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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1808/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1808 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Alfini del Parte_1 C.F._1 foro di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC come Email_1 da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
opponente
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Sinalunga, via Aldo Moro n. 26, presso lo studio dell'avv. Claudio Pellegrini, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
opposto
Oggetto: opposizione a precetto;
opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Pag. 1 di 11 Conclusioni: le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti.
Per parte attrice: “1) nel merito come da atto di citazione in opposizione (letteralmente: “…accertato quanto rappresentato in esposizione e per i titoli dedotti in esposizione, dichiarare e ritenere nullo l'atto di precetto notificato da a in data 10.08.2023…”); 2) ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 Parte_1 rigettare la correlativa domanda svolta da nei confronti di poiché infondata sia in sé Controparte_1 Parte_1
e per sé sia per l'inesistenza del preteso “…abuso del processo…”); 3) con vittoria di spese non imponibili e di compensi professionali del giudizio”.
Per parte convenuta: “[…] - respingere l'opposizione a precetto perché non fondata;
- condannare ex art.96 parte opponente per abuso del processo;
- vittorio di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto notificatogli da in data 10.8.2023 per il pagamento dell'importo di Controparte_1 complessivi € 233.969,29, oltre interessi di mora e spese successive, in forza del decreto ingiuntivo n. 317/2011 del Tribunale di Montepulciano, nonché a titolo di spese legali liquidate nelle sentenze n. 44/2018 e n. 82/2017 del Tribunale di Montepulciano e n. 184/2023 della Corte
d'Appello di Firenze.
A sostegno della propria domanda, l'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto, esponendo in particolare che: a) quanto all'intimazione di pagamento con riferimento al decreto ingiuntivo n. 317/2011: nell'atto di precetto notificato sono state omesse l'indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, la data di apposizione della formula esecutiva, nonché l'indicazione delle sentenze n. 82/2017 del Tribunale di
Montepulciano e 184/2023 della Corte di appello di Firenze, con cui è stata rigettata l'opposizione tardiva in primo e secondo grado, peraltro non notificate alla parte personalmente;
b) quanto all'intimazione di pagamento a titolo di spese legali con riferimento alle sentenze n.
44/2018 e n. 82/2017 del Tribunale di Siena ex Montepulciano, nonché n. 184/2023 della Corte
d'Appello di Firenze: nell'atto di precetto notificato è stata omessa l'indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà delle sentenze che vengono indicate per il recupero delle spese legali, peraltro non notificate personalmente a quali titoli esecutivi. Di Parte_1 conseguenza, ha evidenziato la nullità dell'atto di precetto notificato, osservando peraltro che, pur non costituendo requisito di validità o di efficacia, in ogni caso nell'atto di precetto notificato non
Pag. 2 di 11 è stata menzionata la possibilità per l'intimato di avvalersi delle procedure previste per il sovraindebitamento.
Ha, pertanto, concluso chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato da CP_1 in data 10.8.2023.
[...]
Si è costituito in giudizio il convenuto opposto deducendo l'intervenuta Controparte_1 modifica dell'art. 479 c.p.c., in virtù della cd. Riforma Cartabia, la quale ha espunto la necessità di formula esecutiva anche per i titoli esecutivi già emessi, la possibilità di notificare il titolo esecutivo costituito da sentenza o altro provvedimento anche ai sensi dell'art. 170 c.p.c.,
l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo con formula esecutiva direttamente a e Parte_1
l'avvenuta notifica delle sentenze al procuratore costituito ai sensi degli artt. 479 e 170 c.p.c., nonché in ogni caso la conoscenza degli altri titoli azionati con il precetto opposto. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 17.4.2024, le parti hanno chiesto fissarsi l'udienza per la rimessione della causa in decisione. La giudice ha, pertanto, rimesso la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. nella formulazione applicabile al presente procedimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con successiva ordinanza emessa in data 11.10.2024.
2. L'opposizione proposta da non merita accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno attore come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo l'opponente fatto valere vizi formali del precetto.
Sul punto, giova richiamare brevemente il quadro normativo applicabile al caso di specie, così come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. Riforma Cartabia), trattandosi di precetto notificato in data 10.8.2023.
Anzitutto, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del “titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto”
(comma 1), mentre la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta “alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti” (comma 2). Inoltre, ai sensi dell'art. 480, co. 2 c.p.c. il precetto deve contenere a pena di nullità “l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso quando è richiesta dalla legge […]”.
Pag. 3 di 11 Infine, ai sensi dell'art. 654 co. 2 c.p.c., a seguito della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo ma
“nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà”. In virtù del d.lgs. 149/2022
è stato espunto il riferimento alla menzione dell'apposizione della formula esecutiva, prima contenuto nel richiamato art. 654, co. 2 c.p.c..
Infatti, la riforma è intervenuta modificando l'art. 475 c.p.c. e prevedendo – con disposizioni applicabili anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28.2.2023 ai sensi dell'art. 35, co. 8 d.lgs. 149/2022 – che “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata
l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.”.
In concreto, alla spedizione del titolo con apposta la formula esecutiva è stata sostituita la spedizione del titolo “in copia attestata conforme all'originale”, mentre ai sensi dell'art. 475 c.p.c. modificato è venuta meno la necessità che il titolo esecutivo giudiziale sia spedito in forma esecutiva, essendo necessario e sufficiente che il documento sia spedito in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.
Tanto premesso, non merita accoglimento anzitutto il primo motivo di opposizione enucleato sub a), sia con riferimento alla doglianza in merito alla mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva, sia con riferimento alla mancata menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Invero, fermo quanto anzidetto in ordine alle modifiche intervenute in materia di esecuzione, deve anzitutto osservarsi che nell'atto di precetto viene indicata, sebbene non correttamente,
l'apposizione della formula esecutiva “il e gennaio 2011”, circostanza con riferimento alla quale la stessa parte opponente indica la sussistenza “di semplice refuso” (v. p. 3 atto di opposizione). Deve poi osservarsi che, ai sensi dell'art. 654, co. 2 c.p.c., la notificazione del titolo con la formula esecutiva non è necessaria nel caso in cui esso sia costituito da decreto ingiuntivo divenuto per qualsiasi ragione esecutivo, atteso che in tale ultimo caso - che trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietà del provvedimento monitorio, non soltanto quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio (v. in merito, Cass., sez.
3, sent. n. 14729 del 21.11.2001; conf. Cass., sez. 1, sent. n. 199 del 21.1.1985) – è necessario e sufficiente far riferimento nel precetto al fatto che il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo, Pag. 4 di 11 indicazione che si intende realizzata attraverso la menzione nell'atto di precetto del solo provvedimento che ha disposto l'esecutività e, nella formulazione previgente, alla apposizione della formula esecutiva (v. in termini, in motivazione, Cass., sez. 3, sent. n. 12731 del 30.5.2007).
In definitiva, è necessario che con l'atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del decreto medesimo attraverso la citazione del provvedimento che la abbia disposta, indipendentemente dall'osservanza di prescrizioni formali (v. in merito Cass., sez. 3, sent. n. 14730 del 21.11.2001).
Ciò posto, anzitutto deve osservarsi che nel caso di specie il decreto ingiuntivo n. 317/2011 è stato notificato all'odierno opponente in data 22.10.2011 ed è stato reso esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 23.12.2011 (v. decreto ingiuntivo notificato fasc. opposto). Successivamente, risulta pacifico e documentalmente provato che ha introdotto dinanzi al Tribunale di Parte_1
Siena ex Montepulciano una prima causa volta all'accertamento dei reciproci rapporti di dare e avere con recante R.G. 28/2012 e una seconda causa di opposizione tardiva al Controparte_1 suddetto decreto ingiuntivo, recante R.G. 713/2012, entrambe dichiarate inammissibili, con condanna alle spese dell'odierno opponente, la prima per intervenuto giudicato del decreto ingiuntivo n. 317/2011, in quanto non opposto (v. doc. 2 fasc. opponente) e la seconda per tardività dell'opposizione, previa ritenuta validità della notifica effettuata nei confronti dell'odierno opponente (v. doc. 3 fasc. opponente). Risulta parimenti pacifico e documentalmente provato che, proposto appello avverso le suddette sentenze del Tribunale di
Siena ex Montepulciano, la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato entrambi gli appelli riuniti con condanna alle spese dell'odierno opponente (v. doc. 4 fasc. opponente).
A fronte di tali circostanze pacifiche tra le parti, deve prioritariamente osservarsi che la sentenza del Tribunale di Siena ex Montepulciano n. 82/2017 e la conseguente sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 184/2023, con cui, rispettivamente, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con conferma del decreto ingiuntivo n. 317/2011, ed è stato rigettato il conseguente appello, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non hanno sostituito il decreto ingiuntivo, assumendone l'efficacia esecutiva per le statuizioni economiche. Infatti, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità cui si intende prestare adesione, anche qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è la sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione, ma, con riferimento alla sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto ingiuntivo stesso, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in
Pag. 5 di 11 essa contenute (v. in termini, Cass., sez. 3, ord. n. 36537 del 29.12.2023; v. altresì Cass., sez. 3, sent. n. 19595 del 27.8.2013, conf. Cass., sez. 1, ord. n. 23500 del 26.8.2021). Pertanto, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo prima della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., poi dichiarata inammissibile, il titolo fondante l'esecuzione per gli importi portati dal decreto ingiuntivo non è costituito dalle successive sentenze, le quali costituiscono titolo esecutivo soltanto per le voci di condanna in esse contenute (in specie, relative alle spese di lite), bensì dal decreto ingiuntivo stesso.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione, ai sensi dell'art. 654, co. 2 c.p.c. del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e, nella formulazione previgente, dell'apposizione della formula esecutiva, nonché – ai sensi dell'art. 480, co. 2 c.p.c. - della data di notifica dell'ingiunzione, quali elementi formali prescritti a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, con la conseguenza che la loro omissione non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, dunque, laddove il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (v. in termini, Cass., sez. 3, sent. n.
1928 del 28.01.2020; v. altresì Cass. 5646 del 23.2.2023, che il richiama la massima di cui al precedente del 2020). In particolare, è stata esclusa la nullità del precetto a fronte di carenze relative agli elementi formali dello stesso, quali la menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, qualora l'esigenza di individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso, quali l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica (v. Cass., sez. 3, sent. n. 6536 del 28.7.1987), la cui valutazione da parte del giudice di merito può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (v. Cass., sez. 3, sent. n. 25433 del 2.12.2014 nelle ipotesi di omessa indicazione del titolo esecutivo azionato).
Nel caso di specie, nelle premesse dell'atto di precetto notificato si legge “Con decreto ingiuntivo definitivo n. 317/2011 emesso dal Tribunale di Montepulciano il 13 settembre 2011 nell'ambito del procedimento n. 762/2011, con formula esecutiva apposta il e gennaio 2011 (titolo già notificato il 22 ottobre
2011) […]” (v. atto di precetto notificato, in atti), sicché è stata indicata, pur senza indicare il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà, la definitività del decreto ingiuntivo
(specificatamente individuato) ed è stata precisamente indicata la data di notifica dell'ingiunzione
Pag. 6 di 11 e l'avvenuta apposizione della formula esecutiva, seppure con data non correttamente indicata.
Del resto, dall'esame del decreto ingiuntivo può riscontrarsi l'esecutorietà dello stesso ai sensi dell'art. 647 c.p.c. avvenuta in data 23.12.2011 – in data antecedente all'introduzione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - e l'apposizione di formula esecutiva in data 2.1.2012
(v. ultima pagina decreto ingiuntivo notificato, fasc. parte convenuta).
Sul punto, seppure deve rimarcarsi la distinzione tra esecutorietà del titolo e spedizione dello stesso in forma esecutiva, trattandosi di due diverse attività e garanzie per l'ingiunto - la prima che presuppone la verifica da parte del giudice della regolarità della notificazione e il decorso del termine per l'opposizione, l'altra di competenza del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'uso del documento contenente il titolo a fini coattivi o ad avvalersi dell'organo esecutivo - deve osservarsi che nel caso di specie la validità della notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti di è stata oggetto di opposizione tardiva, poi dichiarata Parte_1 inammissibile, e di successivo appello, parimenti rigettato e che nel precetto notificato è stata fatta menzione della definitività del titolo.
Di conseguenza, la dedotta nullità dell'atto di precetto deve comunque ritenersi sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile per il debitore non soltanto nell'individuazione del titolo esecutivo – precisamente individuato nel precetto azionato – ma anche con riferimento alla pronuncia di esecutorietà, stante la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nello stesso atto introduttivo dell'odierno opponente e sopra richiamata.
In definitiva, le doglianze relative ai vizi formali del precetto con riferimento al decreto ingiuntivo ad esso sotteso non meritano accoglimento.
Parimenti, deve essere disatteso anche il secondo motivo di opposizione enucleato sub b), relativo all'intimazione di pagamento delle spese legali derivanti dalle sentenze n. 44/2018 e n.
82/2017 del Tribunale di Montepulciano e dalla sentenza n. 184/2023 della Corte d'Appello di
Firenze, con riferimento alle quali l'opponente ha dedotto l'omessa menzione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutività e l'omessa notifica alla parte personalmente ex art. 479 c.p.c..
Sul punto, si osserva anzitutto che l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello conformativa della decisione di primo grado, comporta che, nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, questa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando
Pag. 7 di 11 il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (v. in termini Cass., sez. 3, sent. n. 29021 del 13.11.2018).
Ciò posto, deve anzitutto osservarsi che trattasi di provvedimenti giudiziali immediatamente esecutivi e che non può ritenersi necessaria, alla luce della intervenuta modifica normativa, la notifica in forma esecutiva.
L'opponente ha poi dedotto la nullità dell'atto di precetto anche perché tali sentenze non sono mai state notificate a personalmente quali titoli esecutivi. Invero, costituisce Parte_1 circostanza pacifica, in quanto non contestata, tra le parti che le suddette sentenze sono state notificate al procuratore costituito anziché alla parte personalmente (v. deduzione della stessa parte opposta nella propria comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi).
Tanto premesso, deve anzitutto evidenziarsi che la menzione della possibilità di notificare il titolo esecutivo costituito da una sentenza, entro l'anno della pubblicazione, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. – erroneamente richiamata dalla parte opponente - è stata soppressa e, dunque, l'art. 479 c.p.c. vigente, come anzidetto, prevede che la notificazione del titolo esecutivo debba essere fatta alla parte personalmente.
Ciò posto, in materia di esecuzione forzata, è stato affermato che l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo, salvo il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo (v. in termini, tra le altre, Cass., Sez. 3, ord. n.
903 del 9.1.2024; conf. Cass., sez. 3, ord. n. 27424 del 26.9.2023).
In merito, è stato affermato tuttavia che la mancata notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva è vizio di irregolarità del precetto, da farsi valere con opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso e ulteriore pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto di tali formalità, posto che tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare – in particolare che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta o avvenga contestualmente alla notificazione del titolo esecutivo – sono imposte specificatamente ed espressamente dagli artt.
Pag. 8 di 11 474 e ss. c.p.c. (v. in merito, Cass., sez. 6-3, ord. n. 32838 del 9.11.2021; Cass., sez. 3, ord. n.
27424 del 26.9.2023).
Ebbene, nel caso di specie non è contestato tra le parti che le sentenze n. 44/2018 e n. 82/2017 del Tribunale di Montepulciano e la sentenza n. 184/2023 della Corte d'Appello di Firenze non siano state notificate alla parte personalmente ex art. 479, co. 2 c.p.c., come affermato dallo stesso creditore opposto, bensì al difensore costituito (v. peraltro documentazione indicata come 2 , 3 e
4 fasc. convenuto, da cui si evince la notificazione delle sentenze di primo grado, come indicato negli atti di appello, e della sentenza di secondo grado, di integrale rigetto dell'appello avverso le sentenze del Tribunale di Siena ex Montepulciano n. 82/2017 e n. 44/2018, al difensore costituito nel giudizio di appello, come da notifica avvenuta in data 27.1.2023).
Ciò posto, pertanto, non si è in presenza di un'ipotesi di radicale mancanza della notifica del titolo ovvero di vizio della notificazione talmente grave da comportarne l'inesistenza, non sanabile neppure con il dispiegamento di un'opposizione agli atti esecutivi (v. sul punto, tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. n. 23894 del 21.12.2012), posto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la notifica al procuratore della parte integra non già l'inesistenza della notificazione ma un'ipotesi di nullità sanabile, implicando una mera violazione di prescrizioni in materia di forma e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria (v. in tali termini, Cass., sez. 3, sent. n. 10327 del 13.5.2014), con riferimento alla quale è stato affermato che la nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, co. 2 c.p.c., è sanabile – a differenza delle ipotesi di inesistenza della notificazione stessa - in dipendenza del raggiungimento dello scopo, nell'ipotesi in cui l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, in tal modo rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova nel caso di contestazione, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate (v. in merito, Cass. 10327/2014 cit.; conf. Cass., sez. 3, ord. n. 5591 del
9.3.2011 e Cass., Sez. Lav., ord. n. 2294 del 30.1.2018).
Di conseguenza, essendo pacifico tra le parti che il titolo esecutivo relativo alle spese di lite è stato notificato al procuratore costituito e non avendo l'opponente dedotto alcuna lesione concreta del suo diritto di difesa, anche tale motivo di opposizione deve essere disatteso.
Pag. 9 di 11 Infine, non costituisce motivo di nullità del precetto l'omesso avvertimento della possibilità di avvalersi delle procedure finalizzate a porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, come peraltro sottolineato dallo stesso opponente e come evincibile dal dato testuale dell'art. 480 c.p.c., oltre che dal dato sistematico rinvenibile nella funzione attribuita al precetto (v. in merito, Cass., sez. 3, sent. n. 23343 del 26.7.2022, Rv. 665436-01: “In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato prescritto, quale contenuto del precetto, dall'art. 480, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. (e volto a renderlo edotto della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante le procedure di composizione della crisi di cui alla l. n. 3 del 2012) ha la finalità, precipuamente “promozionale”, di stimolare
o incentivare l'accesso a una delle citate procedure, il quale non è comunque precluso dall'inizio o dalla progressione dell'esecuzione; ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione.”).
In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere rigettata.
3. Da ultimo, deve essere esaminata la domanda articolata dal convenuto opposto ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo.
Come noto, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che può ritenersi sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. in termini, Cass.,
Sez. Un., sent. n. 9912 del 20.4.2018) oppure, secondo altro indirizzo interpretativo, non il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (v. in tali termini, Cass., Sez. Lav., sent. n. 3830 del 15.2.2021; conf. Cass., sez.
6-2, ord. n. 20018 del 24.9.2020 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 29812 del 18.11.2019). In particolare, in materia di opposizione a precetto, è stata ritenuta legittima la condanna dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96, co. 3 c.p.c., laddove questi abbia insistito in ragioni di censura dell'azione esecutiva valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l'opposizione a precetto risulta del tutto pretestuosa (v. in merito, Cass., sez.
3, sent. n. 27354 del 30.12.2014).
Pag. 10 di 11 Ebbene, a fronte del concreto atteggiarsi della vicenda processuale in esame e delle motivazioni della presente sentenza, tenuto conto anche delle irregolarità del precetto riscontrate, la domanda non merita accoglimento, non potendosi ravvisare presupposti tali da integrare la mala fede o la colpa grave dell'opponente o, comunque, riscontrare un'ipotesi di abuso dello strumento processuale.
4. In considerazione dei motivi sottesi alla decisione e, in particolare, della riscontrata sussistenza di irregolarità formali del precetto opposto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così Parte_1 provvede:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte opposta;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siena, in data 7 febbraio 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della giudice, dott.ssa Marta Dell'Unto, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1808 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfio Alfini del Parte_1 C.F._1 foro di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC come Email_1 da procura allegata all'atto di citazione in opposizione
opponente
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Sinalunga, via Aldo Moro n. 26, presso lo studio dell'avv. Claudio Pellegrini, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
opposto
Oggetto: opposizione a precetto;
opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Pag. 1 di 11 Conclusioni: le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in atti.
Per parte attrice: “1) nel merito come da atto di citazione in opposizione (letteralmente: “…accertato quanto rappresentato in esposizione e per i titoli dedotti in esposizione, dichiarare e ritenere nullo l'atto di precetto notificato da a in data 10.08.2023…”); 2) ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 Parte_1 rigettare la correlativa domanda svolta da nei confronti di poiché infondata sia in sé Controparte_1 Parte_1
e per sé sia per l'inesistenza del preteso “…abuso del processo…”); 3) con vittoria di spese non imponibili e di compensi professionali del giudizio”.
Per parte convenuta: “[…] - respingere l'opposizione a precetto perché non fondata;
- condannare ex art.96 parte opponente per abuso del processo;
- vittorio di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto notificatogli da in data 10.8.2023 per il pagamento dell'importo di Controparte_1 complessivi € 233.969,29, oltre interessi di mora e spese successive, in forza del decreto ingiuntivo n. 317/2011 del Tribunale di Montepulciano, nonché a titolo di spese legali liquidate nelle sentenze n. 44/2018 e n. 82/2017 del Tribunale di Montepulciano e n. 184/2023 della Corte
d'Appello di Firenze.
A sostegno della propria domanda, l'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto, esponendo in particolare che: a) quanto all'intimazione di pagamento con riferimento al decreto ingiuntivo n. 317/2011: nell'atto di precetto notificato sono state omesse l'indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, la data di apposizione della formula esecutiva, nonché l'indicazione delle sentenze n. 82/2017 del Tribunale di
Montepulciano e 184/2023 della Corte di appello di Firenze, con cui è stata rigettata l'opposizione tardiva in primo e secondo grado, peraltro non notificate alla parte personalmente;
b) quanto all'intimazione di pagamento a titolo di spese legali con riferimento alle sentenze n.
44/2018 e n. 82/2017 del Tribunale di Siena ex Montepulciano, nonché n. 184/2023 della Corte
d'Appello di Firenze: nell'atto di precetto notificato è stata omessa l'indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà delle sentenze che vengono indicate per il recupero delle spese legali, peraltro non notificate personalmente a quali titoli esecutivi. Di Parte_1 conseguenza, ha evidenziato la nullità dell'atto di precetto notificato, osservando peraltro che, pur non costituendo requisito di validità o di efficacia, in ogni caso nell'atto di precetto notificato non
Pag. 2 di 11 è stata menzionata la possibilità per l'intimato di avvalersi delle procedure previste per il sovraindebitamento.
Ha, pertanto, concluso chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato da CP_1 in data 10.8.2023.
[...]
Si è costituito in giudizio il convenuto opposto deducendo l'intervenuta Controparte_1 modifica dell'art. 479 c.p.c., in virtù della cd. Riforma Cartabia, la quale ha espunto la necessità di formula esecutiva anche per i titoli esecutivi già emessi, la possibilità di notificare il titolo esecutivo costituito da sentenza o altro provvedimento anche ai sensi dell'art. 170 c.p.c.,
l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo con formula esecutiva direttamente a e Parte_1
l'avvenuta notifica delle sentenze al procuratore costituito ai sensi degli artt. 479 e 170 c.p.c., nonché in ogni caso la conoscenza degli altri titoli azionati con il precetto opposto. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 17.4.2024, le parti hanno chiesto fissarsi l'udienza per la rimessione della causa in decisione. La giudice ha, pertanto, rimesso la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c. nella formulazione applicabile al presente procedimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con successiva ordinanza emessa in data 11.10.2024.
2. L'opposizione proposta da non merita accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierno attore come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo l'opponente fatto valere vizi formali del precetto.
Sul punto, giova richiamare brevemente il quadro normativo applicabile al caso di specie, così come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (cd. Riforma Cartabia), trattandosi di precetto notificato in data 10.8.2023.
Anzitutto, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del “titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto”
(comma 1), mentre la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta “alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti” (comma 2). Inoltre, ai sensi dell'art. 480, co. 2 c.p.c. il precetto deve contenere a pena di nullità “l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso quando è richiesta dalla legge […]”.
Pag. 3 di 11 Infine, ai sensi dell'art. 654 co. 2 c.p.c., a seguito della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo ma
“nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà”. In virtù del d.lgs. 149/2022
è stato espunto il riferimento alla menzione dell'apposizione della formula esecutiva, prima contenuto nel richiamato art. 654, co. 2 c.p.c..
Infatti, la riforma è intervenuta modificando l'art. 475 c.p.c. e prevedendo – con disposizioni applicabili anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28.2.2023 ai sensi dell'art. 35, co. 8 d.lgs. 149/2022 – che “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata
l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.”.
In concreto, alla spedizione del titolo con apposta la formula esecutiva è stata sostituita la spedizione del titolo “in copia attestata conforme all'originale”, mentre ai sensi dell'art. 475 c.p.c. modificato è venuta meno la necessità che il titolo esecutivo giudiziale sia spedito in forma esecutiva, essendo necessario e sufficiente che il documento sia spedito in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.
Tanto premesso, non merita accoglimento anzitutto il primo motivo di opposizione enucleato sub a), sia con riferimento alla doglianza in merito alla mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva, sia con riferimento alla mancata menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Invero, fermo quanto anzidetto in ordine alle modifiche intervenute in materia di esecuzione, deve anzitutto osservarsi che nell'atto di precetto viene indicata, sebbene non correttamente,
l'apposizione della formula esecutiva “il e gennaio 2011”, circostanza con riferimento alla quale la stessa parte opponente indica la sussistenza “di semplice refuso” (v. p. 3 atto di opposizione). Deve poi osservarsi che, ai sensi dell'art. 654, co. 2 c.p.c., la notificazione del titolo con la formula esecutiva non è necessaria nel caso in cui esso sia costituito da decreto ingiuntivo divenuto per qualsiasi ragione esecutivo, atteso che in tale ultimo caso - che trova applicazione in ogni ipotesi di esecutorietà del provvedimento monitorio, non soltanto quando essa venga concessa per essere stata respinta l'opposizione o per essersi estinto il relativo giudizio (v. in merito, Cass., sez.
3, sent. n. 14729 del 21.11.2001; conf. Cass., sez. 1, sent. n. 199 del 21.1.1985) – è necessario e sufficiente far riferimento nel precetto al fatto che il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo, Pag. 4 di 11 indicazione che si intende realizzata attraverso la menzione nell'atto di precetto del solo provvedimento che ha disposto l'esecutività e, nella formulazione previgente, alla apposizione della formula esecutiva (v. in termini, in motivazione, Cass., sez. 3, sent. n. 12731 del 30.5.2007).
In definitiva, è necessario che con l'atto di precetto, il debitore sia informato della conseguita esecutorietà del decreto medesimo attraverso la citazione del provvedimento che la abbia disposta, indipendentemente dall'osservanza di prescrizioni formali (v. in merito Cass., sez. 3, sent. n. 14730 del 21.11.2001).
Ciò posto, anzitutto deve osservarsi che nel caso di specie il decreto ingiuntivo n. 317/2011 è stato notificato all'odierno opponente in data 22.10.2011 ed è stato reso esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 23.12.2011 (v. decreto ingiuntivo notificato fasc. opposto). Successivamente, risulta pacifico e documentalmente provato che ha introdotto dinanzi al Tribunale di Parte_1
Siena ex Montepulciano una prima causa volta all'accertamento dei reciproci rapporti di dare e avere con recante R.G. 28/2012 e una seconda causa di opposizione tardiva al Controparte_1 suddetto decreto ingiuntivo, recante R.G. 713/2012, entrambe dichiarate inammissibili, con condanna alle spese dell'odierno opponente, la prima per intervenuto giudicato del decreto ingiuntivo n. 317/2011, in quanto non opposto (v. doc. 2 fasc. opponente) e la seconda per tardività dell'opposizione, previa ritenuta validità della notifica effettuata nei confronti dell'odierno opponente (v. doc. 3 fasc. opponente). Risulta parimenti pacifico e documentalmente provato che, proposto appello avverso le suddette sentenze del Tribunale di
Siena ex Montepulciano, la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato entrambi gli appelli riuniti con condanna alle spese dell'odierno opponente (v. doc. 4 fasc. opponente).
A fronte di tali circostanze pacifiche tra le parti, deve prioritariamente osservarsi che la sentenza del Tribunale di Siena ex Montepulciano n. 82/2017 e la conseguente sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 184/2023, con cui, rispettivamente, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, con conferma del decreto ingiuntivo n. 317/2011, ed è stato rigettato il conseguente appello, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non hanno sostituito il decreto ingiuntivo, assumendone l'efficacia esecutiva per le statuizioni economiche. Infatti, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità cui si intende prestare adesione, anche qualora sia integralmente respinta l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l'esecuzione non è la sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione, ma, con riferimento alla sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto ingiuntivo stesso, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in
Pag. 5 di 11 essa contenute (v. in termini, Cass., sez. 3, ord. n. 36537 del 29.12.2023; v. altresì Cass., sez. 3, sent. n. 19595 del 27.8.2013, conf. Cass., sez. 1, ord. n. 23500 del 26.8.2021). Pertanto, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo prima della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., poi dichiarata inammissibile, il titolo fondante l'esecuzione per gli importi portati dal decreto ingiuntivo non è costituito dalle successive sentenze, le quali costituiscono titolo esecutivo soltanto per le voci di condanna in esse contenute (in specie, relative alle spese di lite), bensì dal decreto ingiuntivo stesso.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione, ai sensi dell'art. 654, co. 2 c.p.c. del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e, nella formulazione previgente, dell'apposizione della formula esecutiva, nonché – ai sensi dell'art. 480, co. 2 c.p.c. - della data di notifica dell'ingiunzione, quali elementi formali prescritti a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, con la conseguenza che la loro omissione non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, dunque, laddove il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (v. in termini, Cass., sez. 3, sent. n.
1928 del 28.01.2020; v. altresì Cass. 5646 del 23.2.2023, che il richiama la massima di cui al precedente del 2020). In particolare, è stata esclusa la nullità del precetto a fronte di carenze relative agli elementi formali dello stesso, quali la menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, qualora l'esigenza di individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso, quali l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica (v. Cass., sez. 3, sent. n. 6536 del 28.7.1987), la cui valutazione da parte del giudice di merito può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (v. Cass., sez. 3, sent. n. 25433 del 2.12.2014 nelle ipotesi di omessa indicazione del titolo esecutivo azionato).
Nel caso di specie, nelle premesse dell'atto di precetto notificato si legge “Con decreto ingiuntivo definitivo n. 317/2011 emesso dal Tribunale di Montepulciano il 13 settembre 2011 nell'ambito del procedimento n. 762/2011, con formula esecutiva apposta il e gennaio 2011 (titolo già notificato il 22 ottobre
2011) […]” (v. atto di precetto notificato, in atti), sicché è stata indicata, pur senza indicare il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà, la definitività del decreto ingiuntivo
(specificatamente individuato) ed è stata precisamente indicata la data di notifica dell'ingiunzione
Pag. 6 di 11 e l'avvenuta apposizione della formula esecutiva, seppure con data non correttamente indicata.
Del resto, dall'esame del decreto ingiuntivo può riscontrarsi l'esecutorietà dello stesso ai sensi dell'art. 647 c.p.c. avvenuta in data 23.12.2011 – in data antecedente all'introduzione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - e l'apposizione di formula esecutiva in data 2.1.2012
(v. ultima pagina decreto ingiuntivo notificato, fasc. parte convenuta).
Sul punto, seppure deve rimarcarsi la distinzione tra esecutorietà del titolo e spedizione dello stesso in forma esecutiva, trattandosi di due diverse attività e garanzie per l'ingiunto - la prima che presuppone la verifica da parte del giudice della regolarità della notificazione e il decorso del termine per l'opposizione, l'altra di competenza del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'uso del documento contenente il titolo a fini coattivi o ad avvalersi dell'organo esecutivo - deve osservarsi che nel caso di specie la validità della notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti di è stata oggetto di opposizione tardiva, poi dichiarata Parte_1 inammissibile, e di successivo appello, parimenti rigettato e che nel precetto notificato è stata fatta menzione della definitività del titolo.
Di conseguenza, la dedotta nullità dell'atto di precetto deve comunque ritenersi sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile per il debitore non soltanto nell'individuazione del titolo esecutivo – precisamente individuato nel precetto azionato – ma anche con riferimento alla pronuncia di esecutorietà, stante la ricostruzione della vicenda processuale contenuta nello stesso atto introduttivo dell'odierno opponente e sopra richiamata.
In definitiva, le doglianze relative ai vizi formali del precetto con riferimento al decreto ingiuntivo ad esso sotteso non meritano accoglimento.
Parimenti, deve essere disatteso anche il secondo motivo di opposizione enucleato sub b), relativo all'intimazione di pagamento delle spese legali derivanti dalle sentenze n. 44/2018 e n.
82/2017 del Tribunale di Montepulciano e dalla sentenza n. 184/2023 della Corte d'Appello di
Firenze, con riferimento alle quali l'opponente ha dedotto l'omessa menzione del provvedimento che ne ha disposto l'esecutività e l'omessa notifica alla parte personalmente ex art. 479 c.p.c..
Sul punto, si osserva anzitutto che l'effetto sostitutivo della sentenza d'appello conformativa della decisione di primo grado, comporta che, nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, questa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando
Pag. 7 di 11 il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado (v. in termini Cass., sez. 3, sent. n. 29021 del 13.11.2018).
Ciò posto, deve anzitutto osservarsi che trattasi di provvedimenti giudiziali immediatamente esecutivi e che non può ritenersi necessaria, alla luce della intervenuta modifica normativa, la notifica in forma esecutiva.
L'opponente ha poi dedotto la nullità dell'atto di precetto anche perché tali sentenze non sono mai state notificate a personalmente quali titoli esecutivi. Invero, costituisce Parte_1 circostanza pacifica, in quanto non contestata, tra le parti che le suddette sentenze sono state notificate al procuratore costituito anziché alla parte personalmente (v. deduzione della stessa parte opposta nella propria comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi).
Tanto premesso, deve anzitutto evidenziarsi che la menzione della possibilità di notificare il titolo esecutivo costituito da una sentenza, entro l'anno della pubblicazione, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. – erroneamente richiamata dalla parte opponente - è stata soppressa e, dunque, l'art. 479 c.p.c. vigente, come anzidetto, prevede che la notificazione del titolo esecutivo debba essere fatta alla parte personalmente.
Ciò posto, in materia di esecuzione forzata, è stato affermato che l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo, salvo il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo (v. in termini, tra le altre, Cass., Sez. 3, ord. n.
903 del 9.1.2024; conf. Cass., sez. 3, ord. n. 27424 del 26.9.2023).
In merito, è stato affermato tuttavia che la mancata notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva è vizio di irregolarità del precetto, da farsi valere con opposizione agli atti esecutivi, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso e ulteriore pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto di tali formalità, posto che tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare – in particolare che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta o avvenga contestualmente alla notificazione del titolo esecutivo – sono imposte specificatamente ed espressamente dagli artt.
Pag. 8 di 11 474 e ss. c.p.c. (v. in merito, Cass., sez. 6-3, ord. n. 32838 del 9.11.2021; Cass., sez. 3, ord. n.
27424 del 26.9.2023).
Ebbene, nel caso di specie non è contestato tra le parti che le sentenze n. 44/2018 e n. 82/2017 del Tribunale di Montepulciano e la sentenza n. 184/2023 della Corte d'Appello di Firenze non siano state notificate alla parte personalmente ex art. 479, co. 2 c.p.c., come affermato dallo stesso creditore opposto, bensì al difensore costituito (v. peraltro documentazione indicata come 2 , 3 e
4 fasc. convenuto, da cui si evince la notificazione delle sentenze di primo grado, come indicato negli atti di appello, e della sentenza di secondo grado, di integrale rigetto dell'appello avverso le sentenze del Tribunale di Siena ex Montepulciano n. 82/2017 e n. 44/2018, al difensore costituito nel giudizio di appello, come da notifica avvenuta in data 27.1.2023).
Ciò posto, pertanto, non si è in presenza di un'ipotesi di radicale mancanza della notifica del titolo ovvero di vizio della notificazione talmente grave da comportarne l'inesistenza, non sanabile neppure con il dispiegamento di un'opposizione agli atti esecutivi (v. sul punto, tra le altre, Cass., sez. 6-3, ord. n. 23894 del 21.12.2012), posto che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la notifica al procuratore della parte integra non già l'inesistenza della notificazione ma un'ipotesi di nullità sanabile, implicando una mera violazione di prescrizioni in materia di forma e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria (v. in tali termini, Cass., sez. 3, sent. n. 10327 del 13.5.2014), con riferimento alla quale è stato affermato che la nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, co. 2 c.p.c., è sanabile – a differenza delle ipotesi di inesistenza della notificazione stessa - in dipendenza del raggiungimento dello scopo, nell'ipotesi in cui l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, in tal modo rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova nel caso di contestazione, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate (v. in merito, Cass. 10327/2014 cit.; conf. Cass., sez. 3, ord. n. 5591 del
9.3.2011 e Cass., Sez. Lav., ord. n. 2294 del 30.1.2018).
Di conseguenza, essendo pacifico tra le parti che il titolo esecutivo relativo alle spese di lite è stato notificato al procuratore costituito e non avendo l'opponente dedotto alcuna lesione concreta del suo diritto di difesa, anche tale motivo di opposizione deve essere disatteso.
Pag. 9 di 11 Infine, non costituisce motivo di nullità del precetto l'omesso avvertimento della possibilità di avvalersi delle procedure finalizzate a porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, come peraltro sottolineato dallo stesso opponente e come evincibile dal dato testuale dell'art. 480 c.p.c., oltre che dal dato sistematico rinvenibile nella funzione attribuita al precetto (v. in merito, Cass., sez. 3, sent. n. 23343 del 26.7.2022, Rv. 665436-01: “In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato prescritto, quale contenuto del precetto, dall'art. 480, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. (e volto a renderlo edotto della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante le procedure di composizione della crisi di cui alla l. n. 3 del 2012) ha la finalità, precipuamente “promozionale”, di stimolare
o incentivare l'accesso a una delle citate procedure, il quale non è comunque precluso dall'inizio o dalla progressione dell'esecuzione; ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione.”).
In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione proposta da deve Parte_1 essere rigettata.
3. Da ultimo, deve essere esaminata la domanda articolata dal convenuto opposto ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo.
Come noto, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che può ritenersi sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (v. in termini, Cass.,
Sez. Un., sent. n. 9912 del 20.4.2018) oppure, secondo altro indirizzo interpretativo, non il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (v. in tali termini, Cass., Sez. Lav., sent. n. 3830 del 15.2.2021; conf. Cass., sez.
6-2, ord. n. 20018 del 24.9.2020 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 29812 del 18.11.2019). In particolare, in materia di opposizione a precetto, è stata ritenuta legittima la condanna dell'opponente al pagamento di una somma ex art. 96, co. 3 c.p.c., laddove questi abbia insistito in ragioni di censura dell'azione esecutiva valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, sicché l'opposizione a precetto risulta del tutto pretestuosa (v. in merito, Cass., sez.
3, sent. n. 27354 del 30.12.2014).
Pag. 10 di 11 Ebbene, a fronte del concreto atteggiarsi della vicenda processuale in esame e delle motivazioni della presente sentenza, tenuto conto anche delle irregolarità del precetto riscontrate, la domanda non merita accoglimento, non potendosi ravvisare presupposti tali da integrare la mala fede o la colpa grave dell'opponente o, comunque, riscontrare un'ipotesi di abuso dello strumento processuale.
4. In considerazione dei motivi sottesi alla decisione e, in particolare, della riscontrata sussistenza di irregolarità formali del precetto opposto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così Parte_1 provvede:
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte opposta;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siena, in data 7 febbraio 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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