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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/10/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 58/2024 avente ad oggetto: contratti bancari promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
e , elettivamente domiciliati presso l'Avv. Angela Parte_2 Parte_3
Calcaterra, che li rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(P.I. ), in persona del procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luca Gastini, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
E contro con socio unico (C.F. e P.I. ), e per essa, quale Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
mandataria procuratrice speciale (C.F. e Parte_4 P.IVA_5
P.I. , in persona del procuratore speciale dott. elettivamente domiciliata P.IVA_4 CP_4 presso l'Avv. Gianluca Volante, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA pagina 1 di 16 Udienza di rimessione della causa al collegio del 16.9.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, In via preliminare e istruttoria, istanze formulate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 22.4.2025;
In via principale e nel merito accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in integrale riforma della Sentenza n. 1052/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione civile, in data 29.11.2023,
Giudice Dott. Alice Ambrosio, nel procedimento R.G. 1299/2019, depositata in Cancelleria il 29.11 2023, notificata in data 5 dicembre 2023, accogliere tutte le conclusioni, assunte dagli appellanti, nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“Nel merito in via principale: i) Accertare e dichiarare l'avvenuta applicazione di tassi di interesse usurari, interessi anatocistici illegittimi e illegittima capitalizzazione delle spese indicate in narrativa da parte della convenuta
[...] nell'ambito del contratto di conto corrente n. 01831/000000000511 Controparte_5 intrattenuto con la e, di conseguenza, determinare l'esatto rapporto di dare/avere (saldo Controparte_6 conto corrente) intercorrente tra la e l'odierna attrice al 26.02.2019 Controparte_5 depurando il rapporto contrattuale dalle voci di costo illegittimamente addebitate;
ii) Accertare e dichiarare, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle fideiussioni rilasciate in suo favore e che nulla deve l'odierna attrice in qualità di garante della Società
iii) Condannare così la alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_5 addebitate nel contratto di conto corrente 01831/000000000511 intrattenuto sino al 26.02.2019 con la da determinarsi nella somma di Euro 43.110,40 o nella maggiore o minor somma che il Parte_1
Giudicante riterrà provata.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, comprensive del 15% a titolo di rimborso spese forfetario ex D.M. 55/2014, I.V.A e C.p.a.” E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dalle appellate per tutti i motivi esposti nel presente atto, con particolare riferimento alle domande riconvenzionali proposte in tutte la loro gradazione.
Condannare altresì, le appellate alla immediata restituzione alla società già Parte_1 Parte_1 unipersonale e ai suoi fideiussori e , di quanto abbiano Parte_2 Parte_3 eventualmente i medesimi versato in ottemperanza della sentenza impugnata n. 1052/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, nelle more del presente giudizio di appello, oltre interesse e rivalutazione monetaria.
Operare la compensazione giudiziale tra quanto eventualmente risultasse a debito degli appellanti in forza dell'espletanda CTU richiesta e quanto versato in ottemperanza della sentenza impugnata n. 1052/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria. Con il favore delle spese e rimborso forfettario per spese generali, oltre CPA ed IVA per entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATA Controparte_1
Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello in via principale
- rigettare le istanze istruttorie formulate dalla e dai signori e;
Pt_1 Pt_2 Pt_3
pagina 2 di 16 -rigettare l'appello proposto, confermando la Sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria n.
1052/2023 in via subordinata e riconvenzionale nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità/invalidità delle clausole contrattuali/operazioni effettuate sul conto corrente 01831/511, accertare e dichiarare che la Banca è creditrice nei confronti della ed in solido con i fideiussori, cioè signori Parte_1 Parte_2
e , delle seguenti somme:
[...] Parte_3
(i) euro 26.633,16, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della quale differenza tra l'esposizione risultante dall'estratto CP_5 conto al 31 marzo 2019 e gli asseriti addebiti illegittimi;
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883, conseguentemente
- condannare la ed in solido con i fideiussori, cioè signori e Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento a favore della Convenuta delle seguenti somme: Pt_3
(i) euro 26.633,16, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della quale differenza tra l'esposizione risultante dall'estratto CP_5 conto al 31 marzo 2019 e gli asseriti addebiti illegittimi;
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883 in via di gradato subordine e riconvenzionale nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda restitutoria di euro 43.110,40 in ragione della declaratoria di nullità/invalidità delle clausole contrattuali/operazioni effettuate sul conto corrente 01831/511, accertare e dichiarare che la Banca è creditrice nei confronti della ed Parte_1 in solido con i fideiussori, cioè signori e , delle seguenti somme: Parte_2 Parte_3
(i) euro 69.743,56, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della come dall'estratto conto al 31 marzo 2019; CP_5
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883, conseguentemente
- condannare la ed in solido con i fideiussori, cioè signori e Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento a favore della Convenuta delle seguenti somme: Pt_3
(i) euro 69.743,56, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della come dall'estratto conto al 31 marzo 2019; CP_5
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883,
-in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale dichiarare tenuti la la sig.ra e il sig. al pagamento a Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della Banca dell'importo determinando in corso di causa, anche eventualmente tramite al ricorso del criterio equitativo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario, di primo e secondo grado. PER L'APPELLATA Controparte_7
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, pagina 3 di 16 In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondata l'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi di cui in atti;
In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dell'impugnazione. In subordine nel merito, previa reiezione dell'instata CTU per le ragioni di fatto e di diritto svolte in atti, respingere l'appello in ogni sua parte e, pertanto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Alessandria per i motivi esposti. In ulteriore denegato subordine in via riconvenzionale, si richiamano le conclusioni assunte in primo grado il 29-30.11.23, che qui integralmente si ripropongono e ritrascrivono:
- accertare e dichiarare il diritto di credito del nei confronti della ed in Controparte_1 Parte_1 solido con i fideiussori, cioè signori e , per le seguenti somme: Parte_2 Parte_3
(i) euro 67.361,52, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della come individuato nella perizia del dott. CP_5 Per_1
[...]
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883. Conseguentemente
- condannare la ed in solido con i fideiussori, cioè signori e Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento a favore della Intervenuta Cessionaria delle seguenti somme: Pt_3
(i) euro 67.361,52, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della come individuato nella perizia del dott. CP_5 Per_1
[...]
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883;
In ulteriore denegato subordine e riconvenzionale Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità/invalidità delle clausole contrattuali/operazioni effettuate sul conto corrente 01831/511, accertare e dichiarare che la Banca è creditrice nei confronti della ed in solido con i fideiussori, cioè signori Parte_1 Parte_2
e , delle seguenti somme:
[...] Parte_3
(i) euro 26.633,16, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della quale differenza tra l'esposizione risultante dall'estratto CP_5 conto al 31 marzo 2019 e gli asseriti addebiti illegittimi;
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883, Conseguentemente
- condannare la ed in solido con i fideiussori, cioè signori e Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento a favore della Intervenuta Cessionaria delle seguenti somme: Pt_3
(i) euro 26.633,16, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della quale differenza tra l'esposizione risultante dall'estratto CP_5 conto al 31 marzo 2019 e gli asseriti addebiti illegittimi;
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883,
In via di gradato subordine e riconvenzionale Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda restitutoria di euro 43.110,40 in ragione della declaratoria di nullità/invalidità delle clausole contrattuali/operazioni effettuate sul conto pagina 4 di 16 corrente 01831/511, accertare e dichiarare che la Banca è creditrice nei confronti della ed Parte_1 in solido con i fideiussori, cioè signori e , delle seguenti somme: Parte_2 Parte_3
(i) euro 69.743,56, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della come dall'estratto conto al 31 marzo 2019; CP_5
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883, Conseguentemente
- condannare la ed in solido con i fideiussori, cioè signori e Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento a favore della Intervenuta Cessionaria delle seguenti somme: Pt_3
(i) euro 69.743,56, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della come dall'estratto conto al 31 marzo 2019; CP_5
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883,
In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale
- dichiarare tenuti la la sig.ra e il sig. al pagamento a Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della Banca dell'importo determinando in corso di causa, anche eventualmente tramite al ricorso del criterio equitativo.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione la (all'epoca a socio unico), nonché Parte_1 Parte_1 Parte_2
e quali fideiussori della medesima, convenivano in giudizio
[...] Parte_3 Controparte_1
chiedendo di accertare l'applicazione, da parte della convenuta, sul conto corrente n. 01831/000000000511 intestato alla (aperto in data 11.1.2012, con affiancamento di Parte_1
contratto di apertura di credito e contratto di anticipo fatture, e chiuso per revoca della banca in data
26.2.2019), di addebiti illegittimi per (i) interessi anatocistici illegittimi, (ii) illegittima capitalizzazione delle spese, (iii) tassi di interesse usurari, come da perizia di parte;
e domandando di rideterminare il saldo del conto corrente alla luce delle illegittimità riscontrate, con conseguente dichiarazione di inefficacia o nullità delle fideiussioni rilasciate dai signori e e condanna della banca Pt_2 Pt_3
alla restituzione degli indebiti applicati, quantificati in € 43.110,40. costituendosi, eccepiva l'infondatezza delle domande degli attori e, in via Controparte_1
riconvenzionale, chiedeva di condannare la e i suoi fideiussori al pagamento della somma Parte_1 di € 67.361,52, quale saldo del rapporto di conto corrente come ricalcolato nella relazione predisposta da proprio perito, e di € 36.764,59 quale debito (per rate scadute e non pagate, capitale residuo e interessi di mora) relativo a contratto di mutuo chirografario stipulato in data 14.9.2016 per
€ 60.000,00; in via subordinata chiedeva di condannare gli attori al pagamento della somma di pagina 5 di 16 € 26.633,16, quale differenza tra il saldo del conto corrente risultante dall'ultimo estratto conto disponibile e gli asseriti addebiti illegittimi calcolati secondo la perizia di parte attrice in € 43.110,40, oltre a € 36.764,59 per il contratto di mutuo.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 111 c.p.c. dell'11.7.2022, si costituiva in giudizio
[...]
in persona della mandataria dichiarandosi cessionaria del CP_3 Parte_4
credito vantato da in relazione ai rapporti bancari dedotti in causa, e richiamando CP_1
integralmente le difese e le conclusioni assunte dalla banca cedente.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 1052/2023 pubblicata il 29.11.2023, riteneva infondate le domande di parte attrice, rilevando che: era onere del correntista che agiva con azione di accertamento di nullità parziale del contratto bancario, di rettificazione e accertamento negativo del saldo finale, nonché di ripetizione di indebito, dare la piena prova delle cause dell'illegittimità degli addebiti operati dalla banca e, nel caso di specie, le doglianze attoree non erano state idoneamente supportate né sotto il profilo argomentativo né documentalmente;
l'allegazione dell'applicazione di interessi non dovuti in quanto capitalizzati su voci di costo, era talmente generica da essere inammissibile;
la pretesa illegittima capitalizzazione degli interessi - per mancato rispetto della reciprocità dell'addebito/accredito di cui alla delibera CICR 9.2.2000 e all'art. 120 TUB, perché non vi era congruità tra gli importi degli interessi a debito, di € 28.040,73, e gli importi degli interessi a credito, di soli € 12,10 - si basava su un assunto errato, in quanto secondo la delibera CICR 9.2.2000 la reciprocità doveva essere garantita nella periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori (pari periodicità) e non anche nel conteggio stesso degli addebiti/accrediti, che evidentemente dipendeva dall'andamento del conto corrente;
la doglianza relativa all'applicazione di tassi di interessi usurari era del tutto generica, non avendo parte attrice indicato il tasso concordato, quello che riteneva effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione che aveva utilizzato per ricavarlo,
l'esatto periodo in cui il preteso superamento dei tassi soglia si sarebbe verificato, e i vari tassi soglia di riferimento;
la doglianza era comunque manifestamente infondata perché basata sul rilievo, nella perizia di parte, di un asserito “tasso di interesse medio applicato del 58,771% per trimestre”, relativo all'intera durata del rapporto di ben 2.548 giorni, senza rispettare i criteri pacificamente individuati dalla giurisprudenza di legittimità, di verifica dell'usurarietà del rapporto di conto corrente trimestre per trimestre, avuto riguardo ai dati indicati nei decreti ministeriali emessi con tale periodicità; per contro nella perizia di parte prodotta dalla banca, condotta secondo la corretta metodologia di calcolo del TEG, non si rinveniva alcun superamento dei tassi soglia di usura in alcun trimestre;
non vi era pertanto necessità di disporre c.t.u. contabile, in mancanza di idonee allegazioni di parte attrice.
pagina 6 di 16 Riteneva fondata la domanda riconvenzionale della convenuta, evidenziando che con riferimento al saldo debitore del conto corrente, la banca aveva prodotto perizia contabile nella quale il saldo di estratto conto (di € 72.669,07) era stato ricalcolato (in € 67.361,52) già con l'espunzione degli addebiti applicati in difetto di pattuizione scritta e con capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al
31.12.2013; e che gli attori non avevano contestato gli importi così ricalcolati né la metodologia seguita per il ricalcolo;
con riferimento al debito derivante dal contratto di mutuo chirografario non vi era alcuna contestazione degli attori.
Pertanto rigettava le domande proposte da parte attrice, accoglieva la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, dichiarava tenuti e condannava gli attori, in solido tra loro, a pagare in favore di quale mandataria di l'importo di € 67.361,52 per Controparte_3 Parte_4
saldo ricalcolato del rapporto di conto corrente al 30.3.2019, oltre interessi, e l'importo di € 36.764,59 per rate scadute e non pagate, capitale residuo e interessi di mora del mutuo calcolati dalla data di risoluzione del rapporto sino al saldo effettivo;
oltre al rimborso delle spese di lite a favore della convenuta e della terza intervenuta.
Con atto di citazione in appello la e impugnavano la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati e formulavano le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedeva di Controparte_1
confermare la sentenza di primo grado, formulando le conclusioni sopra riportate.
in persona della mandataria si costituiva e chiedeva Controparte_3 Parte_4 di rigettare l'appello, formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello è articolato in cinque motivi di gravame.
Con i primi tre motivi parte appellante si duole che il Tribunale abbia respinto le proprie domande in ordine ai tre profili di addebiti illegittimi dedotti in primo grado, senza disporre c.t.u. tecnico-contabile, che chiede di espletare in appello.
In particolare, con il secondo motivo (che viene esaminato per primo per ragioni di ordine logico), relativo all'addebito degli interessi anatocistici illegittimi, parte appellante deduce che: l'affermazione del Tribunale secondo cui la reciprocità deve essere garantita nella periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori e non anche nel conteggio stesso degli addebiti/accrediti, è in totale contrasto non solo con l'art. 120 TUB e la delibera CICR 9.2.2000, ma anche con quanto evidenziato pagina 7 di 16 correttamente e ampiamente dal consulente di parte attrice;
la delibera CICR 9.2.2000 e l'art. 120 TUB indicano quale criterio la reciprocità; l'art. 2 della delibera CICR definisce la nozione di reciprocità, riferita all'espressione “Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità”, che consiste essenzialmente nel fatto che il criterio di calcolo degli interessi deve essere identico per i saldi periodici debitori e per quelli creditori;
nel caso di specie le clausole contrattuali non rispettano la condizione di reciprocità, infatti gli interessi passivi addebitati ammontano a € 28.040,73 a fronte degli interessi a credito ammontanti a € 12,10.
Parte appellata replica che la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi è pattuita, la reciprocità è garantita dalla periodicità (trimestrale per banca e correntista) del conteggio, ma non può riguardare il conteggio in concreto di addebiti e accrediti, che dipendono dall'andamento del conto stesso.
Il motivo è manifestamente infondato.
La doglianza, svolta in primo grado e ribadita in appello, ha ad oggetto la pretesa illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per mancanza di “reciprocità” dell'addebito/accredito degli interessi ai sensi dell'art. 120 TUB e delibera CICR 9.2.2000, in quanto “a fronte di Euro
28.040,73 posti a debito della solo Euro 12,10, le sono stati posti a credito”. Pt_1
Senonché nessuna disposizione impone che l'importo degli interessi passivi debba essere uguale all'importo degli interessi attivi.
Il requisito della “reciprocità” concerne la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori (di cui nel caso di specie non è contestata la pattuizione e l'applicazione).
L'art. 120 comma 2 TUB, nel testo vigente ratione temporis successivo alla modifica introdotta col D.Lgs. n. 342/99, dispone che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. L'art. 1 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000 prevede che “Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono”; e l'art. 2 al comma 1 stabilisce che
“Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime pagina 8 di 16 modalità” e al comma 2 che “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la contestazione del correntista nasce da un assunto errato, in quanto la reciprocità deve essere garantita nella periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori (si parla, infatti di pari periodicità), e non anche nel conteggio stesso degli addebiti/accrediti, che evidentemente dipende dall'andamento del conto corrente;
che la banca abbia applicato interessi debitori in misura maggiore rispetto all'ammontare degli interessi creditori dipende dal fatto che, per la maggior parte del periodo in cui fu in essere, il conto corrente affidato mantenne un andamento negativo, riscontrabile peraltro dagli estratti conto corrente prodotti in atti dalla stessa parte attrice.
Alla luce dei rilievi svolti non occorre disporre c.t.u. contabile.
Con il primo motivo, relativo all'addebito della illegittima capitalizzazione delle voci di costo, parte appellante afferma che: il Tribunale non ha compreso che l'elaborato peritale di parte evidenzia l'esistenza di un errato meccanismo di calcolo con riferimento ai tassi di interesse applicati, che ha portato il predetto tasso da una misura del 7,8735% a una misura del 58,711%; la difesa non può far altro che riferire quanto dal proprio Consulente indicato, non trattandosi di errata applicazione di norme di legge, ma semplicemente di diverse modalità di calcolo matematico che le banche notoriamente usano, volgendo a proprio favore i meccanismi migliori;
stupisce che il giudicante non abbia rilevato
(limitandosi a dire che le contestazioni di parte attrice erano generiche, tanto da impedire il contraddittorio) la chiara contestazione che se si fossero applicati gli accordi contrattuali indicati nel contratto di affidamento, gli interessi passivi, invece che € 28.040,73, avrebbero dovuto essere
€ 16.563,44; se vi erano dubbi su tale calcolo matematico doveva essere disposta c.t.u. contabile.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la parte della sentenza che impugna.
La sentenza esamina la doglianza, svolta dagli attori in primo grado, di applicazione di addebiti illegittimi per interessi non dovuti in quanto capitalizzati “su voci di costo che, non essendo parte del capitale, non avrebbero potuto essere capitalizzate”, come da relazione peritale, aggiungendo che “in particolare ci si riferisce alle spese trimestrali, quantificate in euro 3.779,75, che hanno prodotto interessi per Euro 1.001,11, alle commissioni fido, quantificate in Euro 4.090,70 e che hanno prodotto interessi per Euro 151,96 o le “spese varie”, addebitate per Euro 7.199,22, e che hanno prodotto interessi per Euro 1.961,37”.
pagina 9 di 16 E rileva che tale allegazione “è talmente generica e imprecisata da appalesarsi inammissibile, per violazione del principio del contradditorio. A ben vedere, infatti, parte attrice si limita a enunciare la pretesa illegittimità senza argomentare alcunché al riguardo, ma semplicemente elencando l'ammontare degli interessi a suo dire applicati dalla su “costi” che non avrebbero dovuto essere capitalizzati, CP_5
e richiamando la propria perizia di parte sul punto. Sennonché, il mero rinvio alla relazione tecnica di parte, senza alcuna più specifica argomentazione delle motivazioni che portano a ritenere l'illegittimità gli addebiti denunciati, non può evidentemente considerarsi valida esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata (per tutti Cass., Sez. Un., n. 8077/2012). In mancanza di una chiara e comprensibile allegazione, la censura deve essere superata senza necessità di alcun approfondimento istruttorio”.
Il motivo di appello non censura specificamente la parte di motivazione indicata, non si confronta con essa e non contiene alcun argomento in ordine alla pretesa illegittima capitalizzazione dei costi (che costituisce tuttora oggetto delle domande di parte appellante).
Neppure sotto il profilo in questione occorre pertanto disporre c.t.u. contabile.
Con il terzo motivo, relativo all'addebito di interessi usurari, parte appellante allega che: in primo grado ha indicato il tasso concordato con la produzione del contratto, quello effettivamente praticato attraverso il calcolo matematico redatto dal proprio perito e i conteggi degli addebiti che si assumono illegittimi con riferimento alle rilevazioni trimestrali tassi soglia antiusura prodotti con il documento n.
8; l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui “la verifica dell'usurarietà deve essere compiuta trimestre per trimestre in modo separato, senza la possibilità che l'usurarietà di uno specifico trimestre possa travolgere anche i trimestri in cui non si è verificato alcun fenomeno di usura” consegue ad una mancata lettura attenta sia della perizia che degli allegati e del contenuto degli atti attorei;
il Tribunale non ha inteso che il perito di parte attrice, dopo aver provveduto a verificare il superamento del tasso soglia trimestre per trimestre (Cfr Fasc.1°, doc. 5, all. n.1 bis), ha indicato la media ponderale del tasso di interesse medio applicato del 58,771%; la perizia applica la normativa prevista e fa riferimento alle circolari della Banca d'Italia ed evidenzia tabellarmente il superamento del tasso soglia.
Parte appellata eccepisce che: il motivo è talmente generico da essere inammissibile;
la perizia di controparte non tiene conto delle indicazioni della Banca d'Italia né della giurisprudenza;
nell'atto di citazione viene individuato un TEG relativo all'intera durata del rapporto, senza censurare i tassi su base trimestrale, come da decreti ministeriali che controparte utilizza ugualmente come riferimento per ravvisare l'usura; a nulla vale il fatto che in un allegato della relazione di parte vi sia una pagina 10 di 16 individuazione del tasso applicato trimestralmente, dovendo essere l'atto giudiziario a contenere la contestazione specifica, non potendosi affidare a un mero richiamo alla perizia di parte (e del rinvio all'allegato 1 bis non vi è menzione neanche nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.); la banca ha affidato al dott. l'incarico di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia e il risultato è Per_1
negativo; il perito per massima correttezza ha verificato che gli addebiti fossero il frutto di specifica pattuizione, provvedendo in autonomia a espungere addebiti applicati in difetto di pattuizione, così sottraendo la commissione di istruttoria veloce sino al 12.4.2013 (data della prima pattuizione) e la capitalizzazione trimestrale degli interessi dopo il 31.12.2013.
Il motivo è inammissibile in quanto generico.
Il Tribunale, in ordine all'addebito di applicazione di interessi usurari, ha rilevato che:
-è onere del correntista che deduce l'usurarietà degli interessi applicati su conto corrente quello di indicare il tasso concordato, quello che ritiene effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione che ha utilizzato per ricavarlo, l'esatto periodo in cui il preteso superamento dei tassi soglia si sarebbe verificato, nonché i vari tassi soglia di riferimento che assume essere stati superati;
inoltre, il correntista deve indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca, in applicazione degli interessi ritenuti usurari;
-nulla di tutto ciò è stato effettuato da parte attrice, che sul punto ha genericamente dedotto che rispetto al tasso di interesse contrattuale dichiarato in contratto del 7,8735%, la perizia di parte avrebbe in realtà evidenziato l'applicazione, da parte della convenuta, di un “tasso di interesse medio applicato CP_5 del 58,771% per trimestre”;
-la doglianza, oltre che del tutto generica, è comunque manifestamente infondata;
nei rapporti in conto corrente la verifica dell'usurarietà deve essere compiuta trimestre per trimestre in modo separato, senza la possibilità che l'usurarietà di uno specifico trimestre possa travolgere anche i trimestri in cui non si è verificato alcun fenomeno di usura;
così, anche recentemente, la Corte di Cassazione, che con l'Ordinanza n. 1464/19 ha statuito in parte motiva che “la verifica del superamento del tasso soglia vada operata trimestre per trimestre, dovendosi aver riguardo ai dati indicati nei decreti ministeriali che sono stati emessi con tale periodicità", concetto riassunto nel principio di diritto espresso secondo cui
"tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1”; nel caso di specie, il perito di parte attrice ha individuato un asserito TEG relativo all'intera durata del rapporto di ben 2.548 giorni, senza pagina 11 di 16 quindi determinare i TEG su base trimestrale, né comunque indicare i criteri di determinazione dello stesso e l'esatto periodo di superamento dei tassi soglia trimestrali;
-per contro, nella perizia di parte prodotta in atti dalla banca convenuta, condotta secondo metodologia di calcolo del TEG così come disciplinata dalle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti dal 1° gennaio
2010, non si rinviene alcun superamento dei tassi soglia dell'usura in alcun trimestre di esecuzione del rapporto di conto corrente.
A fronte di tale puntuale e corretta argomentazione, il motivo di appello continua a rinviare genericamente alla relazione peritale, senza fornire elementi concreti;
non indica quali sono i dati specifici che sarebbero stati forniti in primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale;
avendo la sentenza rilevato la genericità delle deduzioni, l'appellante avrebbe dovuto specificarle o indicare puntualmente i dati asseritamente già forniti in primo grado.
Parimenti, pur non contestando la giurisprudenza citata in ordine alle modalità di calcolo ai fini dell'usura, si limita a rinviare genericamente ad un allegato alla relazione peritale di parte, che non viene in alcun modo illustrato (né è stato illustrato in primo grado).
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la relazione peritale parla esclusivamente dei valori medi per tutta la durata di 2.548 giorni e rileva nelle conclusioni che il TEG applicato “è mediamente del 58,771% mentre il TAB è 7,735%, che è stato superato in più trimestri”; non sono quindi rispettati i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica va operata trimestre per trimestre, dovendosi aver riguardo ai dati indicati nei decreti ministeriali che sono stati emessi con tale periodicità.
Né parte appellante svolge alcun argomento con riferimento alla corretta affermazione del Tribunale per cui la relazione peritale di parte non indica i criteri di determinazione del TEG trimestrale e l'esatto periodo di superamento dei tassi soglia trimestrali;
e non censura specificamente la metodologia seguita nella perizia di parte della banca.
A fronte della genericità della censura e dell'inammissibilità del motivo, non occorre disporre c.t.u..
Con il quarto motivo, relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale, parte attrice allega che: il Tribunale accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta sul presupposto che la medesima non sia stata contestata da parte attrice;
invece la difesa di parte attrice, già nelle note di udienza 19.11.2020
(prima udienza) ha integralmente contestato sia i presupposti della domanda sia la perizia di parte prodotta a sostegno della medesima, poi con la prima memoria ha dettagliatamente contrastato la pagina 12 di 16 posizione contabile offerta dalla convenuta sulla base della propria perizia;
in una tale situazione la
Cassazione impone di disporre c.t.u..
Parte appellata eccepisce che: il motivo è inammissibile;
in primo grado controparte dopo la costituzione della banca non ha sollevato eccezioni in ordine alla domanda riconvenzionale, limitandosi nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. a richiamare le proprie domande;
e anche le critiche svolte in appello non sono specifiche e decisive contro le argomentazioni svolte in sentenza;
parte appellante si limita a richiamare la propria memoria n.1 rivendicando di avere dettagliatamente contrastato la posizione contabile offerta.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, in ordine alla domanda riconvenzionale proposta da , ha rilevato che: CP_1
-la banca convenuta, a sostegno della prova dell'entità e della correttezza della propria pretesa creditoria inerente al saldo debitore del conto corrente, ha prodotto una perizia contabile, nella quale il saldo del conto corrente risulta ricalcolato con l'espunzione degli addebiti applicati dalla banca in difetto di pattuizione scritta;
in particolare, nel ricalcolo del saldo di conto corrente risultano applicati i seguenti criteri:
- capitalizzazione degli interessi trimestrale: fino al 31 dicembre 2013, successivamente assenza di capitalizzazione;
- tasso di interesse debitore: convenzionale (come da estratti scalari), in quanto pattuito dall'apertura del rapporto sia per l'apertura di credito sia per il fido sbf;
- tasso di interesse creditore: ex art. 117 TUB fino al 12 aprile 2013 (data della prima pattuizione scritta) poi convenzionale;
- commissione di messa a disposizione fondi: invariata in quanto pattuita dall'apertura del rapporto;
- commissione di istruttoria veloce (CIV): espunta fino al 12 aprile 2013, data della prima pattuizione;
- corrispettivo di disponibilità creditizia (CDC): invariato in quanto pattuito;
- spese: invariate in quanto pattuite dall'apertura del rapporto;
il saldo del conto corrente così ricalcolato, secondo la convenuta, ammonterebbe quindi a € 67.361,52 a credito dell'istituto bancario, a fronte di un saldo di estratto conto di € 72,669,07 ante giroconto a sofferenza sempre a credito dell'istituto (con una differenza, pertanto, di € 5.307,55 a discapito della banca);
-gli attori non hanno contestato gli importi così ricalcolati, né la metodologia seguita per il ricalcolo;
pagina 13 di 16 -ne deriva che, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalle modalità di calcolo seguite dal perito di parte convenuta, la e i suoi fideiussori, in solido tra loro, devono essere condannati al Parte_1 pagamento dell'importo di € 67.361,52, quale saldo ricalcolato del rapporto di conto corrente alla data del 30.3.2019;
-non essendovi alcuna contestazione sull'esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo chirografario, rispetto al quale gli attori non hanno negato l'erogazione delle somme mutuate, né il loro inadempimento e l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, e i due fideiussori Parte_1
devono essere condannati al pagamento della somma di € 36.764,59 per rate scadute e non pagate, capitale residuo e interessi di mora calcolati dalla data di risoluzione del rapporto sino al saldo effettivo.
Il motivo di appello è generico e non censura specificamente gli argomenti della sentenza;
non espone quali punti della perizia di controparte ritiene errati e per quali ragioni, né censura in modo specifico e argomentato la metodologia seguita per il ricalcolo;
non individua quali tra le voci elencate in sentenza siano errate perché non espunte o espunte solo in parte, e per quali ragioni;
il motivo manca quindi di specificità e non si confronta con la sentenza.
Il generico richiamo alle note scritte 17.11.2020 e alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. non rende più preciso il motivo perché continuano a non essere indicati i profili contestati (peraltro nelle note scritte e nella memoria indicate parte attrice si era limitata a contestare genericamente quanto esposto e prodotto da controparte con la comparsa di costituzione e la domanda riconvenzionale, richiamando l'atto di citazione).
Nessun argomento viene svolto con riferimento alla condanna per il debito residuo derivante dal contratto di mutuo.
Anche sotto il profilo in esame non viene disposta c.t.u..
Con il quinto motivo parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto valutare le trattative avvenute tra le parti nel corso del giudizio ai fini della regolamentazione delle spese di lite, evidenziando che fin dall'inizio del giudizio di primo grado parte attrice aveva offerto a saldo e stralcio la somma di € 52.000,00, che aveva procrastinato una risposta dando luogo a plurimi CP_1
rinvii e aveva poi ceduto il credito alla terza intervenuta, la quale parimenti non aveva dato riscontro alla proposta di parte attrice, che i rinvii erano stati concordati tra le parti e le convenute avevano comunicato l'interesse alla proposta.
Il motivo è infondato.
pagina 14 di 16 Il Tribunale ha correttamente posto le spese di lite interamente a carico di parte attrice in primo grado, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.; parte attrice era infatti interamente soccombente sia sulle proprie domande di accertamento e di ripetizione di indebito, sia sulla domanda riconvenzionale di controparte;
nessun rilievo assume la proposta transattiva formulata nel giudizio di primo grado, che aveva ad oggetto un importo ampiamente inferiore a quello accertato come dovuto con la sentenza;
né risulta provato un comportamento processuale abusivo o meramente dilatorio delle controparti, essendo documentate solo richieste congiunte di rinvio per pendenza di trattative.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nell'importo liquidato in sentenza corrispondente ai valori medi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 1052/2023 del Tribunale di Alessandria pubblicata il 29.11.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di entrambe le appellate, che liquida per ciascuna di esse in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
pagina 15 di 16 Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 58/2024 avente ad oggetto: contratti bancari promossa da:
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
e , elettivamente domiciliati presso l'Avv. Angela Parte_2 Parte_3
Calcaterra, che li rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(P.I. ), in persona del procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Luca Gastini, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
E contro con socio unico (C.F. e P.I. ), e per essa, quale Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
mandataria procuratrice speciale (C.F. e Parte_4 P.IVA_5
P.I. , in persona del procuratore speciale dott. elettivamente domiciliata P.IVA_4 CP_4 presso l'Avv. Gianluca Volante, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA pagina 1 di 16 Udienza di rimessione della causa al collegio del 16.9.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis, In via preliminare e istruttoria, istanze formulate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni del 22.4.2025;
In via principale e nel merito accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in integrale riforma della Sentenza n. 1052/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione civile, in data 29.11.2023,
Giudice Dott. Alice Ambrosio, nel procedimento R.G. 1299/2019, depositata in Cancelleria il 29.11 2023, notificata in data 5 dicembre 2023, accogliere tutte le conclusioni, assunte dagli appellanti, nel giudizio di primo grado, che qui si riportano:
“Nel merito in via principale: i) Accertare e dichiarare l'avvenuta applicazione di tassi di interesse usurari, interessi anatocistici illegittimi e illegittima capitalizzazione delle spese indicate in narrativa da parte della convenuta
[...] nell'ambito del contratto di conto corrente n. 01831/000000000511 Controparte_5 intrattenuto con la e, di conseguenza, determinare l'esatto rapporto di dare/avere (saldo Controparte_6 conto corrente) intercorrente tra la e l'odierna attrice al 26.02.2019 Controparte_5 depurando il rapporto contrattuale dalle voci di costo illegittimamente addebitate;
ii) Accertare e dichiarare, quale conseguenza dell'accertata responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle fideiussioni rilasciate in suo favore e che nulla deve l'odierna attrice in qualità di garante della Società
iii) Condannare così la alla restituzione delle somme indebitamente Controparte_5 addebitate nel contratto di conto corrente 01831/000000000511 intrattenuto sino al 26.02.2019 con la da determinarsi nella somma di Euro 43.110,40 o nella maggiore o minor somma che il Parte_1
Giudicante riterrà provata.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, comprensive del 15% a titolo di rimborso spese forfetario ex D.M. 55/2014, I.V.A e C.p.a.” E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dalle appellate per tutti i motivi esposti nel presente atto, con particolare riferimento alle domande riconvenzionali proposte in tutte la loro gradazione.
Condannare altresì, le appellate alla immediata restituzione alla società già Parte_1 Parte_1 unipersonale e ai suoi fideiussori e , di quanto abbiano Parte_2 Parte_3 eventualmente i medesimi versato in ottemperanza della sentenza impugnata n. 1052/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria, nelle more del presente giudizio di appello, oltre interesse e rivalutazione monetaria.
Operare la compensazione giudiziale tra quanto eventualmente risultasse a debito degli appellanti in forza dell'espletanda CTU richiesta e quanto versato in ottemperanza della sentenza impugnata n. 1052/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria. Con il favore delle spese e rimborso forfettario per spese generali, oltre CPA ed IVA per entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATA Controparte_1
Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello in via principale
- rigettare le istanze istruttorie formulate dalla e dai signori e;
Pt_1 Pt_2 Pt_3
pagina 2 di 16 -rigettare l'appello proposto, confermando la Sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria n.
1052/2023 in via subordinata e riconvenzionale nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità/invalidità delle clausole contrattuali/operazioni effettuate sul conto corrente 01831/511, accertare e dichiarare che la Banca è creditrice nei confronti della ed in solido con i fideiussori, cioè signori Parte_1 Parte_2
e , delle seguenti somme:
[...] Parte_3
(i) euro 26.633,16, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della quale differenza tra l'esposizione risultante dall'estratto CP_5 conto al 31 marzo 2019 e gli asseriti addebiti illegittimi;
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883, conseguentemente
- condannare la ed in solido con i fideiussori, cioè signori e Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento a favore della Convenuta delle seguenti somme: Pt_3
(i) euro 26.633,16, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della quale differenza tra l'esposizione risultante dall'estratto CP_5 conto al 31 marzo 2019 e gli asseriti addebiti illegittimi;
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883 in via di gradato subordine e riconvenzionale nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda restitutoria di euro 43.110,40 in ragione della declaratoria di nullità/invalidità delle clausole contrattuali/operazioni effettuate sul conto corrente 01831/511, accertare e dichiarare che la Banca è creditrice nei confronti della ed Parte_1 in solido con i fideiussori, cioè signori e , delle seguenti somme: Parte_2 Parte_3
(i) euro 69.743,56, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della come dall'estratto conto al 31 marzo 2019; CP_5
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883, conseguentemente
- condannare la ed in solido con i fideiussori, cioè signori e Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento a favore della Convenuta delle seguenti somme: Pt_3
(i) euro 69.743,56, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della come dall'estratto conto al 31 marzo 2019; CP_5
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883,
-in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale dichiarare tenuti la la sig.ra e il sig. al pagamento a Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della Banca dell'importo determinando in corso di causa, anche eventualmente tramite al ricorso del criterio equitativo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario, di primo e secondo grado. PER L'APPELLATA Controparte_7
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, pagina 3 di 16 In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondata l'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi di cui in atti;
In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dell'impugnazione. In subordine nel merito, previa reiezione dell'instata CTU per le ragioni di fatto e di diritto svolte in atti, respingere l'appello in ogni sua parte e, pertanto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Alessandria per i motivi esposti. In ulteriore denegato subordine in via riconvenzionale, si richiamano le conclusioni assunte in primo grado il 29-30.11.23, che qui integralmente si ripropongono e ritrascrivono:
- accertare e dichiarare il diritto di credito del nei confronti della ed in Controparte_1 Parte_1 solido con i fideiussori, cioè signori e , per le seguenti somme: Parte_2 Parte_3
(i) euro 67.361,52, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della come individuato nella perizia del dott. CP_5 Per_1
[...]
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883. Conseguentemente
- condannare la ed in solido con i fideiussori, cioè signori e Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento a favore della Intervenuta Cessionaria delle seguenti somme: Pt_3
(i) euro 67.361,52, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della come individuato nella perizia del dott. CP_5 Per_1
[...]
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883;
In ulteriore denegato subordine e riconvenzionale Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di nullità/invalidità delle clausole contrattuali/operazioni effettuate sul conto corrente 01831/511, accertare e dichiarare che la Banca è creditrice nei confronti della ed in solido con i fideiussori, cioè signori Parte_1 Parte_2
e , delle seguenti somme:
[...] Parte_3
(i) euro 26.633,16, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della quale differenza tra l'esposizione risultante dall'estratto CP_5 conto al 31 marzo 2019 e gli asseriti addebiti illegittimi;
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883, Conseguentemente
- condannare la ed in solido con i fideiussori, cioè signori e Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento a favore della Intervenuta Cessionaria delle seguenti somme: Pt_3
(i) euro 26.633,16, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della quale differenza tra l'esposizione risultante dall'estratto CP_5 conto al 31 marzo 2019 e gli asseriti addebiti illegittimi;
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883,
In via di gradato subordine e riconvenzionale Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda restitutoria di euro 43.110,40 in ragione della declaratoria di nullità/invalidità delle clausole contrattuali/operazioni effettuate sul conto pagina 4 di 16 corrente 01831/511, accertare e dichiarare che la Banca è creditrice nei confronti della ed Parte_1 in solido con i fideiussori, cioè signori e , delle seguenti somme: Parte_2 Parte_3
(i) euro 69.743,56, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della come dall'estratto conto al 31 marzo 2019; CP_5
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883, Conseguentemente
- condannare la ed in solido con i fideiussori, cioè signori e Parte_1 Parte_2 [...]
, al pagamento a favore della Intervenuta Cessionaria delle seguenti somme: Pt_3
(i) euro 69.743,56, ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati alla data del dovuto e sino al soddisfo e derivante dal saldo del rapporto 01831/511 a credito della come dall'estratto conto al 31 marzo 2019; CP_5
(ii) euro 36.764,59, oltre agli interessi maturandi, anche di mora, pari alla somma dovuta con riferimento al mutuo chirografario n. 045000005934883,
In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale
- dichiarare tenuti la la sig.ra e il sig. al pagamento a Parte_1 Parte_2 Parte_3 favore della Banca dell'importo determinando in corso di causa, anche eventualmente tramite al ricorso del criterio equitativo.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione la (all'epoca a socio unico), nonché Parte_1 Parte_1 Parte_2
e quali fideiussori della medesima, convenivano in giudizio
[...] Parte_3 Controparte_1
chiedendo di accertare l'applicazione, da parte della convenuta, sul conto corrente n. 01831/000000000511 intestato alla (aperto in data 11.1.2012, con affiancamento di Parte_1
contratto di apertura di credito e contratto di anticipo fatture, e chiuso per revoca della banca in data
26.2.2019), di addebiti illegittimi per (i) interessi anatocistici illegittimi, (ii) illegittima capitalizzazione delle spese, (iii) tassi di interesse usurari, come da perizia di parte;
e domandando di rideterminare il saldo del conto corrente alla luce delle illegittimità riscontrate, con conseguente dichiarazione di inefficacia o nullità delle fideiussioni rilasciate dai signori e e condanna della banca Pt_2 Pt_3
alla restituzione degli indebiti applicati, quantificati in € 43.110,40. costituendosi, eccepiva l'infondatezza delle domande degli attori e, in via Controparte_1
riconvenzionale, chiedeva di condannare la e i suoi fideiussori al pagamento della somma Parte_1 di € 67.361,52, quale saldo del rapporto di conto corrente come ricalcolato nella relazione predisposta da proprio perito, e di € 36.764,59 quale debito (per rate scadute e non pagate, capitale residuo e interessi di mora) relativo a contratto di mutuo chirografario stipulato in data 14.9.2016 per
€ 60.000,00; in via subordinata chiedeva di condannare gli attori al pagamento della somma di pagina 5 di 16 € 26.633,16, quale differenza tra il saldo del conto corrente risultante dall'ultimo estratto conto disponibile e gli asseriti addebiti illegittimi calcolati secondo la perizia di parte attrice in € 43.110,40, oltre a € 36.764,59 per il contratto di mutuo.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 111 c.p.c. dell'11.7.2022, si costituiva in giudizio
[...]
in persona della mandataria dichiarandosi cessionaria del CP_3 Parte_4
credito vantato da in relazione ai rapporti bancari dedotti in causa, e richiamando CP_1
integralmente le difese e le conclusioni assunte dalla banca cedente.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 1052/2023 pubblicata il 29.11.2023, riteneva infondate le domande di parte attrice, rilevando che: era onere del correntista che agiva con azione di accertamento di nullità parziale del contratto bancario, di rettificazione e accertamento negativo del saldo finale, nonché di ripetizione di indebito, dare la piena prova delle cause dell'illegittimità degli addebiti operati dalla banca e, nel caso di specie, le doglianze attoree non erano state idoneamente supportate né sotto il profilo argomentativo né documentalmente;
l'allegazione dell'applicazione di interessi non dovuti in quanto capitalizzati su voci di costo, era talmente generica da essere inammissibile;
la pretesa illegittima capitalizzazione degli interessi - per mancato rispetto della reciprocità dell'addebito/accredito di cui alla delibera CICR 9.2.2000 e all'art. 120 TUB, perché non vi era congruità tra gli importi degli interessi a debito, di € 28.040,73, e gli importi degli interessi a credito, di soli € 12,10 - si basava su un assunto errato, in quanto secondo la delibera CICR 9.2.2000 la reciprocità doveva essere garantita nella periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori (pari periodicità) e non anche nel conteggio stesso degli addebiti/accrediti, che evidentemente dipendeva dall'andamento del conto corrente;
la doglianza relativa all'applicazione di tassi di interessi usurari era del tutto generica, non avendo parte attrice indicato il tasso concordato, quello che riteneva effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione che aveva utilizzato per ricavarlo,
l'esatto periodo in cui il preteso superamento dei tassi soglia si sarebbe verificato, e i vari tassi soglia di riferimento;
la doglianza era comunque manifestamente infondata perché basata sul rilievo, nella perizia di parte, di un asserito “tasso di interesse medio applicato del 58,771% per trimestre”, relativo all'intera durata del rapporto di ben 2.548 giorni, senza rispettare i criteri pacificamente individuati dalla giurisprudenza di legittimità, di verifica dell'usurarietà del rapporto di conto corrente trimestre per trimestre, avuto riguardo ai dati indicati nei decreti ministeriali emessi con tale periodicità; per contro nella perizia di parte prodotta dalla banca, condotta secondo la corretta metodologia di calcolo del TEG, non si rinveniva alcun superamento dei tassi soglia di usura in alcun trimestre;
non vi era pertanto necessità di disporre c.t.u. contabile, in mancanza di idonee allegazioni di parte attrice.
pagina 6 di 16 Riteneva fondata la domanda riconvenzionale della convenuta, evidenziando che con riferimento al saldo debitore del conto corrente, la banca aveva prodotto perizia contabile nella quale il saldo di estratto conto (di € 72.669,07) era stato ricalcolato (in € 67.361,52) già con l'espunzione degli addebiti applicati in difetto di pattuizione scritta e con capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al
31.12.2013; e che gli attori non avevano contestato gli importi così ricalcolati né la metodologia seguita per il ricalcolo;
con riferimento al debito derivante dal contratto di mutuo chirografario non vi era alcuna contestazione degli attori.
Pertanto rigettava le domande proposte da parte attrice, accoglieva la domanda riconvenzionale di parte convenuta e, per l'effetto, dichiarava tenuti e condannava gli attori, in solido tra loro, a pagare in favore di quale mandataria di l'importo di € 67.361,52 per Controparte_3 Parte_4
saldo ricalcolato del rapporto di conto corrente al 30.3.2019, oltre interessi, e l'importo di € 36.764,59 per rate scadute e non pagate, capitale residuo e interessi di mora del mutuo calcolati dalla data di risoluzione del rapporto sino al saldo effettivo;
oltre al rimborso delle spese di lite a favore della convenuta e della terza intervenuta.
Con atto di citazione in appello la e impugnavano la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati e formulavano le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedeva di Controparte_1
confermare la sentenza di primo grado, formulando le conclusioni sopra riportate.
in persona della mandataria si costituiva e chiedeva Controparte_3 Parte_4 di rigettare l'appello, formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello è articolato in cinque motivi di gravame.
Con i primi tre motivi parte appellante si duole che il Tribunale abbia respinto le proprie domande in ordine ai tre profili di addebiti illegittimi dedotti in primo grado, senza disporre c.t.u. tecnico-contabile, che chiede di espletare in appello.
In particolare, con il secondo motivo (che viene esaminato per primo per ragioni di ordine logico), relativo all'addebito degli interessi anatocistici illegittimi, parte appellante deduce che: l'affermazione del Tribunale secondo cui la reciprocità deve essere garantita nella periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori e non anche nel conteggio stesso degli addebiti/accrediti, è in totale contrasto non solo con l'art. 120 TUB e la delibera CICR 9.2.2000, ma anche con quanto evidenziato pagina 7 di 16 correttamente e ampiamente dal consulente di parte attrice;
la delibera CICR 9.2.2000 e l'art. 120 TUB indicano quale criterio la reciprocità; l'art. 2 della delibera CICR definisce la nozione di reciprocità, riferita all'espressione “Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità”, che consiste essenzialmente nel fatto che il criterio di calcolo degli interessi deve essere identico per i saldi periodici debitori e per quelli creditori;
nel caso di specie le clausole contrattuali non rispettano la condizione di reciprocità, infatti gli interessi passivi addebitati ammontano a € 28.040,73 a fronte degli interessi a credito ammontanti a € 12,10.
Parte appellata replica che la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi è pattuita, la reciprocità è garantita dalla periodicità (trimestrale per banca e correntista) del conteggio, ma non può riguardare il conteggio in concreto di addebiti e accrediti, che dipendono dall'andamento del conto stesso.
Il motivo è manifestamente infondato.
La doglianza, svolta in primo grado e ribadita in appello, ha ad oggetto la pretesa illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per mancanza di “reciprocità” dell'addebito/accredito degli interessi ai sensi dell'art. 120 TUB e delibera CICR 9.2.2000, in quanto “a fronte di Euro
28.040,73 posti a debito della solo Euro 12,10, le sono stati posti a credito”. Pt_1
Senonché nessuna disposizione impone che l'importo degli interessi passivi debba essere uguale all'importo degli interessi attivi.
Il requisito della “reciprocità” concerne la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori (di cui nel caso di specie non è contestata la pattuizione e l'applicazione).
L'art. 120 comma 2 TUB, nel testo vigente ratione temporis successivo alla modifica introdotta col D.Lgs. n. 342/99, dispone che “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. L'art. 1 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000 prevede che “Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono”; e l'art. 2 al comma 1 stabilisce che
“Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime pagina 8 di 16 modalità” e al comma 2 che “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la contestazione del correntista nasce da un assunto errato, in quanto la reciprocità deve essere garantita nella periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori (si parla, infatti di pari periodicità), e non anche nel conteggio stesso degli addebiti/accrediti, che evidentemente dipende dall'andamento del conto corrente;
che la banca abbia applicato interessi debitori in misura maggiore rispetto all'ammontare degli interessi creditori dipende dal fatto che, per la maggior parte del periodo in cui fu in essere, il conto corrente affidato mantenne un andamento negativo, riscontrabile peraltro dagli estratti conto corrente prodotti in atti dalla stessa parte attrice.
Alla luce dei rilievi svolti non occorre disporre c.t.u. contabile.
Con il primo motivo, relativo all'addebito della illegittima capitalizzazione delle voci di costo, parte appellante afferma che: il Tribunale non ha compreso che l'elaborato peritale di parte evidenzia l'esistenza di un errato meccanismo di calcolo con riferimento ai tassi di interesse applicati, che ha portato il predetto tasso da una misura del 7,8735% a una misura del 58,711%; la difesa non può far altro che riferire quanto dal proprio Consulente indicato, non trattandosi di errata applicazione di norme di legge, ma semplicemente di diverse modalità di calcolo matematico che le banche notoriamente usano, volgendo a proprio favore i meccanismi migliori;
stupisce che il giudicante non abbia rilevato
(limitandosi a dire che le contestazioni di parte attrice erano generiche, tanto da impedire il contraddittorio) la chiara contestazione che se si fossero applicati gli accordi contrattuali indicati nel contratto di affidamento, gli interessi passivi, invece che € 28.040,73, avrebbero dovuto essere
€ 16.563,44; se vi erano dubbi su tale calcolo matematico doveva essere disposta c.t.u. contabile.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la parte della sentenza che impugna.
La sentenza esamina la doglianza, svolta dagli attori in primo grado, di applicazione di addebiti illegittimi per interessi non dovuti in quanto capitalizzati “su voci di costo che, non essendo parte del capitale, non avrebbero potuto essere capitalizzate”, come da relazione peritale, aggiungendo che “in particolare ci si riferisce alle spese trimestrali, quantificate in euro 3.779,75, che hanno prodotto interessi per Euro 1.001,11, alle commissioni fido, quantificate in Euro 4.090,70 e che hanno prodotto interessi per Euro 151,96 o le “spese varie”, addebitate per Euro 7.199,22, e che hanno prodotto interessi per Euro 1.961,37”.
pagina 9 di 16 E rileva che tale allegazione “è talmente generica e imprecisata da appalesarsi inammissibile, per violazione del principio del contradditorio. A ben vedere, infatti, parte attrice si limita a enunciare la pretesa illegittimità senza argomentare alcunché al riguardo, ma semplicemente elencando l'ammontare degli interessi a suo dire applicati dalla su “costi” che non avrebbero dovuto essere capitalizzati, CP_5
e richiamando la propria perizia di parte sul punto. Sennonché, il mero rinvio alla relazione tecnica di parte, senza alcuna più specifica argomentazione delle motivazioni che portano a ritenere l'illegittimità gli addebiti denunciati, non può evidentemente considerarsi valida esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata (per tutti Cass., Sez. Un., n. 8077/2012). In mancanza di una chiara e comprensibile allegazione, la censura deve essere superata senza necessità di alcun approfondimento istruttorio”.
Il motivo di appello non censura specificamente la parte di motivazione indicata, non si confronta con essa e non contiene alcun argomento in ordine alla pretesa illegittima capitalizzazione dei costi (che costituisce tuttora oggetto delle domande di parte appellante).
Neppure sotto il profilo in questione occorre pertanto disporre c.t.u. contabile.
Con il terzo motivo, relativo all'addebito di interessi usurari, parte appellante allega che: in primo grado ha indicato il tasso concordato con la produzione del contratto, quello effettivamente praticato attraverso il calcolo matematico redatto dal proprio perito e i conteggi degli addebiti che si assumono illegittimi con riferimento alle rilevazioni trimestrali tassi soglia antiusura prodotti con il documento n.
8; l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui “la verifica dell'usurarietà deve essere compiuta trimestre per trimestre in modo separato, senza la possibilità che l'usurarietà di uno specifico trimestre possa travolgere anche i trimestri in cui non si è verificato alcun fenomeno di usura” consegue ad una mancata lettura attenta sia della perizia che degli allegati e del contenuto degli atti attorei;
il Tribunale non ha inteso che il perito di parte attrice, dopo aver provveduto a verificare il superamento del tasso soglia trimestre per trimestre (Cfr Fasc.1°, doc. 5, all. n.1 bis), ha indicato la media ponderale del tasso di interesse medio applicato del 58,771%; la perizia applica la normativa prevista e fa riferimento alle circolari della Banca d'Italia ed evidenzia tabellarmente il superamento del tasso soglia.
Parte appellata eccepisce che: il motivo è talmente generico da essere inammissibile;
la perizia di controparte non tiene conto delle indicazioni della Banca d'Italia né della giurisprudenza;
nell'atto di citazione viene individuato un TEG relativo all'intera durata del rapporto, senza censurare i tassi su base trimestrale, come da decreti ministeriali che controparte utilizza ugualmente come riferimento per ravvisare l'usura; a nulla vale il fatto che in un allegato della relazione di parte vi sia una pagina 10 di 16 individuazione del tasso applicato trimestralmente, dovendo essere l'atto giudiziario a contenere la contestazione specifica, non potendosi affidare a un mero richiamo alla perizia di parte (e del rinvio all'allegato 1 bis non vi è menzione neanche nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.); la banca ha affidato al dott. l'incarico di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia e il risultato è Per_1
negativo; il perito per massima correttezza ha verificato che gli addebiti fossero il frutto di specifica pattuizione, provvedendo in autonomia a espungere addebiti applicati in difetto di pattuizione, così sottraendo la commissione di istruttoria veloce sino al 12.4.2013 (data della prima pattuizione) e la capitalizzazione trimestrale degli interessi dopo il 31.12.2013.
Il motivo è inammissibile in quanto generico.
Il Tribunale, in ordine all'addebito di applicazione di interessi usurari, ha rilevato che:
-è onere del correntista che deduce l'usurarietà degli interessi applicati su conto corrente quello di indicare il tasso concordato, quello che ritiene effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione che ha utilizzato per ricavarlo, l'esatto periodo in cui il preteso superamento dei tassi soglia si sarebbe verificato, nonché i vari tassi soglia di riferimento che assume essere stati superati;
inoltre, il correntista deve indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca, in applicazione degli interessi ritenuti usurari;
-nulla di tutto ciò è stato effettuato da parte attrice, che sul punto ha genericamente dedotto che rispetto al tasso di interesse contrattuale dichiarato in contratto del 7,8735%, la perizia di parte avrebbe in realtà evidenziato l'applicazione, da parte della convenuta, di un “tasso di interesse medio applicato CP_5 del 58,771% per trimestre”;
-la doglianza, oltre che del tutto generica, è comunque manifestamente infondata;
nei rapporti in conto corrente la verifica dell'usurarietà deve essere compiuta trimestre per trimestre in modo separato, senza la possibilità che l'usurarietà di uno specifico trimestre possa travolgere anche i trimestri in cui non si è verificato alcun fenomeno di usura;
così, anche recentemente, la Corte di Cassazione, che con l'Ordinanza n. 1464/19 ha statuito in parte motiva che “la verifica del superamento del tasso soglia vada operata trimestre per trimestre, dovendosi aver riguardo ai dati indicati nei decreti ministeriali che sono stati emessi con tale periodicità", concetto riassunto nel principio di diritto espresso secondo cui
"tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1”; nel caso di specie, il perito di parte attrice ha individuato un asserito TEG relativo all'intera durata del rapporto di ben 2.548 giorni, senza pagina 11 di 16 quindi determinare i TEG su base trimestrale, né comunque indicare i criteri di determinazione dello stesso e l'esatto periodo di superamento dei tassi soglia trimestrali;
-per contro, nella perizia di parte prodotta in atti dalla banca convenuta, condotta secondo metodologia di calcolo del TEG così come disciplinata dalle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti dal 1° gennaio
2010, non si rinviene alcun superamento dei tassi soglia dell'usura in alcun trimestre di esecuzione del rapporto di conto corrente.
A fronte di tale puntuale e corretta argomentazione, il motivo di appello continua a rinviare genericamente alla relazione peritale, senza fornire elementi concreti;
non indica quali sono i dati specifici che sarebbero stati forniti in primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale;
avendo la sentenza rilevato la genericità delle deduzioni, l'appellante avrebbe dovuto specificarle o indicare puntualmente i dati asseritamente già forniti in primo grado.
Parimenti, pur non contestando la giurisprudenza citata in ordine alle modalità di calcolo ai fini dell'usura, si limita a rinviare genericamente ad un allegato alla relazione peritale di parte, che non viene in alcun modo illustrato (né è stato illustrato in primo grado).
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la relazione peritale parla esclusivamente dei valori medi per tutta la durata di 2.548 giorni e rileva nelle conclusioni che il TEG applicato “è mediamente del 58,771% mentre il TAB è 7,735%, che è stato superato in più trimestri”; non sono quindi rispettati i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica va operata trimestre per trimestre, dovendosi aver riguardo ai dati indicati nei decreti ministeriali che sono stati emessi con tale periodicità.
Né parte appellante svolge alcun argomento con riferimento alla corretta affermazione del Tribunale per cui la relazione peritale di parte non indica i criteri di determinazione del TEG trimestrale e l'esatto periodo di superamento dei tassi soglia trimestrali;
e non censura specificamente la metodologia seguita nella perizia di parte della banca.
A fronte della genericità della censura e dell'inammissibilità del motivo, non occorre disporre c.t.u..
Con il quarto motivo, relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale, parte attrice allega che: il Tribunale accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta sul presupposto che la medesima non sia stata contestata da parte attrice;
invece la difesa di parte attrice, già nelle note di udienza 19.11.2020
(prima udienza) ha integralmente contestato sia i presupposti della domanda sia la perizia di parte prodotta a sostegno della medesima, poi con la prima memoria ha dettagliatamente contrastato la pagina 12 di 16 posizione contabile offerta dalla convenuta sulla base della propria perizia;
in una tale situazione la
Cassazione impone di disporre c.t.u..
Parte appellata eccepisce che: il motivo è inammissibile;
in primo grado controparte dopo la costituzione della banca non ha sollevato eccezioni in ordine alla domanda riconvenzionale, limitandosi nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. a richiamare le proprie domande;
e anche le critiche svolte in appello non sono specifiche e decisive contro le argomentazioni svolte in sentenza;
parte appellante si limita a richiamare la propria memoria n.1 rivendicando di avere dettagliatamente contrastato la posizione contabile offerta.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale, in ordine alla domanda riconvenzionale proposta da , ha rilevato che: CP_1
-la banca convenuta, a sostegno della prova dell'entità e della correttezza della propria pretesa creditoria inerente al saldo debitore del conto corrente, ha prodotto una perizia contabile, nella quale il saldo del conto corrente risulta ricalcolato con l'espunzione degli addebiti applicati dalla banca in difetto di pattuizione scritta;
in particolare, nel ricalcolo del saldo di conto corrente risultano applicati i seguenti criteri:
- capitalizzazione degli interessi trimestrale: fino al 31 dicembre 2013, successivamente assenza di capitalizzazione;
- tasso di interesse debitore: convenzionale (come da estratti scalari), in quanto pattuito dall'apertura del rapporto sia per l'apertura di credito sia per il fido sbf;
- tasso di interesse creditore: ex art. 117 TUB fino al 12 aprile 2013 (data della prima pattuizione scritta) poi convenzionale;
- commissione di messa a disposizione fondi: invariata in quanto pattuita dall'apertura del rapporto;
- commissione di istruttoria veloce (CIV): espunta fino al 12 aprile 2013, data della prima pattuizione;
- corrispettivo di disponibilità creditizia (CDC): invariato in quanto pattuito;
- spese: invariate in quanto pattuite dall'apertura del rapporto;
il saldo del conto corrente così ricalcolato, secondo la convenuta, ammonterebbe quindi a € 67.361,52 a credito dell'istituto bancario, a fronte di un saldo di estratto conto di € 72,669,07 ante giroconto a sofferenza sempre a credito dell'istituto (con una differenza, pertanto, di € 5.307,55 a discapito della banca);
-gli attori non hanno contestato gli importi così ricalcolati, né la metodologia seguita per il ricalcolo;
pagina 13 di 16 -ne deriva che, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalle modalità di calcolo seguite dal perito di parte convenuta, la e i suoi fideiussori, in solido tra loro, devono essere condannati al Parte_1 pagamento dell'importo di € 67.361,52, quale saldo ricalcolato del rapporto di conto corrente alla data del 30.3.2019;
-non essendovi alcuna contestazione sull'esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo chirografario, rispetto al quale gli attori non hanno negato l'erogazione delle somme mutuate, né il loro inadempimento e l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, e i due fideiussori Parte_1
devono essere condannati al pagamento della somma di € 36.764,59 per rate scadute e non pagate, capitale residuo e interessi di mora calcolati dalla data di risoluzione del rapporto sino al saldo effettivo.
Il motivo di appello è generico e non censura specificamente gli argomenti della sentenza;
non espone quali punti della perizia di controparte ritiene errati e per quali ragioni, né censura in modo specifico e argomentato la metodologia seguita per il ricalcolo;
non individua quali tra le voci elencate in sentenza siano errate perché non espunte o espunte solo in parte, e per quali ragioni;
il motivo manca quindi di specificità e non si confronta con la sentenza.
Il generico richiamo alle note scritte 17.11.2020 e alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. non rende più preciso il motivo perché continuano a non essere indicati i profili contestati (peraltro nelle note scritte e nella memoria indicate parte attrice si era limitata a contestare genericamente quanto esposto e prodotto da controparte con la comparsa di costituzione e la domanda riconvenzionale, richiamando l'atto di citazione).
Nessun argomento viene svolto con riferimento alla condanna per il debito residuo derivante dal contratto di mutuo.
Anche sotto il profilo in esame non viene disposta c.t.u..
Con il quinto motivo parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto valutare le trattative avvenute tra le parti nel corso del giudizio ai fini della regolamentazione delle spese di lite, evidenziando che fin dall'inizio del giudizio di primo grado parte attrice aveva offerto a saldo e stralcio la somma di € 52.000,00, che aveva procrastinato una risposta dando luogo a plurimi CP_1
rinvii e aveva poi ceduto il credito alla terza intervenuta, la quale parimenti non aveva dato riscontro alla proposta di parte attrice, che i rinvii erano stati concordati tra le parti e le convenute avevano comunicato l'interesse alla proposta.
Il motivo è infondato.
pagina 14 di 16 Il Tribunale ha correttamente posto le spese di lite interamente a carico di parte attrice in primo grado, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.; parte attrice era infatti interamente soccombente sia sulle proprie domande di accertamento e di ripetizione di indebito, sia sulla domanda riconvenzionale di controparte;
nessun rilievo assume la proposta transattiva formulata nel giudizio di primo grado, che aveva ad oggetto un importo ampiamente inferiore a quello accertato come dovuto con la sentenza;
né risulta provato un comportamento processuale abusivo o meramente dilatorio delle controparti, essendo documentate solo richieste congiunte di rinvio per pendenza di trattative.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nell'importo liquidato in sentenza corrispondente ai valori medi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 1052/2023 del Tribunale di Alessandria pubblicata il 29.11.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di entrambe le appellate, che liquida per ciascuna di esse in € 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
pagina 15 di 16 Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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