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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 890/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 890/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
IS LD e dell'Avv. DOMENICA GUALFETTI, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
IA AL, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.06.2025 ha chiesto che il Tribunale CP_1 pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_2
Il ricorrente ha esposto:
[...]
-di aver contratto matrimonio in RN (TR) in data 25.04.1977 con CP_2
[...]
-che dall'unione coniugale sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, e divenuta intollerabile anche la convivenza, proponevano ricorso per separazione consensuale;
-che l'accordo raggiunto veniva omologato in data 24.05.2011 dal Tribunale di Terni con la previsione della corresponsione della somma di € 500,00 mensili per il mantenimento della moglie a carico del marito;
- di avere sempre osservato puntualmente gli accordi presi;
-che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi;
-che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma di tutte le condizioni della separazione;
con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di cessazione degli Controparte_2 effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti, e aderendo a quanto richiesto da parte ricorrente, precisando di non godere di un reddito proprio, essendosi dedicata alla cura dei figli e poi dei nipoti e di vivere esclusivamente del contributo al mantenimento pari ad € 500,00 mensili disposto col decreto di omologa della separazione corrisposto dal ricorrente. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'obbligo di corresponsione del mantenimento da parte di CP_1 della somma di € 500,00, oltre Istat annuale;
con vittoria di spese.
[...]
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, hanno dichiarato: di vivere in immobile di proprietà della di lui madre senza oneri, di CP_1 svolgere l'attività lavorativa di impiegato con reddito mensile netto € 1.100 per 13 mensilità e di non avere proprietà immobiliari;
di vivere in immobile in usufrutto di cui sono nudi proprietari i Controparte_2 figli, di essere casalinga e di avere reddito mensile netto di € 500,00 quale assegno di mantenimento corrisposto dal ricorrente e di non avere proprietà immobiliari.
I difensori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del Pm.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data della separazione e della definizione del procedimento;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte con rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
- corrisponderà a assegno di mantenimento di 500 euro al CP_1 Controparte_2 mese con decorrenza dal mese di ottobre 2025 oltre ISTAT annuale da corrispondere con le modalità già in essere;
- Spese compensate “.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni del divorzio sopra riportate.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
n RN (TR) il 25.04.1977 alle condizioni congiunte riportate in Controparte_2 parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di NARNI (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1977, atto n. 33, parte II, serie A); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 3 dicembre 2025.
.
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 890/2025 promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
IS LD e dell'Avv. DOMENICA GUALFETTI, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
IA AL, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04.06.2025 ha chiesto che il Tribunale CP_1 pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_2
Il ricorrente ha esposto:
[...]
-di aver contratto matrimonio in RN (TR) in data 25.04.1977 con CP_2
[...]
-che dall'unione coniugale sono nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, e divenuta intollerabile anche la convivenza, proponevano ricorso per separazione consensuale;
-che l'accordo raggiunto veniva omologato in data 24.05.2011 dal Tribunale di Terni con la previsione della corresponsione della somma di € 500,00 mensili per il mantenimento della moglie a carico del marito;
- di avere sempre osservato puntualmente gli accordi presi;
-che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi;
-che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma di tutte le condizioni della separazione;
con vittoria di spese.
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di cessazione degli Controparte_2 effetti civili del matrimonio, sussistendone i presupposti, e aderendo a quanto richiesto da parte ricorrente, precisando di non godere di un reddito proprio, essendosi dedicata alla cura dei figli e poi dei nipoti e di vivere esclusivamente del contributo al mantenimento pari ad € 500,00 mensili disposto col decreto di omologa della separazione corrisposto dal ricorrente. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'obbligo di corresponsione del mantenimento da parte di CP_1 della somma di € 500,00, oltre Istat annuale;
con vittoria di spese.
[...]
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, hanno dichiarato: di vivere in immobile di proprietà della di lui madre senza oneri, di CP_1 svolgere l'attività lavorativa di impiegato con reddito mensile netto € 1.100 per 13 mensilità e di non avere proprietà immobiliari;
di vivere in immobile in usufrutto di cui sono nudi proprietari i Controparte_2 figli, di essere casalinga e di avere reddito mensile netto di € 500,00 quale assegno di mantenimento corrisposto dal ricorrente e di non avere proprietà immobiliari.
I difensori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del Pm.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data della separazione e della definizione del procedimento;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte con rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c.:
“- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
- corrisponderà a assegno di mantenimento di 500 euro al CP_1 Controparte_2 mese con decorrenza dal mese di ottobre 2025 oltre ISTAT annuale da corrispondere con le modalità già in essere;
- Spese compensate “.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni del divorzio sopra riportate.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
n RN (TR) il 25.04.1977 alle condizioni congiunte riportate in Controparte_2 parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di NARNI (TR) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1977, atto n. 33, parte II, serie A); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 3 dicembre 2025.
.
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti