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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12834 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 12.12..2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.17657 R.G. 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. LUIGI Parte_1
ANGELOZZI giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
contumace CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 17657/2024, conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“ Piaccia al Tribunale annullare il provvedimento emesso il 25.07.2023 e, per l'effetto, dichiarare che non è tenuta a restituire alcuna Parte_1 somma;
con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Esponeva la ricorrente che in data 01.08.2022 presentava ricorso avverso i provvedimenti dell' del 15.12.2016, e del 23.10.2017 dai quali sarebbe CP_1 scaturito l'obbligo di restituzione della somma indebita di € 3767,40, essendo stati notificati non alla sua effettiva residenza, come ammesso anche dall , e CP_2 quindi mai ricevuti;
che, in ogni caso, il credito vantato dall' era ormai CP_2 prescritto;
che con delibera del 25.7.2023 , l' comunicava alla ricorrente CP_1 che per il periodo 1.4.2014/31.12.2017, le erano stati corrisposti € 3.767,40 in più sulla pensione cat. INV. CIV n. 7010/044/07542491 Tanto premesso in fatto, parte ricorrente argomentava in merito alla irripetibilità dell' indebito richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 198/2011; argomentava, altresì, in merito alla assenza di alcuna prova a supporto della avversa pretesa.
L' non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l'art.52 l. n.88/89 si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate dall' CP_1
(Cass.11659/24, Cass.31373/19). Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell'art.2033 c.c. (Cass.11659/24). Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art.2033 c.c. (tra le tante v. Cass.13915/21). Per esso la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20, Cass.11921/15; Cass.1446/08) trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente ha contestato la sussistenza della avversa pretesa;
l' rimanendo contumace non ha chiarito le ragioni della CP_1 pretesa che non appaiono di per sé precise sulla base della sola nota agli atti, per come richiamata . Da ciò consegue che va dichiarata l' inesigibilità dell' indebito oggettivo pari a
€ 3.747,40.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l' inesigibilità dell' indebito oggettivo pari a € 3.747,40.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 1950,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma 12.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 12.12..2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.17657 R.G. 2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. LUIGI Parte_1
ANGELOZZI giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
contumace CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 17657/2024, conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“ Piaccia al Tribunale annullare il provvedimento emesso il 25.07.2023 e, per l'effetto, dichiarare che non è tenuta a restituire alcuna Parte_1 somma;
con vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Esponeva la ricorrente che in data 01.08.2022 presentava ricorso avverso i provvedimenti dell' del 15.12.2016, e del 23.10.2017 dai quali sarebbe CP_1 scaturito l'obbligo di restituzione della somma indebita di € 3767,40, essendo stati notificati non alla sua effettiva residenza, come ammesso anche dall , e CP_2 quindi mai ricevuti;
che, in ogni caso, il credito vantato dall' era ormai CP_2 prescritto;
che con delibera del 25.7.2023 , l' comunicava alla ricorrente CP_1 che per il periodo 1.4.2014/31.12.2017, le erano stati corrisposti € 3.767,40 in più sulla pensione cat. INV. CIV n. 7010/044/07542491 Tanto premesso in fatto, parte ricorrente argomentava in merito alla irripetibilità dell' indebito richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 198/2011; argomentava, altresì, in merito alla assenza di alcuna prova a supporto della avversa pretesa.
L' non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione.
In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l'art.52 l. n.88/89 si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate dall' CP_1
(Cass.11659/24, Cass.31373/19). Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell'art.2033 c.c. (Cass.11659/24). Vi è poi il sottosistema dell'indebito assistenziale, non attratto né all'art.52 l. n.88/89, né all'art.2033 c.c. (tra le tante v. Cass.13915/21). Per esso la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.16080/20, Cass.11921/15; Cass.1446/08) trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente ha contestato la sussistenza della avversa pretesa;
l' rimanendo contumace non ha chiarito le ragioni della CP_1 pretesa che non appaiono di per sé precise sulla base della sola nota agli atti, per come richiamata . Da ciò consegue che va dichiarata l' inesigibilità dell' indebito oggettivo pari a
€ 3.747,40.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara l' inesigibilità dell' indebito oggettivo pari a € 3.747,40.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 1950,00, oltre iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma 12.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini