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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2450/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
VERBALE DEL 25.02.2025
Nella causa n.r.g. 2450/2022, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti CARETTI FRANCESCO e CRISCENTI GIACOMO ATTORE contro
e Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. MULE' CARLO CONVENUTI
Oggi 25.02.2025, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato brevi note conclusive il 14.02.2025.
Il Giudice
Pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'allegata sentenza parziale.
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 2450/2022, promossa da:
, Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti CARETTI FRANCESCO e CRISCENTI GIACOMO ATTORE contro
e Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. MULE' CARLO CONVENUTI ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. )
1. Con atto di citazione del 25-2-22, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e il suo l.r. per ottenere il rilascio degli Controparte_1 Controparte_2 immobili di sua proprietà siti a AR RI RM-BS in piazza Medaglie d'Oro 3, catastalmente identificati al foglio 7 particella 1069 sub 38-97-98.
I convenuti sono costituiti in giudizio il 7-6-22.
Con ordinanza del 4-7-22 sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., cui è seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12-12-22. Con ordinanza del 4-1-24 è stato ammesso un capitolo di prova orale. Dopo una prima udienza il 4-6-24, si è potuto procedere all'escussione di un teste all'udienza del 28-1-25.
Con ordinanza del giorno seguente è stata fissata l'odierna udienza di discussione in trattazione scritta relativamente alla domanda di rilascio, rimettendo alla prosecuzione del giudizio le altre questioni.
Le parti hanno depositato note conclusive il 14-2-25.
2. Le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono le seguenti:
− L'attrice è proprietaria degli immobili sopra indicati;
− Nel 2018 sarebbe stata intavolata una trattativa per stipulare un contratto di locazione commerciale con la convenuta;
− Nonostante non fosse stato formalizzato alcun accordo, la convenuta avrebbe occupato gli
Pag. 2 di 4 immobili da giugno 2018, senza versare alcunché;
− L'attrice sollecitava il rilascio con diffide del 21-9-18 e del 5-6-20 (doc. 5 att.);
− Da una ricerca on-line, la sede della risulterebbe proprio in piazza Medaglie Controparte_1
d'Oro 3 (doc. 8 att.).
3. Le conclusioni dell'attrice (come da note del 14-2-25) sono state:
«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi in atti, esaminati i titoli di provenienza ed espletati gli accertamenti ulteriori che riterrà utili, accertare, dichiarare e statuire che la
[...] ha il pieno diritto di proprietà sulla res indicata in atti ossia su: (i) immobile Foglio 7, particella 1069, Parte_1 sub.38, AR RI RM (Bs) Piazza Medaglie d'Oro n.3, p.S1, Cat. C/2, classe 3, mq 397; (ii) immobile Foglio 7, particella 1069, sub.97 AR RI RM (Bs) Piazza Medaglie d'Oro n.3, p.T, Cat. C/1, classe 8, mq 502 e (iii) immobile Foglio 7, particella 1069, sub.98 AR RI RM (Bs) Piazza Medaglie d'Oro n.3, p.T. mq 60. In conseguenza di ciò statuire che la non ha diritto alcuno sulla predetta res e pertanto Controparte_1 condannare la stessa a lasciare immediatamente i beni immobili liberi da persone e cose e nella piena disponibilità della Gestione Immobiliare Srl. Ferma restando l'accoglimento, nel proseguo del giudizio, della domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla società attrice per le ragioni già esposte in atti, e nell'ammontare, in citazione indicati in € 250.861,80, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che riterrà di giustizia. Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio».
Le conclusioni dei convenuti (come da comparsa di costituzione) sono state:
«Voglia il Tribunale adito in via principale e nel merito: - rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili/ illegittime/invalide e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa;
- condannare controparte alle spese di lite, diritti ed onorari, come per legge».
4.
4.1. In primo luogo, vanno respinte le eccezioni in rito formulate dai convenuti.
La notifica della citazione, infatti, è stata eseguita all'indirizzo della , Controparte_1 risultante dalla visura camerale, ma la stessa vi è risultata sconosciuta (docc. a-b att.). Correttamente, quindi, la notifica è stata eseguita al socio unico e liquidatore (doc. c att.), identificato Controparte_2 nell'atto, ai sensi dell'art. 145 co. 1 ult. periodo c.p.c. («La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»).
Non manca, dunque, la legittimazione passiva del signor in quanto rappresentante dell'ente. CP_2
Infine, l'atto di citazione non è nullo per indeterminatezza, essendo chiaro l'oggetto del contendere (nei termini che seguono).
4.2. L'attrice ha dimostrato, con il doc. 4, di essere proprietaria degli immobili oggetto della controversia. D'altronde, la titolarità non è stata contestata dai convenuti e si può ritenere pacifica.
La prova dell'occupazione da parte di è stata fornita con: (i) le due diffide di cui al doc. Controparte_1
5 att.; (ii) la schermata web di cui al doc. 8 att.; (iii) la testimonianza di Tes_1
Sennonché: (i) le diffide provengono dalla parte attrice e sono indirizzate a ma Email_1 non ne è stata provata la consegna (contestata dai convenuti, sebbene solo nella terza memoria); (ii) la schermata web può tutt'al più rappresentare un indizio;
(iii) il signor si è limitato a dichiarare che Tes_1
«in Piazza Medaglie d'Oro dietro la vetrina c'era qualcuno che lavorava, ma non ho idea di chi fosse perché non era mio compito verificare. Ci ho accompagnato una volta, prima del , e dopo l'ho sentito lamentarsi per una Pt_2 Pt_3 questione legata all'affitto. Ma non conosco la ho visto solo che fuori c'era roba di ferramenta». CP_1
Pag. 3 di 4 Per inciso, il giudice ribadisce in questa sede l'inammissibilità dell'unico altro capitolo di prova orale formulato dall'attrice, siccome riguardante la pregressa vicenda tra le parti, da provare documentalmente quanto alla bozza di contratto di locazione, e valutativo nella parte in cui chiede al teste se l'occupazione fosse “senza titolo”.
Ferma la prosecuzione dell'istruttoria, allo stato la prova dell'occupazione degli immobili da parte dei convenuti appare dunque non piena.
Tuttavia, la causa è matura per la decisione in merito al reingresso di nei locali, a Parte_1 fronte della difesa dei convenuti, che fin da principio ha dichiarato di essere estranea all'occupazione (posizione ribadita dal difensore alle udienze del 4-6-24, «la società si reputa estranea all'occupazione e quindi non potrebbe opporsi al reingresso di nei locali», e del 28-1-25, «la convenuta è estranea Parte_1 all'occupazione»).
Di conseguenza, poiché la sentenza è vincolante solo per le parti in causa, nulla osta al rientro di Gestione Immobiliare nel possesso dei locali sopra indicati, non potendosi Controparte_1 eventualmente opporsi, stante la posizione assunta in questa sede. In concreto, la presente sentenza costituisce titolo esecutivo nei confronti dei convenuti, che dovranno rilasciare il bene ove occupato, ma non di altri eventuali terzi che si scoprissero veri utilizzatori degli immobili.
5. Le spese di lite di questa fase meritano di essere compensate, attesa la mancata opposizione dei convenuti al reingresso di Immobiliare negli immobili. Pt_1
Il processo proseguirà sulla domanda di indennizzo per illegittima occupazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza parziale: accerta il diritto di a rientrare nel possesso degli immobili siti a AR RI Parte_1
RM-BS in piazza Medaglie d'Oro 3, catastalmente identificati al foglio 7 particella 1069 sub 38-97-98, qualora occupati dai convenuti;
compensa per intero le spese di questa fase;
dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Brescia, 25/02/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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