Sentenza 27 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/10/2023, n. 15953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15953 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2023
N. 15953/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09551/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9551 del 2023, proposto da
TR IC, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Emilio Abbate, Marco Alunni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ferdinando Emilio Abbate in Orte, via dei Gladiatori 12;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per per l’esecuzione del giudicato
formatosi sull’ordinanza di assegnazione NRGE 25725/2019 emessa dal Tribunale di Roma -III sezione es. mobiliari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza di assegnazione indicata in epigrafe, emessa all’esito di pignoramento, effettuato da parte istante, ex art. 5 quinquies, comma II, Legge n. 89/2001, presso il Ministero della Giustizia (debitore, nei suoi confronti, di somme liquidate a titolo equa riparazione).
Il Ministero della giustizia non si è costituto in giudizio.
All’odierne camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza di assegnazione indicata in epigrafe.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione (ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma, dichiarazioni ex art. 5 sexies l. n. 89/01, notificati all’amministrazione e certificato di non proposta opposizione) comprovante, anche alla luce dell’attestazione di conformità agli originali delle copie depositate in giudizio, l’esistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 5 e ss. l. n. 89/01 per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Come richiesto da parte ricorrente, l’accoglimento della domanda comporta la condanna del Ministero della giustizia al pagamento, oltre che delle somme evidenziate nel provvedimento di cui è stata chiesta l’esecuzione, anche delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio di ottemperanza come quantificate nel gravame, purché debitamente documentate (Cons. Stato n. 1498/17; Cons. Stato n. 1465/14; TAR Campania – Napoli n. 4477/19).
Per questi motivi la domanda di esecuzione è fondata e deve essere accolta.
Per l’effetto, il Tribunale condanna il Ministero della giustizia ad eseguire, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento, il decreto decisorio in epigrafe indicato e a pagare, altresì, le spese successive alla formazione del titolo esecutivo purchè debitamente documentate.
Nell’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero intimato il Tribunale, così come richiesto da parte ricorrente, nomina, sin d’ora, ai sensi dell’art. 5 sexies comma 8 l. n. 89/01, il commissario ad acta nella persona del responsabile p.t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con formale provvedimento, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, condanna il Ministero della giustizia ad eseguire, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento, il decreto decisorio in epigrafe indicato e a pagare, altresì, le spese successive alla formazione del titolo esecutivo purché debitamente documentate;
2) nell’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero intimato nomina, sin d’ora, il commissario ad acta nella persona del responsabile p.t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con formale provvedimento, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni;
3) condanna il Ministero della giustizia a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in complessivi euro trecentocinquanta/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Cicchese | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO