Ordinanza collegiale 7 aprile 2022
Ordinanza collegiale 28 ottobre 2022
Decreto presidenziale 12 maggio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00363/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da AR DI, nella qualità di erede VI DI, morto l’11.2.2021, rappresentata e difesa dagli avv.ti Augusto Chiosi, PEC augustochisi@avvocatinapoli.legalmail.it, Fabrizio Ciampa, PEC fabriziociampa@avvocatinapoli.legalmail.it, e HE NO, PEC margheritapagano@avvocatinapoli.legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Ruoti, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Coscia, PEC avv.antoniocoscia@arubapec.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
della Del. C.C. n. 81 del 28.12.2020 (pubblicata sul sito internet del Comune di Ruoti dal 21.1.2021 al 5.2.2021 e notificata il 30.1.2021, in allegato alla nota comunale del 25.1.2021), con la quale il Comune di Ruoti ha disposto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato, destinato ad attività di ristorazione, denominato “Villa Ruffo”, sito nella Contrada Faggeta e censito in catasto al foglio n. 10, particella n. 944, e della sua area di sedime;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la Determinazione n. 280 del 9.6.2021 (notificata l’1.7.2021), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ruoti, dopo aver richiamato la predetta Del. C.C. n. 81 del 28.12.2020, oltre a confermare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del suddetto immobile e della sua area di sedime, ha anche disposto la trascrizione di tale acquisizione nei Pubblici Registri Immobiliari “con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruoti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 72 bis cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Ordinanza n. 2 del 25.11.2019 (notificata in allegato alla lettera-raccomandata a.r. prot. n. 10721 dell’11.12.2019, ricevuta il 20.12.2019) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ruoti ha ingiunto alla sig.ra NA DI, nella qualità di Amministratrice di Sostegno del sig. V. S., la demolizione, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 380/2001, del fabbricato, destinato ad attività di ristorazione, denominato “Villa Ruffo”, sito nella Contrada Faggeta e censito in catasto al foglio n. 10, particella n. 944, con l’espressa avvertenza che, decorso il termine di 90 giorni, il predetto immobile, l’area di sedime ed anche i terreni foglio di mappa n. 17, particelle nn. 611, 612 e 617, sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale e sarebbe stata irrogata la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001 da € 2.000,00 a € 20.000.
La sig.ra NA DI, nella qualità di Amministratrice di Sostegno del sig. VI DI, prima con Ric. n. 197/2019 ha impugnato le suddette note del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 1218 del 4.2.2019 e prot. n. 641 del 28.2.2019 e la citata Del. C.C. n. 77 del 17.12.2018 e poi con Ric. n. 113/2020 ha impugnato la predetta Ordinanza n. 2 del 25.11.2019.
Tali Ricorsi n. 197/2019 e n. 113/2020 sono stati respinti da questo Tribunale con la Sentenza n. 493 del 27.7.2020.
Successivamente, il Comune di Ruoti con Del. C.C. n. 81 del 28.12.2020 (pubblicata sul sito internet del Comune di Ruoti dal 21.1.2021 al 5.2.2021 e notificata il 30.1.2021, in allegato alla nota comunale del 25.1.2021) ha disposto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato, destinato ad attività di ristorazione, denominato “Villa Ruffo”, sito nella Contrada Faggeta e censito in catasto al foglio n. 10, particella n. 944, e della sua area di sedime.
La sig.ra AR DI, nella qualità di erede VI DI, morto l’11.2.2021, con il ricorso introduttivo, notificato il 30.3.2021 e depositato il 28.4.2021, ha impugnato la predetta Del. C.C. n. 81 del 28.12.2020, deducendo le stesse censure, già articolate con i suddetti Ricorsi n. 197/2019 e n. 113/2020.
In seguito, con Determinazione n. 280 del 9.6.2021 (notificata l’1.7.2021) il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ruoti, dopo aver richiamato la predetta Del. C.C. n. 81 del 28.12.2020, oltre a confermare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del suddetto immobile e della sua area di sedime, ha anche disposto la trascrizione di tale acquisizione nei Pubblici Registri Immobiliari “con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
La ricorrente, con atto di motivi aggiunti, notificato il 28.9.2021 presso l’indirizzo di posta elettronica comune.ruoti@ruoti.gov.it ed a mezzo posta in data 29.9/1.10.2021, ha impugnato la predetta Determinazione n. 280 del 9.6.2021, deducendo le stesse censure, già articolate con i suddetti Ricorsi n. 197/2019 e n. 113/2020.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ruoti, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti, ha anche eccepito l’inammissibilità dei predetti gravami, in quanto non era stata impugnata la precedente Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ruoti n. 526 del 9.11.2020 (notificata il 4.12.2020), di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001 nella misura minima di € 2.000,00.
Poiché la ricorrente aveva appellato la suddetta Sentenza TAR Basilicata n. 493 del 27.7.2020 con il Ric. n. 8781/2020, questo giudizio è stata sospeso ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm. con Ordinanza TAR Basilicata n. 748 del 28.10.2022, con l’avvertenza dell’onere “a carico di chi vi abbia interesse, di proseguire il processo con le modalità ed i termini perentori previsti dall’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., a pena di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm.”.
Il predetto giudizio di appello alla Sentenza TAR Basilicata n. 493 del 27.7.2020, attivato con il Ric. n. 8781/2020, è stato dichiarato estinto con Decreto n. 1258 del 7.11.2024, in quanto: 1) dopo la fissazione dell’Udienza Pubblica dell’11.7.2024, con istanza del 29.5.2024 era stata chiesta l’interruzione del giudizio per la morte di VI DI in data 11.2.2021 (istanza non presentata dinanzi al TAR Basilicata prima dell’Udienza Pubblica del 5.10.2022, sebbene nell’epigrafe del ricorso introduttivo era stata già evidenziata la circostanza della morte del sig. VI DI in data 11.2.2021), “al fine di consentire la costituzione, se interessati, degli eredi o degli eventuali aventi diritto per la prosecuzione del giudizio; 2) con Decreto n. 868 del 4.6.2024 il giudizio di appello è stato interrotto ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., con l’avvertenza che avrebbe dovuto essere riassunto, ai sensi dell’art. 80, comma 3, cod. proc. amm., a cura della parte più diligente, con apposito atto, notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di 90 giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquista mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; 3) nessuna delle parti costituite aveva proseguito o riassunto il giudizio nei termini previsti dall’art. 80 cod. proc. amm..
Con Decreto n. 20 del 12.5.2025 (notificato dalla Segreteria di questo Tribunale alle parti con pec di pari data 12.5.2025) il Presidente del TAR Basilicata ha fissato, ai sensi dell’art. 72 bis cod. proc. amm., la Camera di Consiglio dell’11.6.2024, rilevando d’ufficio la questione, dell’estinzione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., in quanto, dopo la sospensione con la suddetta Ordinanza TAR Basilicata n. 748 del 28.10.2022, non era stata presentata, ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm., l’istanza di fissazione udienza entro 90 giorni dalla definizione del giudizio di appello alla Sentenza TAR Basilicata n. 493 del 27.7.2020 con il citato Decreto n. 1258 del 7.11.2024.
Nella Camera di Consiglio del 21.5.2025 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.
Ciò stante, al Collegio non rimane altro che dichiarare, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), cod. proc. amm., l’estinzione del presente giudizio, per quanto già precisato nel predetto Decreto n. 20 del 12.5.2025.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo Unificato rimane definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara estinto il presente giudizio.
Spese compensate, con l’irripetibilità del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO