Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 7800/2016 R.G.
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
VERTENTE
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Matteo Piancastelli per mandato in atti;
- OPPONENTE
E
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Paladini per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
- OPPOSTO
NONCHÉ
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Reho per CP_2 P.IVA_2 mandato in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Armando Controparte_3
Marasco per mandato in atti;
- TERZE CHIAMATE
All'udienza del 13/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, rassegnate dai procuratori costituiti e da intendersi qui
1
c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la domanda in oggetto, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1629/2016 richiesto da per € Controparte_1
85.000,00, riguardanti il pagamento di compensi per l'attività di progettazione relativa alla ristrutturazione del Grand Hotel Riviera, di proprietà di sito nel Comune di Nardò. L'opponente ha chiesto Controparte_2 la revoca del decreto ingiuntivo e, affermando la propria carenza di legittimazione passiva, ha chiesto anche la chiamata in causa della società proprietaria della struttura alberghiera e di che l'aveva Controparte_3 sostituita nella ristrutturazione programmata ed eseguita.
Nel costituirsi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, mentre le CP_1 società chiamate in causa, nel chiedere il rigetto delle domande nei loro confronti, contestavano sotto vari aspetti le pretese di . CP_1
È stata eseguita consulenza tecnica d'ufficio.
Vanno esaminate separatamente le contestazioni attinenti alle pretese di
, comuni a tutte e tre le società in giudizio, e quelle delle chiamate CP_1 in causa attinenti alle domande proposte nei loro confronti da . Parte_1
È stata contestata la legittimazione attiva di nel richiedere i CP_1 compensi per l'esecuzione del progetto in questione, poiché detta esecuzione sarebbe stata affidata a Fintecna s.r.l., di cui era l'amministratore CP_1 delegato, società dotata di autonoma personalità giuridica.
Si osserva che, se è vero che sulle tavole dei progetti è riportato il logo della
Fintecna, sono tuttavia specificamente indicati quali progettisti sia CP_1 quale architetto, sia quale ingegnere. Inoltre, non risulta da alcun Pt_2 documento in atti che l'incarico di progettazione sia stato affidato a Parte_3
e non direttamente ai due predetti tecnici - i quali, peraltro, sono gli unici soci CP_ della - ma, al contrario, gli stessi tecnici vengono personalmente in considerazione nella corrispondenza in atti. Peraltro, la società opponente ha formulato questa eccezione soltanto quando il c.t.u. ha rilevato la presenza
2 del logo Fintecna sui progetti;
questo significa che in precedenza riteneva che l'incarico progettuale l'avesse affidato direttamente ai due tecnici.
Il compenso richiesto da è contestato sia riguardo al diritto a CP_1 ottenerlo, sia nel suo ammontare.
Sotto il primo profilo, si afferma che vi sarebbe stato un accordo tra tutte le parti interessate al progetto di ristrutturazione, compresi i progettisti, di “stare sulle spese” sino a quando non fosse stato accordato il finanziamento richiesto alla Regione Puglia, e, cioè, che ciascuno avrebbe sostenuto le spese per gli atti di propria competenza necessari per la richiesta di finanziamento, spese che sarebbero state rimborsate una volta ottenuto detto finanziamento.
Anche a voler ritenere provato, se pure indiziariamente, detto accordo, sulla base delle email esibite, l'eccezione deve essere disattesa per più motivi.
Innanzitutto, come affermato dalla giurisprudenza in casi analoghi (Cass.
9.8.2011, n. 17125, Tri. Pisa 17.4.2013, n. 561), qualora i contraenti di un contratto di opera professionale, contemplando un evento futuro, quale l'effettiva erogazione di un finanziamento per la realizzazione di una determinata opera, abbiano ad esso correlato non specificamente l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione, quale il pagamento del compenso al professionista autore del progetto, resta esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia e rimane, invece, applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento, di cui agli art. 1183 ss. c.c., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi.
Nel caso in esame, gli accordi tra le parti di “stare sulle spese” sino a quando non fosse stato accordato il finanziamento richiesto alla Regione Puglia, per la loro genericità, non possono essere interpretati come gratuità dell'incarico di prestazione professionale che, come è noto, si presume oneroso e la cui gratuità deve essere specificamente dimostrata, ma come differimento del pagamento del compenso dopo la concessione del finanziamento.
3 Pertanto, sempre secondo la citata giurisprudenza, che si condivide, se le parti decidono di subordinare il pagamento del compenso del professionista ad un evento futuro ed incerto, il termine per l'adempimento deve ritenersi maturato sia nel momento in cui si verifica l'evento, sia nel momento in cui si accerta la definitiva impossibilità del suo verificarsi.
E, nel caso in esame, è incontestata sia la mancata concessione del finanziamento sia la rinuncia allo stesso da parte di subentrata a CP_3
nel progetto di ristrutturazione in questione. Parte_1
Inoltre, questa rinuncia e, soprattutto, l'affidamento ad altro professionista del progetto di ristrutturazione, equivale a recesso dal contratto di prestazione professionale, che comporta, a norma dell'art. 2237 c.c., il pagamento al professionista prestatore d'opera delle spese sostenute e del compenso per l'opera svolta. In tal senso è anche Cass. 29.12.2020, n. 29745, citata da se pure con diverse ma contestabili finalità, che riguarda, appunto, la Pt_1 riduzione del compenso al professionista in proporzione all'opera effettivamente prestata, in caso di recesso del cliente.
Quanto alla misura di detto compenso, sono state sollevate diverse eccezioni.
Prima di esaminarle, va rilevato che, all'atto del conferimento dell'incarico di opera professionale, non risulta sia stata determinata l'entità dello stesso compenso, né vi è stato un preventivo del valore delle opere da realizzare.
Secondo Cass. 23.9.2019, n. 23562: “Ove non sia stato preliminarmente pattuito il compenso con il professionista, il valore delle opere eseguite, la cui prova graverà su tale soggetto, dovrà essere determinato secondo i criteri di cui all'art. 2233 c.c”.
L'art. 2233 c.c., ponendo una garanzia di carattere preferenziale tra i criteri di sua determinazione, riconosce prevalenza assoluta alla convenzione intervenuta fra le parti, stabilendo che, soltanto in mancanza di quest'ultima, si debba ricorrere innanzitutto alle tariffe e agli usi e, soltanto in ultimo, alla determinazione del giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione in caso di recesso del cliente.
4 Il decreto ingiuntivo opposto si basa su una specifica delle competenze professionali del 1.2.2015 redatta da , che allegava i progetti della CP_1 ristrutturazione in questione a propria firma quale architetto e di Parte_4
quale ingegnere e intestati Italica Turismo S.p.A..
[...]
Il c.t.u. ha inoltre acquisito la documentazione riguardante la pratica edile e quella di prevenzione incendi del progetto ed ha richiesto e ottenuto dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, con riferimento alle attività professionali attestate da detta documentazione, la verifica di coerenza tra l'applicazione delle tariffe professionali e la specifica economica compilata dal professionista per dette attività.
Prima di esaminare la risposta ai quesiti proposti al c.t.u., va ricordato che ha richiesto monitoriamente soltanto la metà dell'importo di detta CP_1 specifica, sul presupposto che l'attività professionale era stata svolta anche da
, ciascuno per le proprie competenze professionali. Pt_2
La correttezza di tale comportamento è confermata da Cass. 29.12.2016, n.
27350, per la quale: “Il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali, e della relativa responsabilità, desumibile dalla disciplina dettata per il lavoro autonomo e dalle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della l. n.
1815 del 1939, non trova deroga nel caso di contestuale conferimento dell'incarico a due professionisti, ove specificamente espresso con riguardo alle rispettive ed autonome prestazioni in ragione delle diverse competenze professionali, con la conseguenza che un siffatto incarico deve ritenersi conferito ai singoli professionisti e per l'effetto il compenso dovuto per le rispettive prestazioni professionali non può essere liquidato in modo unitario, bensì a ciascuno di essi con riferimento all'attività in concreto prestata”. Né vi sono in atti elementi per contestare la parità delle prestazioni professionali dei due progettisti.
Nel rispondere ai quesiti proposti, il c.t.u., in considerazione della mancanza in atti del computo metrico estimativo e della indeterminatezza del periodo di riferimento temporale delle attività professionali di in CP_1 considerazione dell'abolizione del sistema tariffario, ha formulato diverse simulazioni da tener presenti ai fini della decisione.
5 Per tali fini, deve, innanzitutto, essere considerato il valore economico del progetto.
Cantatore ha valutato in € 3.753.259,00 il valore complessivo delle opere progettate, calcolando, su tale importo e con riferimento alle specifiche prestazioni, il relativo onorario, richiesto per metà, onorario sostanzialmente confermato dal parere di conformità dell'Ordine professionale.
In proposito va premesso che la giurisprudenza ha affermato che: “In tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi)”(Cass. 1.12.2021, n.
37788).
Nel caso in esame, premesso che non sembra possano essere prese in considerazione le simulazioni del c.t.u. di valutazione delle opere progettate sulla base di generiche indicazioni nelle e.mail tra e Parte_1 CP_2 ovvero con riferimento al Contratto di locazione del 10.8.2015 tra e CP_2
Contr
che riguarda un diverso progetto di ristrutturazione, l'unica contestazione puntuale riguarda il fatto che la specifica di indica un CP_1 progetto esecutivo, mentre vi sarebbe stato soltanto un progetto definitivo.
Sul punto si rileva, innanzitutto, che si verte in materia di progettazione di un'opera privata e non di carattere pubblico e che, pertanto, alle disposizioni normative che riguardano tale ultimo tipo di progettazione può farsi riferimento soltanto esemplificativamente e non a carattere cogente che, peraltro, come si vedrà, non hanno neanche per le opere pubbliche.
6 Le norme in materia, soprattutto per gli appalti, prevedono la suddivisione dell'attività di progettazione in tre progressivi livelli: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo.
In particolare, il progetto definitivo, redatto sulla base di quello preliminare che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali delle opere, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei titoli abitativi e di conformità urbanistica, da presentare al Comune per ottenere le relative autorizzazioni.
Il progetto esecutivo, redatto in conformità di quello definitivo, determina gli aspetti più tecnici del progetto per renderlo operativo.
È diffusamente riconosciuto che la suddivisione dell'attività di progettazione in tre progressivi livelli abbia carattere tendenziale e di massima e non possa essere formalisticamente intesa, ma vada calibrata in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell'opera.
A dimostrazione di tanto si richiama l'art. 23, comma 4, D.Leg.vo 50/2016 per il quale la stazione appaltante può omettere uno dei primi livelli di progettazione, non sopprimendolo ma unificandolo in quello successivo, in modo tale che, in caso di omissione del progetto definitivo, i suoi contenuti tipici sono assorbiti da quello esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione.
Né va dimenticato che, se pure in epoca successiva, ma convalidando anche legislativamente detta tendenza, il nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs.
36/2023, ha definitivamente eliminato dai livelli di progettazione il progetto definitivo.
Nel caso in esame, il c.t.u., rispondendo alle osservazioni alla sua relazione, ha posto in evidenza, in maniera convincente e condivisibile, come il progetto, anche come accertato dalla verifica di coerenza operata dall'Ordine degli
Architetti della Provincia , contiene le prestazioni sia del progetto Pt_5 preliminare, sia di quello definitivo sia di quello esecutivo. Per cui, si ritiene che l'indicazione del progetto esecutivo nella specifica delle competenze contenga riassuntivamente tutte le prestazioni progettuali.
Altra eccezione concerne l'abolizione, operata dal d.l. 1/2012, convertito con l. 27/2012, delle tariffe professionali anche degli architetti, richiamate da
7 nella sua specifica, con riferimento alla l. 143/49, e indicando il CP_1 periodo di svolgimento delle sue prestazioni nel 2008/2009.
Va premesso che l'abolizione delle tariffe non ha certamente abolito i compensi per le prestazioni professionali, ma ha liberalizzato la pattuizione sugli stessi, fissandone il momento e le modalità, ed ha rinviato ad una successiva disposizione, il D.M. 140/2012, la determinazione dei parametri da utilizzare in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, qualora, come nella situazione in esame, non vi sia stato un accordo tra professionista e cliente su un preventivo di massima.
I problemi che si pongono, e ai quali il c.t.u. ha cercato di rispondere fornendo diverse alternative, riguardano il periodo di tempo in cui fu affidato l'incarico professionale ed eseguito lo stesso, considerando che il d.l. 1/2012 è entrato in vigore il 23.8.2012.
Dagli atti di causa, l'unico dato certo è che l'attività di progettazione si è conclusa nell'agosto-settembre del 2013, con il deposito degli atti presso il
Comune e, successivamente, ai Vv.F..
Tuttavia, considerando i tempi tecnici per l'esecuzione del progetto e la corrispondenza in atti intervenuta tra i soggetti interessati, è verosimile che l'incarico professionale sia stato attribuito prima del 23.8.2012 e che detta esecuzione si sia protratta nel periodo a cavallo di detta data, sino alla conclusione nel 2013.
Questo, se può comportare che, al momento del conferimento dell'incarico, non fosse ancora obbligatorio il preventivo di massima e, quindi, sarebbero da escludere eventuali sanzioni deontologiche da parte dell'Ordine professionale ovvero costituire elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso a norma dell'ar.1,c.6 del
D.M. 140/2012, tuttavia comporta anche che detta liquidazione debba avvenire con i parametri indicati dal predetto D.M..140/2012.
Pertanto, indipendentemente dal riferimento alle tariffe professionali da parte di , può affermarsi, sulla base del calcolo del valore delle prestazioni CP_1 progettuali operato del c.t.u. in base al D.M. 140/2012, che si condivide, che l'onorario richiesto per le stesse rientra abbondantemente in detto calcolo.
8 Agli onorari così determinati va certamente aggiunto anche il rimborso delle spese che sono state necessarie per la progettazione, quali, come spesso richiamate dalla giurisprudenza, quelle di viaggio, di alloggio, per il tempo passato fuori dallo studio, il costo degli ausiliari, di autenticazione di relazioni o disegni.
Come giustamente rilevato dal c.t.u., rispondendo alle osservazioni sul punto, quanto affermato nel secondo comma dell'art. 1 del DM 140/2012, per cui, nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, non può essere interpretato nel senso, come eccepito, che le spese non siano dovute, bensì nel senso che una cosa è la determinazione degli onorari e altra cosa è il rimborso delle spese, comunque determinate, anche forfettariamente.
Questa modalità di determinazione, oltre a essere indicata nel DM 140/2012 come concordata, diviene obbligatoria per l'art. 5 del successivo DM
143/2013, confermato da DM 17.6.2016.
È pur vero che il calcolo della percentuale di rimborso delle spese viene specificamente stabilito dal predetto DM 143/2013 tenuto conto dell'importo dell'opera. Tuttavia, la predetta disposizione riguarda i contratti pubblici, mentre, come anticipato, nel caso in esame l'incarico è privatistico e correttamente il c.t.u. ha potuto fare riferimento alla percentuale consuetudinaria all'epoca prevista per tale tipo di prestazioni professionali e dallo stesso c.t.u. riscontrata.
In ogni caso, quanto liquidato tra onorari e spese corrisponde all'importo indicato nella specifica di Cantatore e posta a base, per la metà, del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto premesso, una vota ritenuta infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo, occorre verificare chi sia tenuto al pagamento dell'importo dello stesso, in considerazione delle chiamate in causa operate dall'opponente.
Certamente è tenuta al pagamento che ha commissionato Parte_1
l'incarico, anche se, a un certo punto, si è tirata fuori dall'iniziativa di ristrutturazione per motivi economici, ma, con tale recesso, non si è liberata, a
9 norma dell'art. 2237 c.c., dal pagamento al professionista prestatore d'opera delle spese sostenute e del compenso per l'opera svolta.
Certamente è tenuta al pagamento anche proprietaria della Controparte_2 struttura, poiché agiva su delega e nell'interesse della stessa, Parte_1 come risulta dalla congiunta sottoscrizione e dal contenuto della scrittura privata 1.8.2012, dal ricorso al TAR Puglia, dalla richiesta del permesso di costruire e da altri documenti e dichiarazioni in atti.
Certamente è tenuta al pagamento anche subentrata a Controparte_3
nel progetto di ristrutturazione, che faceva riferimento alla Parte_1 progettazione in esame, sia nei rapporti con sia nel costituendo CP_2 consorzio Apulia Tourism, che tale progetto includeva nelle sue attività, sia nella procedura per ottenere dalla Regione Puglia fondi conto perduto per tali attività, sia nella proposizione del ricorso al TAR Puglia del settembre 2014, Contr sottoscritto da e , per il mancato ottenimento di tale Parte_1 finanziamento. Contr Né rileva che abbia poi deciso di non tener conto del progetto di e e di aver affidato ad altro professionista il progetto di CP_1 Pt_2 ristrutturazione poi eseguito. Come anticipato, questo equivale a recesso dal contratto di prestazione professionale, che comporta, a norma dell'art. 2237
c.c., il pagamento al professionista prestatore d'opera delle spese sostenute e del compenso per l'opera svolta.
Tutto quanto innanzi esposto, rigettata la proposta opposizione, i terzi chiamati saranno tenuti a manlevare parte opponente da quanto dovuto all'opposto nella complessiva misura dei 2/3.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo e d.m. 55/2014 in ragione del valore e della complessità della controversia, seguono la soccombenza.
Per il medesimo criterio, le spese di c.t.u. devono essere poste a carico dell'opponente e dei terzi chiamati.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nel giudizio n. 7800/16 r.g.
- rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
10 - in parziale accoglimento delle chiamate in causa, condanna Controparte_2
e in solido, a rivalere l'opponente dei 2/3 di quanto Controparte_3 dovuto a parte opposta;
- condanna al pagamento, in favore dell'opposto, Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 15.000,00, oltre i.v.a. e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- condanna e al pagamento in favore CP_2 Controparte_3 dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00, oltre i.v.a. e accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di opponente e terzi chiamati, in solido, le spese di c.t.u..
Lecce, 16/06/2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
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