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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/11/2024, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
n. 528/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 528/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FRANCESCA VIVIANI e dell'avv. MATTESINI FEDERICO ( ) Indirizzo Telematico, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Via Calamandrei, 54 52100 Arezzo presso il difensore avv. FRANCESCA VIVIANI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3 TOMMASO CRISTALLI e dell'avv. DELLA GIOVAMPAOLA MARCO ( ) Indirizzo Telematico, giusta mandato a margine della C.F._4 comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMMASO
CRISTALLI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._5 TOMMASO CRISTALLI e dell'avv. DELLA GIOVAMPAOLA MARCO ( ) Indirizzo Telematico, giusta mandato a margine della C.F._4 comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMMASO
CRISTALLI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 20.5.2024, Parte_1
agisce nei confronti di e esponendo che ha CP_1 CP_2
intrattenuto un rapporto di lavoro, nella qualità di badante assistente a persona non autosufficiente, livello C SUPER, presso le strutture adibite ad assistenza per anziani, gestite dai coniugi e dall'1.8.2018 al 1.10.2020; che ha CP_2 CP_1
percepito la propria retribuzione in parte dalla ed in parte dal singolo CP_1
degente che viveva all'interno della struttura;
che i contratti di lavoro erano formalmente stipulati tra il ricorrente e i singoli anziani ospiti delle case di riposo, ma di fatto erano i resistenti a impartire direttive, organizzare il lavoro e eseguire i pagamenti delle retribuzioni;
che un accesso della Guardia di Finanza
e dell'Ispettorato del Lavoro avrebbe accertato che i resistenti fossero i veri datori di lavoro, gestendo l'attività lavorativa della ricorrente e degli altri dipendenti.
Chiede, pertanto, di ricondurre il rapporto di lavoro ai datori di lavoro effettivi, ovvero e e di conseguenza chiede le differenze CP_1 CP_2
retributive maturate per la prestazione lavorativa svolta, riconosciuta la relativa qualifica e il relativo inquadramento professionale, pari ad € 22.791,35.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente, chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Assumono, in particolare, che sono stati assunti con plurimi contratti lavorativi da più datori di lavoro che avevano scelto di soggiornare insieme ad altri conoscenti in età ormai avanzata, bisognosi di cure personali ed ausilio quotidiano per l'espletamento delle incombenze domestiche, in un contesto di c.d. “cohousing”; che entrambi hanno svolto prestazioni esclusivamente in favore di datori di lavoro allocati in strutture organizzate come “cohousing”; che hanno svolto anch'essi prestazioni lavorative eterodirette, in favore dei titolari dei rapporti contrattuali indicati e contestano di essere stati i datori di lavoro della ricorrente.
2 Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Occorre anzitutto precisare, che – in un contratto di durata a prestazioni corrispettive intuitus persona quale quello di lavoro – in tema di inadempimento delle obbligazioni sinallagmatiche e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore-lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Nei casi in cui invece – come nella presente fattispecie – l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento della subordinazione e del conseguente diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In particolare, per ciò che attiene la qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, questa va fatta considerando il profilo della eterodirezione (soggezione gerarchica e funzionale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro), ovvero i c.d. indici sussidiari di subordinazione, quali la continuità e durata del rapporto (stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa), le modalità di erogazione del compenso (individuazione di una retribuzione determinata su base oraria), la regolamentazione dell'orario di lavoro, l'assenza di una pur minima
3 organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti per l'espletamento della prestazione), l'insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
Elemento indefettibile – quindi – del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato;
hanno, inoltre, carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto
– possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta “autoqualificazione”), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo.
Orbene, traslando i menzionati principi alla fattispecie, si evince che parte ricorrente non allega né dimostra la sussistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti degli odierni resistenti.
La , infatti, fonda la propria pretesa sul verbale ispettivo della Pt_1
Guardia di Finanza che è stato acquisto al presente giudizio.
4 Tuttavia, dal predetto verbale non emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, in quanto il nome della ricorrente è meramente menzionato solo a pag. 5 del predetto verbale.
Si ritiene, pertanto, che tale accertamento non sia riferibile alla ricorrente.
Allo stesso tempo, occorre precisare che il mero richiamo ad accertamenti ispettivi non può esimere parte ricorrente dall'assolvere l'onere probatorio sulla medesima gravante, afferente la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa, cioè la sussistenza di un vincolo di eterodirezione intercorso, nel lasso temporale oggetto del thema decidendum, direttamente tra la e gli Pt_1
odierni resistenti, nonché l'idoneità delle mansioni concretamente assolte dalla ricorrente a consentirle di esigere l'applicazione del trattamento retributivo previsto.
Parte ricorrente, infatti, non soddisfa l'onere allegatorio – prima ancora che probatorio – volto a dimostrare la sussistenza della subordinazione, non dimostrando – né chiedendo di dimostrare – in cosa consisterebbe il potere direttivo dei resistenti, né quale fosse il periodo e l'orario di lavoro effettivamente svolto dalla lavoratrice.
Inoltre, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non potrebbe emergere dalla richiesta istruttoria testimoniale, atteso che parte ricorrente articola un capitolato di prove eccessivamente generico e non idoneo ad accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione fra le parti del presente giudizio né le modalità dello stesso.
La ricorrente, peraltro, non ha neanche allegato l'esercizio, da parte di e del potere disciplinare, inteso come esplicazione tipica della CP_1 CP_2 disciplina di cui all'art. 2106 c.c., manifestatosi nella facoltà di sanzionare le condotte inadempienti dei prestatori di lavoro. Siffatto potere, per consolidata giurisprudenza, è un elemento connaturato allo status stesso di datore di lavoro, imprescindibile per la reale configurabilità delle ulteriori prerogative datoriali concernenti l'organizzazione e la direzione delle prestazioni subordinate.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
5 Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in virtù dell'adesione di parte ricorrente alla proposta conciliativa formulata dal giudicante e della sproporzione economica in essere tra le parti.
P.Q.M.
L'intestato tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 13/11/2024
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 528/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FRANCESCA VIVIANI e dell'avv. MATTESINI FEDERICO ( ) Indirizzo Telematico, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Via Calamandrei, 54 52100 Arezzo presso il difensore avv. FRANCESCA VIVIANI
RICORRENTE nei confronti di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3 TOMMASO CRISTALLI e dell'avv. DELLA GIOVAMPAOLA MARCO ( ) Indirizzo Telematico, giusta mandato a margine della C.F._4 comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMMASO
CRISTALLI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._5 TOMMASO CRISTALLI e dell'avv. DELLA GIOVAMPAOLA MARCO ( ) Indirizzo Telematico, giusta mandato a margine della C.F._4 comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TOMMASO
CRISTALLI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 20.5.2024, Parte_1
agisce nei confronti di e esponendo che ha CP_1 CP_2
intrattenuto un rapporto di lavoro, nella qualità di badante assistente a persona non autosufficiente, livello C SUPER, presso le strutture adibite ad assistenza per anziani, gestite dai coniugi e dall'1.8.2018 al 1.10.2020; che ha CP_2 CP_1
percepito la propria retribuzione in parte dalla ed in parte dal singolo CP_1
degente che viveva all'interno della struttura;
che i contratti di lavoro erano formalmente stipulati tra il ricorrente e i singoli anziani ospiti delle case di riposo, ma di fatto erano i resistenti a impartire direttive, organizzare il lavoro e eseguire i pagamenti delle retribuzioni;
che un accesso della Guardia di Finanza
e dell'Ispettorato del Lavoro avrebbe accertato che i resistenti fossero i veri datori di lavoro, gestendo l'attività lavorativa della ricorrente e degli altri dipendenti.
Chiede, pertanto, di ricondurre il rapporto di lavoro ai datori di lavoro effettivi, ovvero e e di conseguenza chiede le differenze CP_1 CP_2
retributive maturate per la prestazione lavorativa svolta, riconosciuta la relativa qualifica e il relativo inquadramento professionale, pari ad € 22.791,35.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente, chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Assumono, in particolare, che sono stati assunti con plurimi contratti lavorativi da più datori di lavoro che avevano scelto di soggiornare insieme ad altri conoscenti in età ormai avanzata, bisognosi di cure personali ed ausilio quotidiano per l'espletamento delle incombenze domestiche, in un contesto di c.d. “cohousing”; che entrambi hanno svolto prestazioni esclusivamente in favore di datori di lavoro allocati in strutture organizzate come “cohousing”; che hanno svolto anch'essi prestazioni lavorative eterodirette, in favore dei titolari dei rapporti contrattuali indicati e contestano di essere stati i datori di lavoro della ricorrente.
2 Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Occorre anzitutto precisare, che – in un contratto di durata a prestazioni corrispettive intuitus persona quale quello di lavoro – in tema di inadempimento delle obbligazioni sinallagmatiche e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore-lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Nei casi in cui invece – come nella presente fattispecie – l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento della subordinazione e del conseguente diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
In particolare, per ciò che attiene la qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, questa va fatta considerando il profilo della eterodirezione (soggezione gerarchica e funzionale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro), ovvero i c.d. indici sussidiari di subordinazione, quali la continuità e durata del rapporto (stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa), le modalità di erogazione del compenso (individuazione di una retribuzione determinata su base oraria), la regolamentazione dell'orario di lavoro, l'assenza di una pur minima
3 organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti per l'espletamento della prestazione), l'insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
Elemento indefettibile – quindi – del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato;
hanno, inoltre, carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto
– possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta “autoqualificazione”), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo.
Orbene, traslando i menzionati principi alla fattispecie, si evince che parte ricorrente non allega né dimostra la sussistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti degli odierni resistenti.
La , infatti, fonda la propria pretesa sul verbale ispettivo della Pt_1
Guardia di Finanza che è stato acquisto al presente giudizio.
4 Tuttavia, dal predetto verbale non emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, in quanto il nome della ricorrente è meramente menzionato solo a pag. 5 del predetto verbale.
Si ritiene, pertanto, che tale accertamento non sia riferibile alla ricorrente.
Allo stesso tempo, occorre precisare che il mero richiamo ad accertamenti ispettivi non può esimere parte ricorrente dall'assolvere l'onere probatorio sulla medesima gravante, afferente la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa, cioè la sussistenza di un vincolo di eterodirezione intercorso, nel lasso temporale oggetto del thema decidendum, direttamente tra la e gli Pt_1
odierni resistenti, nonché l'idoneità delle mansioni concretamente assolte dalla ricorrente a consentirle di esigere l'applicazione del trattamento retributivo previsto.
Parte ricorrente, infatti, non soddisfa l'onere allegatorio – prima ancora che probatorio – volto a dimostrare la sussistenza della subordinazione, non dimostrando – né chiedendo di dimostrare – in cosa consisterebbe il potere direttivo dei resistenti, né quale fosse il periodo e l'orario di lavoro effettivamente svolto dalla lavoratrice.
Inoltre, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non potrebbe emergere dalla richiesta istruttoria testimoniale, atteso che parte ricorrente articola un capitolato di prove eccessivamente generico e non idoneo ad accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione fra le parti del presente giudizio né le modalità dello stesso.
La ricorrente, peraltro, non ha neanche allegato l'esercizio, da parte di e del potere disciplinare, inteso come esplicazione tipica della CP_1 CP_2 disciplina di cui all'art. 2106 c.c., manifestatosi nella facoltà di sanzionare le condotte inadempienti dei prestatori di lavoro. Siffatto potere, per consolidata giurisprudenza, è un elemento connaturato allo status stesso di datore di lavoro, imprescindibile per la reale configurabilità delle ulteriori prerogative datoriali concernenti l'organizzazione e la direzione delle prestazioni subordinate.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
5 Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in virtù dell'adesione di parte ricorrente alla proposta conciliativa formulata dal giudicante e della sproporzione economica in essere tra le parti.
P.Q.M.
L'intestato tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 13/11/2024
Il giudice
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