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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/10/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2410 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA C/O CP_1
AVVOCATURA INPS DI MESSINA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. ATZENI OLIVIERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato, ha impugnato la comunicazione Parte_1
del 28.02.2018 recante richiesta di restituzione di € 2.023,48 riferita alla CP_1 prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2011, motivata dall'“indebita erogazione per cancellazione giornate di lavoro in agricoltura – Consorzio PAC”.
La ricorrente ha dedotto l'effettività della prestazione bracciantile nell'anno 2011
(102 giornate), l'iscrizione negli elenchi anagrafici e l'infruttuoso ricorso amministrativo.
Si è costituito l' , che ha eccepito in via preliminare la decadenza dall'azione CP_1 giudiziaria ex art. 22 D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 (conv. L. 11 marzo 1970, n. 83), assumendo la pubblicazione della “seconda variazione 2014” dal 15.09.2014 al 30.09.2014; nel merito ha richiamato l'esito dell'accertamento ispettivo sul
Consorzio PAC, con disconoscimento delle giornate denunciate e correlata cancellazione dalle liste.
All'istruttoria è stata escussa quale teste indicata dalla ricorrente;
Testimone_1 sono state altresì depositate note e documenti difensivi da entrambe le parti. La ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
DIRITTO
1) Sull'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970
Per gli elenchi nominativi e le variazioni successive al 2011 la conoscenza legale, da cui decorre il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria, si perfeziona mediante pubblicazione telematica sul portale dell' ai sensi della disciplina CP_1 settoriale. L'eccezione di decadenza, avente natura sostanziale e di stretta interpretazione, presuppone la rigorosa dimostrazione della data di pubblicazione, quale dies a quo.
Nel caso concreto, l' ha allegato l'esistenza della “seconda variazione 2014” CP_1
e ne ha indicato il periodo di pubblicazione;
tuttavia la difesa della ricorrente ha formalmente disconosciuto il documento prodotto dall' evidenziandone CP_2 difformità e, soprattutto, l'assenza di una prova certa della data di pubblicazione.
La parte onerata non ha fornito elementi univoci (quali log di sistema o attestazioni qualificabili come fedefacenti) idonei a comprovare il momento di effettiva pubblicazione. In difetto di tale prova, l'eccezione non può trovare accoglimento.
L'eccezione di decadenza va, pertanto, rigettata.
2) Sul merito (disconoscimento delle giornate/iscrizione)
È principio consolidato che, quando l' disconosce l'iscrizione nelle liste e le CP_1 connesse giornate a seguito di specifico accertamento ispettivo, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'effettività, la durata e l'onerosità del rapporto in concreto, non essendo di per sé decisive le risultanze documentali di formazione unilaterale (DMAG, buste paga, ecc.), che rilevano come meri indizi e richiedono riscontri oggettivi.
Nel caso di specie, la ricorrente ha articolato prova testimoniale mediante l'escussione di che ha dichiarato di avere lavorato presso il Testimone_1 medesimo Consorzio e di ricordare la presenza della ricorrente, descrivendo in via generale mansioni e modalità operative. Tuttavia:
• la deposizione si è rivelata generica su profili decisivi quali la quantificazione delle giornate riferibili alla ricorrente nell'anno 2011, la tracciabilità delle retribuzioni percepite e le concrete modalità di etero- direzione specificamente riferite alla ricorrente;
• non risultano acquisiti riscontri esterni idonei (pagamenti tracciati, registri di cantiere, ulteriori testimonianze convergenti) a corroborare, con sufficiente precisione e concordanza, l'effettività delle 102 giornate rivendicate;
• gli esiti dell'accertamento ispettivo richiamati dall' – che segnalano CP_1 incongruenze strutturali (fabbisogno lavorativo, superfici, elenchi dei soli effettivi, ecc.) – non sono stati superati da prova contraria di pari o superiore forza persuasiva.
Deve aggiungersi, con specifico riguardo alla valutazione dell'attendibilità, che la teste risulta a sua volta cancellata dagli elenchi e pendente in Testimone_1 giudizio contro l' per vertenze analoghe. Tale circostanza non integra CP_1 incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., non essendo stato allegato un interesse diretto e attuale al rapporto dedotto in giudizio;
incide però sull'attendibilità soggettiva, imponendo un vaglio particolarmente rigoroso della credibilità e l'esigenza di riscontri esterni. Nel caso concreto, in mancanza di tali riscontri e atteso il carattere solo generale delle sue indicazioni, la deposizione non supera la soglia probatoria necessaria a scalfire il disconoscimento tecnico-amministrativo.
In conclusione, la ricorrente non ha assolto l'onere della prova sull'effettivo svolgimento di 102 giornate nell'anno 2011; le domande di annullamento dell'atto di recupero e di reiscrizione non possono, dunque, essere accolte.
La ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; pertanto, avuto riguardo alla natura della controversia e alla serialità del contenzioso in materia, si dispone la compensazione integrale delle spese tra le parti, dando atto dell'esonero della ricorrente dalla rifusione delle spese in favore della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sul ricorso
R.G. n. 2410/2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'eccezione di decadenza sollevata dall' ; CP_1
2. Rigetta, nel merito, le domande proposte da Parte_1
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., che non sussistono i presupposti per la condanna di alla rifusione delle spese in Parte_1 favore della controparte.
Così deciso in Patti 29/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo