Articolo 9 della Legge 13 maggio 1978, n. 180
Articolo 8Articolo 10
Versione
17 maggio 1978
Art. 9. Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici

Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 .
Entrata in vigore il 17 maggio 1978