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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2024, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 10793/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.sa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il 13 giugno1979 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Ferraro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano, il 05 dicembre 1983 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Araldi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NI D'BI (SI) il 29.07.2017
( anno 2017, Parte II, Serie A, Atto n. 5)
separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. in data 13 marzo 2023 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 22 marzo 2023 con una figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Abitazione coniugale La casa coniugale posta in Milano, Via Bisleri 4, verrà assegnata, unitamente a ciò che I ' arreda, alla Sig.ra che continuerà ad abitarla con la figlia . E' in re ipsa che i genitori Parte_1 Pt_3 dovranno comunicarsi ogni variazione di residenza e/o di numero telefonico. Per quanto riguarda i beni mobili presenti all'interno della suddetta abitazione coniugale, il signor asporterà dalla Pt_2 casa coniugale, entro il 31.12.2024, i beni mobili di seguito elencati:
1 Lampada Flos TA PE RA (sala) Appendi Abiti Porta ombrelli Servizio Piatti Pinuccia Servizio bicchieri Pinuccia.
2. Affidamento della figlia Pt_3
I Signori e eserciteranno congiuntamente la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore la quale sarà collocata prevalentemente presso la madre, in Milano Pt_3
Via Bisleri 4 ove sarà residente. Tutte le decisioni più importanti relative alla vita della figlia minore: indirizzo scolastico, attività parascolastiche e sportive, formazione religiosa, regimi alimentari diversi dalla dieta mediterranea, terapie sanitarie, compresi i sostegni di natura psicologica e/o interventi chirurgici, dovranno essere concordate preventivamente fra i genitori, i quali si assumono reciprocamente il relativo obbligo di tempestiva comunicazione. Ferma restando la volontà di entrambi i genitori di favorire in qualunque modo la frequenza dei rapporti anche con il genitore non prevalentemente convivente e con i rami parentali di entrambi, il padre potrà stare con la figlia tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni assunti dalla madre e propri della minore. In particolare, salvo diversi accordi, starà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì Pt_3 dall'uscita da scuola il lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre al martedì dal pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola. Nella settimana in cui il week end è di competenza materna il papà potrà tenere con sé il martedì ed il giovedì Pt_3 dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola. Sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori. I genitori si obbligano a far sì che le Festività Natalizie, Pasquali, di Capodanno e dell'Epifania- cosi come le altre festività e ricorrenze speciali - siano trascorse dalla figlia alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore, con possibilità di allontanamento dalla residenza abituale di ognuno e comunque sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori In particolare: a) Vacanze Natalizie: salvo viaggi programmati da comunicare all'altro genitore entro il 30 ottobre di ciascun anno, la minore trascorrerà la sera della vigilia di Natale ed il giorno di Natale dal pranzo, con ciascun genitore ad anni alterni. Inoltre trascorrerà ad anni alterni con Pt_3 ciascun genitore dal 26 dicembre alla mattina del 31 dicembre, e dal pomeriggio del 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività di Natale dell'anno in corso (2024) la minore starà con il padre dal 26 dicembre al 31 dicembre mattina e con la madre dal 31 dicembre al 7 gennaio. b) Festività Pasquali: la minore trascorrerà ad anni alterni tre giorni con la madre e tre con il padre alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Il tutto fatto salvo ogni diverso accordo che i genitori potranno prendere senza particolari formalità. c) Relativamente al periodo estivo, da intendersi come quello di completa sospensione dell'attività scolastica, da giugno a settembre, entrambi i genitori terranno con sé la figlia per 4 settimane, anche non consecutive, a seconda delle necessità lavorative e/o personali di entrambi e nel pieno rispetto delle esigenze della minore, periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. Con la possibilità, tenuto conto degli accordi tra i genitori e della volontà della minore, che nei mesi estivi quest' ultima trascorra dei periodi anche con i nonni o altri parenti. d) trascorrerà il giorno del suo compleanno preferibilmente con entrambi i genitori, Pt_3 sempre fatti salvi diversi accordi. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le rispettive esigenze lavorative e/o personali, i genitori potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza della figlia, avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse della minore;
3. Mantenimento ordinario e spese straordinarie Il Sig. — che concorrerà con la madre alla cura, all'educazione ed Parte_2 all'assistenza sia morale che materiale della figlia - corrisponderà, a far data dalla sentenza Pt_3 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma mensile complessiva di € 500,00.- (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia (somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT). Il predetto importo sarà versato dal Sig. entro e non Pt_2 oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese dell'anno sul conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_1
[...]
I genitori sono concordi nel ritenere che l'importo determinato a titolo di contributo al mantenimento della figlia comprende il mantenimento ordinario della stessa (vitto, contributo per spese dell'abitazione comprese le utenze, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, parrucchiere, attività ricreative abituali cinema feste ed attività conviviali. Tutte le altre spese, ed aventi carattere straordinario, da sostenere nell'interesse della figlia - comprese le spese di abbigliamento, il TFR della baby sitter e la quota annua di Federfamiglia, divise scolastiche e materiale didattico - saranno onorate dai ricorrenti a perfetta metà secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo. a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo. a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo. a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell 'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso in cui il pagamento di una o più spese straordinarie venga anticipato, nel reciproco accordo, da uno dei due coniugi, il relativo rendiconto avrà cadenza mensile e, salvo diverso accordo tra le parti, verrà trasmesso dall'una all'altro entro I 'ultimo giorno del mese, con conseguente rimborso da effettuarsi entro la fine del mese successivo.
4. Rinuncia al reciproco mantenimento I coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto a qualsiasi pretesa economica e/o ad assegni di mantenimento l'uno verso l'altro.
5. Consenso all'espatrio I ricorrenti si concedono sin d'ora ampio ed incondizionato consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, anche in relazione ai figli minori, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, innanzi alle competenti Autorità.
6. Efficacia degli accordi I ricorrenti concordano di dare esecuzione agli accordi di cui al presente ricorso, cosi come sopra specificati, a partire dalla data pubblicazione della sentenza.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
A totale tacitazione di ogni questione economica ancora pendente tra loro, i signori e Parte_1
considerano elemento funzionale ed indispensabile il trasferimento alla Parte_2
Signora della quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Bisleri n. 4, Pt_1 posto al piano terzo della scala A e composto da soggiorno, cucina, due locali, due servizi, disimpegno e terrazzo con annessi e di pertinenza, attualmente di proprietà al 50% tra i coniugi. In merito le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 così come interpretato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.202 dell'11 giugno 2003 e ribadito dalle Sentenze della Corte di Cassazione n.11458 del 30 maggio 2005 e n.16348 del 28 giugno 2013 (esenzione di imposta di registro, trascrizione, catastale e di bollo (doc. 5).
Il suddetto immobile identificato al catasto fabbricati Comune di Milano come segue:
- Foglio 378 - mappale 351 – subalterno 10 – Via Felice Bisleri n.
4 - piano 3 -scala A – Zona censuaria 2 - Cat. A/2 - classe 4 – superficie catastale mq. 102 – vani 5,5 – Rendita Catastale euro
965,77 (novecentosesantacinque virgola settantasette); - Foglio 378 - mappale 351 – subalterno 82 – Via Felice Bisleri n.
4 - piano T- Zona censuaria 2 -
Cat. C/2 - classe 9 – mq. 2 (due) - superficie catastale totale mq. 3 – Rendita Catastale euro 7,02 (sette virgola zerodue);
- Foglio 378 - mappale 351 – subalterno 51 – Via Felice Bisleri n. 4P01 - piano S1– Zona censuaria
2 - Cat. C/6 - classe 6 – mq. 16 (sedici) - superficie catastale totale mq. 18 – Rendita Catastale euro
134,69 (centotrentaquattro virgola sesantanove);
In considerazione del trasferimento della surriferita quota ed a completa tacitazione dei pregressi rapporti di dare ed avere, la signora si obbliga e si impegna ad accollarsi per intero e Parte_1 fino all'estinzione di onorare i ratei di mutuo ipotecario acceso presso l'istituto bancario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., accollo da sottoscrivere da parte della signora contestualmente Pt_1 all'atto notarile di trasferimento dell'immobile di Via Bisleri n. 4 liberando, così, il signor dal debito verso detto istituto bancario e da ogni altro vincolo connesso a Parte_2 garanzia del mutuo originario, accollo liberatorio. A tal fine, copia dell'atto notarile di trasferimento della quota di proprietà andrà trasmesso alla Banca Nazionale del Lavoro per il completamento della procedura di liberatoria dal mutuo del signor Parte_2
A fronte ed in occasione della predetta cessione, per i medesimi fini, la signora si Parte_1 impegna al versamento in favore del signor dell'importo di euro 15.000,00.- Parte_2
(quindicimila/00) in unica soluzione. Atto da compiersi a semplice richiesta di una delle parti entro e non oltre il 31.12.2024.
Qualora le parti dovessero stipulare l'atto definitivo successivamente alla data del 31.12.2024 si impegnano, con la sottoscrizione del presente ricorso, a ridetermineranno l'importo della compravendita conguagliando la somma di € 15.000,00.- con gli ulteriori versamenti effettuati dal signor - dal gennaio 2025 in poi - a titolo di rateo di mutuo. Pt_2
I costi dell'atto di cessione dell'immobile saranno sopportate interamente dalla signora Parte_1
Resta inteso che è condizione essenziale per l'efficacia del presente accordo che la Banca deliberi il mutuo a favore della signora liberando integralmente il signor Diversamente i coniugi Pt_1 Pt_2 dovranno ridiscutere le sopraindicate ulteriori pattuizioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29 luglio 2017 a
NI D'BI (SI) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NI D'BI (SI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 28.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.sa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 1.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il 13 giugno1979 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Giovanna Ferraro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano, il 05 dicembre 1983 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Araldi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NI D'BI (SI) il 29.07.2017
( anno 2017, Parte II, Serie A, Atto n. 5)
separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. in data 13 marzo 2023 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 22 marzo 2023 con una figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Abitazione coniugale La casa coniugale posta in Milano, Via Bisleri 4, verrà assegnata, unitamente a ciò che I ' arreda, alla Sig.ra che continuerà ad abitarla con la figlia . E' in re ipsa che i genitori Parte_1 Pt_3 dovranno comunicarsi ogni variazione di residenza e/o di numero telefonico. Per quanto riguarda i beni mobili presenti all'interno della suddetta abitazione coniugale, il signor asporterà dalla Pt_2 casa coniugale, entro il 31.12.2024, i beni mobili di seguito elencati:
1 Lampada Flos TA PE RA (sala) Appendi Abiti Porta ombrelli Servizio Piatti Pinuccia Servizio bicchieri Pinuccia.
2. Affidamento della figlia Pt_3
I Signori e eserciteranno congiuntamente la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore la quale sarà collocata prevalentemente presso la madre, in Milano Pt_3
Via Bisleri 4 ove sarà residente. Tutte le decisioni più importanti relative alla vita della figlia minore: indirizzo scolastico, attività parascolastiche e sportive, formazione religiosa, regimi alimentari diversi dalla dieta mediterranea, terapie sanitarie, compresi i sostegni di natura psicologica e/o interventi chirurgici, dovranno essere concordate preventivamente fra i genitori, i quali si assumono reciprocamente il relativo obbligo di tempestiva comunicazione. Ferma restando la volontà di entrambi i genitori di favorire in qualunque modo la frequenza dei rapporti anche con il genitore non prevalentemente convivente e con i rami parentali di entrambi, il padre potrà stare con la figlia tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni assunti dalla madre e propri della minore. In particolare, salvo diversi accordi, starà con il padre a fine settimana alternati dal venerdì Pt_3 dall'uscita da scuola il lunedì mattina con accompagnamento a scuola, oltre al martedì dal pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola. Nella settimana in cui il week end è di competenza materna il papà potrà tenere con sé il martedì ed il giovedì Pt_3 dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola. Sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori. I genitori si obbligano a far sì che le Festività Natalizie, Pasquali, di Capodanno e dell'Epifania- cosi come le altre festività e ricorrenze speciali - siano trascorse dalla figlia alternativamente di anno in anno con l'uno o con l'altro genitore, con possibilità di allontanamento dalla residenza abituale di ognuno e comunque sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori In particolare: a) Vacanze Natalizie: salvo viaggi programmati da comunicare all'altro genitore entro il 30 ottobre di ciascun anno, la minore trascorrerà la sera della vigilia di Natale ed il giorno di Natale dal pranzo, con ciascun genitore ad anni alterni. Inoltre trascorrerà ad anni alterni con Pt_3 ciascun genitore dal 26 dicembre alla mattina del 31 dicembre, e dal pomeriggio del 31 dicembre al 7 gennaio. Per le festività di Natale dell'anno in corso (2024) la minore starà con il padre dal 26 dicembre al 31 dicembre mattina e con la madre dal 31 dicembre al 7 gennaio. b) Festività Pasquali: la minore trascorrerà ad anni alterni tre giorni con la madre e tre con il padre alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Il tutto fatto salvo ogni diverso accordo che i genitori potranno prendere senza particolari formalità. c) Relativamente al periodo estivo, da intendersi come quello di completa sospensione dell'attività scolastica, da giugno a settembre, entrambi i genitori terranno con sé la figlia per 4 settimane, anche non consecutive, a seconda delle necessità lavorative e/o personali di entrambi e nel pieno rispetto delle esigenze della minore, periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. Con la possibilità, tenuto conto degli accordi tra i genitori e della volontà della minore, che nei mesi estivi quest' ultima trascorra dei periodi anche con i nonni o altri parenti. d) trascorrerà il giorno del suo compleanno preferibilmente con entrambi i genitori, Pt_3 sempre fatti salvi diversi accordi. Resta bene inteso che, ove lo richiedano le rispettive esigenze lavorative e/o personali, i genitori potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza della figlia, avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse della minore;
3. Mantenimento ordinario e spese straordinarie Il Sig. — che concorrerà con la madre alla cura, all'educazione ed Parte_2 all'assistenza sia morale che materiale della figlia - corrisponderà, a far data dalla sentenza Pt_3 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma mensile complessiva di € 500,00.- (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia (somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT). Il predetto importo sarà versato dal Sig. entro e non Pt_2 oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese dell'anno sul conto corrente intestato alla Sig.ra Pt_1
[...]
I genitori sono concordi nel ritenere che l'importo determinato a titolo di contributo al mantenimento della figlia comprende il mantenimento ordinario della stessa (vitto, contributo per spese dell'abitazione comprese le utenze, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, parrucchiere, attività ricreative abituali cinema feste ed attività conviviali. Tutte le altre spese, ed aventi carattere straordinario, da sostenere nell'interesse della figlia - comprese le spese di abbigliamento, il TFR della baby sitter e la quota annua di Federfamiglia, divise scolastiche e materiale didattico - saranno onorate dai ricorrenti a perfetta metà secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo. a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo. a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo. a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell 'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Nel caso in cui il pagamento di una o più spese straordinarie venga anticipato, nel reciproco accordo, da uno dei due coniugi, il relativo rendiconto avrà cadenza mensile e, salvo diverso accordo tra le parti, verrà trasmesso dall'una all'altro entro I 'ultimo giorno del mese, con conseguente rimborso da effettuarsi entro la fine del mese successivo.
4. Rinuncia al reciproco mantenimento I coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto a qualsiasi pretesa economica e/o ad assegni di mantenimento l'uno verso l'altro.
5. Consenso all'espatrio I ricorrenti si concedono sin d'ora ampio ed incondizionato consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, anche in relazione ai figli minori, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, innanzi alle competenti Autorità.
6. Efficacia degli accordi I ricorrenti concordano di dare esecuzione agli accordi di cui al presente ricorso, cosi come sopra specificati, a partire dalla data pubblicazione della sentenza.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
A totale tacitazione di ogni questione economica ancora pendente tra loro, i signori e Parte_1
considerano elemento funzionale ed indispensabile il trasferimento alla Parte_2
Signora della quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Milano, Via Bisleri n. 4, Pt_1 posto al piano terzo della scala A e composto da soggiorno, cucina, due locali, due servizi, disimpegno e terrazzo con annessi e di pertinenza, attualmente di proprietà al 50% tra i coniugi. In merito le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 così come interpretato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.202 dell'11 giugno 2003 e ribadito dalle Sentenze della Corte di Cassazione n.11458 del 30 maggio 2005 e n.16348 del 28 giugno 2013 (esenzione di imposta di registro, trascrizione, catastale e di bollo (doc. 5).
Il suddetto immobile identificato al catasto fabbricati Comune di Milano come segue:
- Foglio 378 - mappale 351 – subalterno 10 – Via Felice Bisleri n.
4 - piano 3 -scala A – Zona censuaria 2 - Cat. A/2 - classe 4 – superficie catastale mq. 102 – vani 5,5 – Rendita Catastale euro
965,77 (novecentosesantacinque virgola settantasette); - Foglio 378 - mappale 351 – subalterno 82 – Via Felice Bisleri n.
4 - piano T- Zona censuaria 2 -
Cat. C/2 - classe 9 – mq. 2 (due) - superficie catastale totale mq. 3 – Rendita Catastale euro 7,02 (sette virgola zerodue);
- Foglio 378 - mappale 351 – subalterno 51 – Via Felice Bisleri n. 4P01 - piano S1– Zona censuaria
2 - Cat. C/6 - classe 6 – mq. 16 (sedici) - superficie catastale totale mq. 18 – Rendita Catastale euro
134,69 (centotrentaquattro virgola sesantanove);
In considerazione del trasferimento della surriferita quota ed a completa tacitazione dei pregressi rapporti di dare ed avere, la signora si obbliga e si impegna ad accollarsi per intero e Parte_1 fino all'estinzione di onorare i ratei di mutuo ipotecario acceso presso l'istituto bancario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., accollo da sottoscrivere da parte della signora contestualmente Pt_1 all'atto notarile di trasferimento dell'immobile di Via Bisleri n. 4 liberando, così, il signor dal debito verso detto istituto bancario e da ogni altro vincolo connesso a Parte_2 garanzia del mutuo originario, accollo liberatorio. A tal fine, copia dell'atto notarile di trasferimento della quota di proprietà andrà trasmesso alla Banca Nazionale del Lavoro per il completamento della procedura di liberatoria dal mutuo del signor Parte_2
A fronte ed in occasione della predetta cessione, per i medesimi fini, la signora si Parte_1 impegna al versamento in favore del signor dell'importo di euro 15.000,00.- Parte_2
(quindicimila/00) in unica soluzione. Atto da compiersi a semplice richiesta di una delle parti entro e non oltre il 31.12.2024.
Qualora le parti dovessero stipulare l'atto definitivo successivamente alla data del 31.12.2024 si impegnano, con la sottoscrizione del presente ricorso, a ridetermineranno l'importo della compravendita conguagliando la somma di € 15.000,00.- con gli ulteriori versamenti effettuati dal signor - dal gennaio 2025 in poi - a titolo di rateo di mutuo. Pt_2
I costi dell'atto di cessione dell'immobile saranno sopportate interamente dalla signora Parte_1
Resta inteso che è condizione essenziale per l'efficacia del presente accordo che la Banca deliberi il mutuo a favore della signora liberando integralmente il signor Diversamente i coniugi Pt_1 Pt_2 dovranno ridiscutere le sopraindicate ulteriori pattuizioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29 luglio 2017 a
NI D'BI (SI) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NI D'BI (SI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 28.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG