo grado). CP_9
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della pretesa risarcitoria,
essa riguarda contratti stipulati da che nulla dimostrano, sia per Parte_1
la genericità di tali documenti, che per la mancata prova di un effettivo esborso economico da parte di (copia contratto distacco AL , contratto Parte_1
nolo gru doc. 28 e 30, contratto nolo ponteggi , contratto nolo wc chimico, docc.
26,28,29 e 30) .
Con riferimento poi alla mail del 05.12.2020 evocata da parte appellante a sostegno della non debenza della somma portata dalla fattura n. 21/21 si è già
detto in relazione al terzo motivo di appello e pertanto ne va ribadita la non decisività per le ragioni ivi espresse .
18. Il settimo motivo di appello non è fondato.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria di in relazione alla fattura n. 58/2020 emessa per il saldo CP_1
dei lavori oggetto del contratto di subappalto, affermando che tali lavori sono stati consegnati in data 15.09.2020 e che la consegna dei lavori a regola d'arte (ovvero emendati dai difetti rilevati dalla DDLL) sarebbe avvenuta solo in data 12.12.2020
e che pertanto nulla sarebbe dovuto a tale titolo.
29 Tale conclusione non può essere condivisa in quanto l'appellante confonde il profilo dell'adempimento dell'obbligazione , che pacificamente è avvenuto,
essendo incontestato che i lavori sono stati consegnati, emendati dai difetti, con i supposti danni conseguenti al ritardo nell'esecuzione dei lavori;
danni, che per le ragioni sopra evidenziate, non sono stati dimostrati, né risulta, peraltro, che la stazione appaltante abbia addebitato oneri per ritardi o difetti nell'esecuzione dei lavori.
19. L'ottavo motivo di appello è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Deduce l'appellante che la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. disposta dal primo giudice e quantificata nella misura doppia delle spese di lite sia frutto di un'errata valutazione della vicenda e che costituisca una forma di abuso di potere privo di valida giustificazione.
Com'è noto “in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.,
costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di
impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza
dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato
la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria
posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed
argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il
30 diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla
fattispecie concreta” (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2022, n. 32001 richiamata da
Cass. ord. Sez.unite 28448/2023) e ancora, ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono
coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa
considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé,
anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta,
come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica
o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nella fattispecie sono sicuri indici dell'abuso dello strumento processuale da parte dell'appellante l'aver dedotto la questione della riserva -senza peraltro formulare alcuna specifica domanda risarcitoria o risolutoria- in termini palesemente strumentali;
l'aver contestato il credito, pur ammettendo che i lavori erano stati eseguiti e i vizi eliminati;
l'aver allegato l'esistenza di danni in conseguenza del ritardo nell'esecuzione, senza aver offerto alcuna prova, l'aver insistito nell'eccezione relativa alla mancata consegna delle polizze, nonostante le stesse fossero state consegnate già nel corso del primo grado di giudizio.
31 Tali condotte processuali denotano un utilizzo sicuramente abusivo dello strumento processuale, e pertanto sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. .
La doglianza può trovare accoglimento unicamente con riguardo al quantum della somma oggetto della statuizione impugnata, nella misura che il collegio stima equa, in rapporto alla modesta entità degli interessi economici in gioco, la liquidazione di una somma nella misura prossima ad un terzo delle spese processuali come tassate in dispositivo.
20. Il nono motivo di appello, con il quale l'appellante si lamenta della condanna alla rifusione delle spese di lite presenta profili concorrenti di inammissibilità e infondatezza.
Esso presenta profili di inammissibilità perché non contiene una specifica censura al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite né contiene la deduzione delle violazioni di legge che si assumono verificate.
Trattasi di motivo non fondato atteso che la regolamentazione è avvenuta facendo corretta applicazione della regola della soccombenza.
21. Il decimo motivo di appello non è fondato.
L'appellante reitera le istanze istruttorie svolte nel primo grado e censura la sentenza (rectius, l'ordinanza del 12.09.2022) che le ha rigettate.
32 Sul punto non può che confermarsi il rigetto di tali istanze.
Nello specifico, quanto alla prova orale (per interpello e testimoni) dedotta va osservato che i capitoli di prova hanno ad oggetto circostanze non contestate (cap.
1 e 2) ; sono formulati in termini generici (capp. 3,4,17); riguardano circostanze che risultano documentalmente (capp. 5, 6,7,8,9,11,12,14,16 ) e irrilevanti ai fini della decisione (10, 13, 15), ovvero contengono giudizi (cap. 18, 19, 20, 21,22).
Con riferimento alla reiterata richiesta di CTU volta ad accertare: “l'errata posa
dell'intonaco da parte di l'utilizzo di materiale in misura eccedente a CP_1
quanto sarebbe stato necessario in concreto e la differenza di spesa sostenuta da
nella sua veste di acquirente dell'intonaco”; ne va ribadita Parte_1
l'inutilità atteso che l'approvazione da parte della DDLL dei lavori eseguiti da
CP_ rende superflui gli accertamenti;
inoltre, i maggiori oneri conseguenti agli errori nell'esecuzione dei lavori (p.e. surplus di materia prima acquistata),
dovevano essere puntualmente dedotti e provati attraverso idonea documentazione
(anche di spesa) che, invece, non è stata offerta;
di talchè la richiesta CTU risulta generica ed esplorativa.
22. L'undicesimo motivo di appello non è fondato.
33 Lamenta l'appellante che il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'appaltatrice al pagamento della penale per il ritardo e per le perdite subìte senza alcuna motivazione.
La censura è priva di pregio in quanto il rigetto della domanda riconvenzionale è
la conseguenza del rigetto dell'eccezione di inadempimento: accertato che non vi fu alcun ritardo e che alcun danno era stato provato, la logica conseguenza era il rigetto della domanda che su tali titoli si fondava.
23. Conclusivamente l'appello proposto da va dichiarato Parte_1
fondato limitatamente alla quantificazione della somma dovuta a ai sensi CP_1
dell'art. 96 comma 3 c.p.c. che viene riliquidata in via equitativa in misura prossima ad un terzo delle spese processuali del doppio grado.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (non risultando decisivo a tali fini la riduzione della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. (vedasi
Cass. ord. 18036/2022 secondo cui :“il rigetto, in sede di gravame, della
domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale
accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della
sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca
soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la
compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”) e sono liquidate in
34 dispositivo sulla base dei parametri vigenti, applicati nella misura media, sulla base dello scaglione di pertinenza (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), tenuto conto dell'attività svolta.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma:
- condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. a Parte_1
corrispondere a la somma di euro 2.500,00; CP_1
- condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 9.043,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 02 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina DO TO
35
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 2188/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. DO TO Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 2188/2023 il 05.12.2023
promosso con atto di citazione in appello da
(P.I. ), in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore signor rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_2
dagli Avv. Michele Casetta (PEC: del Email_1
Foro di Venezia e Avv. Andrea Gritti ( pec:
1 del Foro di Treviso, giusta mandato in Email_2
calce all'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado;
appellante contro
(c.f. e p.iva ) in persona del legale rappresetante pro- CP_1 P.IVA_2
tempore signor con l'avv. Gianluigi Corletto (indirizzo pec CP_2
per mandato allegato;
Email_3
appellata
Oggetto: “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex
1669cc)”; appello avverso la sentenza n. del Tribunale di Venezia n.2027/2023
pubblicata il 13.11.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito: A totale modifica della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio con l'atto di citazione introduttivo: In via pregiudiziale: revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo emesso perché il credito azionato non è esigibile;
Nel merito, in via principale: per tutti i motivi in narrativa indicati accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova gravante in capo alla convenuta opposta, il grave ritardo colpevole nella esecuzione della prestazione della opposta in persona CP_1
2 del l.r.p.t., ed il conseguente inadempimento al contratto di cui alle fatture azionate in via monitoria e conseguentemente dichiarare ed accertare che nulla è dovuto da alla convenuta per alcun titolo o ragione;
il tutto previa Parte_1 CP_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via riconvenzionale:
accertato e dichiarato il ritardo nell'esecuzione della prestazione della opposta ed il grave inadempimento alle obbligazioni assunte contrattualmente, condannare la società in persona del suo l.r.p.t., a risarcire a in CP_1 Parte_1
persona del l.r.p.t., tutti i danni da quest'ultima patiti come dedotti in parte narrativa e che si quantificano nella somma uguale o maggiore ad € 13.700,00,
compresa la penale contrattualmente prevista dall'art. 23 subappalto per la somma di € 4.600,00 che è parimenti dovuta;
Nel merito, in via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato il grave inadempimento alle obbligazioni assunte contrattualmente, condannare la società in persona CP_1
del suo l.r.p.t., a risarcire a in persona del l.r.p.t., tutti i Parte_1
danni da quest'ultima patiti che si quantificano nella somma uguale o maggiore ad
€ 13.700,00, con compensazione di tale importo con quanto eventualmente dovuto a per le fatture azionate. IN OGNI CASO, nel merito: alla luce dei motivi CP_1
indicati in narrativa, revocare e/o annullare la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico
3 di non sussistendone i presupposti per tutte le ragioni esposte Parte_1
in appello. IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca dell'ordinanza del GO dott.
Salerno dd. 12/9/2022 per i motivi dedotti in parte narrativa, disporre le seguenti prove: Prova per interpello e testi contestato tutto quanto ex Parte_1
adverso dedotto anche in memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., pur rilevando come le circostanze dedotte nella presente causa ed i danni patiti dalla opponente risultano già tutti ampiamente provati per tabulas, per mero scrupolo defensionale chiede l'ammissione a prova per testimoni ed interpello di parte convenuta opposta, in persona del suo l.r.p.t., sulle seguenti circostanze: 1) vero che nell'anno 2020
[...]
ha assunto in affidamento dal Comune di Piove di CO (PD) i lavori Parte_1
di miglioramento sismico e di manutenzione straordinaria presso l'edificio denominato 'ex pretura', come da doc. 2 che si rammostra per conferma (testi: Ing.
Geom. RE BI del Comune di Piove di CO;
Testimone_1
Par
c/o ; 2) vero che Testimone_2 Parte_1 Parte_1
individuò in la società a cui subappaltare le opere di intonacatura CP_1
strutturale antisismica (teste: ); 3) vero che in data 11.5.2020 si Testimone_2
teneva una riunione tecnica alla presenza di - nelle persone di Parte_1
e del legale rappresentante -, Testimone_2 Testimone_3 CP_3
per per produttrice dell'intonaco e CP_1 Tes_4 Pt_3 CP_4
4 per illustrare a la tipologia del materiale che avrebbe dovuto essere CP_1
applicato (testi: Dotto di di Tes_4 Pt_3 Testimone_5 CP_4 Tes_6
e ; 4) vero che nella riunione di cui al capo 3) i tecnici
[...] Testimone_2
di e specificavano a in persona CP_4 Pt_3 Parte_1 CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore presente, che per l'esecuzione dell'opera di cui al capo 2) sarebbe stato fornito un intonaco predosato (testi: Dotto di Tes_4
e Pt_3 Testimone_7 CP_4 Testimone_6 Testimone_2
5) vero che e sottoscrivevano in data 15.5.2020 il Parte_1 CP_1
contratto di subappalto come da doc. 3 che si rammostra per conferma (teste:
); 6) vero che i lavori della presso il cantiere per cui Testimone_2 CP_1
è causa iniziarono subito dopo la sottoscrizione del contratto di subappalto che si
è prodotto sub doc. 3, e precisamente in data 25/5/2020 come da documento di affidamento lavori già prodotto sub doc. 23 che si esibisce per conferma;
nonché
come da che si produce unitamente alla Controparte_5
presente memoria sub doc. 24 e che si esibisce per conferma (testi: Tes_2
); 7) vero che in data 24.6.2020 inviava
[...] CP_3 [...]
e a di la mail che si esibisce al CP_6 Parte_1 Tes_4 Pt_3
teste per conferma (testi: , ); 8) vero che in data Testimone_2 Tes_4
25.6.2020 rispondeva a con la mail doc. 5 che si esibisce Parte_1 CP_1
5 al teste per conferma (teste: , Dotto di e Testimone_2 Tes_4 Pt_3 Tes_5
di 9) vero che dopo la sottoscrizione del contratto di
[...] CP_4
subappalto la chiedeva di poter utilizzare maestranze di una ditta terza, CP_1
tale KALEMI, come da CONTRATTO DI DISTACCO che si produce con la presente memoria quale doc. 25 e che si esibisce al teste per conferma (testi:
, Arch. ; 10) vero che in data 24.8.2022 Testimone_2 Testimone_8
l'Arch. in qualità di collaboratore della DDLL, rilevava Testimone_8
come personale della AL fosse presente in cantiere ma privo del tesserino di riconoscimento e dei DPI, come da doc. 7 che si esibisce al teste per conferma
(teste: Arch. ; 11) dica il teste se conferma il verbale DDLL Testimone_8
del 14/9/2020 che è stato prodotto quale doc. 8 di (testi: Ing. Parte_1
Arch. ); 12) Testimone_1 Testimone_8 Testimone_2
dica il teste se conferma il verbale e il fascicolo fotografico allegato che sono stati prodotti quali doc.ti 10 e 11 di (testi: Parte_1 Controparte_7
il RUP Geom. RE BI, l'Arch. il Geom.
[...] Testimone_8
e ); 13) vero che in fase di esecuzione del CP_8 Testimone_2
contratto è sorta una vertenza tra il Comune di Piove di CO e Parte_1
perchè secondo il avrebbe preteso l'applicazione di intonaco Pt_1 CP_9
strutturale in misura quasi doppia rispetto a quanto originariamente indicato nel
6 bando di gara (testi: , Geom. RE BI, Ing. Testimone_2 [...]
Arch. ; 14) vero che in relazione alla Tes_1 Testimone_8
vertenza di cui al capitolo 13) apponeva al SAL le riserve di cui Parte_1
al doc. 2 che si esibisce al teste e di cui al doc. 26 che si produce con la presente memoria e che si esibisce per conferma (testi: , Geom. RE Testimone_2
BI, Ing. Arch. ; 15) vero che Testimone_1 Testimone_8
l'intonacatura strutturale commissionata a fu ultimata non prima del CP_1
19.9.2020 (testi: , Ing. Arch. Testimone_2 Testimone_1
; 16) vero che il 27.9.2020 notificava a Testimone_8 Parte_1
mezzo mail a le contestazioni ricevute dalla DDLL come da doc. 12 che CP_1
si rammostra per conferma (teste: ); 17) vero che per apporre Testimone_2
rimedio ai vizi contestati dalla e da interveniva CP_10 Parte_1 CP_1
tra il 3.12.2020 e il 12.12.2020, data quest'ultima nella quale consegnava l'opera
(testi: , Ing. Arch. Testimone_2 Testimone_1 Testimone_8
Par ; 18) vero che al fine di evitare contenziosi con
[...] Parte_1
l'Amministrazione comunale doveva rinunciare alle riserve apposte di cui al capitolo 14) (teste: ); 19)vero che ha Testimone_2 Parte_1
sostenuto una spesa di € 2.175,28 per l'ulteriore acquisto di intonaco strutturale a causa dell'errato utilizzo da parte di (teste: ); 20) vero CP_1 Testimone_2
7 che ha sostenuto oneri di cantiere aggiuntivi per i 46 giorni di Parte_1
ritardo nella consegna delle opere da parte di per: nolo ponteggio esterno, CP_1
nolo Gru edile, recinzione, wc chimico, il tutto per la maggiore spese di € 3.467,94
(teste: ); 21) vero che ha sostenuto la spesa Testimone_2 Parte_1
di € 850,08 per ristoro dei viaggi eseguiti dal proprio tecnico presso il cantiere a causa di assenze del subappaltatore (teste: ); 22) vero che Testimone_2 [...]
ha sostenuto la spesa di € 850,08 per i viaggi in cantiere di proprio Parte_1
tecnico per sovrintendere alle operazioni di ripristino da parte di (testi: CP_1
Testimone_2
Qualora ritenuto utile e necessario dall'adita Corte, si chiede CTU volta ad accertare: 1) l'errata posa dell'intonaco strutturale da parte di 2) l'utilizzo CP_1
di materiale in misura eccedente quanto sarebbe stato necessario in concreto (come da raffronto tra la scheda tecnica del prodotto – doc. 17 – e il prospetto delle quantità effettivamente utilizzate da – doc. 18); 3) la differenza di spesa CP_1
sostenuta da nella sua veste di acquirente dell'intonaco. In ogni Parte_1
caso: spese, diritti ed onorari di lite di primo e secondo grado rifusi”
Per parte appellata :
Ogni contraria istanza respinta, A) NEL MERITO: a) In via principale: rigettarsi ogni domanda dell'appellante, confermandosi in toto la sentenza impugnata. b) In
8 via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata con revoca del decreto ingiuntivo opposto, ogni contraria istanza respinta, condannarsi in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
di pagare a in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la CP_1
somma di € 16.987,50 oltre ad interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo. c) In via ulteriormente subordinata: in denegatissima ipotesi in cui sia accertato un ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla ridursi la penale da applicarsi a quest'ultima CP_1
ex art. 1384 c.c. da € 100,00 giornalieri ad una somma pari o vicina allo zero e,
per l'effetto, condannarsi in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, di pagare a in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempo1re, la somma di € 16.987,50 o la minor somma risultante oltre ad interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo. B) IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA:
a) solo per l'ipotesi in cui il Giudice non ritenga già provate documentalmente le relative circostanze, si chiede l'ammissione delle prove articolate in memoria ex art. 183, 6° comma. n. 2 c.p.c. datata 25.05.2022, e cioè: prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che per il contratto per cui è causa è stato fornito, a cura e spese della un intonaco predosato in luogo di un intonaco Parte_1
9 premiscelato, come di consuetudine” 2) “Vero che la scelta della tipologia di intonaco è stata fatta all'insaputa di in quanto nell'incontro intervenuto CP_1
con il fornitore del betoncino si è parlato unicamente delle scontistiche”; 3) “Vero
che le problematiche insorte nell'esecuzione dell'intonaco, derivati dalla tipologia di esso, sono state tutte risolte secondo quanto concordato con la e Parte_1
con l'avallo espresso dalla DD.LL 4) “Vero che i piccoli rilievi in corso d'opera di cui al verbale 14.09.2020 della doc. 9 dell'opponente che si rammostra, CP_10
nonché quelli di cui ai docc. sub 10 e 11 che pure si rammostrano), sono stati risolti
Co a cura e spese della con accettazione della DD. ”; 5) “Vero che il CP_1
di CO ha accettato l'opera eseguita dalla senza alcun CP_12 CP_1
ulteriore rilievo e senza addebitare alcunchè alla subappaltante Parte_1
per asseriti inadempimenti e/o ritardi della subappaltatrice;
6)
[...] CP_1
“Vero che la rinuncia alle riserve effettuata da come comprovato Parte_1
anche dal doc. n. 7 prodotto dall'opposta che si rammostra, è dipesa dal fatto che la a respinto motivatamente tutte le riserve fatte da ivi CP_10 Parte_1
comprese quelle inerenti ai lavori oggetto del subappalto a e per motivi CP_1
del tutto ultronei con l'operato di quest'ultima”; 7) “Vero che il contratto di subappalto di cui alla fattura 58/2020 è stato autorizzato dal Comune di Piove di
CO solo in data 23.07.2020, come da determinazione prodotta dall'opposta sub
10 doc. n. 6 che si rammostra”; 8) “Vero che durante il periodo in cui ha operato
[...]
CP_ nel cantiere per cui è causa, era in ritardo nella consegna per Parte_1
altre opere di sua competenza, tra cui il ritardato consolidamento delle opere in muratura, ancora da eseguire al momento della consegna delle opere subappaltate alla nonché quelle segnalate nel sopralluogo finale (doc. n. 10 CP_1
dell'opponente che si rammostra)”; 9) “Vero che ha impedito Parte_1
alla di poter lavorare per ben 39 giorni, rispettivamente per uno stop dei CP_1
lavori per errore burocratico dell'appaltante, per mancata fornitura dell'intonaco da parte dell'appaltante per 5 giorni e, soprattutto, per mancata fornitura di rete e di connettori che non riusciva a reperire”; 10) “Vero che il maggior prodotto utilizzato da è stato determinato dalla non verticalità dei muri come CP_1
segnalata con email dalla stessa alla (doc. n. 14 CP_1 Parte_1
prodotto dall'opposta che si rammostra), e non dalle modalità di applicazione del prodotto medesimo. 11) “Vero che il Tecnico della era Parte_1
ordinariamente in cantiere, non tanto per le problematiche relative ai lavori della quanto per quelli propri della;
12) “Vero che i lavori CP_1 Parte_1
di cui alla fattura n. 21 del 31.03.2021 (doc. n. 2 dell'opposta che si rammostra)
sono stati eseguiti dalla ditta per ovviare a lavori difformi eseguiti dalla CP_1
stessa o da altri suoi subappaltatori, come da richiesta Parte_1
11 dell'opponente contenuta nella email 05.12.2020 (doc. n. 13 dell'opposta che si rammostra)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Venezia con il quale su ricorso di
[...]
CP_ le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 16.987,50 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per le prestazioni inerenti al contratto di subappalto inter-partes.
Deduceva l'opponente: di aver assunto in affidamento dal di CP_12
CO (PD) i lavori di miglioramento sismico e di manutenzione straordinaria presso l'edificio denominato 'ex pretura' e di aver subappaltato parte dei lavori di
CP_ esecuzione dell'intonaco armato su murature in laterizio a che i lavori dovevano essere realizzati entro il 30.07.2020 e che tale termine doveva ritenersi,
a norma di contratto, essenziale;
che sin nella prima fase di esecuzione dei lavori
CP_ emergeva che non aveva esperienza in materia;
che a seguito di sopralluoghi della DDLL emergevano dei difetti nelle lavorazioni eseguite dalla subappaltatrice che le venivano contestate e alle quali la stessa poneva rimedio emendando i difetti nel periodo compreso tra il 3.12.2020 e il 12.12.2020 (data alla quale veniva consegnata l'opera in condizioni definite dalla DDLL appena “accettabili”).
12 Soggiungeva che in fase di esecuzione del contratto di Parte_1
appalto il Comune di Piove di CO richiedeva l'applicazione di intonaco strutturale in misura quasi doppia rispetto a quanto originariamente indicato nel bando di gara, così da costringerla ad aprire una “riserva” con l'amministrazione per l'ammontare di € 115.000,00 per la sola questione dell'intonaco strutturale;
tuttavia, poiché era in ritardo nell'esecuzione dei lavori e avendo CP_1
l'amministrazione comunale accettato di pagare gli importi contrattuali a Parte_1
solo a fronte della formale rinuncia alle riserve formulate in corso d'opera ,
quest'ultima si determinava - avendo l'esigenza di incassare gli importi necessari almeno a coprire i costi delle maestranze impiegate- a rinunciare alle riserve ,
subendo così una perdita di circa € 115.000,00.
L'opponente contestava la pretesa creditoria monitoriamente azionata – relativa alle fatture n. 58 del 29/9/2020 per € 13.700,00 e alla fattura n. 21 31/3/2021
per € 3.287,50 – stante i plurimi inadempimenti di che aveva consegnato in CP_1
ritardo i lavori (così maturando una penale di circa euro 5.500,00) ; aveva determinato la perdita della possibilità di escutere la riserva apposta;
non aveva consegnato copia delle assicurazioni CAR, RCT e RCO relative al cantiere e aveva cagionato maggiori oneri per la gestione del cantiere e per il maggior materiale utilizzato;
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e in via
13 riconvenzionale svolgeva domanda di condanna per i danni conseguenti al ritardo nell'adempimento del contratto.
Si costituiva la quale contestava le deduzioni avversarie ed evidenziava CP_1
che: i termini contrattuali di inizio e fine lavori, contrariamente a quanto sostenuto
Par da rano presunti e non essenziali;
peraltro, solo in data 23.07.2020 il Comune
di Piove di CO aveva autorizzato il subappalto, così determinando un differimento del termine di fine lavori;
controparte aveva poi artatamente sottaciuto che la riserva aperta per la questione dell'intonaco strutturale era stata respinta dalla DDLL del Comune di Piove di CO e che a fronte Parte_1
di un tanto vi aveva rinunciato, come risultava dall'esame del registro di contabilità dell'appalto a cui aveva chiesto accesso;
inoltre le polizze RCT CP_1
e RCO erano state stipulate come risultava dalla documentazione prodotta.
Soggiungeva l'appellata, con riferimento alla fattura n. 21 del 31.03.2021 avente ad oggetto lavori in economia da essa eseguiti, che aveva omesso Parte_1
di precisare che tali lavori erano stati eseguiti dalla non perchè inerenti CP_1
al proprio subappalto, ma per ovviare a lavori difformi eseguiti dalla stessa
[...]
o da altri suoi subappaltatori. Parte_1
Con riguardo alla fattura n. 58/20 (fattura emessa a saldo del contratto di subappalto) l'appellata ribadiva che tale pretesa creditoria era fondata e non
14 poteva essere paralizzata dal dedotto ritardo nell'esecuzione della prestazione atteso che nessun ritardo le era imputabile e che i presunti danni connessi al ritardo nell'esecuzione dei lavori non erano comprovati.
La causa era istruita documentalmente, previo rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice rigettava l'opposizione e, in quanto assorbite, rigettava le domande riconvenzionali, condannava ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al Parte_1
pagamento del doppio delle spese legali.
Il primo giudice affermava: che il termine di esecuzione dei lavori non era da considerarsi essenziale, ; che le contestazioni ai lavori formalizzate dalla DDLL
con verbale del 23.11.2020 non riguardavano le opere subappaltate a;
che CP_1
la perdita della riserva dedotta da era smentita dalla Parte_1
Par documentazione in atti da cui risultava che le riserve aperte da rano state tutte respinte a che a seguito di ciò GI rinunciava alle riserve;
che le polizze assicurative erano state consegnate con la comparsa di risposta e, infine, che le voci di danno allegate da non erano dimostrate. Parte_1
Par Condannava i sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. , affermando la mala fede per l'infondatezza della domanda e la colpa grave, consistente nella violazione del minimo di diligenza che consente di avvertire la non sostenibilità della domanda.
15 Proponeva appello avverso la sentenza la quale articolava Parte_1
undici motivi di appello: 1) nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente;
2) errata valutazione dei termini contrattuali fissata dall'art. 22 del contratto di subappalto;
3) errata valutazione delle contestazioni della DDLL del
23.11.2020 e omesso riconoscimento della responsabilità di nella CP_1
esecuzione delle opere accertate;
4) erronea valutazione da parte del primo giudice della questione delle riserve;
5) errata valutazione da parte del primo giudice della inesigibilità del credito conseguente alla mancata consegna delle polizze CAR,
RCT e RCO;
6) erronea valutazione dei presupposti per il riconoscimento dei danni da vizi, ritardi ed errori da parte di;
7) erronea valutazione del credito CP_1
di cui alla fattura n. 58/2020; 8) erronea valutazione dei presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.; 9) erronea statuizione sulle spese di lite;
10)
erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta le istanze istruttorie;
11) erronea statuizione del primo giudice in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale.
Si costituiva in giudizio la quale contestava le deduzioni di controparte CP_1
e reiterava le argomentazioni svolte in primo grado;
quindi concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
16 La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
02.10.2025 che si svolgeva in forma cartolare, previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata deducendo il vizio di motivazione apparente della sentenza lamentando che il primo giudice non ha fatto alcun riferimento in premessa ai fatti in base ai quali avrebbe fondato il proprio convincimento ma avrebbe espresso esclusivamente proprie valutazioni personali.
2.Con il secondo motivo ritiene erronea la valutazione del giudice in ordine alla qualificazione del termine previsto per la consegna delle opere che ha così
determinato il mancato riconoscimento del danno conseguente alla mancata osservanza dello stesso.
3. Con il terzo motivo ritiene erronea la valutazione condotta dal primo giudice in relazione alle contestazioni della DDLL del 23.11.2020 con conseguente mancato riconoscimento della responsabilità di nell'esecuzione delle CP_1
opere contestate dalla DDLL;
censura altresì l' omessa valutazione dell'intervenuto riconoscimento di responsabilità da parte di con il ripristino CP_1
delle opere.
17 4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il primo giudice si è concentrato esclusivamente sulla 'questione riserve' ritenendo, evidentemente, che le contestazioni di riguardassero tale aspetto e non, invece, Parte_1
l'incapacità dell'appellata ad eseguire a regola d'arte l'opera commissionata.
5. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha considerato, ai fini dell'esigibilità del credito, la mancata consegna da parte di delle polizze CAR, RCT e RCO alla quale era contrattualmente CP_1
obbligata ex artt. 18 e 19 contratto subappalto.
6. Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice non riconosce i danni per vizi, ritardi e errori, fornendo una personale ricostruzione degli stessi.
7. Con il settimo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice abbia ritenuto,
sulla base di un'erronea valutazione delle emergenze documentali, fondata la pretesa relativa alla fattura 58/2020, riferita al saldo del corrispettivo del contratto di appalto.
8. Con l'ottavo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo Parte_1
che : “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. disposta dal GO (addirittura nella
misura MASSIMA finora consentita dalla Cassazione e pari al doppio delle spese
18 di lite), sia frutto di una errata valutazione complessiva della vicenda da parte del
GO, se non addirittura si qualifichi per atto ritorsivo, con abuso di potere,
perpetuato dal Giudice d'ufficio per motivazioni rimaste ignote all'appellante e
che razionalmente non trovano una giustificazione valida .”
9. Con il nono motivo l'appellante lamenta la regolamentazione delle spese di lite disposta dal primo giudice affermando che dovendo essere revocato il decreto ingiuntivo, le spese di lite andavano integralmente rifuse.
10. Con il decimo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie svolte da GI (prova testimoniale e CTU) ritenendole
deboli e la CTU antieconomica.
11. Con l'undicesimo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto, omettendo qualsiasi motivazione, la domanda riconvenzionale.
12. Il primo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che la sentenza sarebbe nulla in quanto viziata da motivazione apparente, avendo il giudice omesso di richiamare graficamente i fatti oggetto della causa di opposizione, con ciò rendendo impossibile di risalire all'iter logico della motivazione.
Come noto, secondo la giurisprudenza, è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta (Cass. ord.
19 4166/2024), ovvero quale motivazione che non è in grado di attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.,
30/06/2020, n. 13248) e che concreta una nullità processuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (così, tra le più
recenti, Cass., 17/05/2021, n. 13170; Cass., 14/11/2019, n. 29495; Cass.,
24/01/2023, n. 2122).
Nella fattispecie, il primo giudice, pur ricostruendo sinteticamente la vicenda sotto il profilo fattuale (p. 2 ) ha affrontato i vari temi oggetto della controversia esaminandoli singolarmente;
tant'è che in relazione ad essi parte appellante è stata posta nelle condizioni di articolare undici motivi di appello.
Ne consegue che la motivazione, ancorchè suscettibile di revisione con riguardo all'iter logico della stessa rispetto alle questioni sollevate con l'opposizione
(vedasi ordinanza n. 336/2024 del 16/2/2024 con la quale è stata concessa l'inibitoria ex art. 283 c.p.c.) non si colloca al di sotto della soglia del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.
Non è inutile sottolineare che, in ogni caso, all'eventuale carenza o nullità della sentenza oggetto di appello non potrebbe mai conseguire la rimessione della causa al tribunale, non rientrando in nessuna delle ipotesi tassativamente stabilite dall'art. 354 c.p.c., ponendo unicamente l'esigenza per la corte d'appello di porvi
20 rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale.
13. Con il secondo motivo l'appellante ritiene erronea la valutazione del giudice in ordine alla natura – non essenziale - del termine previsto per la consegna delle opere e alla conseguente inapplicabilità della penale.
L'appellante pone la questione deducendo l'essenzialità dei termini contrattuali,
senza però farne conseguire il logico precipitato giuridico, non avendo evocato la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c. , bensì fondando dalla mancata osservanza dei termini la pretesa al pagamento della penale per il ritardo.
In tale prospettiva la doglianza non è fondata posto che l'art. 22 del contratto dopo aver definito essenziali i termini per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori, li ha riassunti nei seguenti termini: “inizio lavori presunto 25/05/2020 fine lavori
presunta 30/07/2020 e comunque essere eseguiti in termini coerenti con il tempo
utile assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera”.
Tale regolamentazione dei tempi di esecuzione dei lavori va esaminata tenendo conto delle vicende contrattuali intercorse tra la stazione appaltante e
[...]
Parte_1
Nello specifico va considerato che con deliberazione n. 805 del 23.07.2020 (doc.
6 fasc. opposta) il ha autorizzato il contratto di Parte_4
21 CP_ subappalto tra e , con decorrenza dal 23.07.2020, con l'effetto Parte_1
di determinare il differimento di oltre due mesi del termine finale di consegna dei lavori.
Se poi si considera ulteriormente che per effetto dell'atto di sottomissione e di concordamento di nuovi prezzi, ( doc. n. 8 dall'opposta) il termine finale per la conclusione dell'opera da parte di è stato prorogato dalla stazione Parte_1
appaltante con fissazione di nuovo termine finale alla data del 18.11.2020 e che di tale circostanza deve necessariamente tenersi conto, posto che l'art. 22 del contratto fa espressamente riferimento a termini “coerenti con il tempo utile assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera” ne consegue che alcun ritardo può essere addebitato a che, per stessa ammissione di CP_1
controparte (vedasi p. 5 atto di citazione) ha ultimato i lavori in data 15.09.2020 e pertanto in termini coerenti con quelli assegnati all'appaltatore per l'esecuzione delle opere.
Ne consegue che alcun ritardo è addebitabile a per l'esecuzione dei CP_1
lavori ed alcuna penale è dovuta a tale titolo.
14. Con il terzo motivo l'appellante lamenta una errata valutazione da parte del primo giudice in relazione alle contestazioni contenute nel verbale della Direzione
22 Lavori del 23.11.2020 con conseguente altrettanto erroneo mancato riconoscimento della responsabilità di CP_1
Orbene, a fronte dei rilievi contenuti nel citato verbale della Direzione Lavori,
ha provveduto ad eliminare i difetti riscontrati. CP_1
Tale circostanza è pacificamente ammessa da sia in sede di atto di Parte_1
CP_ citazione (p.10) che nell'atto di appello (p.17) avendo riconosciuto che aveva eseguito i lavori di ripristino di sua competenza.
Ciò, peraltro, non si pone in contrasto, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, con la contestazione degli addebiti (vedasi doc. 12 fasc. primo
CP_ grado opponente) da parte di posto che tale contestazione si riferiva a quei lavori che non rientravano nella sua competenza e rispetto ai quali la stessa aveva affermato la propria estraneità.
Nello specifico si tratta di rilievi formulati dalla Direzione Lavori che non sono riferibili alle opere subappaltate a ovvero l'esecuzione dell'intonaco CP_1
armato strutturale- e così descritte nel verbale di sopralluogo citato:
“- tutte le piastre di sostegno alle piattabande devono essere oggetto di
rivestimento con rasatura accurata che non metta in vista le bullonerie;
in alcune
non risulta completato iin altre la rasatura risulta da regolarizza1re −Tutte le aperture devono essere protette con teli di nylon stesi su apposito telaio. −Nel
23 cortile interno deve essere ripristinata la funzionalità dei pozzetti chiusi e
riposizionati i chiusini. −La chiusura del vano utilizzato come zona di carico sia all'interno che all'esterno è da regolarizzare. −Nella zona laterale il nodo del cancelletto deve essere ripristinato come nella situazione ante lavori;
−Rimuovere il cartello di divieto di sosta e ripulire il sostegno dell'illuminazione pubblica. −I pluviali devono essere raccordati ai pozzetti esistenti −Sulla copertura relativa al corpo basso a grondaia risulta realizzata in due pezzi e mal raccordata. −Le
scossaline di raccordo della copertura-parete non risultano essere adese al
paramento in alcuni punti e vanno sistemate. −Nel locale 35-36 deve essere completata la finitura del paramento murario − Mettere in sicurezza la zona
ascensore sia nel vano 2 sia in corrispondenza della nuova apertura”.
Dunque, l'appellante confonde i difetti che sono stati rilevati dalla Direzione
CP_ Lavori e che rientrano nelle lavorazioni di competenza di e per i quali la stessa era intervenuta in garanzia, con le lavorazioni di competenza di altri
CP_ soggetti/fornitori per le quali è stato richiesto a di intervenire per eliminare le problematiche rilevate dalla Direzione Lavori.
Ed è proprio su tali diversi piani di competenza che si colloca la mail del
05.12.2020, evocata dall'appellante a conferma della non debenza del credito
CP_ risultante dalla fattura n. 21/21 , indirizzata da a in cui si Parte_1
24 legge: “Buongiorno, come da accordi, nell'ambito dei lavori di Vostra
competenza di ripristino delle difformità evidenziate dalla Direzione Lavori nel
report del sopralluogo del 23.11.2020 già in Vostro possesso si chiede di eseguire
alcune lavorazioni per nostro conto che vi verranno compensate in economia al
prezzo orario concordato. Le lavorazioni indicativamente sono: −rasatura con
malta strutturale di alcune piastre in ferro di rinforzo a soffitto, indicate in
cantiere −regolarizzazione e livellamento di due pareti indicate in cantiere nei locali al piano terra −esecuzione della rasatura di spallette e architravi di alcuni
nuovi fori indicati in cantiere ripristino dell'intonaco del muro di recinzione sul
cancellato pedonale lato contatori ENEL”.
CP_ Le lavorazioni che chiede vengano eseguite da e che verranno Parte_1
compensate in economia sono estranee al contratto di subappalto originariamente intercorso tra le parti e ciò è desumibile: i) dal libretto di contabilità (vedi doc. 13
fasc. IV ) sottoscritto dalle parti nel quale sono elencati i lavori predetti per l'importo corrispondente a quello indicato nella fattura in contestazione (fattura n.
CP_ 21/21) ; ii) dalla circostanza che ha ammesso che ha eliminato Parte_1
i vizi a lei attribuiti, ragione per cui sarebbe illogico che le parti ne disciplinino il
CP_ corrispettivo, trattandosi di vizi già eliminati da e rientranti nella garanzia dalla stessa dovuta;
iii) dalla circostanza che tali lavori non costituivano oggetto
25 del contratto di subappalto, comprendente, come detto, solo i lavori di esecuzione dell'intonaco armato strutturale.
Dunque, laddove viene scritto “nell'ambito dei lavori di Vostra competenza di
CP_ ripristino delle difformità” non si intendono le difformità di competenza di dalla stessa già eliminate, per le quali non vi sarebbe ragione di adottare una regolamentazione economica, bensì gli ulteriori e diversi lavori che sono stati
CP_ affidati a e che si è deciso di compensare in economia.
15. Il quarto motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice, nell'esaminare la questione della riserva non ha considerato l'incapacità dell'appellata ad eseguire a regola d'arte
l'opera commissionata (p.19 atto di citazione in appello) e che ciò avrebbe determinato un ritardo nella consegna delle opere e danni conseguenti al
“maggiore utilizzo di materiale” e a “spese di personale interno per trasferte e
verifiche di cantiere” che quantifica in euro 13.700,00.
Ribadisce l'appellante di non aver considerato ai fini risarcitori l'ammontare della riserva – ovvero euro 115.000,00- e che pertanto avrebbe errato il tribunale nel fare riferimento alla questione della riserva.
Va chiarito che la tematica della riserva è stata introdotta da parte appellante in primo grado avendo l'opponente dedotto di aver aperto una riserva con il CP_9
26 di Piove di CO per euro 115.000,00, inerente alla questione dell'intonaco strutturale e che la stessa era stata ritirata in conseguenza degli inadempimenti della , per non pregiudicare il pagamento dei valori contrattuali da parte CP_1
del CP_9
CP_ Tale deduzione è stata smentita documentalmente da la quale ha dimostrato che dal registro di contabilità dell'appalto (vedi doc. n. 7 opposta), risulta che le riserve effettuate dalla sono state respinte dal Comune di Piove di Parte_1
CO e che a seguito del respingimento in data 28.10.2020 ha Parte_1
rinunciato ad esse.
Dunque, è l'appellante che ha allegato una circostanza non corrispondente al vero,
al solo – evidente scopo- di rimarcare l'inadempimento di controparte – senza che,
invero, ciò sia stato valorizzato in termini risarcitori- e, dunque, non può dolersi delle conseguenze, sul piano della valutazione della condotta processuale, che ne derivano allorquando tale deduzione viene documentalmente sconfessata.
16. Il quinto motivo di appello non è fondato.
CP_ Premesso che le polizze RCT e RCO sono state prodotte da nel corso del giudizio di primo grado (v.doc. 10) e che analogamente è stata prodotta la quietanza della polizza CAR relativa al periodo in esame (doc. 16) e accertata,
CP_ pertanto, la regolarità di sotto il profilo assicurativo, merita rilevare che
[...]
[...] [...]
[...] [
non ha formulato domanda di risoluzione del contratto fondata su tali CP_13
omissioni assicurative, che sono state contestate solo all'esito della diffida del pagamento del corrispettivo, con argomenti che sono stati reiterati nonostante l'evidenza documentale attestante la regolarità di CP_1
17. Il sesto motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante (vedasi atto di citazione pagg. 12 e 13) di aver sostenuto dei
CP_ danni in conseguenza dell'inadempimento di conseguenti al maggior materiale utilizzato (doc. 18 DDT merce Zanutta, doc. 19 Scheda tecnica intonaco, doc. 20 conteggio materiali utilizzati) per € 2.175,28 in più rispetto alla spesa occorrente se l'intonaco fosse stato applicato correttamente;
inoltre per i quarantesei giorni di ritardo, poi, l'appellante ritiene dovuti i relativi oneri di cantiere (nolo ponteggio esterno, nolo gru edile, recinzione, wc chimico), oneri che ammontano ad € 3.467,94.
Lamenta che il primo giudice avrebbe omesso di valutare tali voci di danno e la documentazione prodotta a dimostrazione delle stesse.
La doglianza non è fondata per la decisiva considerazione che si tratta di danni
CP_ che presuppongono il ritardo di nell'esecuzione dei lavori (circostanza che,
come sopra evidenziato, è stata esclusa) e la cui documentazione posta a
28 fondamento nulla prova, in quanto irrilevante (copia libro giornale di cantiere e copia estratto riserva sollevate al docc. 25 e 27 fasc. primo grado). CP_9
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della pretesa risarcitoria,
essa riguarda contratti stipulati da che nulla dimostrano, sia per Parte_1
la genericità di tali documenti, che per la mancata prova di un effettivo esborso economico da parte di (copia contratto distacco AL , contratto Parte_1
nolo gru doc. 28 e 30, contratto nolo ponteggi , contratto nolo wc chimico, docc.
26,28,29 e 30) .
Con riferimento poi alla mail del 05.12.2020 evocata da parte appellante a sostegno della non debenza della somma portata dalla fattura n. 21/21 si è già
detto in relazione al terzo motivo di appello e pertanto ne va ribadita la non decisività per le ragioni ivi espresse .
18. Il settimo motivo di appello non è fondato.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria di in relazione alla fattura n. 58/2020 emessa per il saldo CP_1
dei lavori oggetto del contratto di subappalto, affermando che tali lavori sono stati consegnati in data 15.09.2020 e che la consegna dei lavori a regola d'arte (ovvero emendati dai difetti rilevati dalla DDLL) sarebbe avvenuta solo in data 12.12.2020
e che pertanto nulla sarebbe dovuto a tale titolo.
29 Tale conclusione non può essere condivisa in quanto l'appellante confonde il profilo dell'adempimento dell'obbligazione , che pacificamente è avvenuto,
essendo incontestato che i lavori sono stati consegnati, emendati dai difetti, con i supposti danni conseguenti al ritardo nell'esecuzione dei lavori;
danni, che per le ragioni sopra evidenziate, non sono stati dimostrati, né risulta, peraltro, che la stazione appaltante abbia addebitato oneri per ritardi o difetti nell'esecuzione dei lavori.
19. L'ottavo motivo di appello è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Deduce l'appellante che la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. disposta dal primo giudice e quantificata nella misura doppia delle spese di lite sia frutto di un'errata valutazione della vicenda e che costituisca una forma di abuso di potere privo di valida giustificazione.
Com'è noto “in tema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.,
costituisce indice di mala fede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di
impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza
dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato
la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria
posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed
argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il
30 diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla
fattispecie concreta” (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2022, n. 32001 richiamata da
Cass. ord. Sez.unite 28448/2023) e ancora, ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono
coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa
considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé,
anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta,
come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica
o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023).
Nella fattispecie sono sicuri indici dell'abuso dello strumento processuale da parte dell'appellante l'aver dedotto la questione della riserva -senza peraltro formulare alcuna specifica domanda risarcitoria o risolutoria- in termini palesemente strumentali;
l'aver contestato il credito, pur ammettendo che i lavori erano stati eseguiti e i vizi eliminati;
l'aver allegato l'esistenza di danni in conseguenza del ritardo nell'esecuzione, senza aver offerto alcuna prova, l'aver insistito nell'eccezione relativa alla mancata consegna delle polizze, nonostante le stesse fossero state consegnate già nel corso del primo grado di giudizio.
31 Tali condotte processuali denotano un utilizzo sicuramente abusivo dello strumento processuale, e pertanto sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. .
La doglianza può trovare accoglimento unicamente con riguardo al quantum della somma oggetto della statuizione impugnata, nella misura che il collegio stima equa, in rapporto alla modesta entità degli interessi economici in gioco, la liquidazione di una somma nella misura prossima ad un terzo delle spese processuali come tassate in dispositivo.
20. Il nono motivo di appello, con il quale l'appellante si lamenta della condanna alla rifusione delle spese di lite presenta profili concorrenti di inammissibilità e infondatezza.
Esso presenta profili di inammissibilità perché non contiene una specifica censura al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese di lite né contiene la deduzione delle violazioni di legge che si assumono verificate.
Trattasi di motivo non fondato atteso che la regolamentazione è avvenuta facendo corretta applicazione della regola della soccombenza.
21. Il decimo motivo di appello non è fondato.
L'appellante reitera le istanze istruttorie svolte nel primo grado e censura la sentenza (rectius, l'ordinanza del 12.09.2022) che le ha rigettate.
32 Sul punto non può che confermarsi il rigetto di tali istanze.
Nello specifico, quanto alla prova orale (per interpello e testimoni) dedotta va osservato che i capitoli di prova hanno ad oggetto circostanze non contestate (cap.
1 e 2) ; sono formulati in termini generici (capp. 3,4,17); riguardano circostanze che risultano documentalmente (capp. 5, 6,7,8,9,11,12,14,16 ) e irrilevanti ai fini della decisione (10, 13, 15), ovvero contengono giudizi (cap. 18, 19, 20, 21,22).
Con riferimento alla reiterata richiesta di CTU volta ad accertare: “l'errata posa
dell'intonaco da parte di l'utilizzo di materiale in misura eccedente a CP_1
quanto sarebbe stato necessario in concreto e la differenza di spesa sostenuta da
nella sua veste di acquirente dell'intonaco”; ne va ribadita Parte_1
l'inutilità atteso che l'approvazione da parte della DDLL dei lavori eseguiti da
CP_ rende superflui gli accertamenti;
inoltre, i maggiori oneri conseguenti agli errori nell'esecuzione dei lavori (p.e. surplus di materia prima acquistata),
dovevano essere puntualmente dedotti e provati attraverso idonea documentazione
(anche di spesa) che, invece, non è stata offerta;
di talchè la richiesta CTU risulta generica ed esplorativa.
22. L'undicesimo motivo di appello non è fondato.
33 Lamenta l'appellante che il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'appaltatrice al pagamento della penale per il ritardo e per le perdite subìte senza alcuna motivazione.
La censura è priva di pregio in quanto il rigetto della domanda riconvenzionale è
la conseguenza del rigetto dell'eccezione di inadempimento: accertato che non vi fu alcun ritardo e che alcun danno era stato provato, la logica conseguenza era il rigetto della domanda che su tali titoli si fondava.
23. Conclusivamente l'appello proposto da va dichiarato Parte_1
fondato limitatamente alla quantificazione della somma dovuta a ai sensi CP_1
dell'art. 96 comma 3 c.p.c. che viene riliquidata in via equitativa in misura prossima ad un terzo delle spese processuali del doppio grado.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (non risultando decisivo a tali fini la riduzione della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. (vedasi
Cass. ord. 18036/2022 secondo cui :“il rigetto, in sede di gravame, della
domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale
accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della
sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca
soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la
compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”) e sono liquidate in
34 dispositivo sulla base dei parametri vigenti, applicati nella misura media, sulla base dello scaglione di pertinenza (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), tenuto conto dell'attività svolta.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma:
- condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. a Parte_1
corrispondere a la somma di euro 2.500,00; CP_1
- condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 9.043,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 02 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina DO TO
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