Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 20/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del ricorrente, presentata nel 2022, finalizzata all’acquisizione della conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato, ai sensi dell’art. 9 della legge 5.02.1992 n. 91, rubricata con n. prot. -OMISSIS-; silenzio perfezionatosi il -OMISSIS- in seguito a diffida;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso sull’istanza di cui innanzi, ovvero di adottare, comunque, un provvedimento espresso;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento e provvedere con un provvedimento espresso, ovvero di adottare un provvedimento espresso, nominando, ove occorra, un commissario ad acta per il caso dell’ulteriore inadempimento dell’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, con la relativa documentazione e la distinta memoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. VO RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., in materia di “silenzio”, il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
- con rituale ricorso ex art. 117 c.p.a. a questo Tribunale, il sig. -OMISSIS- lamentava il silenzio opposto dalla Prefettura di Cosenza su istanza volta a ottenere il rilascio del nulla osta ai fini della conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- richiamando lo svolgersi della procedura e l’integrazione documentale a cui aveva dato luogo su richiesta dell’Amministrazione, il ricorrente riteneva presenti tutti i presupposti affinchè fosse rilevata l’illegittimità del “silenzio” contestato, con conseguente obbligo a provvedere;
- si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe, rilevando che la procedura amministrativa avviata con l’istanza del -OMISSIS-( rectius , del -OMISSIS- si era in realtà conclusa con un provvedimento espresso negativo di rigetto del-OMISSIS-, con conseguente inammissibilità del ricorso;
- alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- come risulta in atti, già in data-OMISSIS- la Prefettura di Cosenza aveva disposto la revoca del nulla osta, per mancata integrazione documentale e non risulta che tale revoca sia stata impugnata;
- ne consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e assenza dell’obbligo a provvedere, in quanto in presenza di una revoca del nulla osta, non impugnata, l’Amministrazione non era tenuta ad avviare il provvedimento di richiesta conversione del titolo di soggiorno o di rilascio di un nuovo nulla osta;
- le spese di lite possono comunque compensarsi per la peculiarità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 117 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO RR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.