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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito dell'udienza ex art 281 sexies c.p.c. del 4 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 3137 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Loretta Severino in C.F._2 virtù di procura speciale in calce ex art 83 c.p.c. all'atto introduttivo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Agrigento nella via Dante
Alighieri 188
Attori opponenti
CONTRO
( cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Vella in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'indicato difensore in
Agrigento nella via delle Mura, n. 3
1 Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – delibera condominiale
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e Parte_1 Pt_2
, comproprietari di una unità immobiliare ubicata al primo piano del
[...] sito in Agrigento, proponevano opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 844/2022, emesso dall'intestato Tribunale il
27.09.2022 nell'ambito del procedimento monitorio n. R.g. 1765/2022, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 15.439,17 oltre gli interessi legali, spese e compensi della procedura.
A sostegno della opposizione hanno dedotto: 1) il difetto di rappresentanza del a procedere al recupero dei Controparte_1 crediti inerenti spese straordinarie in assenza di delibera assembleare di conferimento dell'incarico in tal senso per inesistenza della convocazione con lo specifico punto all'ordine del giorno;
2) grave inadempienza degli obblighi contrattuali e di legge da parte della ditta appaltatrice, in particolare si dolevano che il avesse preteso l'intera somma, CP_1 pro quota, richiesta per l'esecuzione dei lavori straordinari nonostante questi ultimi avessero raggiunto solo il 20% della loro esecuzione, ciò in violazione della legge n. 9/2014 istitutiva del c.d. Fondo lavori e dello stesso contratto di appalto che all'art. 14 prevedeva una anticipazione pari al 10% dell'importo del contratto oltre IVA, all'inizio effettivo dei lavori;
corresponsione degli ulteriori pagamenti mediante stati di avanzamento dei lavori ed il saldo entro 60 giorni dal collaudo;
3) Irregolarità urbanistica dei lavori sulle parti condominiali della palazzina, eseguiti in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Hanno concluso chiedendo la revoca del d.i. n. 844/2022 essendo la richiesta di pagamento erronea ed infondata in fatto ed in diritto, con refusione di spese, diritti ed onorari.
2 Si costituiva il in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., contestava le avverse difese, rilevava in particolare che in data
15.04.2022 l'assemblea condominiale deliberava i lavori straordinari da eseguirsi sulle parti comuni del Condominio come da computo metrico redatto dall'Arch. , approvava a maggioranza il preventivo Persona_1 della “Ditta Minio Costruzioni” per un importo di euro 134.784,04; in data
6.06.2022 l'assemblea approvava all'unanimità la ripartizione delle spese dei lavori condominiali;
che tali deliberazioni non venivano impugnate nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 1137 c.c.; che dunque l'approvazione assembleare dell'intervento del 15.04.2022 rappresentava l'atto costitutivo dell'obbligazione.
Rassegnava le seguenti conclusioni “ - preliminarmente: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in conformità al dettato normativo ( art. 63 comma I° c.c). - sempre in via preliminare: effettuata la delibazione sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutività concedere all'odierno opposto termini utili ad instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria in considerazione della materia della causa (condominio), nel merito: - rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese di giudizio.
Fatta esperire la procedura di mediazione obbligatoria, definita con esito negativo per mancata partecipazione degli opponenti, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 co 6, la causa, di natura squisitamente documentale, proseguiva senza svolgimento di attività istruttoria.
Precisate le conclusioni all'udienza del 3.12.2024, la causa veniva inviata all' udienza del 4.11.2025 per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine per deposito di note conclusive, sostituita dal deposito di note scritte con decreto del 22.09.2015.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati si osserva preliminarmente che l'opposizione non è fondata per i motivi che si vanno ad illustrare.
3 Parte attrice eccepisce che l'amministratore non avrebbe potuto agire per il recupero della spesa, in mancanza di un'espressa autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'amministratore di condominio può richiedere un decreto ingiuntivo per il recupero delle spese straordinarie anche in assenza di un piano di riparto approvato dall'assemblea.
La delibera assembleare che approva l'esecuzione dei lavori straordinari costituisce titolo sufficiente per agire nei confronti dei condomini morosi. In questo contesto, l'approvazione del piano di riparto ha un valore dichiarativo, mentre l'approvazione della spesa ha un valore costitutivo dell'obbligazione dei condomini.
Tutto ciò trova conferma: nell' art. 1129, co. 9, c.c., che stabilisce che l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito è esigibile, salvo una espressa dispensa da parte dell'assemblea e nell'art. 1131 c.c. che disciplina la rappresentanza in ambito condominiale e che detta i limiti della legittimazione attiva in capo all' amministratore alle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. o ai maggiori poteri a lui conferiti dall'assemblea.
Il combinato disposto di tali norme costituisce il fondamento per l'azione ingiuntiva che l'amministratore deve promuovere per evitare che il condominio patisca danni in conseguenza della morosità dei condomini.
Per procedere in tal senso l'amministratore non necessita di una delibera ad hoc da parte dell'assemblea dal momento che la procedura di riscossione degli oneri rientra tra le normali attribuzioni che gli sono attribuite.
Nel caso in esame l'azione promossa dall'amministratore è pienamente legittima.
Sul punto la S.C. ha ribadito due profili ben distinti della deliberazione assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti
4 comuni. Il primo è l'approvazione della spesa da parte dell'assemblea che ne riconosce la necessità in quella misura. Questo è il momento al quale si attribuisce il valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione alle relative spese (Cass. 14/10/2019, n. 25839).
Il secondo è la ripartizione della spesa tra i condòmini, con riguardo alla quale la misura del contributo dipende dal valore della proprietà di ciascuno o dall'uso che ciascuno può fare della cosa.
Questo momento ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo a esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione). In conseguenza di questa distinzione, pur in caso di mancata approvazione dello stato di ripartizione da parte dell'assemblea,
l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condòmino moroso, in forza dell'art. 1130, n. 3, c.c. .
A nulla valgono le vicende successive che hanno visto coinvolto la persona dell'amministratore del condominio, ed in particolare la delibera assembleare del 15.06.2023 di conferimento dell'incarico di amministratore alla società nella quale il Controparte_2 precedente amministratore assumeva la carica di legale rappresentante, che ha indotto alcuni condomini, tra cui gli odierni opponenti, ad intraprendere il procedimento di Volontaria Giurisdizione n. 964/2023, nei confronti dell'amministratore rag. e della società CP_3
, per la revoca dell'Amministratore. Controparte_2
Tale procedimento in effetti veniva definito con la revoca dell'amministratore, giusto Decreto di revoca dell'amministratore di condominio n. 14321/2024, emesso dal Tribunale di Agrigento in data
28.11.2024 prodotto in atti.
Tuttavia tale Decreto veniva revocato dalla Corte di Appello di Palermo con decreto del 06/06/2025 a seguito del reclamo proposto, tra gli altri, dall'amministratore p.t. del opposto. CP_1
5 Venendo alla legittimità del D.I. opposto e dunque alle somme in conseguenza richieste, va ricordato alla parte attrice che in dottrina e giurisprudenza si è ormai da tempo consolidata l'opinione per cui nel giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo il giudice deve solo verificare la sussistenza della pretesa economica ivi contenuta, nonché la validità della documentazione che ne costituisce la base ma non può in alcun modo entrare nel merito della delibera condominiale, dovendosi limitare alla mera verifica del perdurare della sua efficacia: “In tema di opposizione
a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art.
63 dip. Att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima;
tale delibera infatti costituisce titolo di credito del CP_1
e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere;
ne consegue che, proprio in ragione della diversità della materia del contendere, tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 cit. e quello di impugnazione della deliberazione condominiale in virtù della quale tale decreto è stato concesso, non esiste continenza, né pregiudizialità necessaria.” Cass. civ. Sez. II, 18-02-2003, n. 2387; ed ancora “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.” Cass. civ. Sez. Unite, 18-12-2009, n. 26629.
6 Ebbene, nel caso di specie il d.i. opposto è stato emanato sulla scorta delle seguenti delibere;
delibera del 15.04.2022 riferita ai lavori straordinari sulle parti comuni del
“ lavori prospetto”; CP_1 delibera del 06/06/2022 riferita alla ripartizione di spesa per i lavori da effettuare:
In relazione alle citate delibere non consta a questo giudicante che le stesse siano state oggetto di autonoma impugnazione e pertanto nessuna domanda ad esse riferita può essere esaminata in questa sede in quanto, come si è ampiamente detto, il giudizio di opposizione a Controparte_4 deve ritenersi circoscritto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della delibera assembleare d'approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere, con la conseguenza che le relative domande, debbono essere complessivamente rigettate.
L'impegno contrattuale dell'appaltatore verso il Condominio ex art. 14 del contratto di appalto non escludono né limitano il diritto del Condominio, e per esso del suo amministratore, di far valere i debiti di contribuzione ordinaria o straordinaria dei singoli condomini.
Così come la costituzione o meno del fondo speciale è irrilevante, trattandosi di circostanza estranea alla fattispecie costitutiva del credito, la sussistenza del quale dipendendo esclusivamente dall'approvazione dei lavori di rifacimento del prospetto, del lastrico solare e di tutte le spese connesse con apposita delibera non impugnata.
Va aggiunto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale delibera a condizione, tuttavia, che quest'ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione – ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione (Cass. Sez. Unite sentenza n. 9839/2021).
7 Parte attrice è quindi decaduta dalla richiesta di annullamento di detta delibera non avendola dedotta in via di azione nei termini perentori di cui all'art. 1137 secondo comma c.c..
Le su esposte considerazioni inducono al rigetto dell'opposizione proposta da e . Parte_1 Parte_2
Alla soccombenza segue la statuizione delle spese del presente giudizio, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/14 e con esclusione della fase istruttoria in quanto non si è effettivamente svolta, vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.3137/2022
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il d.i. n. n. 844/2022 del
27.09.2022 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna e al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite che liquida nella complessiva somma di € 2300,00 oltre rimborso spese forfetarie iva e cpa di legge.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 4.11.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e
8
nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito dell'udienza ex art 281 sexies c.p.c. del 4 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 3137 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa
DA
(C.F. ), ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Loretta Severino in C.F._2 virtù di procura speciale in calce ex art 83 c.p.c. all'atto introduttivo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Agrigento nella via Dante
Alighieri 188
Attori opponenti
CONTRO
( cod. fisc. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Vella in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'indicato difensore in
Agrigento nella via delle Mura, n. 3
1 Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – delibera condominiale
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e Parte_1 Pt_2
, comproprietari di una unità immobiliare ubicata al primo piano del
[...] sito in Agrigento, proponevano opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 844/2022, emesso dall'intestato Tribunale il
27.09.2022 nell'ambito del procedimento monitorio n. R.g. 1765/2022, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di € 15.439,17 oltre gli interessi legali, spese e compensi della procedura.
A sostegno della opposizione hanno dedotto: 1) il difetto di rappresentanza del a procedere al recupero dei Controparte_1 crediti inerenti spese straordinarie in assenza di delibera assembleare di conferimento dell'incarico in tal senso per inesistenza della convocazione con lo specifico punto all'ordine del giorno;
2) grave inadempienza degli obblighi contrattuali e di legge da parte della ditta appaltatrice, in particolare si dolevano che il avesse preteso l'intera somma, CP_1 pro quota, richiesta per l'esecuzione dei lavori straordinari nonostante questi ultimi avessero raggiunto solo il 20% della loro esecuzione, ciò in violazione della legge n. 9/2014 istitutiva del c.d. Fondo lavori e dello stesso contratto di appalto che all'art. 14 prevedeva una anticipazione pari al 10% dell'importo del contratto oltre IVA, all'inizio effettivo dei lavori;
corresponsione degli ulteriori pagamenti mediante stati di avanzamento dei lavori ed il saldo entro 60 giorni dal collaudo;
3) Irregolarità urbanistica dei lavori sulle parti condominiali della palazzina, eseguiti in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Hanno concluso chiedendo la revoca del d.i. n. 844/2022 essendo la richiesta di pagamento erronea ed infondata in fatto ed in diritto, con refusione di spese, diritti ed onorari.
2 Si costituiva il in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., contestava le avverse difese, rilevava in particolare che in data
15.04.2022 l'assemblea condominiale deliberava i lavori straordinari da eseguirsi sulle parti comuni del Condominio come da computo metrico redatto dall'Arch. , approvava a maggioranza il preventivo Persona_1 della “Ditta Minio Costruzioni” per un importo di euro 134.784,04; in data
6.06.2022 l'assemblea approvava all'unanimità la ripartizione delle spese dei lavori condominiali;
che tali deliberazioni non venivano impugnate nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 1137 c.c.; che dunque l'approvazione assembleare dell'intervento del 15.04.2022 rappresentava l'atto costitutivo dell'obbligazione.
Rassegnava le seguenti conclusioni “ - preliminarmente: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in conformità al dettato normativo ( art. 63 comma I° c.c). - sempre in via preliminare: effettuata la delibazione sulla richiesta di concessione della provvisoria esecutività concedere all'odierno opposto termini utili ad instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria in considerazione della materia della causa (condominio), nel merito: - rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese di giudizio.
Fatta esperire la procedura di mediazione obbligatoria, definita con esito negativo per mancata partecipazione degli opponenti, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 co 6, la causa, di natura squisitamente documentale, proseguiva senza svolgimento di attività istruttoria.
Precisate le conclusioni all'udienza del 3.12.2024, la causa veniva inviata all' udienza del 4.11.2025 per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine per deposito di note conclusive, sostituita dal deposito di note scritte con decreto del 22.09.2015.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati si osserva preliminarmente che l'opposizione non è fondata per i motivi che si vanno ad illustrare.
3 Parte attrice eccepisce che l'amministratore non avrebbe potuto agire per il recupero della spesa, in mancanza di un'espressa autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'amministratore di condominio può richiedere un decreto ingiuntivo per il recupero delle spese straordinarie anche in assenza di un piano di riparto approvato dall'assemblea.
La delibera assembleare che approva l'esecuzione dei lavori straordinari costituisce titolo sufficiente per agire nei confronti dei condomini morosi. In questo contesto, l'approvazione del piano di riparto ha un valore dichiarativo, mentre l'approvazione della spesa ha un valore costitutivo dell'obbligazione dei condomini.
Tutto ciò trova conferma: nell' art. 1129, co. 9, c.c., che stabilisce che l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito è esigibile, salvo una espressa dispensa da parte dell'assemblea e nell'art. 1131 c.c. che disciplina la rappresentanza in ambito condominiale e che detta i limiti della legittimazione attiva in capo all' amministratore alle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. o ai maggiori poteri a lui conferiti dall'assemblea.
Il combinato disposto di tali norme costituisce il fondamento per l'azione ingiuntiva che l'amministratore deve promuovere per evitare che il condominio patisca danni in conseguenza della morosità dei condomini.
Per procedere in tal senso l'amministratore non necessita di una delibera ad hoc da parte dell'assemblea dal momento che la procedura di riscossione degli oneri rientra tra le normali attribuzioni che gli sono attribuite.
Nel caso in esame l'azione promossa dall'amministratore è pienamente legittima.
Sul punto la S.C. ha ribadito due profili ben distinti della deliberazione assembleare che approvi un intervento di ristrutturazione delle parti
4 comuni. Il primo è l'approvazione della spesa da parte dell'assemblea che ne riconosce la necessità in quella misura. Questo è il momento al quale si attribuisce il valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione alle relative spese (Cass. 14/10/2019, n. 25839).
Il secondo è la ripartizione della spesa tra i condòmini, con riguardo alla quale la misura del contributo dipende dal valore della proprietà di ciascuno o dall'uso che ciascuno può fare della cosa.
Questo momento ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo a esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un'eventuale convenzione). In conseguenza di questa distinzione, pur in caso di mancata approvazione dello stato di ripartizione da parte dell'assemblea,
l'amministratore del condominio è comunque munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condòmino moroso, in forza dell'art. 1130, n. 3, c.c. .
A nulla valgono le vicende successive che hanno visto coinvolto la persona dell'amministratore del condominio, ed in particolare la delibera assembleare del 15.06.2023 di conferimento dell'incarico di amministratore alla società nella quale il Controparte_2 precedente amministratore assumeva la carica di legale rappresentante, che ha indotto alcuni condomini, tra cui gli odierni opponenti, ad intraprendere il procedimento di Volontaria Giurisdizione n. 964/2023, nei confronti dell'amministratore rag. e della società CP_3
, per la revoca dell'Amministratore. Controparte_2
Tale procedimento in effetti veniva definito con la revoca dell'amministratore, giusto Decreto di revoca dell'amministratore di condominio n. 14321/2024, emesso dal Tribunale di Agrigento in data
28.11.2024 prodotto in atti.
Tuttavia tale Decreto veniva revocato dalla Corte di Appello di Palermo con decreto del 06/06/2025 a seguito del reclamo proposto, tra gli altri, dall'amministratore p.t. del opposto. CP_1
5 Venendo alla legittimità del D.I. opposto e dunque alle somme in conseguenza richieste, va ricordato alla parte attrice che in dottrina e giurisprudenza si è ormai da tempo consolidata l'opinione per cui nel giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo il giudice deve solo verificare la sussistenza della pretesa economica ivi contenuta, nonché la validità della documentazione che ne costituisce la base ma non può in alcun modo entrare nel merito della delibera condominiale, dovendosi limitare alla mera verifica del perdurare della sua efficacia: “In tema di opposizione
a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art.
63 dip. Att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima;
tale delibera infatti costituisce titolo di credito del CP_1
e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del CP_1
a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere;
ne consegue che, proprio in ragione della diversità della materia del contendere, tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 cit. e quello di impugnazione della deliberazione condominiale in virtù della quale tale decreto è stato concesso, non esiste continenza, né pregiudizialità necessaria.” Cass. civ. Sez. II, 18-02-2003, n. 2387; ed ancora “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.” Cass. civ. Sez. Unite, 18-12-2009, n. 26629.
6 Ebbene, nel caso di specie il d.i. opposto è stato emanato sulla scorta delle seguenti delibere;
delibera del 15.04.2022 riferita ai lavori straordinari sulle parti comuni del
“ lavori prospetto”; CP_1 delibera del 06/06/2022 riferita alla ripartizione di spesa per i lavori da effettuare:
In relazione alle citate delibere non consta a questo giudicante che le stesse siano state oggetto di autonoma impugnazione e pertanto nessuna domanda ad esse riferita può essere esaminata in questa sede in quanto, come si è ampiamente detto, il giudizio di opposizione a Controparte_4 deve ritenersi circoscritto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della delibera assembleare d'approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere, con la conseguenza che le relative domande, debbono essere complessivamente rigettate.
L'impegno contrattuale dell'appaltatore verso il Condominio ex art. 14 del contratto di appalto non escludono né limitano il diritto del Condominio, e per esso del suo amministratore, di far valere i debiti di contribuzione ordinaria o straordinaria dei singoli condomini.
Così come la costituzione o meno del fondo speciale è irrilevante, trattandosi di circostanza estranea alla fattispecie costitutiva del credito, la sussistenza del quale dipendendo esclusivamente dall'approvazione dei lavori di rifacimento del prospetto, del lastrico solare e di tutte le spese connesse con apposita delibera non impugnata.
Va aggiunto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale delibera a condizione, tuttavia, che quest'ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione – ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione (Cass. Sez. Unite sentenza n. 9839/2021).
7 Parte attrice è quindi decaduta dalla richiesta di annullamento di detta delibera non avendola dedotta in via di azione nei termini perentori di cui all'art. 1137 secondo comma c.c..
Le su esposte considerazioni inducono al rigetto dell'opposizione proposta da e . Parte_1 Parte_2
Alla soccombenza segue la statuizione delle spese del presente giudizio, tenuto conto dei parametri medi di cui al DM 55/14 e con esclusione della fase istruttoria in quanto non si è effettivamente svolta, vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.3137/2022
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il d.i. n. n. 844/2022 del
27.09.2022 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna e al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite che liquida nella complessiva somma di € 2300,00 oltre rimborso spese forfetarie iva e cpa di legge.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 4.11.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e
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nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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