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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1318/22 R.G. promossa da c.f. elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Casalis n. 56, presso e nello studio dell'avv. Roberto Giacobina e dell'avv. Giorgio
Giacobina, che la rappresentano e difendono per delega 16.4.2021 in calce all'atto di citazione, su supporto cartaceo allegata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE ATTRICE - contro c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, Corso _1 C.F._2
Vittorio Emanuele II n. 111, presso e nello studio degli avv.ti Federico Calza e Pier
Antonio Calza, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione, su supporto cartaceo allegata in copia informatica nel fascicolo telematico,
e che in data 20.12.2023 hanno depositato la comunicazione alla propria assistita di rinuncia al mandato
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: azione ex art. 1299 c.c. (rimborso pro quota rate mutuo) – rimborso spese funeratizie – indennità occupazione sine titulo – petizione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale acquisizione del fascicolo relativo al giudizio ex art. 702 bis c.p.c. numero
Ruolo Generale 2218/2022, Giudice dott.ssa Nicoletta Aloj, e del provvedimento pagina 1 di 17 pronunciato in tale procedimento in data 19 aprile 2023, Condannare la signora
[...] al pagamento a favore della signora della somma di _1 Parte_1 euro 8.461,70 per spese funeratizie;
euro 12.808,47 corrispondente al 50% delle rate di mutuo per la casa in comproprietà; euro 250,00 corrispondente al 50% delle spese straordinarie relative alla casa in comproprietà. Con interessi e svalutazione monetaria.
Respingere tutte le avversarie eccezioni, deduzioni e richieste.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, Nel merito, in via preliminare – ordinare a controparte l'integrazione del contraddittorio con gli eredi legittimi del sig. , diversi dalla odierna RS convenuta, previa sospensione del processo, ai fini dell'integrazione della stessa procedura di mediazione nei confronti degli eredi legittimi stessi. Nel merito, in via principale – respingere le domande attoree tutte, per i motivi esposti nel presente atto, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale, - previa eventuale compensazione, in tutto o in parte, rispetto alle domande attoree, condannare l'attrice al pagamento della somma di euro 11.700,00 o veriore accertanda, per somme sottratte al conto co-intestato e spettanti all'eredità, nonché al pagamento della somma di euro
35.712,00 o veriore accertanda per indennità di occupazione esclusiva dell'immobile in comunione, oltre alle spese strumentali ai fini di causa pari ad euro 403,00 e oltre alle indennità successivamente maturate sino all'effettivo rilascio dell'immobile; In via istruttoria … (cfr. comparsa di costituzione). In ogni caso – con il favore di spese (legali e tecniche, di CTU, CTP), diritti ed onorari, esposti, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA, per i quali ammettersi distrazione ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da Parte_1 deducendo le seguenti circostanze in fatto:
. ella ha convissuto in Torino, via Lega n. 12, con , dal maggio 2005 RS sino al 27 settembre 2011 quando questi decedeva improvvisamente, senza lasciare testamento;
pagina 2 di 17 . si era separato legalmente, in data 29 marzo 2005, dalla moglie RS
, con verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data _1
29 aprile 2005 e peraltro i coniugi già da qualche tempo prima vivevano separati di fatto, tanto che il sig. in data 27.5.2004 aveva ceduto alla moglie la propria quota – _1 pari al 50% - dell'alloggio coniugale, sito in Torino, Via Nizza n. 369;
. dal matrimonio non erano nati figli, ed eredi ex lege di erano la RS moglie, che risultava avere accettato l'eredità con beneficio di inventario, la madre, i fratelli che invece vi avevano rinunciato;
. in data 26.5.2005 l'attrice e avevano acquistato un alloggio, sito RS in Torino, Via Lega n. 12, formalmente intestato – per motivi di esenzione fiscale – al solo , pur essendo stato l'acquisto operato con denari di entrambi;
_1
. per il pagamento del prezzo della compravendita era stato contratto un mutuo con che aveva iscritto sull'immobile relativa ipoteca per € 220.000,00; CP_2
. quindi con atto notarile 30.1.2008 era stata 'regolarizzata' la comproprietà dell'immobile cedendo il sig. all'attrice il 50% della proprietà dell'immobile, specificando le _1 parti che il residuo debito nei confronti della pari ad € 102.363,22, avrebbe CP_2 dovuto essere estinto da entrambi, che già avevano suddiviso al 50% il pagamento della somma iniziale di € 117.636,78, ed infatti ottenevano da la concessione di CP_2 ulteriore mutuo di € 108.500,00, da restituirsi in venti anni mediante il pagamento di 240 rate mensili.
L'attrice ha quindi esposto che fino al decesso del sig. le rate mensili del Per_2 mutuo erano state corrisposte da entrambi secondo le quote di proprietà
(complessivamente 39 rate da € 773,97 ciascuna sino al mese di settembre 2011), che dal mese di novembre 2011 ella aveva corrisposto per intero le rate per un totale di €
25.616,94 (docc. 14 - 41) e che invano aveva cercato di coinvolgere nel pagamento della quota del 50% di competenza del de cuius gli eredi e/o chiamati all'eredità, in principal modo , o anche per ottenere la sospensione del pagamento del _1 mutuo e/o la riduzione dell'importo mensile, senza però mai ottenere riscontro;
ha aggiunto di avere altresì corrisposto in proprio spese straordinarie relative all'alloggio, per circa € 500,00 e di avere anche sostenuto per intero le spese funeratizie conseguenti al decesso del sig. per complessivi € 8.461,70 (docc. 43 – 47). _1
pagina 3 di 17 Parte attrice ha quindi agito per ottenere la ripetizione del 50% delle somme anticipate per l'intero pagamento del mutuo gravante sulla casa in comproprietà con gli eredi di e delle spese straordinarie afferenti detta casa, nonché il rimborso RS delle spese funeratizie: ha assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda attorea è stata contestata da la quale preliminarmente _1 _1 ha eccepito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei chiamati dall'eredità, quantomeno nei confronti degli eredi diversi dalla madre e dei fratelli del de cuius, dando atto della pendenza del giudizio n. 2218/22 R.G. da lei promosso per la declaratoria della sua qualità di unica erede di , ed ha altresì RS eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito, parte convenuta ha osservato che le spese funeratizie, a carico dell'eredità ex art. 752 c.c., erano state sostenute senza coinvolgere gli eredi, in particolare senza il suo consenso oltre ad essere eccessive a fronte del costo medio per le spese funebri sul mercato di Torino e ad essere non provata l'anticipazione della spesa se non in relazione alla parziale somma di € 200,00; ha rilevato come le spese straordinarie gravanti sull'immobile di Via lega 12 erano solo allegate senza prova alcuna della loro sussistenza e della relativa anticipazione da parte dell'attrice; ha poi evidenziato il fatto che l'attrice aveva riconosciuto di avere ininterrottamente occupato l'immobile in questione, quantomeno a far data dal decesso del compagno e sino alla data dell'atto di citazione (risultando inoltre lì residente) ed aveva pertanto beneficiato in maniera esclusiva dell'immobile in comproprietà con la convenuta alla quale, nonostante le molteplici richieste, aveva sempre negato la consegna delle chiavi, donde il proprio diritto all'indennità di occupazione quantomeno dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale nell'ambito del procedimento di mediazione del 16.1.2017.
La convenuta ha poi allegato che in costanza di convivenza more uxorio _1
aveva acceso presso la il conto corrente n. 112380, su cui
[...] CP_3 operavano, con firma congiunta e disgiunta, sia il de cuius che l'attrice, la quale, in concomitanza del decesso e in data immediatamente successiva, aveva prelevato la somma di € 14.600,00, sottraendola all'asse ereditario e lasciando un saldo finale di soli
€ 30,30: ha sostenuto che detto conto era alimentato per circa 3/4 dalla pensione di pagina 4 di 17 , pari a circa 1.500,00 euro netti mensili, mentre l'unica RS movimentazione attiva riferibile all'attrice riguardava un versamento mensile in assegni bancari di importo compreso tra i 400,00 e i 450,00 euro (cfr. doc. 11), versamento scomparso dopo la morte del sig. e pertanto le somme relative o sono state _1 versate su altro conto corrente o provenivano direttamente dal de cuius, non essendo in ogni caso revocabile in dubbio che i 3/4 o altra cifra veriore accertanda della provvista del conto in questione siano di spettanza degli eredi di . RS
ha pertanto concluso nel merito chiedendo il rigetto delle domande _1 attoree tutte, e in via riconvenzionale – previa eventuale compensazione – chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento di € 11.700,00 (o altra somma veriore accertanda) per somme sottratte al conto cointestato, al pagamento di € 35.712,00 (o altra somma veriore accertanda) per indennità di occupazione, oltre al rimborso delle spese
'strumentali' di causa pari ad € 403,00 (spese CTP e per copia della documentazione bancaria) e oltre alle indennità di occupazione successivamente maturate fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
In corso di causa, rinviata l'udienza di prima comparizione in attesa della definizione del giudizio di accertamento della qualità di erede, è stato dato atto della fissazione della data (17.10.2023) per l'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile di Via
Lega 12, oggetto di causa;
all'udienza successiva è stato dato atto della rinuncia al mandato da parte dei difensori della convenuta, con conseguente rinvio per consentire la nomina di nuove difensore;
nessuno essendosi costituito per la convenuta in sostituzione dei difensori rinunciatari, su istanza di parte attrice sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.
Sostituito il Giudice titolare a seguito di concorso interno ordinario ed acquisita copia dell'ordinanza con cui è stato definito il giudizio di accertamento della qualità di erede
(proc. n. 2218/22 R.G.), sono stati ammessi alcuni dei capitoli di prova dedotti da parte attrice ed è stato escusso il teste intimato;
confermata l'udienza di precisazione delle conclusioni (come da calendario del processo), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione del termine ridotto di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per il deposito delle memorie di replica.
pagina 5 di 17 2.
Preliminarmente, rispetto all'esame del merito, occorre precisare quanto segue, rilevante dal punto di vista processuale.
In corso di causa, preso atto dei diversi rinvii disposti in attesa della definizione del giudizio promosso da al fine di individuare gli eredi di _1 _1
(e nel caso ordinare l'integrazione del contraddittorio), non avendo la
[...] convenuta provveduto a depositare copia dell'ordinanza pronunciata nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. (né a nominare nuovo difensore in sostituzione dei precedenti rinunciatari) e non essendo parte di quel giudizio, attesa la necessità Parte_1 di verificare l'esito del giudizio di accertamento della qualità di erede è stata acquisita copia dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata nella causa n. 2218/22 R.G. promossa da nei confronti di , , , e Parte_2 Pt_3 CP_4 CP_5 CP_6
(in proprio e quali eredi di ), e dei chiamati per Controparte_7 Persona_3 rappresentazione (quali individuati nell'ordinanza). All'esito di quel giudizio, il Tribunale di
Torino ha premesso che è deceduto senza lasciare testamento e RS senza lasciare figli, essendo pertanto chiamati all'eredità la moglie , la _1 madre , i fratelli e le sorelle , , Antonia, e Persona_3 Pt_3 CP_4 CP_6 [...]
; ha accertato che , e CP_7 Parte_4 Controparte_8 Persona_3 hanno rinunciato espressamente all'eredità di , che , RS CP_7
e , nonché e , e CP_5 Controparte_9 _10 _11 _12
(chiamati per rappresentazione a seguito della rinuncia dei genitori, Controparte_13
e ) hanno perso il diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art. Pt_3 Controparte_8
481 c.c. e che per i chiamati ulteriori il diritto di accertare si è ormai prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c., non essendo stata dedotta l'esistenza di atti interruttivi o di cause di sospensione della prescrizione.
L'ordinanza richiamata è passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria in atti.
, convenuta nel presente giudizio, non ha qui prodotto (e neppure nel _1 proc. n. 2218/22 R.G.) documentazione anagrafica attestante l'esistenza di ulteriori chiamati: il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, trattandosi di eccezione propria, con la conseguenza che pagina 6 di 17 la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero e l'onere di siffatta dichiarazione sussiste “allorché il creditore abbia agito direttamente nei confronti del coerede chiedendone la condanna al pagamento di un debito o peso ereditario, nel qual caso costituiscono fatti impeditivi della pretesa del creditore (che il convenuto ha l'onere di dedurre tempestivamente sollevando la relativa eccezione) le circostanze relative all'esistenza di altri coeredi e alla divisione pro quota del debito ereditario” (cfr. Cass. n. 3391/23).
E' onere del coerede convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, “provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi” (cfr. Cass. n. 17122/20): tale prova non è stata fornita e peraltro agli atti vi è l'atto di compravendita 17.10.2023, relativa all'alloggio di cui è causa, in cui è intervenuta quale unica erede di _1
. RS
Come già detto nella parte in fatto, nel corso del giudizio i difensori di _1 hanno dato atto della intervenuta rinuncia al mandato, comunicata alla loro
[...] assistita con raccomandata ricevuta in data 23.11.2023, contenente l'espresso invito a nominare tempestivamente un nuovo difensore di fiducia “onde esperire le migliori difese nel suo interesse” (cfr. note depositate in data 20.12.2023 con il documento allegato): “La rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza” (cfr. Cass. n. 28004/21), ed ancora “Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85
c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi
pagina 7 di 17 dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale” (cfr. Cass. 31687/19).
Nessuno si è costituito in sostituzione dei precedenti difensori per la convenuta, per la quale non sono state depositate le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. né gli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c.: peraltro, “Poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, né comportano "de plano" il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte” (cfr. Cass. n. 16336/05).
Nessuno è inoltre comparso per la convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni ma, come noto, “In assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c. L'assenza non implica, infatti, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 c.p.c.” (cfr. Cass. n.
7358/19).
3.
Venendo ora al merito, occorre in primo luogo esaminare le domande svolte da parte attrice, la quale ha chiesto a) il rimborso pro quota delle rate di mutuo corrisposte per l'intero relativamente all'immobile in comproprietà tra la stessa e gli eredi di _1
(ovvero la convenuta), b) il rimborso pro quota delle spese straordinarie
[...] relative al predetto immobile, c) il rimborso delle spese funeratizie sostenute a seguito del decesso del convivente more uxorio.
a) Quanto alla richiesta di ripetizione del 50% delle somme anticipate per l'intero pagamento del mutuo gravante sull'alloggio in comproprietà tra l'attrice e gli eredi di
, documentalmente risulta quanto segue: RS
. con atto di compravendita 26.5.2005, rogito Notaio rep. n. 50784, Per_4 _1
ha acquistato dalla Target Immobili s.a.s. la piena proprietà dell'immobile sito
[...] in Torino, Via Lega n. 12 (alloggio al piano primo, 2° f.t.), con annessa cantina ed pagina 8 di 17 autorimessa al piano interrato al prezzo convenuto di € 80.000,00, corrisposto dalla parte acquirente in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in pari data (rep. n.
50785) con (con contestuale iscrizione ipotecaria sull'immobile - cfr. Controparte_14 docc. 6 e 7 fasc. attoreo);
. con atto di 'cessione di ragioni di comproprietà' in data 30.1.2008 – rogito Notaio rep. n. 182534, ha ceduto e trasferito a Per_5 RS [...]
le ragioni di comproprietà pari ad 1/2 relativamente all'alloggio di Via Vela n. Parte_1
12, con iscrizione ipotecaria a favore di “il cui debito residuo pari ad Controparte_14
Euro 102.363,22 … verrà successivamente estinto, di comune accordo, ciascuno per quanto di propria spettanza come le parti dichiarano” (cfr. doc. 9);
. e hanno quindi stipulato con in Parte_1 RS CP_2 data 30.1.2008 contratto di mutuo n. 4/02/52/1007817 della durata di 20 anni, a partire dal 29.2.2008, per l'importo di € 108.500,00 da restituire con rate mensili di importo pari
– alla data del decesso del sig. – ad € 773,97 (cfr. docc. 11, 12 e 13 fasc. _1 parte attrice);
. a far data dal mese di novembre 2011 l'attrice ha provveduto al versamento della rata mensile di € 773,97 / 773,96, come da estratti conto prodotti (cfr. docc. 14-24) e quietanze 'per l'operazione di pagamento di originarie 108.500,00 EUR – data contratto
30/01/2005' (e con rate a far data dal 23.11.2015 di minor importo, ora € 200,00, ora €
193,66, ma anche € 240,00 e 120,00), così per complessivi € 25.625,85 (in citazione €
25.616,94).
Vi è da dire che sulla domanda attorea relativa al rimborso pro quota delle rate di mutuo parte convenuta nulla ha contestato: non si rinviene in comparsa alcun paragrafo al riguardo, a fronte dei paragrafi relativi alle spese funerarie, alle spese straordinarie e alla rivalutazione monetaria e quindi, da pag. 5, alle domande svolte in via riconvenzionale, e come noto, a fronte di una specifica allegazione (quale quella attorea sopra riportata) la mancata contestazione da parte del convenuto costituito comporta l'effetto della relevatio ab onere probandi.
Trova dunque applicazione, nei rapporti interni tra i mutuatari ovvero tra l'attrice e l'erede del mutuatario deceduto, il principio sancito dall'art. 1299 c.c.: “E' la solidarietà tra i condebitori, che sono tenuti per l'intero, ad esigere il riequilibrio interno della
pagina 9 di 17 prestazione, impedendo che taluno dei coobbligati si arricchisca ingiustificatamente a spese dell'altro: a spese, cioè, del condebitore che ha adempiuto per l'intero, o comunque per una parte superiore alla sua quota. Nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione” (cfr. Cass. n. 27323/23).
Ne deriva pertanto che in accoglimento dell'azione di regresso svolta dall'attrice, la convenuta è tenuta a restituirle la somma di € 12.808,47, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (cfr. doc. 49, ovvero la raccomandata di costituzione in mora ricevuta in data 14.7.2020); nulla si dispone in punto rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e in difetto di allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c. (cfr. Cass. n. 14837/22).
b) L'attrice ha allegato di avere sostenuto in proprio le spese straordinarie relative all'alloggio in comproprietà col de cuius, dopo il decesso di quest'ultimo, “nella misura di circa euro 500,00 così anticipando euro 250,00 per gli eredi del signor RS
ed in particolare per la signora ”.
[...] _1
Tale allegazione è risultata del tutto sfornita di prova, documentale e testimoniale, quanto alla natura di detta spesa, alla sua effettiva esistenza e al relativo esborso da parte della e pertanto tale richiesta deve essere disattesa. Pt_1
c) Infine, parte attrice ha richiesto alla convenuta il rimborso delle spese funeratizie sostenute, per intero, in conseguenza del decesso di ed ha RS prodotto la fattura emessa a suo carico dalla AFC Torino per il servizio funebre, pari ad €
3.722,13 (per trasporto funebre e sub-concessione loculo), la fattura di € 3.800,00 emessa dalle Onoranze Funebri e la quietanza di pagamento per complessivi €
7.500,00 (comprensivi della fattura municipale di € 3.722,13 – cfr. docc. 43, 44 e 45 fasc. attoreo), nonché la fattura per le incisioni e l'allestimento della lapide di € 930,00, sempre intestata a (cfr. doc. 46 con allegato lo scontrino dell'acconto Parte_1 versato), ed il contratto stipulato per l'installazione di lampada votiva ed illuminazione del loculo (con relativa quietanza, per € 31.70 – cfr. doc. 47), così per un esborso complessivo pari ad € 8.461,70.
pagina 10 di 17 La richiesta attorea è stata contestata dalla convenuta, la quale ha sostenuto trattarsi di spese sostenute senza coinvolgere gli eredi, ovvero senza il suo consenso, oltre che eccessiva.
Ora, fermo restando quanto documentalmente risultante in ordine al soggetto che pacificamente ha assunto l'obbligazione relativa al pagamento delle somme indicate e alle quietanze di pagamento presenti sui documenti elencati, per giurisprudenza costante le spese funerarie sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento -, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità con la conseguenza che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, “sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi” (cfr. Cass. n. 1994/16 e Cass. n. 28/02).
Ora, come argomentato dalla Suprema Corte in una più recente pronuncia (cfr. Cass. n.
17938/20), il riferimento alla 'volontà contraria' incide sull'an del diritto al rimborso, nel senso che la manifestazione di siffatta volontà contraria preclude a monte il diritto al rimborso, ma non impedisce di dovere sempre verificare se le somme spese siano congrue e comunque non eccessive, “non potendosi invece ritenere che il dissenso espresso degli altri coeredi debba essere manifestato anche in merito all'ammontare delle spese sostenute o da sostenere”.
Nel caso di specie, da un lato la convenuta non ha neppure allegato e quindi dimostrato una propria volontà contraria, dall'altro lato la rassegna offerte on-line per spese funerarie (tutte del 2017) non consentono una valutazione in termine di 'eccessività' della spesa sostenuta nel 2011, anche tenuto conto dell'importo medio delle spese funerarie (ben superiore ai 1.000,00 euro circa indicati da parte convenuta) noto a chiunque abbia già dovuto affrontare un lutto.
Ne deriva pertanto che la spesa sostenuta dall'attrice dovrà essere rimborsata dalla convenuta, oltre interessi come sopra indicato;
nulla in punto rivalutazione per le medesime ragioni già prima esposte.
4.
pagina 11 di 17 Rimangono da prendere in esame le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, a cominciare dalla richiesta di indennità di occupazione per l'immobile in comproprietà, occupato in via esclusiva dall'attrice “quantomeno a far data dal decesso del sig.
IN ...”.
Nell'esaminare tale domanda occorre muovere dall'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne
l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene” (cfr. Cass. n. 10264/23).
In particolare, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102
c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, “essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n.
18548/22, Cass. n. 2423/15 e Cass. n. 24647/10); ancora, “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano
pagina 12 di 17 mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n. 1738/22).
Ebbene, nel caso di specie non risulta documentata alcuna opposizione a tale uso esclusivo o richiesta di pari uso da parte della convenuta;
agli vi è soltanto la raccomandata 23.7.2020 (cfr. doc. 14) con cui la sig.ra contesta all'attrice _1
l'occupazione esclusiva dell'immobile “per un'indennità per occupazione esclusiva, complessiva, di € 20.088,00”, riferita al periodo settembre 2011 – settembre 2017, ovvero ad un periodo rispetto al quale non è stata documentata o provata la richiesta di pari uso o una opposizione all'uso esclusivo dell'attrice da parte della convenuta.
In corso di causa, poi, è stato sentito il teste indicato da parte attrice sui capi ammessi, il quale ha riferito di avere sentito - nel 2011, “era mancato da poco il sig. ” - _1 dire che poteva continuare ad usare l'alloggio _1 Parte_1 provvisoriamente, anche perchè si pensava che fosse venduto a breve;
ricordo che
aveva detto che poteva utilizzarlo gratuitamente, in attesa della _1 vendita”.
Il teste ha poi ricordato che l'intenzione era di vendere l'alloggio, ha dichiarato che la sig.ra o ha occupato “per qualche anno, nel 2018 si è trasferita a Sarnico, dove Pt_1 abita stabilmente e dove vive tuttora” ed ha confermato che l'incarico all'agenzia “era stato dato insieme dalle parti, … l'immobile è stato messo in vendita libero”.
Vi è poi da aggiungere che i capi attorei ammessi, riguardanti l'accordo tra le parti circa l'utilizzo gratuito dell'alloggio da parte dell'attrice e quindi la vendita a terzi come libero, sono stati dedotti anche per interrogatorio formale della convenuta, la quale non si è presentata a rendere l'interpello, il che rileva in relazione alla previsione dell'art. 232
c.p.c.
La convenuta ha poi allegato l'esistenza di un conto corrente, n. 112380, intestato al de cuius, su cui potevano operare, con firma congiunta e disgiunta, questi e l'attrice ed ha sostenuto che quest'ultima aveva prelevato in concomitanza del decesso del cointestario e immediatamente dopo, la somma di € 15.400,00 sottraendola all'asse ereditario;
ha ritenuta superata la presunzione derivante dalla cointestazione del conto, in quanto asseritamente alimentato per circa 3/4 dalla pensione del de cuius (circa pagina 13 di 17 1.500,00 euro mensili) a fronte di versamenti mensili di circa 400,00-450,00 euro riferibili alla sig.ra da qui la richiesta di restituzione della somma di € 11.700,00. Pt_1
E' circostanza documentale e peraltro pacifica in causa che il conto corrente 112380
fosse intestato a e (cfr. doc. 9 CP_3 RS Parte_1 fasc. parte convenuta): come noto, “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'articolo 1298, comma 2, del codice civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (cfr. Cass.
n. 27069/22).
Nel caso di specie gli elementi allegati da parte convenuta (ovvero l'importo mensile della pensione del de cuius a fronte del versamento mensile riferibile all'attrice) non rilevano quali indizi gravi, precisi e concordanti al fine di superare la presunzione di parità delle quote nei termini sostenuti dalla (ovvero 3/4 il de cuius, 1/4 _1
l'attrice) e ciò per l'assorbente considerazione che il conto è stato acceso con una somma iniziale di € 4.799,27 di cui non è stata dimostrata la provenienza.
Ritenuta dunque operante la presunzione di parità delle quote, dagli estratti conto prodotti risulta un prelievo di € 1.600,00 il 21.7.2011 e peraltro a quella data il sig.
era ancora in vita, quindi un prelievo in contanti di € 5.000,00 il giorno del _1 decesso di (il 27 settembre 2011), un successivo prelievo in RS contanti di € 8.000,00 il 30.9.2011 e quindi il prelievo Bancomat di € 1.000,00 in data
1.10.2011, e così complessivamente € 14.000,00 prelevati a far data dal decesso del cointestatario.
pagina 14 di 17 Ora, colui che agisce ai sensi dell'art. 533 c.c. ha l'onere di dimostrare la propria qualità di erede (non anche dell'accettazione dell'eredità, la quale è in re ipsa nel fatto stesso della citazione in giudizio), di individuare specificamente i beni di cui chiede la restituzione e di provare che essi appartengono all'eredità e sono in possesso del convenuto;
legittimato passivo è infine chi possiede i beni ereditari 'a titolo di erede' o
'senza titolo alcuno', dunque colui che al momento della domanda giudiziale ha il possesso della res hereditaria, come tale in condizione di soddisfare la pretesa dell'attore restituendo il bene all'erede: è stato sul punto precisato che “L'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale costituisce un prius autonomo facente parte del petitum dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del de cuius o di una quota di essi. La petizione di eredità è, inoltre, azione necessariamente recuperatoria, in quanto volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede (possessio pro herede) o in base a titolo successorio che non gli compete (possessio pro possessore): mediante essa, l'erede può quindi reclamare soltanto i beni nei quali egli assuma di essere succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario ...” (cfr. Cass. n.
26168/18 e Cass. n. 7871/21).
L'onere probatorio appena richiamato deve ritenersi assolto da parte della convenuta, di la quale è pacificamente erede del cointestatario ed ha dimostrato RS il prelievo dal conto corrente cointestato con l'attrice della somma di € 5.000,00 il giorno del decesso e di € 9.000,00 nel periodo successivo: la difesa di parte attrice, fondata quanto al prelievo di € 1.600,00 in data 21.7.2011 ovvero prima dell'apertura della successione, per il resto è consistita nella mera contestazione circa il prelievo di €
5.000,00, avvenuto il giorno “del decesso improvviso ed istantaneo del signor
...” - e peraltro senza dimostrare che sia stato comunque quest'ultimo a _1 prelevare la somma, e quindi nell'affermare che il conto corrente in questione era
“intestato ai signori e in comproprietà al 50% RS Parte_1 tra gli stessi” (come invero già sopra ritenuto).
pagina 15 di 17 La domanda riconvenzionale deve pertanto essere accolta, limitatamente alla somma di
€ 7.000,00, nulla disponendosi in punto interessi in difetto della relativa domanda
(trattandosi di debito di valuta).
Non può infine essere accolta la domanda relativa alla ripetizione delle spese sostenute ai fini di causa per complessivi € 403,00: la spesa di CTP è riferita a richiesta
- quella di pagamento dell'indennità di occupazione – respinta in quanto infondata;
la spesa relativa all'estrazione di copia della documentazione bancaria non può essere
'imputata' all'attrice, trattandosi di documentazione comunque necessaria per l'erede ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario.
5.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 21.270,17 (€
8.461,70 + € 12.808,47), oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, parte attrice deve essere condannata al pagamento in favore della convenuta della somma di € 7.000,00.
Operata la compensazione, invocata da parte convenuta, deve essere _1 condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 14.270,17 oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo.
Rileva in ogni caso richiamare l'orientamento giurisprudenziale in materia di compensazione impropria la quale, “a differenza delle altre forme di compensazione, non postula e non richiede, sotto il profilo sostanziale, l'autonomia dei rapporti cui i crediti si riferiscono, né, sotto il profilo processuale, la proposizione di una eccezione in senso stretto e neppure di una apposita domanda riconvenzionale;
per contro, essa richiede, al pari delle altre ipotesi di compensazione, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1241 cod. cod , tra cui, in particolare, liquidità - che include il requisito della certezza- ed esigibilità dei crediti opposti in compensazione”, dando luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (cfr. Cass. n. 14156/24).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte convenuta.
pagina 16 di 17 Alla relativa liquidazione si provvede – d'ufficio in assenza di nota spese, non rinvenuta nel fascicolo - in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal
DM n. 147/22, tenuto conto – oltre che delle spese documentante (CU, marca, spese intimazione testi mentre dall'atto notificato non si evincono le spese di notifica) - del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi dello scaglione relativo, ridotti per la fase istruttoria e per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di _1 Parte_1 della somma di € 14.270,17 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al
[...] saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che _1 Parte_1 liquida in € 277,60 per esborsi ed € 3.996,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge.
Torino, 16.7.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia Semini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1318/22 R.G. promossa da c.f. elettivamente domiciliata in Torino, Parte_1 C.F._1
Via Casalis n. 56, presso e nello studio dell'avv. Roberto Giacobina e dell'avv. Giorgio
Giacobina, che la rappresentano e difendono per delega 16.4.2021 in calce all'atto di citazione, su supporto cartaceo allegata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE ATTRICE - contro c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, Corso _1 C.F._2
Vittorio Emanuele II n. 111, presso e nello studio degli avv.ti Federico Calza e Pier
Antonio Calza, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione, su supporto cartaceo allegata in copia informatica nel fascicolo telematico,
e che in data 20.12.2023 hanno depositato la comunicazione alla propria assistita di rinuncia al mandato
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: azione ex art. 1299 c.c. (rimborso pro quota rate mutuo) – rimborso spese funeratizie – indennità occupazione sine titulo – petizione ereditaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale acquisizione del fascicolo relativo al giudizio ex art. 702 bis c.p.c. numero
Ruolo Generale 2218/2022, Giudice dott.ssa Nicoletta Aloj, e del provvedimento pagina 1 di 17 pronunciato in tale procedimento in data 19 aprile 2023, Condannare la signora
[...] al pagamento a favore della signora della somma di _1 Parte_1 euro 8.461,70 per spese funeratizie;
euro 12.808,47 corrispondente al 50% delle rate di mutuo per la casa in comproprietà; euro 250,00 corrispondente al 50% delle spese straordinarie relative alla casa in comproprietà. Con interessi e svalutazione monetaria.
Respingere tutte le avversarie eccezioni, deduzioni e richieste.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, Nel merito, in via preliminare – ordinare a controparte l'integrazione del contraddittorio con gli eredi legittimi del sig. , diversi dalla odierna RS convenuta, previa sospensione del processo, ai fini dell'integrazione della stessa procedura di mediazione nei confronti degli eredi legittimi stessi. Nel merito, in via principale – respingere le domande attoree tutte, per i motivi esposti nel presente atto, in quanto infondate in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale, - previa eventuale compensazione, in tutto o in parte, rispetto alle domande attoree, condannare l'attrice al pagamento della somma di euro 11.700,00 o veriore accertanda, per somme sottratte al conto co-intestato e spettanti all'eredità, nonché al pagamento della somma di euro
35.712,00 o veriore accertanda per indennità di occupazione esclusiva dell'immobile in comunione, oltre alle spese strumentali ai fini di causa pari ad euro 403,00 e oltre alle indennità successivamente maturate sino all'effettivo rilascio dell'immobile; In via istruttoria … (cfr. comparsa di costituzione). In ogni caso – con il favore di spese (legali e tecniche, di CTU, CTP), diritti ed onorari, esposti, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA, per i quali ammettersi distrazione ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da Parte_1 deducendo le seguenti circostanze in fatto:
. ella ha convissuto in Torino, via Lega n. 12, con , dal maggio 2005 RS sino al 27 settembre 2011 quando questi decedeva improvvisamente, senza lasciare testamento;
pagina 2 di 17 . si era separato legalmente, in data 29 marzo 2005, dalla moglie RS
, con verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data _1
29 aprile 2005 e peraltro i coniugi già da qualche tempo prima vivevano separati di fatto, tanto che il sig. in data 27.5.2004 aveva ceduto alla moglie la propria quota – _1 pari al 50% - dell'alloggio coniugale, sito in Torino, Via Nizza n. 369;
. dal matrimonio non erano nati figli, ed eredi ex lege di erano la RS moglie, che risultava avere accettato l'eredità con beneficio di inventario, la madre, i fratelli che invece vi avevano rinunciato;
. in data 26.5.2005 l'attrice e avevano acquistato un alloggio, sito RS in Torino, Via Lega n. 12, formalmente intestato – per motivi di esenzione fiscale – al solo , pur essendo stato l'acquisto operato con denari di entrambi;
_1
. per il pagamento del prezzo della compravendita era stato contratto un mutuo con che aveva iscritto sull'immobile relativa ipoteca per € 220.000,00; CP_2
. quindi con atto notarile 30.1.2008 era stata 'regolarizzata' la comproprietà dell'immobile cedendo il sig. all'attrice il 50% della proprietà dell'immobile, specificando le _1 parti che il residuo debito nei confronti della pari ad € 102.363,22, avrebbe CP_2 dovuto essere estinto da entrambi, che già avevano suddiviso al 50% il pagamento della somma iniziale di € 117.636,78, ed infatti ottenevano da la concessione di CP_2 ulteriore mutuo di € 108.500,00, da restituirsi in venti anni mediante il pagamento di 240 rate mensili.
L'attrice ha quindi esposto che fino al decesso del sig. le rate mensili del Per_2 mutuo erano state corrisposte da entrambi secondo le quote di proprietà
(complessivamente 39 rate da € 773,97 ciascuna sino al mese di settembre 2011), che dal mese di novembre 2011 ella aveva corrisposto per intero le rate per un totale di €
25.616,94 (docc. 14 - 41) e che invano aveva cercato di coinvolgere nel pagamento della quota del 50% di competenza del de cuius gli eredi e/o chiamati all'eredità, in principal modo , o anche per ottenere la sospensione del pagamento del _1 mutuo e/o la riduzione dell'importo mensile, senza però mai ottenere riscontro;
ha aggiunto di avere altresì corrisposto in proprio spese straordinarie relative all'alloggio, per circa € 500,00 e di avere anche sostenuto per intero le spese funeratizie conseguenti al decesso del sig. per complessivi € 8.461,70 (docc. 43 – 47). _1
pagina 3 di 17 Parte attrice ha quindi agito per ottenere la ripetizione del 50% delle somme anticipate per l'intero pagamento del mutuo gravante sulla casa in comproprietà con gli eredi di e delle spese straordinarie afferenti detta casa, nonché il rimborso RS delle spese funeratizie: ha assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda attorea è stata contestata da la quale preliminarmente _1 _1 ha eccepito la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei chiamati dall'eredità, quantomeno nei confronti degli eredi diversi dalla madre e dei fratelli del de cuius, dando atto della pendenza del giudizio n. 2218/22 R.G. da lei promosso per la declaratoria della sua qualità di unica erede di , ed ha altresì RS eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito, parte convenuta ha osservato che le spese funeratizie, a carico dell'eredità ex art. 752 c.c., erano state sostenute senza coinvolgere gli eredi, in particolare senza il suo consenso oltre ad essere eccessive a fronte del costo medio per le spese funebri sul mercato di Torino e ad essere non provata l'anticipazione della spesa se non in relazione alla parziale somma di € 200,00; ha rilevato come le spese straordinarie gravanti sull'immobile di Via lega 12 erano solo allegate senza prova alcuna della loro sussistenza e della relativa anticipazione da parte dell'attrice; ha poi evidenziato il fatto che l'attrice aveva riconosciuto di avere ininterrottamente occupato l'immobile in questione, quantomeno a far data dal decesso del compagno e sino alla data dell'atto di citazione (risultando inoltre lì residente) ed aveva pertanto beneficiato in maniera esclusiva dell'immobile in comproprietà con la convenuta alla quale, nonostante le molteplici richieste, aveva sempre negato la consegna delle chiavi, donde il proprio diritto all'indennità di occupazione quantomeno dal momento della proposizione della domanda riconvenzionale nell'ambito del procedimento di mediazione del 16.1.2017.
La convenuta ha poi allegato che in costanza di convivenza more uxorio _1
aveva acceso presso la il conto corrente n. 112380, su cui
[...] CP_3 operavano, con firma congiunta e disgiunta, sia il de cuius che l'attrice, la quale, in concomitanza del decesso e in data immediatamente successiva, aveva prelevato la somma di € 14.600,00, sottraendola all'asse ereditario e lasciando un saldo finale di soli
€ 30,30: ha sostenuto che detto conto era alimentato per circa 3/4 dalla pensione di pagina 4 di 17 , pari a circa 1.500,00 euro netti mensili, mentre l'unica RS movimentazione attiva riferibile all'attrice riguardava un versamento mensile in assegni bancari di importo compreso tra i 400,00 e i 450,00 euro (cfr. doc. 11), versamento scomparso dopo la morte del sig. e pertanto le somme relative o sono state _1 versate su altro conto corrente o provenivano direttamente dal de cuius, non essendo in ogni caso revocabile in dubbio che i 3/4 o altra cifra veriore accertanda della provvista del conto in questione siano di spettanza degli eredi di . RS
ha pertanto concluso nel merito chiedendo il rigetto delle domande _1 attoree tutte, e in via riconvenzionale – previa eventuale compensazione – chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento di € 11.700,00 (o altra somma veriore accertanda) per somme sottratte al conto cointestato, al pagamento di € 35.712,00 (o altra somma veriore accertanda) per indennità di occupazione, oltre al rimborso delle spese
'strumentali' di causa pari ad € 403,00 (spese CTP e per copia della documentazione bancaria) e oltre alle indennità di occupazione successivamente maturate fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
In corso di causa, rinviata l'udienza di prima comparizione in attesa della definizione del giudizio di accertamento della qualità di erede, è stato dato atto della fissazione della data (17.10.2023) per l'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile di Via
Lega 12, oggetto di causa;
all'udienza successiva è stato dato atto della rinuncia al mandato da parte dei difensori della convenuta, con conseguente rinvio per consentire la nomina di nuove difensore;
nessuno essendosi costituito per la convenuta in sostituzione dei difensori rinunciatari, su istanza di parte attrice sono stati concessi i termini per memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c.
Sostituito il Giudice titolare a seguito di concorso interno ordinario ed acquisita copia dell'ordinanza con cui è stato definito il giudizio di accertamento della qualità di erede
(proc. n. 2218/22 R.G.), sono stati ammessi alcuni dei capitoli di prova dedotti da parte attrice ed è stato escusso il teste intimato;
confermata l'udienza di precisazione delle conclusioni (come da calendario del processo), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe riportate la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione del termine ridotto di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per il deposito delle memorie di replica.
pagina 5 di 17 2.
Preliminarmente, rispetto all'esame del merito, occorre precisare quanto segue, rilevante dal punto di vista processuale.
In corso di causa, preso atto dei diversi rinvii disposti in attesa della definizione del giudizio promosso da al fine di individuare gli eredi di _1 _1
(e nel caso ordinare l'integrazione del contraddittorio), non avendo la
[...] convenuta provveduto a depositare copia dell'ordinanza pronunciata nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. (né a nominare nuovo difensore in sostituzione dei precedenti rinunciatari) e non essendo parte di quel giudizio, attesa la necessità Parte_1 di verificare l'esito del giudizio di accertamento della qualità di erede è stata acquisita copia dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata nella causa n. 2218/22 R.G. promossa da nei confronti di , , , e Parte_2 Pt_3 CP_4 CP_5 CP_6
(in proprio e quali eredi di ), e dei chiamati per Controparte_7 Persona_3 rappresentazione (quali individuati nell'ordinanza). All'esito di quel giudizio, il Tribunale di
Torino ha premesso che è deceduto senza lasciare testamento e RS senza lasciare figli, essendo pertanto chiamati all'eredità la moglie , la _1 madre , i fratelli e le sorelle , , Antonia, e Persona_3 Pt_3 CP_4 CP_6 [...]
; ha accertato che , e CP_7 Parte_4 Controparte_8 Persona_3 hanno rinunciato espressamente all'eredità di , che , RS CP_7
e , nonché e , e CP_5 Controparte_9 _10 _11 _12
(chiamati per rappresentazione a seguito della rinuncia dei genitori, Controparte_13
e ) hanno perso il diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art. Pt_3 Controparte_8
481 c.c. e che per i chiamati ulteriori il diritto di accertare si è ormai prescritto ai sensi dell'art. 480 c.c., non essendo stata dedotta l'esistenza di atti interruttivi o di cause di sospensione della prescrizione.
L'ordinanza richiamata è passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria in atti.
, convenuta nel presente giudizio, non ha qui prodotto (e neppure nel _1 proc. n. 2218/22 R.G.) documentazione anagrafica attestante l'esistenza di ulteriori chiamati: il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, trattandosi di eccezione propria, con la conseguenza che pagina 6 di 17 la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l'intero e l'onere di siffatta dichiarazione sussiste “allorché il creditore abbia agito direttamente nei confronti del coerede chiedendone la condanna al pagamento di un debito o peso ereditario, nel qual caso costituiscono fatti impeditivi della pretesa del creditore (che il convenuto ha l'onere di dedurre tempestivamente sollevando la relativa eccezione) le circostanze relative all'esistenza di altri coeredi e alla divisione pro quota del debito ereditario” (cfr. Cass. n. 3391/23).
E' onere del coerede convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, “provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi” (cfr. Cass. n. 17122/20): tale prova non è stata fornita e peraltro agli atti vi è l'atto di compravendita 17.10.2023, relativa all'alloggio di cui è causa, in cui è intervenuta quale unica erede di _1
. RS
Come già detto nella parte in fatto, nel corso del giudizio i difensori di _1 hanno dato atto della intervenuta rinuncia al mandato, comunicata alla loro
[...] assistita con raccomandata ricevuta in data 23.11.2023, contenente l'espresso invito a nominare tempestivamente un nuovo difensore di fiducia “onde esperire le migliori difese nel suo interesse” (cfr. note depositate in data 20.12.2023 con il documento allegato): “La rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza” (cfr. Cass. n. 28004/21), ed ancora “Poiché l'art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l'estinzione del mandato per rinuncia o revoca, ancorché la parte non abbia ancora provveduto alla sua sostituzione, in quanto l'art. 85
c.p.c., prevedendo l'inefficacia della revoca o della rinuncia alla procura sino alla sostituzione del difensore "nei confronti della controparte", non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi
pagina 7 di 17 dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale” (cfr. Cass. 31687/19).
Nessuno si è costituito in sostituzione dei precedenti difensori per la convenuta, per la quale non sono state depositate le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. né gli atti conclusivi ex art. 190 c.p.c.: peraltro, “Poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, né comportano "de plano" il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte” (cfr. Cass. n. 16336/05).
Nessuno è inoltre comparso per la convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni ma, come noto, “In assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c. L'assenza non implica, infatti, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 c.p.c.” (cfr. Cass. n.
7358/19).
3.
Venendo ora al merito, occorre in primo luogo esaminare le domande svolte da parte attrice, la quale ha chiesto a) il rimborso pro quota delle rate di mutuo corrisposte per l'intero relativamente all'immobile in comproprietà tra la stessa e gli eredi di _1
(ovvero la convenuta), b) il rimborso pro quota delle spese straordinarie
[...] relative al predetto immobile, c) il rimborso delle spese funeratizie sostenute a seguito del decesso del convivente more uxorio.
a) Quanto alla richiesta di ripetizione del 50% delle somme anticipate per l'intero pagamento del mutuo gravante sull'alloggio in comproprietà tra l'attrice e gli eredi di
, documentalmente risulta quanto segue: RS
. con atto di compravendita 26.5.2005, rogito Notaio rep. n. 50784, Per_4 _1
ha acquistato dalla Target Immobili s.a.s. la piena proprietà dell'immobile sito
[...] in Torino, Via Lega n. 12 (alloggio al piano primo, 2° f.t.), con annessa cantina ed pagina 8 di 17 autorimessa al piano interrato al prezzo convenuto di € 80.000,00, corrisposto dalla parte acquirente in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in pari data (rep. n.
50785) con (con contestuale iscrizione ipotecaria sull'immobile - cfr. Controparte_14 docc. 6 e 7 fasc. attoreo);
. con atto di 'cessione di ragioni di comproprietà' in data 30.1.2008 – rogito Notaio rep. n. 182534, ha ceduto e trasferito a Per_5 RS [...]
le ragioni di comproprietà pari ad 1/2 relativamente all'alloggio di Via Vela n. Parte_1
12, con iscrizione ipotecaria a favore di “il cui debito residuo pari ad Controparte_14
Euro 102.363,22 … verrà successivamente estinto, di comune accordo, ciascuno per quanto di propria spettanza come le parti dichiarano” (cfr. doc. 9);
. e hanno quindi stipulato con in Parte_1 RS CP_2 data 30.1.2008 contratto di mutuo n. 4/02/52/1007817 della durata di 20 anni, a partire dal 29.2.2008, per l'importo di € 108.500,00 da restituire con rate mensili di importo pari
– alla data del decesso del sig. – ad € 773,97 (cfr. docc. 11, 12 e 13 fasc. _1 parte attrice);
. a far data dal mese di novembre 2011 l'attrice ha provveduto al versamento della rata mensile di € 773,97 / 773,96, come da estratti conto prodotti (cfr. docc. 14-24) e quietanze 'per l'operazione di pagamento di originarie 108.500,00 EUR – data contratto
30/01/2005' (e con rate a far data dal 23.11.2015 di minor importo, ora € 200,00, ora €
193,66, ma anche € 240,00 e 120,00), così per complessivi € 25.625,85 (in citazione €
25.616,94).
Vi è da dire che sulla domanda attorea relativa al rimborso pro quota delle rate di mutuo parte convenuta nulla ha contestato: non si rinviene in comparsa alcun paragrafo al riguardo, a fronte dei paragrafi relativi alle spese funerarie, alle spese straordinarie e alla rivalutazione monetaria e quindi, da pag. 5, alle domande svolte in via riconvenzionale, e come noto, a fronte di una specifica allegazione (quale quella attorea sopra riportata) la mancata contestazione da parte del convenuto costituito comporta l'effetto della relevatio ab onere probandi.
Trova dunque applicazione, nei rapporti interni tra i mutuatari ovvero tra l'attrice e l'erede del mutuatario deceduto, il principio sancito dall'art. 1299 c.c.: “E' la solidarietà tra i condebitori, che sono tenuti per l'intero, ad esigere il riequilibrio interno della
pagina 9 di 17 prestazione, impedendo che taluno dei coobbligati si arricchisca ingiustificatamente a spese dell'altro: a spese, cioè, del condebitore che ha adempiuto per l'intero, o comunque per una parte superiore alla sua quota. Nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione” (cfr. Cass. n. 27323/23).
Ne deriva pertanto che in accoglimento dell'azione di regresso svolta dall'attrice, la convenuta è tenuta a restituirle la somma di € 12.808,47, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (cfr. doc. 49, ovvero la raccomandata di costituzione in mora ricevuta in data 14.7.2020); nulla si dispone in punto rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e in difetto di allegazione e prova del maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c. (cfr. Cass. n. 14837/22).
b) L'attrice ha allegato di avere sostenuto in proprio le spese straordinarie relative all'alloggio in comproprietà col de cuius, dopo il decesso di quest'ultimo, “nella misura di circa euro 500,00 così anticipando euro 250,00 per gli eredi del signor RS
ed in particolare per la signora ”.
[...] _1
Tale allegazione è risultata del tutto sfornita di prova, documentale e testimoniale, quanto alla natura di detta spesa, alla sua effettiva esistenza e al relativo esborso da parte della e pertanto tale richiesta deve essere disattesa. Pt_1
c) Infine, parte attrice ha richiesto alla convenuta il rimborso delle spese funeratizie sostenute, per intero, in conseguenza del decesso di ed ha RS prodotto la fattura emessa a suo carico dalla AFC Torino per il servizio funebre, pari ad €
3.722,13 (per trasporto funebre e sub-concessione loculo), la fattura di € 3.800,00 emessa dalle Onoranze Funebri e la quietanza di pagamento per complessivi €
7.500,00 (comprensivi della fattura municipale di € 3.722,13 – cfr. docc. 43, 44 e 45 fasc. attoreo), nonché la fattura per le incisioni e l'allestimento della lapide di € 930,00, sempre intestata a (cfr. doc. 46 con allegato lo scontrino dell'acconto Parte_1 versato), ed il contratto stipulato per l'installazione di lampada votiva ed illuminazione del loculo (con relativa quietanza, per € 31.70 – cfr. doc. 47), così per un esborso complessivo pari ad € 8.461,70.
pagina 10 di 17 La richiesta attorea è stata contestata dalla convenuta, la quale ha sostenuto trattarsi di spese sostenute senza coinvolgere gli eredi, ovvero senza il suo consenso, oltre che eccessiva.
Ora, fermo restando quanto documentalmente risultante in ordine al soggetto che pacificamente ha assunto l'obbligazione relativa al pagamento delle somme indicate e alle quietanze di pagamento presenti sui documenti elencati, per giurisprudenza costante le spese funerarie sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e che, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari - ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento -, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità con la conseguenza che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, “sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi” (cfr. Cass. n. 1994/16 e Cass. n. 28/02).
Ora, come argomentato dalla Suprema Corte in una più recente pronuncia (cfr. Cass. n.
17938/20), il riferimento alla 'volontà contraria' incide sull'an del diritto al rimborso, nel senso che la manifestazione di siffatta volontà contraria preclude a monte il diritto al rimborso, ma non impedisce di dovere sempre verificare se le somme spese siano congrue e comunque non eccessive, “non potendosi invece ritenere che il dissenso espresso degli altri coeredi debba essere manifestato anche in merito all'ammontare delle spese sostenute o da sostenere”.
Nel caso di specie, da un lato la convenuta non ha neppure allegato e quindi dimostrato una propria volontà contraria, dall'altro lato la rassegna offerte on-line per spese funerarie (tutte del 2017) non consentono una valutazione in termine di 'eccessività' della spesa sostenuta nel 2011, anche tenuto conto dell'importo medio delle spese funerarie (ben superiore ai 1.000,00 euro circa indicati da parte convenuta) noto a chiunque abbia già dovuto affrontare un lutto.
Ne deriva pertanto che la spesa sostenuta dall'attrice dovrà essere rimborsata dalla convenuta, oltre interessi come sopra indicato;
nulla in punto rivalutazione per le medesime ragioni già prima esposte.
4.
pagina 11 di 17 Rimangono da prendere in esame le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, a cominciare dalla richiesta di indennità di occupazione per l'immobile in comproprietà, occupato in via esclusiva dall'attrice “quantomeno a far data dal decesso del sig.
IN ...”.
Nell'esaminare tale domanda occorre muovere dall'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne
l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse
l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene” (cfr. Cass. n. 10264/23).
In particolare, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102
c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, “essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n.
18548/22, Cass. n. 2423/15 e Cass. n. 24647/10); ancora, “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano
pagina 12 di 17 mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. n. 1738/22).
Ebbene, nel caso di specie non risulta documentata alcuna opposizione a tale uso esclusivo o richiesta di pari uso da parte della convenuta;
agli vi è soltanto la raccomandata 23.7.2020 (cfr. doc. 14) con cui la sig.ra contesta all'attrice _1
l'occupazione esclusiva dell'immobile “per un'indennità per occupazione esclusiva, complessiva, di € 20.088,00”, riferita al periodo settembre 2011 – settembre 2017, ovvero ad un periodo rispetto al quale non è stata documentata o provata la richiesta di pari uso o una opposizione all'uso esclusivo dell'attrice da parte della convenuta.
In corso di causa, poi, è stato sentito il teste indicato da parte attrice sui capi ammessi, il quale ha riferito di avere sentito - nel 2011, “era mancato da poco il sig. ” - _1 dire che poteva continuare ad usare l'alloggio _1 Parte_1 provvisoriamente, anche perchè si pensava che fosse venduto a breve;
ricordo che
aveva detto che poteva utilizzarlo gratuitamente, in attesa della _1 vendita”.
Il teste ha poi ricordato che l'intenzione era di vendere l'alloggio, ha dichiarato che la sig.ra o ha occupato “per qualche anno, nel 2018 si è trasferita a Sarnico, dove Pt_1 abita stabilmente e dove vive tuttora” ed ha confermato che l'incarico all'agenzia “era stato dato insieme dalle parti, … l'immobile è stato messo in vendita libero”.
Vi è poi da aggiungere che i capi attorei ammessi, riguardanti l'accordo tra le parti circa l'utilizzo gratuito dell'alloggio da parte dell'attrice e quindi la vendita a terzi come libero, sono stati dedotti anche per interrogatorio formale della convenuta, la quale non si è presentata a rendere l'interpello, il che rileva in relazione alla previsione dell'art. 232
c.p.c.
La convenuta ha poi allegato l'esistenza di un conto corrente, n. 112380, intestato al de cuius, su cui potevano operare, con firma congiunta e disgiunta, questi e l'attrice ed ha sostenuto che quest'ultima aveva prelevato in concomitanza del decesso del cointestario e immediatamente dopo, la somma di € 15.400,00 sottraendola all'asse ereditario;
ha ritenuta superata la presunzione derivante dalla cointestazione del conto, in quanto asseritamente alimentato per circa 3/4 dalla pensione del de cuius (circa pagina 13 di 17 1.500,00 euro mensili) a fronte di versamenti mensili di circa 400,00-450,00 euro riferibili alla sig.ra da qui la richiesta di restituzione della somma di € 11.700,00. Pt_1
E' circostanza documentale e peraltro pacifica in causa che il conto corrente 112380
fosse intestato a e (cfr. doc. 9 CP_3 RS Parte_1 fasc. parte convenuta): come noto, “Nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 del codice civile, riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'articolo 1298, comma 2, del codice civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle quote, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (cfr. Cass.
n. 27069/22).
Nel caso di specie gli elementi allegati da parte convenuta (ovvero l'importo mensile della pensione del de cuius a fronte del versamento mensile riferibile all'attrice) non rilevano quali indizi gravi, precisi e concordanti al fine di superare la presunzione di parità delle quote nei termini sostenuti dalla (ovvero 3/4 il de cuius, 1/4 _1
l'attrice) e ciò per l'assorbente considerazione che il conto è stato acceso con una somma iniziale di € 4.799,27 di cui non è stata dimostrata la provenienza.
Ritenuta dunque operante la presunzione di parità delle quote, dagli estratti conto prodotti risulta un prelievo di € 1.600,00 il 21.7.2011 e peraltro a quella data il sig.
era ancora in vita, quindi un prelievo in contanti di € 5.000,00 il giorno del _1 decesso di (il 27 settembre 2011), un successivo prelievo in RS contanti di € 8.000,00 il 30.9.2011 e quindi il prelievo Bancomat di € 1.000,00 in data
1.10.2011, e così complessivamente € 14.000,00 prelevati a far data dal decesso del cointestatario.
pagina 14 di 17 Ora, colui che agisce ai sensi dell'art. 533 c.c. ha l'onere di dimostrare la propria qualità di erede (non anche dell'accettazione dell'eredità, la quale è in re ipsa nel fatto stesso della citazione in giudizio), di individuare specificamente i beni di cui chiede la restituzione e di provare che essi appartengono all'eredità e sono in possesso del convenuto;
legittimato passivo è infine chi possiede i beni ereditari 'a titolo di erede' o
'senza titolo alcuno', dunque colui che al momento della domanda giudiziale ha il possesso della res hereditaria, come tale in condizione di soddisfare la pretesa dell'attore restituendo il bene all'erede: è stato sul punto precisato che “L'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale costituisce un prius autonomo facente parte del petitum dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del de cuius o di una quota di essi. La petizione di eredità è, inoltre, azione necessariamente recuperatoria, in quanto volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede (possessio pro herede) o in base a titolo successorio che non gli compete (possessio pro possessore): mediante essa, l'erede può quindi reclamare soltanto i beni nei quali egli assuma di essere succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario ...” (cfr. Cass. n.
26168/18 e Cass. n. 7871/21).
L'onere probatorio appena richiamato deve ritenersi assolto da parte della convenuta, di la quale è pacificamente erede del cointestatario ed ha dimostrato RS il prelievo dal conto corrente cointestato con l'attrice della somma di € 5.000,00 il giorno del decesso e di € 9.000,00 nel periodo successivo: la difesa di parte attrice, fondata quanto al prelievo di € 1.600,00 in data 21.7.2011 ovvero prima dell'apertura della successione, per il resto è consistita nella mera contestazione circa il prelievo di €
5.000,00, avvenuto il giorno “del decesso improvviso ed istantaneo del signor
...” - e peraltro senza dimostrare che sia stato comunque quest'ultimo a _1 prelevare la somma, e quindi nell'affermare che il conto corrente in questione era
“intestato ai signori e in comproprietà al 50% RS Parte_1 tra gli stessi” (come invero già sopra ritenuto).
pagina 15 di 17 La domanda riconvenzionale deve pertanto essere accolta, limitatamente alla somma di
€ 7.000,00, nulla disponendosi in punto interessi in difetto della relativa domanda
(trattandosi di debito di valuta).
Non può infine essere accolta la domanda relativa alla ripetizione delle spese sostenute ai fini di causa per complessivi € 403,00: la spesa di CTP è riferita a richiesta
- quella di pagamento dell'indennità di occupazione – respinta in quanto infondata;
la spesa relativa all'estrazione di copia della documentazione bancaria non può essere
'imputata' all'attrice, trattandosi di documentazione comunque necessaria per l'erede ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario.
5.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda attorea parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 21.270,17 (€
8.461,70 + € 12.808,47), oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, parte attrice deve essere condannata al pagamento in favore della convenuta della somma di € 7.000,00.
Operata la compensazione, invocata da parte convenuta, deve essere _1 condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 14.270,17 oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo.
Rileva in ogni caso richiamare l'orientamento giurisprudenziale in materia di compensazione impropria la quale, “a differenza delle altre forme di compensazione, non postula e non richiede, sotto il profilo sostanziale, l'autonomia dei rapporti cui i crediti si riferiscono, né, sotto il profilo processuale, la proposizione di una eccezione in senso stretto e neppure di una apposita domanda riconvenzionale;
per contro, essa richiede, al pari delle altre ipotesi di compensazione, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1241 cod. cod , tra cui, in particolare, liquidità - che include il requisito della certezza- ed esigibilità dei crediti opposti in compensazione”, dando luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (cfr. Cass. n. 14156/24).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte convenuta.
pagina 16 di 17 Alla relativa liquidazione si provvede – d'ufficio in assenza di nota spese, non rinvenuta nel fascicolo - in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal
DM n. 147/22, tenuto conto – oltre che delle spese documentante (CU, marca, spese intimazione testi mentre dall'atto notificato non si evincono le spese di notifica) - del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi dello scaglione relativo, ridotti per la fase istruttoria e per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza domanda, eccezione e deduzione:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di _1 Parte_1 della somma di € 14.270,17 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al
[...] saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che _1 Parte_1 liquida in € 277,60 per esborsi ed € 3.996,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge.
Torino, 16.7.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Semini
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