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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1159/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Giovanni Carlo Tenuta Parte_1
opponente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Maria Alfano opposto
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Adolfo Valente opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.3.2024 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo notificata dall'agente della riscossione il 27.2.2024 chiedendo “[..] annullare, ovvero dichiarare nulli, invalidi o inefficaci gli atti impugnati, ad iniziare da quelli presupposti ed antecedenti per finire alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202300003378000, notificata il 27.2.2024 dell'importo complessivo di € 3.304,14, di cui € 2.692,32 riguardano il pagamento preteso dalla e di cui trattasi, in ogni caso, accertare e dichiarare che la CP_3 [...]
resistente e/o l' non hanno diritto a procedere al fermo CP_1 CP_4
1 amministrativo del veicolo Toyota tg. GL205JR, né di richiedere le somme pretese le quali, comunque, non sono dovute, né sono esigibili [..]”.
Lamentava, in particolare: 1) l'insussistenza dell'an e del quantum debeautur, nonché del diritto a procedere alla esecuzione per parziale prescrizione, inesigibilità e decadenza dalla formazione del ruolo;
2) la violazione del diritto di difesa e dello statuto del contribuente nonché la carenza dei presupposti della pretesa creditoria;
3) l'inesigibilità del credito e la violazione dei principi di cooperazione, di correttezza e di buona fede.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza e instando, in via subordinata e riconvenzionale, per la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 2.114,00 portato dai ruoli oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo.
si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva nonché di giurisdizione e di competenza e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza per la parte dell'opposizione riferita all'avviso di accertamento n. TDFTDFM000026/2016 venendo qui in considerazione pretese di natura tributaria, nonché il difetto competenza funzionale in favore del giudice di pace per la parte dell'opposizione riferita alla cartella di pagamento n. 03420130004769936000 siccome avente ad oggetto sanzioni per violazioni al codice della strada e, come tali, esulanti dalla competenza del giudice adito.
La presente opposizione deve, quindi, intendersi limitata alla parte relativa alle cartelle di pagamento n. 03420140048935821000 e n.
03420200027685110000 che afferiscono a crediti della
[...]
. Controparte_1
2 Tanto precisato, l'opposizione nella parte in cui si censura la violazione del diritto di difesa e dello statuto del contribuente nonché la violazione dei principi di cooperazione, di correttezza e di buona fede deve considerarsi inammissibile atteso che l'azione, sotto questo profilo, va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi e, come tale, assoggettata al termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., che nella specie non è stato rispettato posto che la comunicazione preventiva di fermo impugnata è stata notificata il 27.2.2024 mentre il ricorso
è stato depositato il 22.3.2024, e dunque tardivamente.
Ciò detto, costituendosi in giudizio ha provato l'avvenuta notifica al CP_4 ricorrente delle cartelle di pagamento qui di interesse depositando i relativi avvisi di ricevimento, non oggetto di contestazione alcuna (cfr. fasc.
[...]
). Controparte_2
Non risulta che dette cartelle siano state opposte sicchè l'omessa impugnazione determina il consolidamento della pretesa creditoria in esse contenuta e la inammissibilità di censure che attengono al merito (an e quantum della pretesa), che la parte avrebbe dovuto/potuto proporre con la tempestiva impugnazione delle cartelle.
È quindi pure preclusa la doglianza relativa alla dedotta decadenza dalla iscrizione a ruolo (peraltro infondata riguardando le cartelle opposte non già crediti contributivi ma sanzioni per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali degli anni 2010 e 2011 e, comunque, non applicandosi ai crediti di
[...]
l'istituto della decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, cfr. tra le CP_1 altre, Corte di Appello di Roma n. 3779/2019; Corte di Appello di Milano n.
993/2015; Corte di Appello di Catanzaro n. 210/2013; Trib. Salerno n.
250/2019; Trib. Napoli n. 4260/2019, n. 3530/2018, n. 5484/2015; Trib.
Bologna n. 475/2018; Trib. Roma n. 9492/2016, n. 8388/2016, n. 4586/2016,
n. 6066/2015; Trib. Bari n. 2093/2016).
Infondata è anche la doglianza sulla prescrizione del diritto.
Venendo qui in rilievo, per quanto detto, sanzioni per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali, giova ricordare la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di prescrizione dei contributi e dei crediti conseguenti a sanzioni della , l'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, Controparte_1
3 individua un distinto regime di prescrizione a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato (in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17
e 23), sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero. Infatti nel primo caso si configura l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre nel secondo caso, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione” (Cass. civ., sez. lav. 22.11.2021, n. 35873).
Nella specie il termine decennale non è decorso (stante l'omesso invio delle dichiarazioni) ed inoltre dalla notifica delle cartelle presupposte (avvenuta il
13.5.2015 ed il 5.5.2022, cfr. avvisi di ricevimento in fasc. ) a quella CP_4 dell'atto qui impugnato (27.2.2024) non è decorso il termine decennale.
Né, si osserva, coglie nel segno la censura che fa leva, con riferimento alla cartella n. 03420140048935821000, sulla applicazione dell'art. 4 del D.L.
119/2018 e sul conseguente annullamento ex lege non trattandosi di crediti rientranti nel perimetro applicativo di detta disposizione (non essendo, invero, credito iscritto a ruolo nel periodo compreso tra l'1.01.2010 e il 31.12.2010) e, tantomeno, quella che fa leva sulla chiesta rateizzazione chiesta dall'opponente in relazione alla cartella di pagamento n. 03420200027685110000 essendo, sul punto, sufficiente rilevare che - come osserva - l'istanza di CP_4 rateizzazione è stata presentata successivamente alla notifica del preavviso qui opposto.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza per la parte dell'opposizione relativa all'avviso di accertamento n. TDFTDFM000026/2016; dichiara il difetto di competenza funzionale in favore del giudice di pace per la parte dell'opposizione relativa alla cartella di pagamento n. 03420130004769936000; rigetta, per il resto, il ricorso e condanna parte opponente al pagamento delle spese le spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in complessive € 1.500,00
4 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 21 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1159/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Giovanni Carlo Tenuta Parte_1
opponente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Maria Alfano opposto
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Adolfo Valente opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.3.2024 ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo notificata dall'agente della riscossione il 27.2.2024 chiedendo “[..] annullare, ovvero dichiarare nulli, invalidi o inefficaci gli atti impugnati, ad iniziare da quelli presupposti ed antecedenti per finire alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202300003378000, notificata il 27.2.2024 dell'importo complessivo di € 3.304,14, di cui € 2.692,32 riguardano il pagamento preteso dalla e di cui trattasi, in ogni caso, accertare e dichiarare che la CP_3 [...]
resistente e/o l' non hanno diritto a procedere al fermo CP_1 CP_4
1 amministrativo del veicolo Toyota tg. GL205JR, né di richiedere le somme pretese le quali, comunque, non sono dovute, né sono esigibili [..]”.
Lamentava, in particolare: 1) l'insussistenza dell'an e del quantum debeautur, nonché del diritto a procedere alla esecuzione per parziale prescrizione, inesigibilità e decadenza dalla formazione del ruolo;
2) la violazione del diritto di difesa e dello statuto del contribuente nonché la carenza dei presupposti della pretesa creditoria;
3) l'inesigibilità del credito e la violazione dei principi di cooperazione, di correttezza e di buona fede.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 resistendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza e instando, in via subordinata e riconvenzionale, per la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 2.114,00 portato dai ruoli oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo.
si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva nonché di giurisdizione e di competenza e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, preliminarmente, essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza per la parte dell'opposizione riferita all'avviso di accertamento n. TDFTDFM000026/2016 venendo qui in considerazione pretese di natura tributaria, nonché il difetto competenza funzionale in favore del giudice di pace per la parte dell'opposizione riferita alla cartella di pagamento n. 03420130004769936000 siccome avente ad oggetto sanzioni per violazioni al codice della strada e, come tali, esulanti dalla competenza del giudice adito.
La presente opposizione deve, quindi, intendersi limitata alla parte relativa alle cartelle di pagamento n. 03420140048935821000 e n.
03420200027685110000 che afferiscono a crediti della
[...]
. Controparte_1
2 Tanto precisato, l'opposizione nella parte in cui si censura la violazione del diritto di difesa e dello statuto del contribuente nonché la violazione dei principi di cooperazione, di correttezza e di buona fede deve considerarsi inammissibile atteso che l'azione, sotto questo profilo, va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi e, come tale, assoggettata al termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c., che nella specie non è stato rispettato posto che la comunicazione preventiva di fermo impugnata è stata notificata il 27.2.2024 mentre il ricorso
è stato depositato il 22.3.2024, e dunque tardivamente.
Ciò detto, costituendosi in giudizio ha provato l'avvenuta notifica al CP_4 ricorrente delle cartelle di pagamento qui di interesse depositando i relativi avvisi di ricevimento, non oggetto di contestazione alcuna (cfr. fasc.
[...]
). Controparte_2
Non risulta che dette cartelle siano state opposte sicchè l'omessa impugnazione determina il consolidamento della pretesa creditoria in esse contenuta e la inammissibilità di censure che attengono al merito (an e quantum della pretesa), che la parte avrebbe dovuto/potuto proporre con la tempestiva impugnazione delle cartelle.
È quindi pure preclusa la doglianza relativa alla dedotta decadenza dalla iscrizione a ruolo (peraltro infondata riguardando le cartelle opposte non già crediti contributivi ma sanzioni per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali degli anni 2010 e 2011 e, comunque, non applicandosi ai crediti di
[...]
l'istituto della decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999, cfr. tra le CP_1 altre, Corte di Appello di Roma n. 3779/2019; Corte di Appello di Milano n.
993/2015; Corte di Appello di Catanzaro n. 210/2013; Trib. Salerno n.
250/2019; Trib. Napoli n. 4260/2019, n. 3530/2018, n. 5484/2015; Trib.
Bologna n. 475/2018; Trib. Roma n. 9492/2016, n. 8388/2016, n. 4586/2016,
n. 6066/2015; Trib. Bari n. 2093/2016).
Infondata è anche la doglianza sulla prescrizione del diritto.
Venendo qui in rilievo, per quanto detto, sanzioni per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali, giova ricordare la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di prescrizione dei contributi e dei crediti conseguenti a sanzioni della , l'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, Controparte_1
3 individua un distinto regime di prescrizione a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato (in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17
e 23), sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero. Infatti nel primo caso si configura l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre nel secondo caso, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione” (Cass. civ., sez. lav. 22.11.2021, n. 35873).
Nella specie il termine decennale non è decorso (stante l'omesso invio delle dichiarazioni) ed inoltre dalla notifica delle cartelle presupposte (avvenuta il
13.5.2015 ed il 5.5.2022, cfr. avvisi di ricevimento in fasc. ) a quella CP_4 dell'atto qui impugnato (27.2.2024) non è decorso il termine decennale.
Né, si osserva, coglie nel segno la censura che fa leva, con riferimento alla cartella n. 03420140048935821000, sulla applicazione dell'art. 4 del D.L.
119/2018 e sul conseguente annullamento ex lege non trattandosi di crediti rientranti nel perimetro applicativo di detta disposizione (non essendo, invero, credito iscritto a ruolo nel periodo compreso tra l'1.01.2010 e il 31.12.2010) e, tantomeno, quella che fa leva sulla chiesta rateizzazione chiesta dall'opponente in relazione alla cartella di pagamento n. 03420200027685110000 essendo, sul punto, sufficiente rilevare che - come osserva - l'istanza di CP_4 rateizzazione è stata presentata successivamente alla notifica del preavviso qui opposto.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza per la parte dell'opposizione relativa all'avviso di accertamento n. TDFTDFM000026/2016; dichiara il difetto di competenza funzionale in favore del giudice di pace per la parte dell'opposizione relativa alla cartella di pagamento n. 03420130004769936000; rigetta, per il resto, il ricorso e condanna parte opponente al pagamento delle spese le spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, in complessive € 1.500,00
4 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 21 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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