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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.16077/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente rel est. dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 19.12.25
(CF , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
CUI Pt_2
con il patrocinio dell'Avv. Andrea Maestri del Foro di Ravenna
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. C.F._2
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “. 1) in via cautelare, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e per l'effetto dichiarare tenuta la Questura territorialmente competente al rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo, fino alla definizione del procedimento;
2) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale/complementare ex art. 32 co 3 D.Lgs. 25/2008 in riferimento all'art. 5 comma 6 e 19 co 1 – 1.1 D.Lgs. 286/98, ricorrendone i presupposti di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, nonché del rimborso forfettario delle spese generali….”.
Conclusioni per il resistente: “. Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese. …”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 20 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna emesso in data 29.10. 2024, notificato il 5.12.2024.
1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 7.10.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua....”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza della moglie e dei figli in Italia.
1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Instaurato il contraddittorio il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. All'udienza del 30.10.2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, nessuno è comparso in quanto il difensore di parte ricorrente ha fatto pervenire, con relativo deposito telematico, atto di rinuncia al presente procedimento.
.6 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e poi ha rimesso gli atti al giudice delegante, assegnando comunque termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte conclusive e integrazione documentale.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Ciò detto, la procura alle liti presente in atti ed allegata al ricorso non menziona tra i poteri del difensore ivi nominato e ora rinunciante, il potere appunto di rinuncia agli atti.
La mancata comparizione all'udienza e il tenore della istanza di rinuncia unitamente alla documentazione alla stessa allegata possono, tuttavia, comportare la cessazione della materia del contendere non avendo più la parte di fatto alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio. Parimenti parte resistente che, medio tempore, ha rilasciato il permesso di soggiorno richiesto.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere
Bologna 19.12.25
Il Presidente est.
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente rel est. dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 19.12.25
(CF , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
CUI Pt_2
con il patrocinio dell'Avv. Andrea Maestri del Foro di Ravenna
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. C.F._2
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “. 1) in via cautelare, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e per l'effetto dichiarare tenuta la Questura territorialmente competente al rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo, fino alla definizione del procedimento;
2) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale/complementare ex art. 32 co 3 D.Lgs. 25/2008 in riferimento all'art. 5 comma 6 e 19 co 1 – 1.1 D.Lgs. 286/98, ricorrendone i presupposti di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, nonché del rimborso forfettario delle spese generali….”.
Conclusioni per il resistente: “. Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese. …”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 20 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna emesso in data 29.10. 2024, notificato il 5.12.2024.
1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 7.10.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua....”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza della moglie e dei figli in Italia.
1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Instaurato il contraddittorio il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. All'udienza del 30.10.2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, nessuno è comparso in quanto il difensore di parte ricorrente ha fatto pervenire, con relativo deposito telematico, atto di rinuncia al presente procedimento.
.6 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e poi ha rimesso gli atti al giudice delegante, assegnando comunque termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte conclusive e integrazione documentale.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Ciò detto, la procura alle liti presente in atti ed allegata al ricorso non menziona tra i poteri del difensore ivi nominato e ora rinunciante, il potere appunto di rinuncia agli atti.
La mancata comparizione all'udienza e il tenore della istanza di rinuncia unitamente alla documentazione alla stessa allegata possono, tuttavia, comportare la cessazione della materia del contendere non avendo più la parte di fatto alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio. Parimenti parte resistente che, medio tempore, ha rilasciato il permesso di soggiorno richiesto.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere
Bologna 19.12.25
Il Presidente est.
Dott. Luca Minniti