Articolo 6 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199
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4 novembre 2016
Art. 6.


Modifica all' articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , in materia di responsabilita' degli enti

1. All' articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalita' individuale). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, nonche' per il delitto di cui all'art. 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3.».
Entrata in vigore il 4 novembre 2016
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