Art. 90.
L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi a finire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata stabilita dalla presente legge, rimane in tale posizione fino allo scadere del periodo suddetto.
L'ufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi a finire di aspettativa per un periodo che, solo o cumulato con altre aspettative fruite nel quinquennio, superi la durata stabilita dalla presente legge, rimane in tale posizione fino allo scadere del periodo suddetto.