Ordinanza cautelare 13 maggio 2019
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 04/12/2023, n. 18110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18110 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 18110/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03415/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3415 del 2019, proposto da
EN SE, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Campanelli, Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Università degli Studi di Milano, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
Universita' degli Studi Milano, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento, prot. n. 3507/19, datato 15 gennaio 2019 avente ad oggetto «Dott.ssa RE richiesta di immatricolazione/ anni successivi al primo», con il quale l’Università degli Studi di Milano ha rigettato l’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum inoltrata da parte ricorrente;
- del Regolamento Didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico In Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLMOPD-UNIMI);
- del Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Milano,
- del Regolamento per la valutazione delle domande di trasferimento ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Milano di studenti iscritti presso altri Atenei (Approvato dal Comitato di Direzione Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 28/05/2018);
- del Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 con i relativi allegati, dettante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2018/2019»;
- ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale, ove interpretata nel senso che, anche per studenti da ammettere ad anni successivi al primo, non occorra la verifica della mera idoneità ma, ancora una volta, la collocazione in posizione utile;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Milano e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 novembre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con atto ritualmente notificato 14.3.2019 e depositato il 22.3.2019 SE EN, laureata in Igiene Dentale presso l’Università degli Studi di Miano-Bicocca, ha contestato il diniego delle istanze di immatricolazione ad anno successivo al primo del corso di laurea in Odontoiatria dell’Università degli Studi di Milano previa valutazione del curriculum studiorum.
I ricorrenti affidano le doglianze ai seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 264/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO 2 AL D.M. N. 337/2018 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 4 OTTOBRE 2000 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA ADOTTATO DALLA UNIVERSITÁ – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 COST.
III. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI – OMESSA ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST..
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL DIRETTORE GENERALE AD ADOTTARE L’IMPUGNATO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO.
V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 S.M.I. – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.
2- Con atto depositato il 9.4.2019 si è costituita l’Università degli Studi di Milano per resistere al ricorso.
3- Alla camera di consiglio dell’8.5.2019, con ordinanza n. 2761 del 13.5.2019, è stata accolta l’istanza cautelare ai soli fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente, alla luce della giurisprudenza della Sezione (in tal senso, tra le altre, la citata sentenza n. 1735 del 2019), tenuto conto dei crediti formativi maturati dall’interessata nel diverso corso di laurea e della disponibilità di posti per l’anno di possibile immatricolazione.
4- Con atto notificato il 6.10.2023 e depositato in pari data la ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso non avendone più interesse.
5- All’udienza di smaltimento del 24.11.2023 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato la sopraggiunta carenza di interesse alla decisione del ricorso e lo stesso è stato tratto in decisione.
6-Consolidata giurisprudenza rileva che “ Nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; inoltre, la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue; l'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite, nonché all'assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5.6.2023, n.9465)-
8-Nella specie, la dichiarazione di rinuncia ritualmente e tempestivamente notificata all’Amministrazione resistente e la mancata opposizione di quest’ultima comportano la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.
9-Le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO