Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile,
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sig.ri
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Laura Petitti Consigliere
Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 777/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] ( AG ) il 18 ottobre 1947 (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Salemi, per procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Porto Empedocle Via Roma n. 63
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
( C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e
[...] P.IVA_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, in via
M. Stabile, n. 182, domicilia ex lege
APPELLATO
Per l'appellante: come in atti
Per l'appellato: come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 4 novembre 2019, il Tribunale di Agrigento, rigettava l'opposizione proposta da nei confronti della e per l'effetto confermava Parte_1 Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione impugnata;
dichiarava irripetibili le spese di lite dell'opposto.
Esponeva il primo giudice che la prova per testi richiesta dal per provare che l'assunzione dei Pt_1
lavoratori , e - che avevano iniziato a lavorare i primi due Parte_2 CP_3 Pt_3
il 07.09.2010 e il terzo il 03.09.2010 senza che risultasse la loro assunzione dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria - era avvenuta per cause di forma maggiore dovuta ad un evento atmosferico, straordinario ed imprevedibile, soprattutto per la stagione in cui si era verificato,-con conseguente necessità di intervenire tempestivamente per riparare i danni ed eliminare i pericoli arrecati dalla forte precipitazione temporalesca- era inammissibile in quanto non richiesta con il ricorso introduttivo del giudizio in conformità agli artt. 414 e 416 c.p.c.-che dispongono che le parti hanno l'onere di indicare i mezzi di prova sin dagli atti introduttivi - né, peraltro, poteva trovare applicazione il quinto comma dell'art. 420 c.p.c. che consentiva alle parti di proporre mezzi di prova anche durante l'udienza di discussione, poiché tale disposizione riguardava solo i mezzi di prova che le parti non avevano potuto promuovere prima per causa di forza maggiore o per caso fortuito, o perché l'esigenza di tale richiesta era scaturita dalle difese della controparte o dall'esito dell'interrogatorio libero.
Aggiungeva che, oltre che tardiva, la prova richiesta dal era da ritenersi, altresì, inammissibile Pt_1
perché non formulata in capitoli ma con un alquanto generico riferimento ai motivi di ricorso.
Esponeva, altresì, che non era meritevole di accoglimento neppure il secondo motivo di opposizione con cui il eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per errata determinazione della Pt_1
sanzione applicata.
Il aveva affermato al riguardo che, avendo provveduto “immediatamente e, comunque, entro Pt_1
il termine assegnato dall'organo di vigilanza, a regolarizzare il personale occupato e ad eseguire il pagamento delle sanzioni sanabili avrebbe dovuto essere, ammesso al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al minimo edittale previsto dalla legge, per quanto riguardava l'importo variabile e nella misura di un quarto della maggiorazione giornaliera prevista in misura fissa e ciò anche in ossequio al disposto di cui all'art. 11 della L. 689/1981”. Invero l'art. 3 del D.L. n. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2002, prevedeva un articolato meccanismo sanzionatorio consistente in una sanzione base, alla quale andava ad aggiungersi una maggiorazione calcolata in funzione dell'effettivo numero di giornate di lavoro prestate senza regolare assunzione.
Con la legge n. 183/2010 il legislatore aveva esteso la procedura di estinzione agevolata degli illeciti amministrativi, materialmente sanabili (ovvero la cd. diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n.
124/2004) anche all'impiego di lavoratori subordinati privi di regolare assunzione. Tale procedura permetteva ai trasgressori di beneficiare delle sanzioni al minimo edittale previsto per la componente base della sanzione, oltre ad un quarto della misura fissa per giornata.
Il D.L. n. 145/2013, aveva previsto nuovamente l'espressa esclusione della diffida per il “ lavoro nero “.
Nel caso in esame la verifica ispettiva (riguardante lavoratori assunti nella stessa giornata o pochi giorni prima) era avvenuta il 07 settembre 2010, ovvero due mesi prima del 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della Legge n. 183/2010 che aveva esteso al lavoro nero la procedura di diffida,
con le relative modalità di calcolo delle sanzioni e, pertanto, non poteva essere presa in considerazione la Circolare n. 38/2010 del Ministero del Lavoro (in atti) che faceva riferimento ad una normativa non in vigore nel periodo oggetto della verifica ispettiva da cui era scaturita l'ordinanza ingiunzione impugnata. Al riguardo osservava che per le condotte illecite che si erano esaurite prima dell'entrata in vigore della Legge n. 183/2010 si doveva applicare la precedente disciplina sanzionatoria”.
Ne conseguiva che l'unico regime sanzionatorio applicabile al caso in esame in forza del principio tempus regit actum era quello agevolato adottato dall' , ovvero quello Controparte_4
disciplinato dall'art. 16 della Legge n. 689/1981, con la conseguente applicazione della sanzione in un importo pari al doppio del minimo per la parte base e riduzione ad un terzo per la maggiorazione giornaliera.
Per le suesposte considerazioni affermava che anche il secondo motivo di opposizione doveva essere respinto, ritenendosi corretto l'operato dell' che non aveva adottato la Controparte_4
procedura della cd. diffida con il correlato calcolo delle sanzioni (di cui alla Legge 183/2010) ma aveva determinato le sanzioni da applicare nei confronti del secondo la disciplina Parte_1
di cui all'art. 16 della Legge 689/1981.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che - contrariamente a Parte_1
quanto affermato dal primo giudice – la prova per testi, prima ammessa e poi revocata, diretta a provare l'esistenza di cause di forza maggiore in ordine all'assunzione irregolare dei lavoratori non andava revocata , essendo sorta l' esigenza di espletare tale prova soltanto a seguito della memoria di costituzione di controparte e per quanto concerneva, invece, l'asserita genericità dei capitoli di prova formulati, il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per riformulare i capitoli di prova ( primo motivo).
Aggiungeva che avendo provveduto a regolarizzare entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza il personale occupato e ad eseguire il pagamento delle sanzioni sanabili, avrebbe dovuto beneficiare delle sanzioni al minimo edittale previsto per la componente base della sanzione, oltre ad un quarto della misura fissa per giornata in quanto era applicabile la disciplina di cui alla L. n.
183/2010 essendo ancora in corso gli accertamenti al momento dell'entrata in vigore della predetta legge essendo stati ultimati soltanto con la trasmissione del rapporto al direttore inviato il 3 dicembre
2010, ossia quando la normativa prevista dalla L. n. 183/2010 era entrata in vigore ( in data 24
novembre 2010 ).
Nello specifico alla sanzione minima da applicare di euro 4.500,00 ( euro 1.500,00 X 3 lavoratori )
prevista dalla legge , occorreva aggiungere la sanzione giornaliera in misura pari ad un quarto della maggiorazione giornaliera, pari ad euro 262,50.
Quest'ultimo importo andava così determinato: euro 150,00 ( importo minimo edittale ) X 4= euro
37,50. Tale risultato andava moltiplicato per 5 giornate accertate per 1 lavoratore ( , Persona_1
occupato dal 3 settembre 2010= euro 187,50; mentre Euro 37,50 moltiplicato per una giornata lavorativa accertata per 2 lavoratori ( e , occupati dal 7 settembre Parte_2 CP_3
2010) per complessivi euro 75,00.
L'ingiunzione era pertanto errata ( secondo motivo ).
L Controparte_5
si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello esponendo che
[...]
correttamente il primo giudice aveva rilevato l'infondatezza dei motivi di opposizione avanzati da controparte, con cui lo stesso aveva dedotto l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per asserita inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 3, comma 3, d. l. n. 12/2002, nonché per presunto contrasto del provvedimento emesso col combinato disposto degli artt. 11 l.n.689/1981 e art. 3, comma 3, d.l. n.12/2002.
Parimenti esente da vizi era il provvedimento con cui il Giudice di primo grado aveva revocato l'ordinanza del 13.06.2016, dichiarando l'inammissibilità della prova per testi articolata per la prima volta da controparte soltanto alla prima udienza,in evidente spregio della normativa processuale applicabile al giudizio di prime cure.
Invero detta prova essendo volta a provare un fatto posto dal ricorrente a fondamento delle domande avanzate col ricorso di primo grado, avrebbe dovuto essere correttamente avanzata sin dal primo atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c.
Inoltre la doglianza di controparte, secondo cui il Giudice avrebbe dovuto ammettere la prova in quanto l'esigenza di richiederla sarebbe scaturita dalle difese di controparte, era del tutto inconferente.
Era incomprensibile, infatti, in che modo le difese dell'Amministrazione avrebbero potuto far sorgere per la prima volta la necessità del ricorrente di provare un fatto–assolutamente non nuovo–dedotto proprio da quest'ultimo e posto a fondamento dell'opposizione. Il ricorrente,peraltro,non aveva neppure indicato la data esatta in cui si sarebbe verificato l'evento atmosferico che avrebbe integrato la causa di forza maggiore, essendosi invece limitato a produrre un articolo di cronaca tratto da un quotidiano online (favaraweb) che, invero, riferiva di un violento nubifragio avvenuto il 25.07.2015, ossia cinque anni dopo l'accesso ispettivo nel quale erano state acclarate le violazioni per cui è processo.
Orbene, atteso che la presunta causa di forza maggiore era stata posta dal ricorrente a fondamento dei motivi di ricorso, era del tutto evidente come, non avendo provato quest'ultima, lo stesso non aveva assolto all'onere probatorio su di lui incombente in forza dell'art. 2697, comma 1, c.c.(secondo cui
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”).
Ne derivava che anche il secondo motivo di gravame doveva essere respinto.
Circa il terzo motivo di appello, relativo all'asserita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per presunto contrasto col combinato disposto degli artt. 11 l. n. 689/1981 e art. 3, comma 3, d. l. n.
12/2002 e conseguente asserita errata determinazione del quantum sanzionatorio, rilevava l'infondatezza della censura.
L'Amministrazione appellata aveva infatti correttamente determinato il regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie de qua, calcolando esattamente il quantum da irrogare.
La sanzione era stata infatti correttamente comminata in base alla disciplina previgente al c.d.
Collegato lavoro (l n. 183/2010),secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero del lavoro n.
38/2013, la quale, nella sezione “Profili di diritto intertemporale”, dopo aver previsto che le condotte illecite esauritesi prima dell'entrata in vigore del c.d. Collegato lavoro soggiacevano alla normativa pregressa, disponeva altresì che “Stante la natura procedurale della disposizione, deve estendersi a tutti gli accertamenti in corso al momento dell'entrata in vigore della L.183/2010, non ancora conclusi con verbale di accertamento e notificazione,la possibilità di adottare la diffida ex art. 13 D. Lgs. n.
124/2004 nonché le nuove modalità di calcolo della sanzione in misura ridotta (art. 16 della l.
689/1981).”
Nel caso in esame la condotta illecita si era esaurita prima dell'entrata in vigore della l. n. 183/2010
e, comunque,anteriormente a tale momento, l'accertamento si era già concluso con verbale di accertamento e notificazione (del 7.9.2010), sicché la fattispecie non poteva certamente ricadere nella prima previsione succitata (relativa agli accertamenti non ancora conclusi con verbale di accertamento e notificazione, per i quali, comunque,era prevista una mera facoltà dell'Amministrazione di adottare la diffida ovvero le nuove modalità di calcolo),mentre poteva e essere sussunta nell'ultima previsione citata(la quale imponeva il ricorso all'art. 16 della l. n.
689/81),sicché l'Amministrazione aveva correttamente adottato le modalità di calcolo di cui all'art. 16 della l. n. 689/81.
Dalla documentazione in atti e , precisamente, dall'Allegato C al Verbale di primo accesso ispettivo n. 94/96/97 del 07.09.2010 emergeva infatti che la violazione dell'art. 3, comma 3 del d. l. n. 12/2002 era stata oggetto di notificazione a norma dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Ne conseguiva dunque che la sanzione doveva essere calcolata, come era avvenuto,seguendo l'art. 16 della l. n. 689/1981, correttamente applicato dall' . Controparte_6
L'articolo in esame, difatti, ammetteva “il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento”.
Orbene,l'applicazione del suddetto articolo al regime sanzionatorio fissato dall'art. 3, comma 3,del d. l.n. 12/2002 conduceva inequivocabilmente alle medesime conclusioni alle quali era pervenuta l'Amministrazione resistente.
Nello specifico, l'art. 3, comma 3, del d. l. n. 12/2002 come modificato dall'art. 4 della l. 183/2010, prevedeva che “Ferma restando, l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore,l'impiego di lavoratori non risultati dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.” Raddoppiando dunque la misura minima della sanzione (€ 1.500) fissata dall'art. 3, comma 3,del d.
l.n. 12/2002 e procedendo poi a moltiplicare la somma ottenuta (€ 3.000) per il numero dei lavoratori
(n.3) per i quali risultano omessi gli adempimenti imposti dal citato articolo, si ottiene l'importo di
€9.000.
Quanto al calcolo della maggiorazione prevista per ciascuna giornata di lavoro effettivo, in mancanza di una forbice edittale, si ricorreva al primo dei criteri offerti dall'art. 16 della l. n. 689/1981.
Riducendo quindi ad un terzo la misura della maggiorazione (€50) e moltiplicandola per il numero di giornate (n.5), l'importo che si ricavava ammontava a € 250,00.
La somma dei due importi così calcolati(€ 9.250,00) corrispondeva precisamente al quantum della sanzione amministrativa individuata dall'ordinanza-ingiunzione opposta.
Tali considerazioni consentivano di concludere che l' aveva correttamente Controparte_4
determinato l'ammontare della sanzione amministrativa.
Le doglianze dell'appellante erano , quindi, del tutto prive di fondamento.
In conclusione, non poteva che ribadirsi la piena legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa e, conseguentemente, della sentenza che aveva respinto l'opposizione proposta avverso la stessa.
All'odierna udienza del 19 febbraio 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
Il primo motivo di appello è infondato. Invero correttamente il primo giudice ha revocato l'ordinanza di ammissione di prova per testi che si assume dall'appellante che sarebbe idonea a provare l'esistenza di cause di forza maggiore che gli avrebbero imperito di assumere i lavoratori regolarmente.
E' da premettere in proposito che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, "in tema di sanzioni amministrative il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla L. 24 novembre 1981, n. 639, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta dall'art.45 cod.
pen. e secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale rimane integrata con il concorso dell'imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine" (Cass., n. 9738 del 2000; Cass., 14168 del 2002). Ne consegue che la prova dell'esistenza di un improvviso evento atmosferico che avrebbe reso necessario l'assunzione immediata di lavoratori per impedire il verificarsi di danni poteva – se provata- scriminare la condotta dell'agente per cause di forma maggiore. E' altresì pacifico, in materia di sanzioni amministrative, che il principio posto dall'art. 3 della legge
24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa
(Cass. n. 11473 del 18/11/1997).
Da quanto suesposto consegue che l'appellante avrebbe dovuto formulare la prova per testi con l'atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 414 c.p.c.
E' da escludere quindi che possa ritenersi fondata la doglianza dell'appellante,secondo cui il primo
Giudice avrebbe dovuto ammettere la prova formulata tardivamente in quanto l'esigenza di richiederla sarebbe scaturita dalle difese di controparte.
Va quindi rigettato il primo motivo di appello concernente l'esistenza della pretesa forza maggiore idonea ad escludere la colpevolezza del ricorrente.
Tanto premesso, si osserva in ordine alla sanzione da comminare per l'assunzione dei lavoratori “ in nero ” che “L'art. 3 comma 3 del D.L. n. 12/2002 convertito in L. 23/04/2002, n. 73 – nel testo applicabile ratione temporis –prevede che ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro
12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata,
L'appellante contesta l'ammontare della sanzione inflitta, assumendo che avendo provveduto a regolarizzare entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza il personale occupato e ad eseguire il pagamento delle sanzioni sanabili, avrebbe dovuto beneficiare delle sanzioni al minimo edittale previsto per la componente base della sanzione, oltre ad un quarto della misura fissa per giornata in quanto era applicabile la disciplina di cui alla L. n. 183/2010 essendo ancora in corso gli accertamenti al momento dell'entrata in vigore della predetta legge essendo stati ultimati soltanto con la trasmissione del rapporto al direttore inviato il 3 dicembre 2010, ossia quando la normativa prevista dalla L. n. 183/2010 era entrata in vigore ( in data 24 novembre 2010 ). Nello specifico alla sanzione minima da applicare di euro 4.500,00 ( euro 1.500,00 X 3 lavoratori )
prevista dalla legge , occorreva aggiungere la sanzione giornaliera in misura pari ad un quarto della maggiorazione giornaliera , pari ad euro 262,50.
Espone l'amministrazione appellata che dalla documentazione in atti e, precisamente, dall'”Allegato
C”al“Verbale di primo accesso ispettivo”n. 94/96/97 del 07.09.2010 emerge che la violazione dell'art. 3, comma 3 del d. l. n. 12/2002 era stata oggetto di notificazione a norma dell'art. 14 della l.
n. 689/1981.
Ne conseguiva dunque che la sanzione doveva essere calcolata seguendo l'art. 16 della l. n. 689/1981, correttamente applicato dall' . Controparte_6
L'articolo in esame, inoltre, ammetteva “il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento”.
Raddoppiando la misura minima della sanzione (€ 1.500) fissata dall'art. 3, comma 3,del d. l.n.
12/2002 e procedendo poi a moltiplicare la somma ottenuta (€ 3.000) per il numero dei lavoratori
(n.3) per i quali risultavano omessi gli adempimenti imposti dal citato articolo, si otteneva l'importo di €9.000.
Quanto al calcolo della maggiorazione prevista per ciascuna giornata di lavoro effettivo, in mancanza di una forbice edittale, si ricorreva al primo dei criteri offerti dall'art. 16 della l. n. 689/1981.
Riducendo quindi ad un terzo la misura della maggiorazione (€50) e moltiplicandola per il numero di giornate (n.5), l'importo che si ricavava ammonta a € 250,00.
La somma dei due importi così calcolati (€ 9.250,00) corrispondeva precisamente al quantum della sanzione amministrativa individuata dall'ordinanza-ingiunzione opposta.
Tanto premesso si ritiene che tenuto conto dei criteri di cui all'art. 11 L. 24/11/1981, n. 689 - in base ai quali nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche
- nella specie appare conforme a giustizia la sanzione base applicata dall'Amministrazione nella misura di euro 9.000,00, alla quale va aggiunta la sanzione variabile applicata dall'Amministrazione nella misura di euro 250,00, essendo peraltro applicabile la disciplina di cui all'art. 16 della l. n. 689/1981, come assume l'Amministrazione appellata, in considerazione del fatto che la condotta illecita dell'opponente si era esaurita prima dell'entrata in vigore della l. n. 183/2010 e, comunque,anteriormente a tale momento, l'accertamento si era già concluso con il verbale di accertamento e notificazione (del 7.9.2010).
In definitiva va quindi rigettato anche il secondo motivo di appello
Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c., e si liquidano in euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_7
, adesso
[...] Controparte_5
, avverso la sentenza resa in data 4
[...]
novembre 2019 dal Tribunale di Agrigento.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello
il 19 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente