Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 11575 del 2021 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. SPARTI SERGIO e l'avv. SPARTI VINCENZO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv.ta CODIGLIONE MARIA CONCETTA resistente
CONTRO
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: categoria e qualifica all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 31.03.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso,
- accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel sesto livello dal 01.01.2014 al 30.06.2021 e conseguentemente condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 22.318,75, oltre interessi legali
1
- condanna la società resistente al pagamento in favore dell della somma di € CP_2
3.013,26 lordi in ragione d'anno - dal 2014 al 2021 - a titolo di integrazione contributiva (ex art. 2116 cc per la parte prescritta);
- condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 3.200,00 per onorari, € 259,00 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
- condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_2
che liquida in € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute;
- pone definitivamente a carico della società resistente le spese di consulenza, già liquidate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 17/12/2021 il ricorrente, già dipendente dal 16.1.1990 e inquadrato da ultimo nel V livello del C.C.N.L. dei Controparte_3 servizi ambientali con la qualifica di “capo area”, deduceva di essere transitato alle dipendenze della RAP dal 1.1.2014 mantenendo il medesimo inquadramento;
di avere svolto, dal 01.01.2014 al maggio 2017 mansioni superiori inquadrabili nel VII livello e poi, da giugno 2017 e fino al collocamento a riposo in data giugno 2021, mansioni inquadrabili nell'VIII livello.
Deduceva poi di avere subito in due differenti occasioni due sanzioni disciplinari illegittime, rappresentate da momentanei trasferimenti al turno diurno, con conseguente perdita dell'indennità notturna solitamente in godimento.
Deduceva poi di avere subito un processo penale, conclusosi con la sua assoluzione definitiva, per la cui difesa aveva sostento oneri pari ad euro 4.301,85.
Concludeva quindi nei termini seguenti: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della dal CP_4
1.1.2014 sino al mese di giungo 2021 con le modalità e nei termini di cui in narrativa. -
Conseguentemente, accertare e dichiarare che il ricorrente, dall'1.1.2014 al 31.5.2017 andava inquadrato nel settimo livello A e dopo il 1.6.2017 nell'ottavo livello del citato
C.C.N.L., o in subordine, rispettivamente, nel sesto e settimo livello A. - Per l'effetto, accertare e dichiarare che all'istante, in virtù del citato C.C.N.L., o, in subordine ex art. 36 della Costituzione, nonché per tutte le ragioni esposte nel presente atto ed anche a titolo di risarcimento del danno, compete la complessiva somma di € 117.981,28, per tutte le causali suesposte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo (o, in subordine, quella inferiore somma ritenuta di giustizia); -
2 conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_4
tempore, a corrispondere, in favore del ricorrente, la somma complessiva di 117.981,28 o quella maggiore o, in subordine, minore che il Tribunale riterrà di giustizia, con interessi legali e rivalutazione come per legge;
- condannare, altresì, il datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali necessari in favore dell'ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione del ricorrente con riferimento alle chieste differenze retributive ed in caso di intervenuta prescrizione al risarcimento del danno mediante la costituzione di una rendita vitalizia in favore del ricorrente commisurata alle somme non versate a titolo assicurativo – previdenziale da parte della società convenuta. - Accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate di trasferimento dal turno notturno a quello pomeridiano e conseguentemente dichiararle nulle o annullarle;
-
Conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore a pagare al ricorrente un importo pari alle indennità di lavoro notturno che avrebbe percepito in assenza di detto (ingiusto) procedimento disciplinare da quantificarsi in euro …. o quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia -
Accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante pro CP_4
tempore, è inadempiente agli obblighi discendenti dall'art. 66 C.C.N.L. -
Conseguentemente condannare la resistente a pagare al sig. la somma di euro Parte_1
4.301,85 a titolo di rimborso spese legali del giudizio citato “;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso, per non essere compiutamente indicati gli elementi fattuali posti a fondamento del ricorso. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
L' parimenti costituito, si dichiarava pronto a percepire eventuali contributi CP_2 non prescritti;
- premesso che, in espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e l'effettuazione di ctu contabile, all'udienza di trattazione scritta del 31.03.2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che in materia di pretese mansioni superiori, la giurisprudenza della
Suprema Corte afferma costantemente che: “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate
3 dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.”
(così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato che nel caso di specie, dall'esame dell'intero atto introduttivo è possibile evincere quali attività siano state svolte dal ricorrente e quale sia il livello preteso, così che deve essere respinta l'eccezione di nullità;
- rilevato che secondo quanto stabilisce il CCNL pacificamente applicabile al rapporto, rientrano nel quinto livello i “Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento. Profili esemplificativi: …- lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
”.
Rientrano nel sesto livello i “Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico-professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.”.
Rientrano nel settimo livello i “Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili. “.
Rientrano nell'ottavo livello i “Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di
4 competenze specialistiche sono preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale. Profili esemplificativi: - capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti;
”;
- rilevato che il teste ha dichiarato: “Il nostro compito era Testimone_1
quello di verificare che gli addetti all'attività di raccolta espletassero il loro servizio. Quindi avevamo i fogli di via che erano uguali a quelli dell'itinerario della raccolta, e quando incontravamo gli addetti alla raccolta firmavamo i loro fogli di via per accertare che il loro percorso era stato effettuato correttamente. Era il ricorrente che dava atto di aver effettuato il controllo e lo firmava. Io talvolta guidavo ma non sempre. Adr alla nostra squadra erano assegnati 19 itinerari di compattatori, 4 di mini-compattatori e 2 motoapi. Quando cominciavamo il turno stabilivamo tutti e 3 tra di noi d'accordo quali itinerari controllare e con quale sequenza. Nel corso della serata facevamo anche 60 km in ambito cittadino Adr non c'era altra squadra che faceva questo lavoro. Adr era il ricorrente che preparava la programmazione delle ferie per tutto l'anno per tutto il personale addetto alla raccolta. Era lui che se era presente autorizzava anche le ferie giornaliere. All'inizio eravamo 130 circa e poi siamo rimasti circa la metà. Adr si occupava anche di accertare le presenze, nel senso che all'inizio del turno metteva fuori il foglio presenze, poi lo ritirava quando uscivamo a fare gli accertamenti e poi lo rimetteva fuori per la firma a fine turno, lo siglava e poi trasmetteva tutto quello che riguardava il lavoro fatto nel turno alla segreteria.
Relazionava sul lavoro fatto anche se qualche strada era rimasta fuori Adr registrava i certificati di malattia che arrivavano e li trasmetteva in segreteria. In caso di infortunio era lui che compilava i moduli da trasmettere in segreteria Adr in caso di reclamo poiché si dovevano fare i controlli, era lui che stabiliva chi doveva andare a controllare e se del caso che occorrevano delle modifiche nella squadra. Nel foglio di viaggio veniva quindi indicato da lui il reclamo, che era stato espletato e quanto aveva verificato Adr le turnazioni le faceva l'azienda Adr durante la notte il ricorrente era il più alto in grado e quindi era lui che doveva risolvere i problemi che si verificavano, provvedendo e del caso a delle sostituzioni Adr gli itinerari sono preindividuati, ma era il ricorrente che stabiliva quale compattatore doveva andare dove a seconda della disponibilità e poi uscivamo a fare i controlli Adr durante la notte il ricorrente poi si occupava di predisporre il programma per il giorno successivo Adr ogni itinerario ha un autista e due operai fissi. Questi gruppi di lavoro sono stati predeterminati molto tempo fa, io molti li ho trovati già fatti. E quindi siamo andati avanti così. Poi se c'era bisogno di fare delle sostituzioni o dei cambiamenti il ricorrente, io e l'altra persona ce ne occupavamo Adr i 19 itinerari di cui ho fatto riferimento sono relativi alla zona di Brancaccio. Io avevo il livello IV A. Adr le ferie
5 dovevano essere comunque autorizzate dal dirigente. Era però il ricorrente che si occupava della programmazione, nel senso che il dirigente stabiliva quante persone potevano andare in ferie e quante dovevano stare in servizio e poi il ricorrente procedeva a fare la turnazione.”
- rilevato che il teste ha dichiarato: “ho lavorato con il ricorrente, Testimone_2
ma non sono assolutamente in grado di precisare le date. È da 6 anni che sono in pensione.
Era il ricorrente che consegnava e firmava i fogli di viaggio come quello che ho illustrato e poi al ritorno era il ricorrente che si occupava di redigere un rapporto finale sui servizi fatti e quelli da fare e lo firmava e poi li trasmetteva alla segreteria amministrativa”.
Il teste ha dichiarato “ho lavorato insieme al ricorrente per Testimone_3
circa un anno, prima della pandemia non so quando. Si è occupato comunque della gestione del personale, nel senso che si preoccupava di assegnare i compiti all'inizio e alla fine del servizio, di registrare le presenze, concedere ferie e recuperi, firmare i fogli di via, cioè faceva le stesse cose che faceva nel turno di notte. Poi ad un certo punto poi è stato trasferito al turno notturno”;
- rilevato che da tali dichiarazioni emerge che il ricorrente svolgeva le sue mansioni con l'autonomia propria del sesto livello contrattuale, in quanto coinvolgente anche i soggetti assegnati al servizio ma limitata alla gestione operativa del servizio stesso e nell'ambito di direttive e obiettivi prefissati;
- rilevato che, al contrario, le dichiarazioni rese dai testi escussi portano ad escludere che il ricorrente operasse con livelli di autonomia del settimo o, a maggior ragione, dell'ottavo livello;
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza in atti, correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici.
Deve in particolare evidenziarsi che il consulente ha risposto alle osservazioni inoltrate dalla società resistente, provvedendo a rielaborare i conteggi (cfr. all. relazione);
- rilevato dunque che, per quanto concerne le differenze retributive dovute in forza dell'inquadramento nel livello superiore come sopra precisato, la società resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 22.318,75 per differenze retributive.
Deve inoltre essere condannata al pagamento, in favore dell' della somma CP_2 lorda di € 3.013,26 in ragione d'anno - dal 2014 al 2021 - a titolo di integrazione contributiva (ex art. 2116 cc per la parte prescritta);
- rilevato che non può trovare accoglimento la domanda relativa al risarcimento
6 del danno da mancata percezione della indennità notturna per i periodi da gennaio 2014 a settembre 2014 e dal 29.10.2015 al 4.12.2015.
Asserisce parte ricorrente che il trasferimento dal turno notturno a quello pomeridiano debba essere interpretato come una illegittima sanzione disciplinare.
Occorre tuttavia evidenziare che la prova che il trasferimento del 2014 sia da qualificarsi come sanzione disciplinare non è stata fornita, non potendosi ritenere sufficienti le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da un soggetto terzo (doc. 2 parte ricorrente).
Non vi è dunque alcun elemento in atti che consenta di ritenere che detto trasferimento sia stato disposto per ragioni disciplinari al di fuori della procedura prevista per l'irrogazione delle sanzioni.
In ogni caso, il tempo trascorso e l'assenza di impugnativa conducono a ritenere che il lavoratore abbia apprestato acquiescenza alla disposizione di servizio.
Analoghe considerazioni posso estendersi al secondo trasferimento, durato poco più di un mese, avverso il quale non risulta che il ricorrente abbia sollevato censure, neppure nella lettera di messa in mora del 09.07.2019 (doc 36 ricorrente);
- rilevato che parimenti infondata deve ritenersi la domanda relativa al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale;
- rilevato, in particolare, che ai sensi del quinto comma dell'art. 66 del CCNL, “5.
Le aziende garantiscono l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie ai lavoratori che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.”.
Il regolamento interno della parte resistente (doc. 8 parte resistente), art. 5 lett. B) dispone: “B) Assenza di conflitto di interessi. Sotto altro profilo, presupposto essenziale per accedere al rimborso è che il dipendente/ dirigente abbia agito al fine di perseguire un interesse societario. Ai fini del rimborso non è sufficiente la mera esclusione della responsabilità in sede giudiziaria: deve essere in concreto esclusa anche ogni eventuale responsabilità di tipo disciplinare o amministrativo per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio. In particolare, le pretese fatte valere dalla Società, eventualmente costituitati parte civile nel procedimento penale, postulando oggettivamente l'esistenza di un conflitto di interessi tra il dipendente/dirigente e la Società e parti, escludono ogni possibilità di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente/dirigente, non potendo la difesa del dipendente dirigente nel giudizio penale essere riferita alla tutela dei diritti e degli interessi della Società medesima, atteso che il conflitto di interessi deve intendersi in re ipsa allorché la Società si sia costituita parte civile nei confronti del
7 dirigente/dipendente, indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dall'accertamento della responsabilità a qualunque titolo del dipendente /dirigente.”;
- rilevato che nel caso di specie parte datoriale era costituita parte civile nel processo in argomento, così che la domanda non può trovare accoglimento;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del limitato accoglimento;
restano a carico di parte resistente le spese di consulenza già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 31/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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