Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2023
N. 00654/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02188/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Carmelo Platania, Alessandro Stradelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Stradelli in Milano, via San Prospero, 4;
contro
Comune di Cesano Maderno, in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento dell'Ordinanza n°-OMISSIS- del Comune di Cesano Maderno (MB), di demolizione della finestratura del terrazzo e del locale caldaia relativo all’immobile, di proprietà del ricorrente, ubicato in Cesano Maderno alla via -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesano Maderno, in persona del Sindaco pro tempore;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che con ricorso regolarmente notificato e depositato l’Ing. -OMISSIS- impugnava l’ordinanza di demolizione della finestratura del terrazzo e del locale cal-daia relativo all’immobile di sua proprietà ubicato in Cesano Maderno alla via -OMISSIS-.
Rilevato che successivamente all’instaurazione del presente giudizio le parti avviavano una interlocuzione sul piano tecnico al fine di procedere alla regolarizzazione dello stato dei luoghi;
Considerato che, con parere preliminare dell’8.7.2021, l’Ufficio Tecnico Comunale autorizzava la sostituzione della finestratura con pareti mobili vetrate, la sanatoria del locale caldaia (in quanto vano tecnico) posto sul terrazzo come da richiesta del 6.5.2021 avanzata dall’Arch. -OMISSIS- in nome e per conto del Ricorrente;
Ritenuto che, con SCIA dell’11.10.2022 prot. -OMISSIS-, si dava esecuzione a quanto sopra stabilito e, pertanto, veniva sostituita la finestratura, in parziale esecuzione dell’ordinanza impugnata, ed al contempo sanato il predetto vano tecnico;
Rilevato che il processo amministrativo ha natura soggettiva.
Rilevato altresì che l’improcedibilità può fondarsi, tra l’altro, su elementi sopravvenuti che, seppure non sono pienamente satisfattivi della pretesa azionata dalle parti, possono, in ragione del loro
contenuto e delle dichiarazioni rese dalle parti stesse, dimostrare l’assenza di interesse alla decisione nel merito della causa.
Ne consegue, alla luce delle considerazioni che precedono, l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse.
Le spese possono essere compensate in ragione delle peculiarità sottese alla presente controversia e delle ragioni che hanno determinato la chiusura in rito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Luigi Furno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.