TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/11/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 347/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 347/2025 promossa con ricorso depositato il 27.01.2025 da:
1) Parte_1
CF: cittadina italiana, C.F._1 nata a [...] l'[...], residente in [...] Comerio (VA),
con l'Avv. Barbara Zavaglia
e
2) Pt_2
C.F. C.F._2
nato a [...] il [...], residente in [...] Comerio (VA), con l'Avv. Barbara Zavaglia
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casciago (VA), in data 4 ottobre 1992
(anno 1992 atto n. 29 Parte II Serie A ) separati con sentenza n. 216/2025 del 23.04.2025 (passata in giudicato il 30.04.2025)
con i seguenti figli:
nata in data [...], maggiorenne autosufficiente. Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27.1.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.3.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.4.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 30.4.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 16.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI: relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi matrimonio in data 6 ottobre 1992 (atto n. 29 Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Casciago (VA)
ordinare al Comune di Casciago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio II Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Casciago
dichiarare compensate le spese legali;
e OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I coniugi sono economicamente autosufficienti;
2) La casa familiare sita in Comerio, in Via Valle Oro 7, di proprietà esclusiva del Sig.
Parte rimarrà in godimento allo stesso;
a tal fine si precisa che la Sig.ra già a far Pt_1 tempo dal 23.12.2024, in accordo con il marito, ha rilasciato l'immobile;
3) Le parti dichiarano di non avere ulteriori pendenze di natura economica.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi matrimonio in data 4 ottobre 1992 in Casciago (VA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Casciago (anno 1992 atto n. 29 Parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 347/2025 promossa con ricorso depositato il 27.01.2025 da:
1) Parte_1
CF: cittadina italiana, C.F._1 nata a [...] l'[...], residente in [...] Comerio (VA),
con l'Avv. Barbara Zavaglia
e
2) Pt_2
C.F. C.F._2
nato a [...] il [...], residente in [...] Comerio (VA), con l'Avv. Barbara Zavaglia
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Casciago (VA), in data 4 ottobre 1992
(anno 1992 atto n. 29 Parte II Serie A ) separati con sentenza n. 216/2025 del 23.04.2025 (passata in giudicato il 30.04.2025)
con i seguenti figli:
nata in data [...], maggiorenne autosufficiente. Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27.1.2025, hanno cumulativamente chiesto ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. all'intestato
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20.3.2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 23.4.2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 30.4.2025 la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 16.10.2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI: relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi matrimonio in data 6 ottobre 1992 (atto n. 29 Parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Casciago (VA)
ordinare al Comune di Casciago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio II Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Casciago
dichiarare compensate le spese legali;
e OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I coniugi sono economicamente autosufficienti;
2) La casa familiare sita in Comerio, in Via Valle Oro 7, di proprietà esclusiva del Sig.
Parte rimarrà in godimento allo stesso;
a tal fine si precisa che la Sig.ra già a far Pt_1 tempo dal 23.12.2024, in accordo con il marito, ha rilasciato l'immobile;
3) Le parti dichiarano di non avere ulteriori pendenze di natura economica.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina 2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi matrimonio in data 4 ottobre 1992 in Casciago (VA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Casciago (anno 1992 atto n. 29 Parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3