Articolo 96 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 95Articolo 97
Versione
14 aprile 1979
Art. 96.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1979, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , concernente riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979