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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3192/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3192/2021 promossa da:
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, Largo Augusto n. 1/A, elettivamente domiciliata in Lamezia
Terme, Piazza 5 dicembre n. 1, presso lo studio dell'avv. NEDO CORTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. – P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in , Corso Gelone n. 17, rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. SALVATORE PALILLO (pec: , Email_1
giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del giugno 2021 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento di €. 106.073,34, oltre €. 10.341,06 a Controparte_1
titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002 maturati alla data del 29.6.2021, interessi di mora maturandi, interessi anatocistici e, infine, €. 1.080,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 del menzionato testo normativo. L'attrice ha esposto di esser divenuta titolare, in virtù di un contratto di cessione stipulato con scrittura privata con sottoscrizione autenticata e notificato all'amministrazione ceduta, dei crediti vantati dalla società nei confronti di quest'ultima – rimasti parzialmente insoluti o soddisfatti CP_2
tardivamente -, rappresentati dalle fatture n. 6750300165 del 2.1.2020, n. 6750349030 del 2.11.2020,
n. 6750336678 del 4.8.2020, n. 6750344447 del 5.10.2020, n. 6750332259 del 9.7.2020, n.
6750327838 del 10.6.2020, n. 6750323413 del 12.5.2020, n. 6750324080 del 14.5.2020, n.
6750346167 del 14.10.2020, n. 6750341574 del 15.9.2020, n. 6750341576 del 15.9.2020, n.
6750337639 del 17.8.2020, n. 6750314646 del 18.3.2020, n. 6750346810 del 19.10.2020, n.
6750325274 del 22.5.2020, n. 6750304714 del 24.1.2020, n. 6750338548 del 24.8.2020, n.
6750338549 del 24.8.2020, n. 6750342947 del 24.9.2020, n. 6750325649 del 26.5.2020, n.
6750330286 del 26.6.2020, n. 6750326043 del 28.5.2020, n. 6750326044 del 28.5.2020, n.
6750326045 del 28.5.2020, n. 6750330493 del 29.6.2020, n. 6750348604 del 29.10.2020, n.
6750330696 del 30.6.2020.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'ottobre 2021 si è costituita in giudizio l'
[...]
chiedendo il rigetto della domanda avversaria. Controparte_1
La convenuta ha eccepito la insussistenza di qualsiasi debito a titolo di capitale ed interessi, avendo essa provveduto all'integrale saldo delle succitate fatture, fatta eccezione di quella recante n.
6750327838 del 10.6.2020, non saldata per non esserle mai stata trasmessa attraverso il Sistema di
Interscambio, nonché di quelle recanti n. 675032413 del 12.5.2020 e n. 6750326043 del 28.5.2020, saldate in minor misura in quanto parzialmente stornate dalla società cedente con l'emissione di note di credito.
Quanto alle somme richieste a titolo di risarcimento delle spese di recupero ex art. 6 del decr. lgs. n.
231/2002, l' ha dedotto che quest'ultima norma andrebbe Controparte_1 interpretata nel senso che l'importo forfettario di €. 40,00 dovrebbe essere rapportato non al numero delle fatture emesse dal creditore (nella specie, pari a 27), bensì al numero delle transazioni intercorse tra le parti e invocate in giudizio (nella specie, pari a 1).
Alla prima udienza, su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con la memoria depositata ai sensi del n. 2 della norma da ultimo richiamata, l'
[...]
ha rappresentato di aver rifiutato la cessione stipulata tra Controparte_1 Parte_1
e con nota prot. n. 792 del 15.2.2019. CP_2
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. ha dato atto dell'intervenuto Parte_1 parziale pagamento, in pendenza dell'odierno giudizio, dei crediti per capitale e interessi di cui alle fatture n. 6750324080 del 14.5.2020, n. 6750337639 del 17.8.2020, n. 6750314646 del 18.3.2020, n. 6750338548 del 24.8.2020, n. 6750325649 del 26.5.2020, n. 6750330286 del 26.6.2020, n.
6750326044 del 28.5.2020 e n. 6750326045 del 28.5.2020.
Conseguentemente, l'attrice ha chiesto condannare l' al Controparte_1 pagamento del minor importo di €. 11.278,67 per sorte capitale, oltre €. 4.540,82 per interessi di mora ex artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002 maturati alla data del 22.8.2022, interessi di mora maturandi, interessi anatocistici, nonché €. 1.080,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 del medesimo test normativo.
Rinviata la causa per precisazione delle conclusioni, con istanza del 17.11.2023 la convenuta ha sollecitato il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267
T.F.U.E., al fine di conseguire pronuncia pregiudiziale interpretativa in ordine all'art. 6 della Direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Vista la superiore istanza e la novità della questione, è stato concesso alle parti termine per note.
Depositate queste ultime, la causa è stata nuovamente rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui essa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Passando al merito dell'odierna vicenda, la domanda di pagamento proposta da Parte_1
va parzialmente accolta.
[...]
È noto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre spetta alla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (e la scadenza del termine, laddove previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., per tutte, Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
2.1. Ebbene, in primo luogo, deve ritenersi provato che sia divenuta titolare dei Parte_1
crediti per cui è causa.
Invero, sin dall'atto introduttivo (v. all. 2 dell'atto di citazione) l'attrice ha documentato di aver stipulato con la società in data 21.11.2018, nelle forme della scrittura privata con CP_2
sottoscrizione autenticata dal notaio, un contratto di cessione: - avente ad oggetto crediti futuri (v. art. 1, pag. 1 del contratto: “1.1 Il cedente “Roche Società per
Azioni”, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (Legge Factoring) e nel rispetto delle formalità previste dalla legge, cede al Cessionario “ , che accetta ed acquista, i Crediti Futuri vantati nei Parte_1 confronti di ciascun Debitore”) e, precisamente, “crediti relativi a prestazioni di beni e/o servizi rese a valere su contratti o rapporti stipulati e/o da stipulare tra il Cedente e il Debitore e documentati da fatture che saranno emesse a far data dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre
2020 (di seguito, i Crediti Futuri)” (v. punto A delle premesse, pag. 1 del contratto);
- relativo alle posizioni creditorie che “potrà vantare nei confronti dei debitori indicati CP_2 sub Allegato A al presente (ciascuno, il Debitore)” (v. sempre punto A delle premesse, pag. 1 del contratto), ivi inclusa la “Azienda Sanitaria Prov. Siracusa (v. pag. 3 P.IVA_2 dell'Allegato A del contratto);
- avente ad oggetto i relativi accessori (v. art. 1, pag. 1 del contratto: “1.2 La cessione dei Crediti
Futuri comprende tutti gli interessi maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie
e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono gli stessi, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione o pretesa (anche di danni), azione ed eccezioni sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti Futuri e al loro esercizio”).
I sopra esposti criteri di identificazione delle posizioni creditorie oggetto di cessione risultano senz'altro soddisfatti dai crediti azionati nell'odierno giudizio, poiché questi ultimi sono sorti nei confronti dell' a fronte di rapporti di fornitura di prodotti Controparte_1
sanitari e farmaceutici intercorsi con (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta, CP_2 ove si legge che “la nella qualità di fornitrice di prodotti sanitari e Parte_2 farmaceutici”) e sono rappresentati da fatture tutte emesse nell'anno 2020 (v. il prospetto di cui all'all. 4 dell'atto di citazione).
La medesima attrice ha poi dimostrato che l'atto traslativo è stato notificato all'amministrazione ceduta a mezzo posta elettronica certificata del 23.11.2018 (v. file .eml di accettazione e consegna, all. 3 e 3-bis dell'atto di citazione;
v., ad indiscutibile riprova dell'avvenuta notificazione – sia pur con l'indicazione di una data differente -, la nota prot. n. 792 del 15.2.2019 dell'Azienda convenuta, contenuta all'all. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della convenuta, in cui si legge:
“in merito a quanto in oggetto indicato, in data 05 febbraio 2019 è stata notificata vostra cessione del credito atto Notai – registrato a Milano il 21/11/2018 n. 38734 Persona_1 Persona_2 serie 1T in favore di .”). Parte_1
Di contro, non può ritenersi processualmente provato che l' Controparte_1 abbia rifiutato la cessione, così determinandone l'inefficacia. È noto che, discostandosi dalla disciplina dettata dal codice civile, il codice dei contratti pubblici – art. 117 del decr. lgs. n. 163/2006, poi abrogato e confluito nell'art. 106, comma 13, del decr. lgs. n.
50/2016, applicabile ratione temporis – dispone che le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate alle amministrazioni debitrici;
le stesse, inoltre, diventano efficaci e opponibili alle amministrazioni cedute qualora queste ultime non le rifiutino nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione (cfr. art. 117, commi 2 e 3: “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”; “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”; cfr. art. 106, comma 13: “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”).
Orbene, come fondatamente osservato dall'attrice (v. le specifiche contestazioni a pag. 2 della comparsa conclusionale), l'eccezione della convenuta deve reputarsi tardiva, in quanto sollevata per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (cfr., per la cristallizzazione del thema decidendum con il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Cass. Civ. Sez. I
14.9.2021, n. 24724, per cui “la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”; v. anche Cass. Civ. Sez. III 9.9.2021,
n. 24415). Come ancora evidenziato da (v. pag. 2 della comparsa conclusionale), deve Parte_1 rilevarsi che l' se, per un verso, ha prodotto la nota prot. n. Controparte_1
792 del 15.2.2019, con la quale avrebbe inteso comunicare alla cedente la propria volontà CP_2
di non accettare la cessione dei crediti intercorsa con (v. all. 3 della memoria ex Parte_1
art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), per altro verso, pur in presenza di specifica contestazione della controparte, ha omesso di documentarne sia l'effettiva notificazione alla cedente e alla cessionaria
(non essendo stato prodotto né l'avviso di ricevimento di un'ipotetica notificazione a mezzo del servizio postale, né i file .eml di accettazione e consegna di un'ipotetica notificazione a mezzo posta elettronica certificata, apparendo anzi quello indicato nella nota un indirizzo di posta elettronica ordinaria – v. pag. 1 dell'allegato: “ ” –), sia il Controparte_3 Email_2
perfezionamento del procedimento notificatorio nel termine di legge.
Per tali ragioni, la cessione dei crediti stipulata da con ed avente ad Parte_1 CP_2 oggetto posizioni creditorie vantate nei confronti dell' in Controparte_1 data 21.11.2018 deve reputarsi senz'altro efficace.
2.2. Appurato quanto sopra, occorre vagliare la fondatezza delle pretese attoree.
2.3. Devono ritenersi dovute a le somme da questa richieste a titolo di interessi Parte_1
di mora ex artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002 sull'importo delle fatture n. 6750300165 del 2.1.2020,
n. 6750349030 del 2.11.2020, n. 6750336678 del 4.8.2020, n. 6750344447 del 5.10.2020, n.
6750332259 del 9.7.2020, n. 6750346167 del 14.10.2020, n. 6750341574 del 15.9.2020, n.
6750341576 del 15.9.2020, n. 6750346810 del 19.10.2020, n. 6750325274 del 22.5.2020, n.
6750304714 del 24.1.2020, n. 6750338549 del 24.8.2020, n. 6750342947 del 24.9.2020, n.
6750330493 del 29.6.2020, n. 6750348604 del 29.10.2020, n. 6750330696 del 30.6.2020 (v. il prospetto a pag. 2 dell'atto di citazione, nonché quello aggiornato a pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.).
Sul punto non può condividersi la tesi dell' , secondo cui, Controparte_1
avendo essa integralmente pagato i crediti rappresentati dalle succitate fatture ed essendo pertanto la sorte capitale pari a zero, nessuna somma andrebbe corrisposta all'attrice a titolo di interessi (v. pag.
2 della comparsa di costituzione e risposta: “b. Parte attrice reclama il pagamento della sorte capitale … pari a zero … e degli interessi di mora ai sensi dell'art.4 D. Lgs. 231/2002. Ebbene, è evidente che gli interessi di mora non possono essere corrisposti laddove, come nella fattispecie in esame, le fatture oggetto di contestazione sono state interamente saldate. Nello specifico, si deduce che in ordine ai pretesi interessi moratori, a parte ogni considerazione relativa alla loro genericità, gli stessi presentano evidenti elementi di incertezza, stante la palese indeterminatezza della domanda relativa alla sorte capitale. In altri termini, solo dopo l'esatta quantificazione della sorte capitale, del tutto errata nella citazione in giudizio e palesemente smentita dall'odierna produzione documentale … V. All.1 …, potranno calcolarsi correttamente gli effettivi interessi. Il quantum calcolato da controparte è palesemente illegittimo, poiché relazionato ad un importo per sorte capitale del tutto inesistente”; v. anche pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “B)
Sugli interessi moratori ed anatocistici In merito agli interessi moratori ed anatocistici si rinvia a quanto esposto nella comparsa di costituzione, precisando che gli stessi non sono in alcun modo dovuti, stante la palese infondatezza ed inammissibilità della domanda relativa alla sorte capitale, in quanto non sussiste alcun debito pendente in capo all'odierna convenuta. In altri termini, non può essere accolto il quantum calcolato illegittimamente da controparte, poiché relazionato ad un importo per sorte capitale del tutto inesistente”).
Si rende necessario premettere che l'art. 3 del decr. lgs. n. 231/2002 prevede il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo di una transazione commerciale (cfr. art. 3: “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile”).
La ratio della normativa è quella di costituire un valido strumento, anche deterrente, per indurre all'adempimento tutti quei soggetti che, pur stipulando contratti nei quali è chiaramente indicato il termine di pagamento, non ne rispettano la scadenza, provocando, in un rilevante numero di casi, situazioni di squilibrio finanziario.
Dall'esame delle definizioni contenute nell'art. 2 del decreto si desume che per l'applicazione della relativa disciplina è necessario, da un punto di vista oggettivo, che tra le parti sia intercorso un contratto comportante la consegna di merci o la prestazione di servizi in cambio del pagamento di un corrispettivo in denaro – nella specie, fornitura di prodotti sanitari e farmaceutici (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta: “la nella qualità di fornitrice di prodotti Parte_2 sanitari e farmaceutici”) – e, da un punto di vista soggettivo, che le parti della transazione siano imprenditori, liberi professionisti o una pubblica amministrazione – nella specie, una società e un ente di natura pubblicistica – (cfr. art. 2, comma 1: “ai fini del presente decreto si intende per: a)
“transazioni commerciali”: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”; b) “pubblica amministrazione”: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; “c) “imprenditore”: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”).
Dall'esame dell'art. 4 si evince invece che gli interessi, calcolati sull'importo delle singole fatture, sono dovuti a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento fino alla data dell'effettivo saldo (cfr. art. 4, comma 1: “1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”).
Invero, quanto alla sussistenza di un credito a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale,
l' non ha contestato che la cedente avesse Controparte_1 CP_2
maturato nei suoi confronti, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese, i crediti di cui alle fatture n. 6750300165 del 2.1.2020, n. 6750349030 del 2.11.2020, n. 6750336678 del 4.8.2020, n.
6750344447 del 5.10.2020, n. 6750332259 del 9.7.2020, n. 6750346167 del 14.10.2020, n.
6750341574 del 15.9.2020, n. 6750341576 del 15.9.2020, n. 6750346810 del 19.10.2020, n.
6750325274 del 22.5.2020, n. 6750304714 del 24.1.2020, n. 6750338549 del 24.8.2020, n.
6750342947 del 24.9.2020, n. 6750330493 del 29.6.2020, n. 6750348604 del 29.10.2020, n.
6750330696 del 30.6.2020.
La stessa ha anzi confermato di aver provveduto al saldo di siffatte fatture (v. sempre pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta, nonché il prospetto prodotto quale all. 1 alla medesima), producendo finanche gli avvisi di pagamento indirizzati a (all. 2 della memoria ex art. CP_2
183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
In merito alla tardività del pagamento del corrispettivo, invece, in seno all'atto introduttivo
[...]
ha predisposto un prospetto di calcolo degli interessi di mora oggi richiesti Parte_1
giudizialmente, indicando dettagliatamente, per ciascuna delle fatture emesse da CP_2 importo, data di emissione, termine di pagamento e data di incasso, quest'ultima successiva al termine di pagamento (v. pag. 2 dell'atto di citazione).
La medesima attrice ha prodotto inoltre una tabella riepilogativa degli esiti della trasmissione delle fatture all'amministrazione ceduta attraverso il Sistema di Interscambio (all. 4 dell'atto di citazione).
Orbene, nei propri scritti difensivi l' non ha mai contestato Controparte_1
le superiori allegazioni e, segnatamente, di aver ricevuto e saldato le fatture nelle date sopra indicate.
Per altro verso, la veridicità delle date di incasso indicate nel prospetto predisposto dall'attrice risulta persino avvalorata dal raffronto con le date dei mandati di pagamento riportate dalla convenuta nella documentazione dalla medesima prodotta, essendo del tutto ragionevole il decorso di un breve lasso di tempo tra l'emissione del mandato di pagamento e l'accredito delle somme al destinatario (si veda, ad esempio, la fattura n. 6750300165 del 2.1.2020, in relazione alla quale l'attrice allega che l'incasso sia avvenuto in data 11.3.2021 – cfr. prospetto a pag. 2 dell'atto di citazione o a pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., prima riga – e la convenuta deduce che per il saldo della medesima sia stato emesso mandato di pagamento n. 5982 del 9.3.2021 – cfr. all. 1 della comparsa di costituzione e risposta, prima riga;
cfr. all. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pag. 1 –
; si veda ancora, sempre ad esempio, la fattura n. 6750349030 del 2.11.2020, in relazione alla quale l'attrice allega che l'incasso sia avvenuto in data 11.3.2021 – cfr. prospetto a pag. 2 dell'atto di citazione o a pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., seconda riga – e la convenuta deduce l'emissione del mandato di pagamento n. 5898 in data 8.3.2021 – cfr. all. 1 della comparsa di costituzione e risposta, seconda riga;
cfr. all. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pag.
2 –).
Per quanto sopra, deve ritenersi provato che l' abbia pagato Controparte_1
i corrispettivi di cui alle fatture n. 6750300165 del 2.1.2020, n. 6750349030 del 2.11.2020, n.
6750336678 del 4.8.2020, n. 6750344447 del 5.10.2020, n. 6750332259 del 9.7.2020, n. 6750346167 del 14.10.2020, n. 6750341574 del 15.9.2020, n. 6750341576 del 15.9.2020, n. 6750346810 del
19.10.2020, n. 6750325274 del 22.5.2020, n. 6750304714 del 24.1.2020, n. 6750338549 del
24.8.2020, n. 6750342947 del 24.9.2020, n. 6750330493 del 29.6.2020, n. 6750348604 del
29.10.2020, n. 6750330696 del 30.6.2020 tardivamente.
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 3 e 4 del decr. lgs. n. 231/2002 la convenuta va condannata a corrispondere a sull'importo di ogni singola fattura, a decorrere dal giorno Parte_1
successivo alla relativa data di scadenza e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora maturati, nella misura di cui all'art. 5 del citato testo normativo, pari a complessivi €. 3.316,82 alla data dell'atto di citazione del 29.6.2021, secondo il prospetto ivi allegato dall'attrice.
Sono dovuti a anche gli interessi anatocistici nel rispetto di quanto stabilito Parte_1 dall'art. 1283 c.c.
2.4. Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio ha chiesto altresì condannare Parte_1
l' al pagamento dei crediti rappresentati dalle fatture n. Controparte_1
6750324080 del 14.5.2020 di €. 1.644,60, n. 6750337639 del 17.8.2020 di €. 34.419,30, n.
6750314646 del 18.3.2020 di €. 31.247,40, n. 6750338548 del 24.8.2020 di €. 27.535,40, n.
6750325649 del 26.5.2020 di €. 1.644,60, n. 6750330286 del 26.6.2020 di €. 3.289,20, n. 6750326044 del 28.5.2020 di €. 1.644,60, n. 6750326045 del 28.5.2020 di €. 1.644,60, rimasti insoluti, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002 - fino alla data dell'effettivo pagamento - ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. (v. il prospetto a pag. 1) l'attrice ha poi dato atto che in pendenza del giudizio l'amministrazione convenuta ha eseguito pagamenti, che la stessa creditrice ha imputato in parte al capitale e in parte agli interessi pretesi, residuando in suo favore:
- quanto alla fattura n. 6750324080 del 14.5.2020, dell'originario importo di €. 1.644,60, €. 162,76 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso dell'8.10.2021;
- quanto alla fattura n. 6750337639 del 17.8.2020, dell'originario importo di €. 34.419,30, €.
2.427,58 per capitale ed €. 226,78 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021;
- quanto alla fattura n. 6750314646 del 18.3.2020, dell'originario importo di €. 31.247,40, €.
3.242,04 per capitale ed €. 244,79 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021;
- quanto alla fattura n. 6750338548 del 24.8.2020, dell'originario importo di €. 27.535,40, €.
1.899,94 per capitale ed €. 179,84 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021;
- quanto alla fattura n. 6750325649 del 26.5.2020, dell'originario importo di €. 1.644,60, €. 145,83 per capitale ed €. 11,95 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021;
- quanto alla fattura n. 6750330286 del 26.6.2020, dell'originario importo di €. 3.289,20, €. 269,37 per capitale ed €. 23,07 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021;
- quanto alla fattura n. 6750326044 del 28.5.2020, dell'originario importo di €. 1.644,60, €. 145,11 per capitale ed €. 11,93 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021;
- quanto alla fattura n. 6750326045 del 28.5.2020, dell'originario importo di €. 1.644,60, €. 145,11 per capitale ed €. 11,93 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021.
2.4.1. Pure tali somme devono ritenersi dovute a Controparte_4
. Per quel che concerne le somme pretese a titolo di capitale, va rilevato che, anche in tal caso,
[...]
l' non ha contestato l'originaria esistenza dei crediti ex Controparte_1
adverso azionati, ovverosia che la cedente avesse maturato nei suoi confronti, quale CP_2
corrispettivo delle prestazioni rese, i crediti rappresentati dalle succitate fatture, poi ceduti a
[...]
Parte_1 La convenuta ha piuttosto eccepito l'intervenuta estinzione degli stessi mediante pagamenti (v. sempre pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta: “a. La pretesa creditoria spiegata dalla
nei confronti dell' è del tutto infondata e priva di riscontro probatorio, Parte_1 Controparte_5
nonché in totale contrasto alla realtà fattuale, così come emerge palesemente dal Prospetto di Sintesi, dalla cui analisi, come avanti detto, traspare che l' ha già saldato interamente la sua Controparte_5 posizione debitoria. L'odierna convenuta si riserva di produrre, con la memoria ex art. 183 co. 6 n.2, tutta la documentazione contabile … mandati di pagamento, Note di credito, ecc. … a supporto di quanto riportato nel suddetto Prospetto di sintesi.”; v. il prospetto prodotto quale all. 1 della comparsa, righe 8, 10, 12, 13, 20, 21, 23 e 24; v. ancora gli avvisi di pagamento prodotti quale all. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pagg. 8, 10 e 12).
L'attrice, dal canto suo, non ha contestato ed anzi ha confermato l'esecuzione dei pagamenti dedotti dall'avversaria, ma li ha imputati in parte al capitale e in parte agli interessi moratori (v. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.: “preliminarmente si dà atto della situazione creditoria alla data del 22-8-2022 a seguito dei pagamenti che sono stati trasmessi dalla cedente , CP_2
pagamenti che vengono fatti propri con la valuta che viene riportata nello schema che segue, nel quale viene indicata per singola fattura, il numero la data l'importo nominale, l'importo eventualmente incassato, l'imputazione operata dal creditore ex art. 1194 cpc dei pagamenti intervenuti, il capitale residuo, gli interessi di mora residui”).
Ora, in disparte l'assenza di contestazioni sul punto ad opera della convenuta, siffatta imputazione risulta in linea con il disposto dell'art. 1194 c.c., rubricato “imputazione del pagamento agli interessi”, secondo cui “1. Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
2. Il pagamento fatto in conto di capitale
e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
Dalla lettura della norma, dettata nell'ottica di favorire il creditore, si evince infatti come, laddove l'obbligazione abbia prodotto interessi o generato spese, spetti a questi decidere a cosa imputare il pagamento del debitore, ben potendo imputarlo prima agli interessi e alle spese e in ultimo al capitale.
Nella specie non solo si è attenuta alla superiore norma, ma ha persino adottato Parte_1 una soluzione di favore per l' , avendo imputato i pagamenti Controparte_1 eseguiti da quest'ultima a parziale estinzione sia degli interessi di mora sia del capitale, pur potendo prima estinguere totalmente gli interessi moratori e poi imputare il residuo a parziale estinzione del capitale.
Ebbene, attesa, per un verso, la legittimità dell'imputazione compiuta da e Parte_1 considerato, per altro verso, che l'odierna convenuta non ha provato l'esecuzione di pagamenti ulteriori rispetto a quelli imputati, spettano senz'altro a le somme per sorte Parte_1 capitale di cui alle fatture n. 6750337639 del 17.8.2020, n. 6750314646 del 18.3.2020, n. 6750338548 del 24.8.2020, n. 6750325649 del 26.5.2020, n. 6750330286 del 26.6.2020, n. 6750326044 del
28.5.2020 e n. 6750326045 del 28.5.2020 che residuano all'esito dell'imputazione dei pagamenti, pari a complessivi €. 8.274,98.
2.4.3. Parimenti spettano all'attrice le somme che residuano a titolo di interessi di mora maturati dal giorno successivo alla data di scadenza delle fatture e fino alla data dei pagamenti.
Invero, anche per le sopra indicate fatture oltre a produrre la già citata tabella Parte_1
riepilogativa degli esiti della trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (all. 4 dell'atto di citazione), ha predisposto un prospetto di calcolo degli interessi di mora richiesti giudizialmente, indicando per ciascuna importo, data di emissione, termine di pagamento e data di incasso, quest'ultima successiva al termine di pagamento (v. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3
c.p.c.).
Allegazioni che, ancora una volta, l' non ha contestato e la Controparte_1
cui veridicità risulta anzi confortata dalla documentazione dalla medesima prodotta (per la fattura n.
6750324080 del 14.5.2020 cfr. il prospetto a pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte attrice, nel quale viene indicata quale data di incasso l'8.10.2021, con l'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta, riga 8, e l'all. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pag. 8, di parte convenuta, nei quali viene indicata quale data di emissione del mandato di pagamento il
30.9.2021; per le restanti fatture cfr. sempre il prospetto a pag. 1 della memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c. di parte attrice, nel quale viene indicata quale data di incasso il 21.9.2021, con l'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta, righe 10, 12, 13, 20, 21, 23 e 24, e l'all. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, pagg. 10 e 12, nei quali viene indicata quale data di emissione del mandato di pagamento l'11.8.2021; v. infine pag. 15 della comparsa conclusionale dell' , ove, esplicitamente, si fa menzione del fatto che talune Controparte_1
“fatture … sono state pagate con qualche mese di ritardo”).
Pertanto, stante la pacifica tardività dei pagamenti eseguiti dalla convenuta, sono dovuti a
[...]
dal giorno successivo alla data di scadenza delle fatture n. 6750324080 del 14.5.2020, Parte_1
n. 6750337639 del 17.8.2020, n. 6750314646 del 18.3.2020, n. 6750338548 del 24.8.2020, n.
6750325649 del 26.5.2020, n. 6750330286 del 26.6.2020, n. 6750326044 del 28.5.2020, n.
6750326045 del 28.5.2020 e fino alla data degli incassi, gli interessi di mora maturati, ammontanti, all'esito dell'imputazione compiuta dall'attrice, a complessivi €. 873,05.
2.4.4. Andranno poi corrisposti a anche gli interessi di mora maturandi fino alla Parte_1 data dell'effettivo pagamento sulle somme che residuano a titolo di capitale, nonché gli interessi anatocistici nel rispetto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.
2.5. Non può, invece, ritenersi dovuto all'attrice l'importo di €. 2.051,02 rappresentato dalla fattura n. 6750327838 del 10.6.2020.
Invero, sin dall'atto costitutivo l' ha eccepito, quale fatto Controparte_1
impeditivo della pretesa avversaria, la mancata trasmissione della fattura in esame attraverso il
Sistema di Interscambio (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta: “dopo una verifica al fascicolo processuale, l'odierna convenuta ha accertato che tutte le fatture erano state interamente saldate ad eccezione: 1) fattura n.67503227838 del 10 giugno 2020, con scadenza 10 agosto 2020,
Cont dell'importo di € 2.256,12, la quale non è pervenuta all' di in quanto non inviata al CP_1
S.D.I.”; v. anche pag. 1 della comparsa conclusionale;
v. pag. 3 della memoria di replica: “nello specifico, controparte ha depositato con il doc. 4 esclusivamente un mero prospetto riepilogativo delle presunte fatture emesse … il predetto prospetto conferma le deduzioni dell' e Controparte_1
l'inammissibilità delle argomentazioni di parte avversa, in quanto: - la riga relativa alla fatt. n.
6750327838 del 10/06/2020 risulta priva di indicazioni, a differenza delle altre fatture per le quali è indicata la dicitura “esito positivo”, con la conseguenza che evidentemente è stata rifiutata dal sistema di interscambio, come già rappresentato dall' ”). Controparte_5
In proposito va rilevato che la legge n. 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell'art. 10, d.l. n. 201/2011, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 214/2011, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
In particolare, l'art. 1, comma 209, prevede che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
Inoltre, ai sensi del successivo comma 210, è fatto esplicito divieto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare pagamenti, anche parziali, in assenza dell'invio della fattura in forma elettronica.
A tal fine, la legge in esame ha istituito il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione e demandato al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la regolamentazione attuativa.
In ossequio a tali previsioni, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013 n.
55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, ha definito una serie di regole tecniche e individuato, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica stabilito dal citato art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007. In particolare, l'art. 6, comma 3, del suddetto decreto prevede l'operatività dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle centrali con decorrenza dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto, ossia dal
6.6.2015.
Il termine in questione è stato poi anticipato al 31.3.2015, in virtù di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014.
Il comma 6 del citato art. 6, inoltre, vieta espressamente alle amministrazioni di accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio e di procedere, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, ai pagamenti sino all'invio delle fatture in formato elettronico.
La fatturazione elettronica opera, dunque, in via obbligatoria con riferimento a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Ebbene, alla luce della superiore disciplina, costituendo il credito azionato da il Parte_1
corrispettivo della cessione di beni – segnatamente, fornitura di prodotti sanitari e farmaceutici (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta: “la nella qualità di fornitrice Parte_2 di prodotti sanitari e farmaceutici”) – nei confronti di una Pubblica Amministrazione – ovverosia l' –, incombeva senz'altro sull'attrice l'onere di provare che Controparte_1 la fattura n. 6750327838 del 10.6.2020 fosse stata trasmessa dalla fornitrice all'odierna CP_2
convenuta attraverso il Sistema di Interscambio, producendone il relativo esito.
Onere che pur a fronte della specifica eccezione avversaria, non ha assolto. Parte_1
Conseguentemente, posto che la richiamata disciplina vieta alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare pagamenti, anche parziali, in assenza dell'invio della fattura in forma elettronica, il credito rappresentato dalla fattura n. 6750327838 del 10.6.2020 deve ritenersi inesigibile, non potendo l'attrice pretenderne il pagamento.
Per l'effetto, non possono ritenersi dovuti neppure i chiesti interessi di mora.
2.6. Occorre in ultimo soffermarsi sulle fatture n. 6750323413 del 12.5.2020 dell'importo di €.
1.401,94 e n. 6750326043 del 28.5.2020 dell'importo di €. 1.644,60, in relazione alle quali
[...] ha chiesto condannare l' al pagamento del Parte_1 Controparte_1 residuo credito di €. 127,45, quanto alla prima fattura, ed €. 1.079,49, quanto alla seconda, oltre interessi di mora maturati e maturandi fino alla data dell'incasso (v. sempre prospetto a pag. 1 dell'atto di citazione).
2.6.1. Ebbene, in primo luogo, non possono ritenersi dovute le somme richieste dall'attrice a titolo di capitale. Invero, deve osservarsi che nei propri scritti difensivi l' ha Controparte_1 rappresentato che, all'indomani della trasmissione delle suddette fatture, ha emesso delle CP_2 note di credito che ne rettificavano l'ammontare, riducendolo a quello poi dalla convenuta effettivamente saldato, ossia €. 1.274,49 quanto alla fattura n. 6750323413 del 12.5.2020 ed €. 565,11 quanto alla fattura n. 6750326043 del 28.5.2020 (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta:
“Dopo una verifica al fascicolo processuale, l'odierna convenuta ha accertato che tutte le fatture erano state interamente saldate ad eccezione: … 2) fattura n. 675032413 del 12.5.2020, con scadenza
12 luglio 2020, dell'importo di € 1.401,94 stornata con la fattura n. 6751310204/2021”; v. pag. 1 della comparsa conclusionale: “b. Costituitasi in giudizio entro i prescritti termini processuali,
l' prontamente rappresentava che tutte le fatture erano Controparte_1 state interamente saldate, ad eccezione: … • fattura n. 675032413 del 12.5.2020, con scadenza 12 luglio 2020, dell'importo di € 1.401,94 stornata con la fattura n. 6751310204/2021. • fattura n.
6750326043 del 28.05.2020 con scadenza 27.07.2020, dell'importo di € 729,57 pagata in parte con mandato n. 13181/2021 e in parte con N.C. n. 51417/2018.”; cfr. anche l'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta, riga 7: “storno FT 6751310204/2021” e riga 22: “Pagata con mandato n.
13181/21 + NC 51417/2008”; cfr. all. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pag. 22:
“Riferimento 6750326043 28/05/2020 Descrizione NC 51417/2008 Da 2008/51417 NC Roche s.p.a.
CIGZBC21CC6EF -1.079,49”).
Alla luce delle regole in tema di riparto dell'onere della prova e diversamente da quanto sostenuto dall'attrice (v. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “circa la contestazione avanzata dall'ente alla fattura n. 675032413 del 12.5.2020 si rileva che lo storno che l'ente assume avvenuto da parte della Cedente non risulta provato e comunque non è opponibile a in quanto Parte_1
successivo alla notifica della cessione del credito e per altro a dire da parte della convenuta sarebbe afferente ad altra fattura”; v. pag. 1 della comparsa conclusionale: “circa la contestazione avanzata dall'ente alla fattura n. 675032413 del 12.5.2020 si rileva che lo storno che l'ente assume avvenuto da parte della Cedente non risulta provato e comunque non è opponibile a in quanto Parte_1
la stessa, se esiste, sarebbe successiva alla notifica della cessione del credito e per altro a dire da parte della convenuta sarebbe afferente ad altra fattura. Sul punto all'esito dell'istruttoria si osserva che l'ente si era riservato al momento della costituzione di depositare la nota di credito ma non vi ha poi provveduto e pertanto anche tale contestazione è infondata”), considerato che le fatture non costituiscono documenti idonei a provare l'esistenza e l'entità dei crediti ivi individuati e considerato che, nella specie, l' ha contestato l'entità dei crediti ex Controparte_1
adverso azionati, spettava non a questa provare l'avvenuta rettifica delle fatture n. 6750323413 del 12.5.2020 e n. 6750326043 del 28.5.2020, bensì a provare l'esatta entità dei Parte_1
crediti per il cui pagamento ha agito giudizialmente.
In altri termini, a fronte delle censure della convenuta - debitrice, incombeva sull'attrice – creditrice, che oggi agisce per l'adempimento, l'onere di provare che i crediti maturati da a titolo CP_2
di corrispettivo delle prestazioni di cui alle fatture n. 6750323413 del 12.5.2020 e n. 6750326043 del
28.5.2020, crediti ad essa pervenuti a seguito di cessione, ammontassero, rispettivamente, ad €.
1.401,94 e 1.644,60, piuttosto che ad €. 1.274,49 ed €. 565,11. invece non ha assolto siffatto onere. Parte_1
2.6.2. Sempre in relazione alle succitate fatture, non possono ritenersi dovuti all'attrice neppure gli interessi di mora richiesti.
Si rammenta, infatti, che, secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del decr. lgs. n. 231/2002, gli stessi sono dovuti al creditore, nella misura di cui all'art. 5 del citato testo normativo, sull'importo della singola fattura, a decorrere dal giorno successivo alla relativa data di scadenza e fino alla data dell'effettivo pagamento.
Nella specie, tuttavia, quanto dedotto dall' in ordine Controparte_1 all'avvenuta rettifica delle fatture n. 6750323413 del 12.5.2020 e n. 6750326043 del 28.5.2020 ha reso incerto non solo l'importo di queste ultime, ma anche il relativo termine di pagamento, sì da impedire il calcolo degli interessi di mora pretesi.
3. In conclusione, la domanda di va parzialmente accolta e l' Parte_1 [...]
va condannata al pagamento in suo favore di: Controparte_1
- complessivi €. 3.316,82 a titolo di interessi di mora ex artt. 3 e 4 del decr. lgs. n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento delle fatture n. 6750300165 del 2.1.2020, n. 6750349030 del 2.11.2020, n.
6750336678 del 4.8.2020, n. 6750344447 del 5.10.2020, n. 6750332259 del 9.7.2020, n. 6750346167 del 14.10.2020, n. 6750341574 del 15.9.2020, n. 6750341576 del 15.9.2020, n. 6750346810 del
19.10.2020, n. 6750325274 del 22.5.2020, n. 6750304714 del 24.1.2020, n. 6750338549 del
24.8.2020, n. 6750342947 del 24.9.2020, n. 6750330493 del 29.6.2020, n. 6750348604 del
29.10.2020, n. 6750330696 del 30.6.2020, oltre agli interessi anatocistici nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.;
- complessivi €. 8.274,98, a titolo di capitale residuo, ed €. 873,05, a titolo di interessi di mora residui, sulle fatture n. 6750324080 del 14.5.2020, n. 6750337639 del 17.8.2020, n. 6750314646 del
18.3.2020, n. 6750338548 del 24.8.2020, n. 6750325649 del 26.5.2020, n. 6750330286 del
26.6.2020, n. 6750326044 del 28.5.2020, n. 6750326045 del 28.5.2020, oltre interessi di mora maturandi - fino alla data dell'effettivo pagamento del capitale residuo - ed interessi anatocistici nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.
4. In ultimo, in applicazione dell'art. 6 del decr. lgs. n. 231/2002, è dovuto a a Parte_1
titolo di risarcimento del danno per il mancato tempestivo pagamento da parte dell'
[...]
delle fatture sopra indicate, l'ulteriore importo di €. 960,00 (pari ad €. Controparte_1 Pt_3
40,00 per n. 24 fatture).
Ricorre, a tal riguardo, una forma di risarcimento “automatico” (tale da non richiedere alcuna costituzione in mora) e “forfettario”, da ritenersi collegato ad ogni singola fattura inadempiuta, come sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale - chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., sull'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7/UE
(del quale l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 costituisce norma di recepimento), sulla premessa che la direttiva 2011/7 stabilisca un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto all'art. 6, paragrafo 1,
e ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento - ha chiarito che l'importo forfettario minimo di €. 40,00 “è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”
(cfr. C.G.U.E., Sent. 20.10.2022, BFF Finance Iberia SAU c. Gerencia de la Junta Controparte_6
de Castilla y León, Causa C-585/2020; v., per la legittimità del superiore addebito, Trib. Siracusa
Sez. II 29.4.2024, n. 1046).
Ancora, come già osservato da questo Tribunale, “deve ritenersi manifestamente infondata la questione di pregiudizialità interpretativa dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, alla luce di quanto di recente statuito in proposito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35092/2023. La Suprema Corte ha evidenziato che la linea emergente sul punto dalle più recenti pronunce della Corte di giustizia è quella della sollecitazione delle amministrazioni pubbliche al rispetto della regolarità dei pagamenti, con particolare attenzione alla materia sanitaria, per l'importanza del budget collegato e per il numero di imprese coinvolte. Un recupero di efficienza nella riduzione dei tempi di pagamento recherà con sé un abbattimento dei costi connessi agli interessi per i ritardi, mentre la sottrazione dello Stato debitore alla sua responsabilità per la mancanza di un tempestivo adempimento delle transazioni commerciali lo esporrebbe al palpabile rischio di esporsi nuovamente ad una procedura di infrazione. Tali considerazioni consentono di ricondurre il rapporto tra la struttura privata accreditata (tra cui il soggetto privato operante nel settore farmaceutico) che ha svolto le sue prestazioni in favore dei fruitori del Servizio sanitario nazionale e chiede quanto dovuto per il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate e l'ente pubblico che, all'interno della Regione, è obbligato
a corrispondere i corrispettivi per tali prestazioni, nell'ambito della nozione di transazione commerciale intercorsa tra un imprenditore e il SSN e quindi nell'ambito di applicabilità della particolare disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 per sanzionare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Non vi sono elementi per ritenere che le attività svolte da tali soggetti provati debbano essere sottratte, in caso di ritardi nei pagamenti da parte dell'Amministrazione pubblica, all'ambito di applicabilità della disciplina, di ispirazione comunitaria, che compensa con interessi particolarmente elevati il ritardo nel pagamento. L'unica eccezione prevista dalle stesse
Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sentenza n. 26496/2020) è quella circoscritta alle farmacie nel caso in cui dispensano farmaci salvavita;
evenienza che non risulta essere stata dedotta nel caso di specie. Per cui, sia la fonte dell'attività svolta, sia le caratteristiche di tale attività rendono le prestazioni di servizio ai fruitori del SSN erogate dalle strutture private accreditate pienamente riconducibili nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto transazioni commerciali svolte da un imprenditore con la pubblica amministrazione. Alla luce di quanto precede, non si ritengono sussistenti gli estremi per accogliere l'istanza di pregiudizialità interpretativa sollevata dalla parte opponente” (così Trib. Siracusa Sez. II ord. 22.3.2024).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'
[...]
. Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, alla luce dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, tenuto conto del credito complessivamente riconosciuto all'attrice e del fatto che parte di quest'ultimo è stata soddisfatta dopo l'instaurazione del Parte_1
giudizio (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3192/2021, ogni altra istanza disattesa:
- condanna a pagare a la somma di: - Controparte_1 Parte_1
€. 3.316,82 a titolo di interessi di mora ex artt. 3 e 4 del decr. lgs. n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento delle fatture n. 6750300165 del 2.1.2020, n. 6750349030 del 2.11.2020, n. 6750336678 del 4.8.2020, n. 6750344447 del 5.10.2020, n. 6750332259 del 9.7.2020, n. 6750346167 del
14.10.2020, n. 6750341574 del 15.9.2020, n. 6750341576 del 15.9.2020, n. 6750346810 del
19.10.2020, n. 6750325274 del 22.5.2020, n. 6750304714 del 24.1.2020, n. 6750338549 del
24.8.2020, n. 6750342947 del 24.9.2020, n. 6750330493 del 29.6.2020, n. 6750348604 del
29.10.2020, n. 6750330696 del 30.6.2020, oltre agli interessi anatocistici nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.; - €. 8.274,98, a titolo di capitale residuo, ed €. 873,05, a titolo di interessi di mora residui, sulle fatture n. 6750324080 del 14.5.2020, n. 6750337639 del 17.8.2020, n.
6750314646 del 18.3.2020, n. 6750338548 del 24.8.2020, n. 6750325649 del 26.5.2020, n. 6750330286 del 26.6.2020, n. 6750326044 del 28.5.2020, n. 6750326045 del 28.5.2020, oltre interessi di mora maturandi - fino alla data dell'effettivo pagamento del capitale residuo - ed interessi anatocistici nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.;
- condanna a pagare a l'importo di €. Controparte_1 Parte_1
960,00 ai sensi dell'art. 6 del decr. lgs. n. 231/2002;
- condanna a pagare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 3.2.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3192/2021 promossa da:
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano, Largo Augusto n. 1/A, elettivamente domiciliata in Lamezia
Terme, Piazza 5 dicembre n. 1, presso lo studio dell'avv. NEDO CORTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
(C.F. – P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in , Corso Gelone n. 17, rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. SALVATORE PALILLO (pec: , Email_1
giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del giugno 2021 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento di €. 106.073,34, oltre €. 10.341,06 a Controparte_1
titolo di interessi di mora ex artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002 maturati alla data del 29.6.2021, interessi di mora maturandi, interessi anatocistici e, infine, €. 1.080,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 del menzionato testo normativo. L'attrice ha esposto di esser divenuta titolare, in virtù di un contratto di cessione stipulato con scrittura privata con sottoscrizione autenticata e notificato all'amministrazione ceduta, dei crediti vantati dalla società nei confronti di quest'ultima – rimasti parzialmente insoluti o soddisfatti CP_2
tardivamente -, rappresentati dalle fatture n. 6750300165 del 2.1.2020, n. 6750349030 del 2.11.2020,
n. 6750336678 del 4.8.2020, n. 6750344447 del 5.10.2020, n. 6750332259 del 9.7.2020, n.
6750327838 del 10.6.2020, n. 6750323413 del 12.5.2020, n. 6750324080 del 14.5.2020, n.
6750346167 del 14.10.2020, n. 6750341574 del 15.9.2020, n. 6750341576 del 15.9.2020, n.
6750337639 del 17.8.2020, n. 6750314646 del 18.3.2020, n. 6750346810 del 19.10.2020, n.
6750325274 del 22.5.2020, n. 6750304714 del 24.1.2020, n. 6750338548 del 24.8.2020, n.
6750338549 del 24.8.2020, n. 6750342947 del 24.9.2020, n. 6750325649 del 26.5.2020, n.
6750330286 del 26.6.2020, n. 6750326043 del 28.5.2020, n. 6750326044 del 28.5.2020, n.
6750326045 del 28.5.2020, n. 6750330493 del 29.6.2020, n. 6750348604 del 29.10.2020, n.
6750330696 del 30.6.2020.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'ottobre 2021 si è costituita in giudizio l'
[...]
chiedendo il rigetto della domanda avversaria. Controparte_1
La convenuta ha eccepito la insussistenza di qualsiasi debito a titolo di capitale ed interessi, avendo essa provveduto all'integrale saldo delle succitate fatture, fatta eccezione di quella recante n.
6750327838 del 10.6.2020, non saldata per non esserle mai stata trasmessa attraverso il Sistema di
Interscambio, nonché di quelle recanti n. 675032413 del 12.5.2020 e n. 6750326043 del 28.5.2020, saldate in minor misura in quanto parzialmente stornate dalla società cedente con l'emissione di note di credito.
Quanto alle somme richieste a titolo di risarcimento delle spese di recupero ex art. 6 del decr. lgs. n.
231/2002, l' ha dedotto che quest'ultima norma andrebbe Controparte_1 interpretata nel senso che l'importo forfettario di €. 40,00 dovrebbe essere rapportato non al numero delle fatture emesse dal creditore (nella specie, pari a 27), bensì al numero delle transazioni intercorse tra le parti e invocate in giudizio (nella specie, pari a 1).
Alla prima udienza, su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con la memoria depositata ai sensi del n. 2 della norma da ultimo richiamata, l'
[...]
ha rappresentato di aver rifiutato la cessione stipulata tra Controparte_1 Parte_1
e con nota prot. n. 792 del 15.2.2019. CP_2
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. ha dato atto dell'intervenuto Parte_1 parziale pagamento, in pendenza dell'odierno giudizio, dei crediti per capitale e interessi di cui alle fatture n. 6750324080 del 14.5.2020, n. 6750337639 del 17.8.2020, n. 6750314646 del 18.3.2020, n. 6750338548 del 24.8.2020, n. 6750325649 del 26.5.2020, n. 6750330286 del 26.6.2020, n.
6750326044 del 28.5.2020 e n. 6750326045 del 28.5.2020.
Conseguentemente, l'attrice ha chiesto condannare l' al Controparte_1 pagamento del minor importo di €. 11.278,67 per sorte capitale, oltre €. 4.540,82 per interessi di mora ex artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002 maturati alla data del 22.8.2022, interessi di mora maturandi, interessi anatocistici, nonché €. 1.080,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 del medesimo test normativo.
Rinviata la causa per precisazione delle conclusioni, con istanza del 17.11.2023 la convenuta ha sollecitato il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267
T.F.U.E., al fine di conseguire pronuncia pregiudiziale interpretativa in ordine all'art. 6 della Direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Vista la superiore istanza e la novità della questione, è stato concesso alle parti termine per note.
Depositate queste ultime, la causa è stata nuovamente rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui essa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Passando al merito dell'odierna vicenda, la domanda di pagamento proposta da Parte_1
va parzialmente accolta.
[...]
È noto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre spetta alla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (e la scadenza del termine, laddove previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., per tutte, Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
2.1. Ebbene, in primo luogo, deve ritenersi provato che sia divenuta titolare dei Parte_1
crediti per cui è causa.
Invero, sin dall'atto introduttivo (v. all. 2 dell'atto di citazione) l'attrice ha documentato di aver stipulato con la società in data 21.11.2018, nelle forme della scrittura privata con CP_2
sottoscrizione autenticata dal notaio, un contratto di cessione: - avente ad oggetto crediti futuri (v. art. 1, pag. 1 del contratto: “1.1 Il cedente “Roche Società per
Azioni”, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 (Legge Factoring) e nel rispetto delle formalità previste dalla legge, cede al Cessionario “ , che accetta ed acquista, i Crediti Futuri vantati nei Parte_1 confronti di ciascun Debitore”) e, precisamente, “crediti relativi a prestazioni di beni e/o servizi rese a valere su contratti o rapporti stipulati e/o da stipulare tra il Cedente e il Debitore e documentati da fatture che saranno emesse a far data dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre
2020 (di seguito, i Crediti Futuri)” (v. punto A delle premesse, pag. 1 del contratto);
- relativo alle posizioni creditorie che “potrà vantare nei confronti dei debitori indicati CP_2 sub Allegato A al presente (ciascuno, il Debitore)” (v. sempre punto A delle premesse, pag. 1 del contratto), ivi inclusa la “Azienda Sanitaria Prov. Siracusa (v. pag. 3 P.IVA_2 dell'Allegato A del contratto);
- avente ad oggetto i relativi accessori (v. art. 1, pag. 1 del contratto: “1.2 La cessione dei Crediti
Futuri comprende tutti gli interessi maturandi, tutti gli accessori ed i privilegi, tutte le garanzie
e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessorie che assistono gli stessi, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione o pretesa (anche di danni), azione ed eccezioni sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti Futuri e al loro esercizio”).
I sopra esposti criteri di identificazione delle posizioni creditorie oggetto di cessione risultano senz'altro soddisfatti dai crediti azionati nell'odierno giudizio, poiché questi ultimi sono sorti nei confronti dell' a fronte di rapporti di fornitura di prodotti Controparte_1
sanitari e farmaceutici intercorsi con (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta, CP_2 ove si legge che “la nella qualità di fornitrice di prodotti sanitari e Parte_2 farmaceutici”) e sono rappresentati da fatture tutte emesse nell'anno 2020 (v. il prospetto di cui all'all. 4 dell'atto di citazione).
La medesima attrice ha poi dimostrato che l'atto traslativo è stato notificato all'amministrazione ceduta a mezzo posta elettronica certificata del 23.11.2018 (v. file .eml di accettazione e consegna, all. 3 e 3-bis dell'atto di citazione;
v., ad indiscutibile riprova dell'avvenuta notificazione – sia pur con l'indicazione di una data differente -, la nota prot. n. 792 del 15.2.2019 dell'Azienda convenuta, contenuta all'all. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. della convenuta, in cui si legge:
“in merito a quanto in oggetto indicato, in data 05 febbraio 2019 è stata notificata vostra cessione del credito atto Notai – registrato a Milano il 21/11/2018 n. 38734 Persona_1 Persona_2 serie 1T in favore di .”). Parte_1
Di contro, non può ritenersi processualmente provato che l' Controparte_1 abbia rifiutato la cessione, così determinandone l'inefficacia. È noto che, discostandosi dalla disciplina dettata dal codice civile, il codice dei contratti pubblici – art. 117 del decr. lgs. n. 163/2006, poi abrogato e confluito nell'art. 106, comma 13, del decr. lgs. n.
50/2016, applicabile ratione temporis – dispone che le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni devono essere stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate alle amministrazioni debitrici;
le stesse, inoltre, diventano efficaci e opponibili alle amministrazioni cedute qualora queste ultime non le rifiutino nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione (cfr. art. 117, commi 2 e 3: “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici”; “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”; cfr. art. 106, comma 13: “si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”).
Orbene, come fondatamente osservato dall'attrice (v. le specifiche contestazioni a pag. 2 della comparsa conclusionale), l'eccezione della convenuta deve reputarsi tardiva, in quanto sollevata per la prima volta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (cfr., per la cristallizzazione del thema decidendum con il deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., Cass. Civ. Sez. I
14.9.2021, n. 24724, per cui “la seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, del codice di procedura civile non può valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, fatti non contestati e rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla prima memoria ex articolo 183, comma 6 del codice di procedura civile, si sia venuto a definire il tema di decisione”; v. anche Cass. Civ. Sez. III 9.9.2021,
n. 24415). Come ancora evidenziato da (v. pag. 2 della comparsa conclusionale), deve Parte_1 rilevarsi che l' se, per un verso, ha prodotto la nota prot. n. Controparte_1
792 del 15.2.2019, con la quale avrebbe inteso comunicare alla cedente la propria volontà CP_2
di non accettare la cessione dei crediti intercorsa con (v. all. 3 della memoria ex Parte_1
art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), per altro verso, pur in presenza di specifica contestazione della controparte, ha omesso di documentarne sia l'effettiva notificazione alla cedente e alla cessionaria
(non essendo stato prodotto né l'avviso di ricevimento di un'ipotetica notificazione a mezzo del servizio postale, né i file .eml di accettazione e consegna di un'ipotetica notificazione a mezzo posta elettronica certificata, apparendo anzi quello indicato nella nota un indirizzo di posta elettronica ordinaria – v. pag. 1 dell'allegato: “ ” –), sia il Controparte_3 Email_2
perfezionamento del procedimento notificatorio nel termine di legge.
Per tali ragioni, la cessione dei crediti stipulata da con ed avente ad Parte_1 CP_2 oggetto posizioni creditorie vantate nei confronti dell' in Controparte_1 data 21.11.2018 deve reputarsi senz'altro efficace.
2.2. Appurato quanto sopra, occorre vagliare la fondatezza delle pretese attoree.
2.3. Devono ritenersi dovute a le somme da questa richieste a titolo di interessi Parte_1
di mora ex artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002 sull'importo delle fatture n. 6750300165 del 2.1.2020,
n. 6750349030 del 2.11.2020, n. 6750336678 del 4.8.2020, n. 6750344447 del 5.10.2020, n.
6750332259 del 9.7.2020, n. 6750346167 del 14.10.2020, n. 6750341574 del 15.9.2020, n.
6750341576 del 15.9.2020, n. 6750346810 del 19.10.2020, n. 6750325274 del 22.5.2020, n.
6750304714 del 24.1.2020, n. 6750338549 del 24.8.2020, n. 6750342947 del 24.9.2020, n.
6750330493 del 29.6.2020, n. 6750348604 del 29.10.2020, n. 6750330696 del 30.6.2020 (v. il prospetto a pag. 2 dell'atto di citazione, nonché quello aggiornato a pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.).
Sul punto non può condividersi la tesi dell' , secondo cui, Controparte_1
avendo essa integralmente pagato i crediti rappresentati dalle succitate fatture ed essendo pertanto la sorte capitale pari a zero, nessuna somma andrebbe corrisposta all'attrice a titolo di interessi (v. pag.
2 della comparsa di costituzione e risposta: “b. Parte attrice reclama il pagamento della sorte capitale … pari a zero … e degli interessi di mora ai sensi dell'art.4 D. Lgs. 231/2002. Ebbene, è evidente che gli interessi di mora non possono essere corrisposti laddove, come nella fattispecie in esame, le fatture oggetto di contestazione sono state interamente saldate. Nello specifico, si deduce che in ordine ai pretesi interessi moratori, a parte ogni considerazione relativa alla loro genericità, gli stessi presentano evidenti elementi di incertezza, stante la palese indeterminatezza della domanda relativa alla sorte capitale. In altri termini, solo dopo l'esatta quantificazione della sorte capitale, del tutto errata nella citazione in giudizio e palesemente smentita dall'odierna produzione documentale … V. All.1 …, potranno calcolarsi correttamente gli effettivi interessi. Il quantum calcolato da controparte è palesemente illegittimo, poiché relazionato ad un importo per sorte capitale del tutto inesistente”; v. anche pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “B)
Sugli interessi moratori ed anatocistici In merito agli interessi moratori ed anatocistici si rinvia a quanto esposto nella comparsa di costituzione, precisando che gli stessi non sono in alcun modo dovuti, stante la palese infondatezza ed inammissibilità della domanda relativa alla sorte capitale, in quanto non sussiste alcun debito pendente in capo all'odierna convenuta. In altri termini, non può essere accolto il quantum calcolato illegittimamente da controparte, poiché relazionato ad un importo per sorte capitale del tutto inesistente”).
Si rende necessario premettere che l'art. 3 del decr. lgs. n. 231/2002 prevede il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo di una transazione commerciale (cfr. art. 3: “il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa
a lui non imputabile”).
La ratio della normativa è quella di costituire un valido strumento, anche deterrente, per indurre all'adempimento tutti quei soggetti che, pur stipulando contratti nei quali è chiaramente indicato il termine di pagamento, non ne rispettano la scadenza, provocando, in un rilevante numero di casi, situazioni di squilibrio finanziario.
Dall'esame delle definizioni contenute nell'art. 2 del decreto si desume che per l'applicazione della relativa disciplina è necessario, da un punto di vista oggettivo, che tra le parti sia intercorso un contratto comportante la consegna di merci o la prestazione di servizi in cambio del pagamento di un corrispettivo in denaro – nella specie, fornitura di prodotti sanitari e farmaceutici (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta: “la nella qualità di fornitrice di prodotti Parte_2 sanitari e farmaceutici”) – e, da un punto di vista soggettivo, che le parti della transazione siano imprenditori, liberi professionisti o una pubblica amministrazione – nella specie, una società e un ente di natura pubblicistica – (cfr. art. 2, comma 1: “ai fini del presente decreto si intende per: a)
“transazioni commerciali”: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”; b) “pubblica amministrazione”: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; “c) “imprenditore”: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”).
Dall'esame dell'art. 4 si evince invece che gli interessi, calcolati sull'importo delle singole fatture, sono dovuti a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento fino alla data dell'effettivo saldo (cfr. art. 4, comma 1: “1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”).
Invero, quanto alla sussistenza di un credito a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale,
l' non ha contestato che la cedente avesse Controparte_1 CP_2
maturato nei suoi confronti, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese, i crediti di cui alle fatture n. 6750300165 del 2.1.2020, n. 6750349030 del 2.11.2020, n. 6750336678 del 4.8.2020, n.
6750344447 del 5.10.2020, n. 6750332259 del 9.7.2020, n. 6750346167 del 14.10.2020, n.
6750341574 del 15.9.2020, n. 6750341576 del 15.9.2020, n. 6750346810 del 19.10.2020, n.
6750325274 del 22.5.2020, n. 6750304714 del 24.1.2020, n. 6750338549 del 24.8.2020, n.
6750342947 del 24.9.2020, n. 6750330493 del 29.6.2020, n. 6750348604 del 29.10.2020, n.
6750330696 del 30.6.2020.
La stessa ha anzi confermato di aver provveduto al saldo di siffatte fatture (v. sempre pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta, nonché il prospetto prodotto quale all. 1 alla medesima), producendo finanche gli avvisi di pagamento indirizzati a (all. 2 della memoria ex art. CP_2
183, comma 6, n. 2 c.p.c.).
In merito alla tardività del pagamento del corrispettivo, invece, in seno all'atto introduttivo
[...]
ha predisposto un prospetto di calcolo degli interessi di mora oggi richiesti Parte_1
giudizialmente, indicando dettagliatamente, per ciascuna delle fatture emesse da CP_2 importo, data di emissione, termine di pagamento e data di incasso, quest'ultima successiva al termine di pagamento (v. pag. 2 dell'atto di citazione).
La medesima attrice ha prodotto inoltre una tabella riepilogativa degli esiti della trasmissione delle fatture all'amministrazione ceduta attraverso il Sistema di Interscambio (all. 4 dell'atto di citazione).
Orbene, nei propri scritti difensivi l' non ha mai contestato Controparte_1
le superiori allegazioni e, segnatamente, di aver ricevuto e saldato le fatture nelle date sopra indicate.
Per altro verso, la veridicità delle date di incasso indicate nel prospetto predisposto dall'attrice risulta persino avvalorata dal raffronto con le date dei mandati di pagamento riportate dalla convenuta nella documentazione dalla medesima prodotta, essendo del tutto ragionevole il decorso di un breve lasso di tempo tra l'emissione del mandato di pagamento e l'accredito delle somme al destinatario (si veda, ad esempio, la fattura n. 6750300165 del 2.1.2020, in relazione alla quale l'attrice allega che l'incasso sia avvenuto in data 11.3.2021 – cfr. prospetto a pag. 2 dell'atto di citazione o a pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., prima riga – e la convenuta deduce che per il saldo della medesima sia stato emesso mandato di pagamento n. 5982 del 9.3.2021 – cfr. all. 1 della comparsa di costituzione e risposta, prima riga;
cfr. all. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pag. 1 –
; si veda ancora, sempre ad esempio, la fattura n. 6750349030 del 2.11.2020, in relazione alla quale l'attrice allega che l'incasso sia avvenuto in data 11.3.2021 – cfr. prospetto a pag. 2 dell'atto di citazione o a pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., seconda riga – e la convenuta deduce l'emissione del mandato di pagamento n. 5898 in data 8.3.2021 – cfr. all. 1 della comparsa di costituzione e risposta, seconda riga;
cfr. all. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pag.
2 –).
Per quanto sopra, deve ritenersi provato che l' abbia pagato Controparte_1
i corrispettivi di cui alle fatture n. 6750300165 del 2.1.2020, n. 6750349030 del 2.11.2020, n.
6750336678 del 4.8.2020, n. 6750344447 del 5.10.2020, n. 6750332259 del 9.7.2020, n. 6750346167 del 14.10.2020, n. 6750341574 del 15.9.2020, n. 6750341576 del 15.9.2020, n. 6750346810 del
19.10.2020, n. 6750325274 del 22.5.2020, n. 6750304714 del 24.1.2020, n. 6750338549 del
24.8.2020, n. 6750342947 del 24.9.2020, n. 6750330493 del 29.6.2020, n. 6750348604 del
29.10.2020, n. 6750330696 del 30.6.2020 tardivamente.
Conseguentemente, ai sensi degli artt. 3 e 4 del decr. lgs. n. 231/2002 la convenuta va condannata a corrispondere a sull'importo di ogni singola fattura, a decorrere dal giorno Parte_1
successivo alla relativa data di scadenza e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora maturati, nella misura di cui all'art. 5 del citato testo normativo, pari a complessivi €. 3.316,82 alla data dell'atto di citazione del 29.6.2021, secondo il prospetto ivi allegato dall'attrice.
Sono dovuti a anche gli interessi anatocistici nel rispetto di quanto stabilito Parte_1 dall'art. 1283 c.c.
2.4. Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio ha chiesto altresì condannare Parte_1
l' al pagamento dei crediti rappresentati dalle fatture n. Controparte_1
6750324080 del 14.5.2020 di €. 1.644,60, n. 6750337639 del 17.8.2020 di €. 34.419,30, n.
6750314646 del 18.3.2020 di €. 31.247,40, n. 6750338548 del 24.8.2020 di €. 27.535,40, n.
6750325649 del 26.5.2020 di €. 1.644,60, n. 6750330286 del 26.6.2020 di €. 3.289,20, n. 6750326044 del 28.5.2020 di €. 1.644,60, n. 6750326045 del 28.5.2020 di €. 1.644,60, rimasti insoluti, oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 del decr. lgs. n. 231/2002 - fino alla data dell'effettivo pagamento - ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. (v. il prospetto a pag. 1) l'attrice ha poi dato atto che in pendenza del giudizio l'amministrazione convenuta ha eseguito pagamenti, che la stessa creditrice ha imputato in parte al capitale e in parte agli interessi pretesi, residuando in suo favore:
- quanto alla fattura n. 6750324080 del 14.5.2020, dell'originario importo di €. 1.644,60, €. 162,76 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso dell'8.10.2021;
- quanto alla fattura n. 6750337639 del 17.8.2020, dell'originario importo di €. 34.419,30, €.
2.427,58 per capitale ed €. 226,78 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021;
- quanto alla fattura n. 6750314646 del 18.3.2020, dell'originario importo di €. 31.247,40, €.
3.242,04 per capitale ed €. 244,79 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021;
- quanto alla fattura n. 6750338548 del 24.8.2020, dell'originario importo di €. 27.535,40, €.
1.899,94 per capitale ed €. 179,84 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021;
- quanto alla fattura n. 6750325649 del 26.5.2020, dell'originario importo di €. 1.644,60, €. 145,83 per capitale ed €. 11,95 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021;
- quanto alla fattura n. 6750330286 del 26.6.2020, dell'originario importo di €. 3.289,20, €. 269,37 per capitale ed €. 23,07 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021;
- quanto alla fattura n. 6750326044 del 28.5.2020, dell'originario importo di €. 1.644,60, €. 145,11 per capitale ed €. 11,93 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021;
- quanto alla fattura n. 6750326045 del 28.5.2020, dell'originario importo di €. 1.644,60, €. 145,11 per capitale ed €. 11,93 per interessi di mora decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura fino alla data dell'incasso del 21.9.2021.
2.4.1. Pure tali somme devono ritenersi dovute a Controparte_4
. Per quel che concerne le somme pretese a titolo di capitale, va rilevato che, anche in tal caso,
[...]
l' non ha contestato l'originaria esistenza dei crediti ex Controparte_1
adverso azionati, ovverosia che la cedente avesse maturato nei suoi confronti, quale CP_2
corrispettivo delle prestazioni rese, i crediti rappresentati dalle succitate fatture, poi ceduti a
[...]
Parte_1 La convenuta ha piuttosto eccepito l'intervenuta estinzione degli stessi mediante pagamenti (v. sempre pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta: “a. La pretesa creditoria spiegata dalla
nei confronti dell' è del tutto infondata e priva di riscontro probatorio, Parte_1 Controparte_5
nonché in totale contrasto alla realtà fattuale, così come emerge palesemente dal Prospetto di Sintesi, dalla cui analisi, come avanti detto, traspare che l' ha già saldato interamente la sua Controparte_5 posizione debitoria. L'odierna convenuta si riserva di produrre, con la memoria ex art. 183 co. 6 n.2, tutta la documentazione contabile … mandati di pagamento, Note di credito, ecc. … a supporto di quanto riportato nel suddetto Prospetto di sintesi.”; v. il prospetto prodotto quale all. 1 della comparsa, righe 8, 10, 12, 13, 20, 21, 23 e 24; v. ancora gli avvisi di pagamento prodotti quale all. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pagg. 8, 10 e 12).
L'attrice, dal canto suo, non ha contestato ed anzi ha confermato l'esecuzione dei pagamenti dedotti dall'avversaria, ma li ha imputati in parte al capitale e in parte agli interessi moratori (v. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.: “preliminarmente si dà atto della situazione creditoria alla data del 22-8-2022 a seguito dei pagamenti che sono stati trasmessi dalla cedente , CP_2
pagamenti che vengono fatti propri con la valuta che viene riportata nello schema che segue, nel quale viene indicata per singola fattura, il numero la data l'importo nominale, l'importo eventualmente incassato, l'imputazione operata dal creditore ex art. 1194 cpc dei pagamenti intervenuti, il capitale residuo, gli interessi di mora residui”).
Ora, in disparte l'assenza di contestazioni sul punto ad opera della convenuta, siffatta imputazione risulta in linea con il disposto dell'art. 1194 c.c., rubricato “imputazione del pagamento agli interessi”, secondo cui “1. Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
2. Il pagamento fatto in conto di capitale
e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
Dalla lettura della norma, dettata nell'ottica di favorire il creditore, si evince infatti come, laddove l'obbligazione abbia prodotto interessi o generato spese, spetti a questi decidere a cosa imputare il pagamento del debitore, ben potendo imputarlo prima agli interessi e alle spese e in ultimo al capitale.
Nella specie non solo si è attenuta alla superiore norma, ma ha persino adottato Parte_1 una soluzione di favore per l' , avendo imputato i pagamenti Controparte_1 eseguiti da quest'ultima a parziale estinzione sia degli interessi di mora sia del capitale, pur potendo prima estinguere totalmente gli interessi moratori e poi imputare il residuo a parziale estinzione del capitale.
Ebbene, attesa, per un verso, la legittimità dell'imputazione compiuta da e Parte_1 considerato, per altro verso, che l'odierna convenuta non ha provato l'esecuzione di pagamenti ulteriori rispetto a quelli imputati, spettano senz'altro a le somme per sorte Parte_1 capitale di cui alle fatture n. 6750337639 del 17.8.2020, n. 6750314646 del 18.3.2020, n. 6750338548 del 24.8.2020, n. 6750325649 del 26.5.2020, n. 6750330286 del 26.6.2020, n. 6750326044 del
28.5.2020 e n. 6750326045 del 28.5.2020 che residuano all'esito dell'imputazione dei pagamenti, pari a complessivi €. 8.274,98.
2.4.3. Parimenti spettano all'attrice le somme che residuano a titolo di interessi di mora maturati dal giorno successivo alla data di scadenza delle fatture e fino alla data dei pagamenti.
Invero, anche per le sopra indicate fatture oltre a produrre la già citata tabella Parte_1
riepilogativa degli esiti della trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (all. 4 dell'atto di citazione), ha predisposto un prospetto di calcolo degli interessi di mora richiesti giudizialmente, indicando per ciascuna importo, data di emissione, termine di pagamento e data di incasso, quest'ultima successiva al termine di pagamento (v. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3
c.p.c.).
Allegazioni che, ancora una volta, l' non ha contestato e la Controparte_1
cui veridicità risulta anzi confortata dalla documentazione dalla medesima prodotta (per la fattura n.
6750324080 del 14.5.2020 cfr. il prospetto a pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte attrice, nel quale viene indicata quale data di incasso l'8.10.2021, con l'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta, riga 8, e l'all. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pag. 8, di parte convenuta, nei quali viene indicata quale data di emissione del mandato di pagamento il
30.9.2021; per le restanti fatture cfr. sempre il prospetto a pag. 1 della memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c. di parte attrice, nel quale viene indicata quale data di incasso il 21.9.2021, con l'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta, righe 10, 12, 13, 20, 21, 23 e 24, e l'all. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, pagg. 10 e 12, nei quali viene indicata quale data di emissione del mandato di pagamento l'11.8.2021; v. infine pag. 15 della comparsa conclusionale dell' , ove, esplicitamente, si fa menzione del fatto che talune Controparte_1
“fatture … sono state pagate con qualche mese di ritardo”).
Pertanto, stante la pacifica tardività dei pagamenti eseguiti dalla convenuta, sono dovuti a
[...]
dal giorno successivo alla data di scadenza delle fatture n. 6750324080 del 14.5.2020, Parte_1
n. 6750337639 del 17.8.2020, n. 6750314646 del 18.3.2020, n. 6750338548 del 24.8.2020, n.
6750325649 del 26.5.2020, n. 6750330286 del 26.6.2020, n. 6750326044 del 28.5.2020, n.
6750326045 del 28.5.2020 e fino alla data degli incassi, gli interessi di mora maturati, ammontanti, all'esito dell'imputazione compiuta dall'attrice, a complessivi €. 873,05.
2.4.4. Andranno poi corrisposti a anche gli interessi di mora maturandi fino alla Parte_1 data dell'effettivo pagamento sulle somme che residuano a titolo di capitale, nonché gli interessi anatocistici nel rispetto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.
2.5. Non può, invece, ritenersi dovuto all'attrice l'importo di €. 2.051,02 rappresentato dalla fattura n. 6750327838 del 10.6.2020.
Invero, sin dall'atto costitutivo l' ha eccepito, quale fatto Controparte_1
impeditivo della pretesa avversaria, la mancata trasmissione della fattura in esame attraverso il
Sistema di Interscambio (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta: “dopo una verifica al fascicolo processuale, l'odierna convenuta ha accertato che tutte le fatture erano state interamente saldate ad eccezione: 1) fattura n.67503227838 del 10 giugno 2020, con scadenza 10 agosto 2020,
Cont dell'importo di € 2.256,12, la quale non è pervenuta all' di in quanto non inviata al CP_1
S.D.I.”; v. anche pag. 1 della comparsa conclusionale;
v. pag. 3 della memoria di replica: “nello specifico, controparte ha depositato con il doc. 4 esclusivamente un mero prospetto riepilogativo delle presunte fatture emesse … il predetto prospetto conferma le deduzioni dell' e Controparte_1
l'inammissibilità delle argomentazioni di parte avversa, in quanto: - la riga relativa alla fatt. n.
6750327838 del 10/06/2020 risulta priva di indicazioni, a differenza delle altre fatture per le quali è indicata la dicitura “esito positivo”, con la conseguenza che evidentemente è stata rifiutata dal sistema di interscambio, come già rappresentato dall' ”). Controparte_5
In proposito va rilevato che la legge n. 244/2007, all'art. 1, commi da 209 a 214, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell'art. 10, d.l. n. 201/2011, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 214/2011, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
In particolare, l'art. 1, comma 209, prevede che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
Inoltre, ai sensi del successivo comma 210, è fatto esplicito divieto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare pagamenti, anche parziali, in assenza dell'invio della fattura in forma elettronica.
A tal fine, la legge in esame ha istituito il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) quale punto di passaggio obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione e demandato al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la regolamentazione attuativa.
In ossequio a tali previsioni, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013 n.
55, recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, ha definito una serie di regole tecniche e individuato, per classi di pubbliche amministrazioni, le date di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica stabilito dal citato art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007. In particolare, l'art. 6, comma 3, del suddetto decreto prevede l'operatività dell'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle centrali con decorrenza dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto, ossia dal
6.6.2015.
Il termine in questione è stato poi anticipato al 31.3.2015, in virtù di quanto disposto dall'art. 25, comma 1, d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014.
Il comma 6 del citato art. 6, inoltre, vieta espressamente alle amministrazioni di accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio e di procedere, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, ai pagamenti sino all'invio delle fatture in formato elettronico.
La fatturazione elettronica opera, dunque, in via obbligatoria con riferimento a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Ebbene, alla luce della superiore disciplina, costituendo il credito azionato da il Parte_1
corrispettivo della cessione di beni – segnatamente, fornitura di prodotti sanitari e farmaceutici (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta: “la nella qualità di fornitrice Parte_2 di prodotti sanitari e farmaceutici”) – nei confronti di una Pubblica Amministrazione – ovverosia l' –, incombeva senz'altro sull'attrice l'onere di provare che Controparte_1 la fattura n. 6750327838 del 10.6.2020 fosse stata trasmessa dalla fornitrice all'odierna CP_2
convenuta attraverso il Sistema di Interscambio, producendone il relativo esito.
Onere che pur a fronte della specifica eccezione avversaria, non ha assolto. Parte_1
Conseguentemente, posto che la richiamata disciplina vieta alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare pagamenti, anche parziali, in assenza dell'invio della fattura in forma elettronica, il credito rappresentato dalla fattura n. 6750327838 del 10.6.2020 deve ritenersi inesigibile, non potendo l'attrice pretenderne il pagamento.
Per l'effetto, non possono ritenersi dovuti neppure i chiesti interessi di mora.
2.6. Occorre in ultimo soffermarsi sulle fatture n. 6750323413 del 12.5.2020 dell'importo di €.
1.401,94 e n. 6750326043 del 28.5.2020 dell'importo di €. 1.644,60, in relazione alle quali
[...] ha chiesto condannare l' al pagamento del Parte_1 Controparte_1 residuo credito di €. 127,45, quanto alla prima fattura, ed €. 1.079,49, quanto alla seconda, oltre interessi di mora maturati e maturandi fino alla data dell'incasso (v. sempre prospetto a pag. 1 dell'atto di citazione).
2.6.1. Ebbene, in primo luogo, non possono ritenersi dovute le somme richieste dall'attrice a titolo di capitale. Invero, deve osservarsi che nei propri scritti difensivi l' ha Controparte_1 rappresentato che, all'indomani della trasmissione delle suddette fatture, ha emesso delle CP_2 note di credito che ne rettificavano l'ammontare, riducendolo a quello poi dalla convenuta effettivamente saldato, ossia €. 1.274,49 quanto alla fattura n. 6750323413 del 12.5.2020 ed €. 565,11 quanto alla fattura n. 6750326043 del 28.5.2020 (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta:
“Dopo una verifica al fascicolo processuale, l'odierna convenuta ha accertato che tutte le fatture erano state interamente saldate ad eccezione: … 2) fattura n. 675032413 del 12.5.2020, con scadenza
12 luglio 2020, dell'importo di € 1.401,94 stornata con la fattura n. 6751310204/2021”; v. pag. 1 della comparsa conclusionale: “b. Costituitasi in giudizio entro i prescritti termini processuali,
l' prontamente rappresentava che tutte le fatture erano Controparte_1 state interamente saldate, ad eccezione: … • fattura n. 675032413 del 12.5.2020, con scadenza 12 luglio 2020, dell'importo di € 1.401,94 stornata con la fattura n. 6751310204/2021. • fattura n.
6750326043 del 28.05.2020 con scadenza 27.07.2020, dell'importo di € 729,57 pagata in parte con mandato n. 13181/2021 e in parte con N.C. n. 51417/2018.”; cfr. anche l'all. 1 della comparsa di costituzione e risposta, riga 7: “storno FT 6751310204/2021” e riga 22: “Pagata con mandato n.
13181/21 + NC 51417/2008”; cfr. all. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pag. 22:
“Riferimento 6750326043 28/05/2020 Descrizione NC 51417/2008 Da 2008/51417 NC Roche s.p.a.
CIGZBC21CC6EF -1.079,49”).
Alla luce delle regole in tema di riparto dell'onere della prova e diversamente da quanto sostenuto dall'attrice (v. pag. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “circa la contestazione avanzata dall'ente alla fattura n. 675032413 del 12.5.2020 si rileva che lo storno che l'ente assume avvenuto da parte della Cedente non risulta provato e comunque non è opponibile a in quanto Parte_1
successivo alla notifica della cessione del credito e per altro a dire da parte della convenuta sarebbe afferente ad altra fattura”; v. pag. 1 della comparsa conclusionale: “circa la contestazione avanzata dall'ente alla fattura n. 675032413 del 12.5.2020 si rileva che lo storno che l'ente assume avvenuto da parte della Cedente non risulta provato e comunque non è opponibile a in quanto Parte_1
la stessa, se esiste, sarebbe successiva alla notifica della cessione del credito e per altro a dire da parte della convenuta sarebbe afferente ad altra fattura. Sul punto all'esito dell'istruttoria si osserva che l'ente si era riservato al momento della costituzione di depositare la nota di credito ma non vi ha poi provveduto e pertanto anche tale contestazione è infondata”), considerato che le fatture non costituiscono documenti idonei a provare l'esistenza e l'entità dei crediti ivi individuati e considerato che, nella specie, l' ha contestato l'entità dei crediti ex Controparte_1
adverso azionati, spettava non a questa provare l'avvenuta rettifica delle fatture n. 6750323413 del 12.5.2020 e n. 6750326043 del 28.5.2020, bensì a provare l'esatta entità dei Parte_1
crediti per il cui pagamento ha agito giudizialmente.
In altri termini, a fronte delle censure della convenuta - debitrice, incombeva sull'attrice – creditrice, che oggi agisce per l'adempimento, l'onere di provare che i crediti maturati da a titolo CP_2
di corrispettivo delle prestazioni di cui alle fatture n. 6750323413 del 12.5.2020 e n. 6750326043 del
28.5.2020, crediti ad essa pervenuti a seguito di cessione, ammontassero, rispettivamente, ad €.
1.401,94 e 1.644,60, piuttosto che ad €. 1.274,49 ed €. 565,11. invece non ha assolto siffatto onere. Parte_1
2.6.2. Sempre in relazione alle succitate fatture, non possono ritenersi dovuti all'attrice neppure gli interessi di mora richiesti.
Si rammenta, infatti, che, secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del decr. lgs. n. 231/2002, gli stessi sono dovuti al creditore, nella misura di cui all'art. 5 del citato testo normativo, sull'importo della singola fattura, a decorrere dal giorno successivo alla relativa data di scadenza e fino alla data dell'effettivo pagamento.
Nella specie, tuttavia, quanto dedotto dall' in ordine Controparte_1 all'avvenuta rettifica delle fatture n. 6750323413 del 12.5.2020 e n. 6750326043 del 28.5.2020 ha reso incerto non solo l'importo di queste ultime, ma anche il relativo termine di pagamento, sì da impedire il calcolo degli interessi di mora pretesi.
3. In conclusione, la domanda di va parzialmente accolta e l' Parte_1 [...]
va condannata al pagamento in suo favore di: Controparte_1
- complessivi €. 3.316,82 a titolo di interessi di mora ex artt. 3 e 4 del decr. lgs. n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento delle fatture n. 6750300165 del 2.1.2020, n. 6750349030 del 2.11.2020, n.
6750336678 del 4.8.2020, n. 6750344447 del 5.10.2020, n. 6750332259 del 9.7.2020, n. 6750346167 del 14.10.2020, n. 6750341574 del 15.9.2020, n. 6750341576 del 15.9.2020, n. 6750346810 del
19.10.2020, n. 6750325274 del 22.5.2020, n. 6750304714 del 24.1.2020, n. 6750338549 del
24.8.2020, n. 6750342947 del 24.9.2020, n. 6750330493 del 29.6.2020, n. 6750348604 del
29.10.2020, n. 6750330696 del 30.6.2020, oltre agli interessi anatocistici nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.;
- complessivi €. 8.274,98, a titolo di capitale residuo, ed €. 873,05, a titolo di interessi di mora residui, sulle fatture n. 6750324080 del 14.5.2020, n. 6750337639 del 17.8.2020, n. 6750314646 del
18.3.2020, n. 6750338548 del 24.8.2020, n. 6750325649 del 26.5.2020, n. 6750330286 del
26.6.2020, n. 6750326044 del 28.5.2020, n. 6750326045 del 28.5.2020, oltre interessi di mora maturandi - fino alla data dell'effettivo pagamento del capitale residuo - ed interessi anatocistici nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.
4. In ultimo, in applicazione dell'art. 6 del decr. lgs. n. 231/2002, è dovuto a a Parte_1
titolo di risarcimento del danno per il mancato tempestivo pagamento da parte dell'
[...]
delle fatture sopra indicate, l'ulteriore importo di €. 960,00 (pari ad €. Controparte_1 Pt_3
40,00 per n. 24 fatture).
Ricorre, a tal riguardo, una forma di risarcimento “automatico” (tale da non richiedere alcuna costituzione in mora) e “forfettario”, da ritenersi collegato ad ogni singola fattura inadempiuta, come sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale - chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 T.F.U.E., sull'interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2011/7/UE
(del quale l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 costituisce norma di recepimento), sulla premessa che la direttiva 2011/7 stabilisca un nesso tra l'importo forfettario minimo previsto all'art. 6, paragrafo 1,
e ogni transazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura o in una richiesta equivalente di pagamento - ha chiarito che l'importo forfettario minimo di €. 40,00 “è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”
(cfr. C.G.U.E., Sent. 20.10.2022, BFF Finance Iberia SAU c. Gerencia de la Junta Controparte_6
de Castilla y León, Causa C-585/2020; v., per la legittimità del superiore addebito, Trib. Siracusa
Sez. II 29.4.2024, n. 1046).
Ancora, come già osservato da questo Tribunale, “deve ritenersi manifestamente infondata la questione di pregiudizialità interpretativa dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, alla luce di quanto di recente statuito in proposito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 35092/2023. La Suprema Corte ha evidenziato che la linea emergente sul punto dalle più recenti pronunce della Corte di giustizia è quella della sollecitazione delle amministrazioni pubbliche al rispetto della regolarità dei pagamenti, con particolare attenzione alla materia sanitaria, per l'importanza del budget collegato e per il numero di imprese coinvolte. Un recupero di efficienza nella riduzione dei tempi di pagamento recherà con sé un abbattimento dei costi connessi agli interessi per i ritardi, mentre la sottrazione dello Stato debitore alla sua responsabilità per la mancanza di un tempestivo adempimento delle transazioni commerciali lo esporrebbe al palpabile rischio di esporsi nuovamente ad una procedura di infrazione. Tali considerazioni consentono di ricondurre il rapporto tra la struttura privata accreditata (tra cui il soggetto privato operante nel settore farmaceutico) che ha svolto le sue prestazioni in favore dei fruitori del Servizio sanitario nazionale e chiede quanto dovuto per il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate e l'ente pubblico che, all'interno della Regione, è obbligato
a corrispondere i corrispettivi per tali prestazioni, nell'ambito della nozione di transazione commerciale intercorsa tra un imprenditore e il SSN e quindi nell'ambito di applicabilità della particolare disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 per sanzionare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Non vi sono elementi per ritenere che le attività svolte da tali soggetti provati debbano essere sottratte, in caso di ritardi nei pagamenti da parte dell'Amministrazione pubblica, all'ambito di applicabilità della disciplina, di ispirazione comunitaria, che compensa con interessi particolarmente elevati il ritardo nel pagamento. L'unica eccezione prevista dalle stesse
Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sentenza n. 26496/2020) è quella circoscritta alle farmacie nel caso in cui dispensano farmaci salvavita;
evenienza che non risulta essere stata dedotta nel caso di specie. Per cui, sia la fonte dell'attività svolta, sia le caratteristiche di tale attività rendono le prestazioni di servizio ai fruitori del SSN erogate dalle strutture private accreditate pienamente riconducibili nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto transazioni commerciali svolte da un imprenditore con la pubblica amministrazione. Alla luce di quanto precede, non si ritengono sussistenti gli estremi per accogliere l'istanza di pregiudizialità interpretativa sollevata dalla parte opponente” (così Trib. Siracusa Sez. II ord. 22.3.2024).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'
[...]
. Controparte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, alla luce dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, tenuto conto del credito complessivamente riconosciuto all'attrice e del fatto che parte di quest'ultimo è stata soddisfatta dopo l'instaurazione del Parte_1
giudizio (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3192/2021, ogni altra istanza disattesa:
- condanna a pagare a la somma di: - Controparte_1 Parte_1
€. 3.316,82 a titolo di interessi di mora ex artt. 3 e 4 del decr. lgs. n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento delle fatture n. 6750300165 del 2.1.2020, n. 6750349030 del 2.11.2020, n. 6750336678 del 4.8.2020, n. 6750344447 del 5.10.2020, n. 6750332259 del 9.7.2020, n. 6750346167 del
14.10.2020, n. 6750341574 del 15.9.2020, n. 6750341576 del 15.9.2020, n. 6750346810 del
19.10.2020, n. 6750325274 del 22.5.2020, n. 6750304714 del 24.1.2020, n. 6750338549 del
24.8.2020, n. 6750342947 del 24.9.2020, n. 6750330493 del 29.6.2020, n. 6750348604 del
29.10.2020, n. 6750330696 del 30.6.2020, oltre agli interessi anatocistici nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.; - €. 8.274,98, a titolo di capitale residuo, ed €. 873,05, a titolo di interessi di mora residui, sulle fatture n. 6750324080 del 14.5.2020, n. 6750337639 del 17.8.2020, n.
6750314646 del 18.3.2020, n. 6750338548 del 24.8.2020, n. 6750325649 del 26.5.2020, n. 6750330286 del 26.6.2020, n. 6750326044 del 28.5.2020, n. 6750326045 del 28.5.2020, oltre interessi di mora maturandi - fino alla data dell'effettivo pagamento del capitale residuo - ed interessi anatocistici nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1283 c.c.;
- condanna a pagare a l'importo di €. Controparte_1 Parte_1
960,00 ai sensi dell'art. 6 del decr. lgs. n. 231/2002;
- condanna a pagare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 3.2.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti