Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di opposizione ad ordinanza irrogativa di sanzioni amministrative, il principio secondo il quale il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione dei fatti caduti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale senza margini di valutazione soggettiva (nella specie, transito di un veicolo in certo luogo in un giorno e ad un'ora determinati) comporta che tali fatti non possano legittimamente dirsi smentiti da un'eventuale prova testimoniale di segno contrario (nella specie, dichiarazione di un terzo secondo cui il proprietario del veicolo si trovava altrove ed il veicolo era custodito in luogo chiuso al momento della rilevazione dell'infrazione), dovendo, per converso, l'opponente ricorrere, pregiudizialmente, al procedimento di cui agli artt. 221 ss. cod. proc. civ. (querela di falso).
Commentario • 1
- 1. Cambiata la giurisprudenza, devono cambiare le tabelleAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 25 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/1999, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTO pro tempore di CUNEO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LL VA FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B.S. SPIRITO 42, presso l'avvocato GIANDOMENICO MAGRONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA PEGORETTI, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 40/96 della Pretura di MONDOVÌ. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AL LO proponeva opposizione, dinanzi al OR di Mondovì, avverso l'ordinanza del Prefetto di Cuneo con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 1.400.000 per violazioni accertate dalla Polstrada di Cuneo alle ore 16,20 del 23 giugno 1993. L'opponente deduceva che le infrazioni gli erano state contestate mediante notifica e non personalmente, pur essendovene la possibilità, e che, comunque, non era alla guida del motociclo, perché impegnato in attività di lavoro.
Acquisita documentazione ed espletata l'istruttoria, il OR adito, con sentenza del 2 settembre 1996, annullava l'ordinanza- ingiunzione opposta.
Promesso che l'onere della contestazione diretta costituisce garanzia imprescindibile del diritto di difesa, il OR osservava che, nella specie, non era convincente l'asserita impossibilità di contestazione immediata, in quanto il percorso autostradale consentiva eventuali controlli ai caselli di uscita:
in ogni caso, il teste Dal Cero, datore di lavoro del LO, aveva dichiarato che il giorno 23 giugno 1993 quest'ultimo aveva lavorato dalle ore 8 alle ore 20 e che il motoveicolo era opportunamente custodito e praticamente non lasciato alla disponibilità di altre persone.
Per la cassazione di tale sentenza il Prefetto di Cuneo ha proposto ricorso con un unico motivo. Resiste il LO con controricorso, illustrato anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 201 C.d.S. e 384 Reg. esec. di detto codice, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., il Prefetto ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'organo accertatore delle infrazioni aveva indicato analiticamente le ragioni per le quali non era stata possibile la contestazione diretta, ossia l'eccessiva velocità del motoveicolo e la circostanza che gli agenti erano impegnati nel controllo di altri veicoli:
trattasi di elementi che legittimavano pienamente gli adempimenti effettuati dagli agenti che avevano accertato le infrazioni, con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dal OR, non v'è stata alcuna violazione dell'art. 201 C.d.s.. Secondo il ricorrente, inoltre, il fatto che il LO si trovasse in luogo diverso da quello dell'accertamento non poteva assumere alcun rilievo, atteso che il verbale gli era stato notificato nella sua qualità di proprietario del motoveicolo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 196 C.d.s.. La censura è fondata.
Premesso che, in via di principio, è da condividere l'affermazione del giudice di merito, secondo cui la contestazione diretta della violazione risponde ad esigenze di giustizia, costituendo strumento di tutela del diritto di difesa, tuttavia si deve osservare che, alla stregua del consolidato indirizzo di questa Corte in tema di contestazione delle violazioni amministrative in generale (art. 14 l.n.689/91) e di quelle al codice della strada in particolare (artt.
200 e 201 d. lgs.vo n.285/92 e successive modificazioni), la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlative sanzioni pecuniarie e non invalida, pertanto, la successiva ordinanza-ingiunzione quando siasi, comunque, proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel prescritto termine (per tutte, Cass. 5831/97):
dovendosi precisare che, con specifico riferimento alla violazione delle norme di cui al d. lgs.vo n.285/92, l'art. 201, comma 1, deve ritenersi rispettato quando il verbale indichi i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, tra i quali l'art. 384 del Regolamento di esecuzione (approvato con d.p.r. n.495/92, come integrato ed aggiornato dal d.p.r. n.610/96) elenca espressamente l'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità (lett.a). Essendo pacifico, nel caso di specie, che la notificazione degli estremi delle violazioni sia avvenuta nel termine previsto dalla legge e che il verbale di accertamento contenesse l'indicazione dell'eccessiva velocità del motoveicolo quale motivo che rendeva impossibile la contestazione diretta, la sentenza impugnata non resiste alla critica del ricorrente in punto di ritenuta violazione dell'art. 201 C.d.s., tanto più che la possibilità di eventuali controlli ai caselli autostradali di uscita non può, all'evidenza, inficiare la legittimità dell'accertamento proprio in ragione della mera eventualità e comportando, comunque, che gli agenti si distogliessero dal compito di controllare anche gli altri veicoli circolanti.
In ordine al secondo profilo della censura, va osservato che l'odierno controricorrente non contesta sostanzialmente che le violazioni gli siano state contestate anche nella qualità di proprietario del motoveicolo, ai sensi dell'art. 196 C.d.S., limitandosi ad eccepirne l'irrilevanza, dal momento che, come il OR ha accertato sulla base della testimonianza resa dal Da Cero, non soltanto egli non si trovava sul luogo dell'infrazione, ma neppure v'era il suo motoveicolo, custodito in luogo chiuso. Anche sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata non è conforme a diritto, nella giurisprudenza di questa Corte essendo fermo il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margini di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza dell'atto dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre risultano prive di efficacia probatoria privilegiata le mere valutazioni del verbalizzante ("ex plurimis", da ultimo, Cass. 3939/98 e 13010/97). Poiché il verbale di accertamento dell'infrazione è assistito da forza fidafacente, sino a querela di falso, circa l'attestazione del pubblico ufficiale che un veicoli, di cui vengono rilevati gli estremi della targa, è transitato in un determinato luogo ed in giorno ed ora determinati, trattandosi di fatto avvenuto in sua presenza e direttamente percepito senza alcun margine di valutazione soggettiva, ne deriva che tale circostanza non può essere automaticamente superata mediante una prova testimoniale di segno contrario, ma deve trovare eventuale negazione con la proposizione della querela di falso ed al termine della relativa procedura. Nel caso di specie, quindi, il OR ha erroneamente ritenuto che, al fine di escludere anche la responsabilità del LO ex art. 196 C.d.S., fosse sufficiente la dichiarazione del teste Dal Cero, secondo cui il motoveicolo era opportunamente custodito e praticamente non lasciato alla disponibilità di altre persone. Sulla base delle considerazioni svolte, va accolto il ricorso e, conseguentemente, cassata la sentenza impugnata.
La contestazione della legittimità dell'ordinanza-ingiunzione essendo circoscritta ai profili esaminati e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 384, comma 1, cod.proc.civ. pertanto, va rigettato l'opposizione proposta da
AL AN LO avverso l'ordinanza- ingiunzione del Prefetto di Cuneo in data 8 giugno 1995, notificata il 17 giugno 1995, con condanna dello stesso LO, controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Dinanzi al OR il Prefetto è stato in giudizio per il tramite di un funzionario delegato: non può ottenere, quindi, la condanna del LO al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato per quel giudizio, in difetto delle relative qualità nel funzionario, avendo diritto soltanto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, concretamente affrontate per lo svolgimento della difesa e da indicarsi in apposita nota (cfr. Cass. 9365/97). Neppure tali spese, tuttavia, possono essere liquidate,
non essendo stata allegata specifica nota.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da AL AN LO avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Cuneo in data 8 giugno 1995, notificata il 17 giugno 1995. Condanna il controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 1.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 1999.