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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/10/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.212/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 21/10/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.FURIANI M.Ambra Via dei Bonaccorsi 21 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: PENSIONE DI REVERSIBILITA' FIGLIO INABILE
Conclusioni: come da verbale in data 21/10/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/03/2024, conveniva in giudizio Parte_1
l per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità in seguito al CP_1 decesso del padre , avvenuto in data 25/07/2022, nonché della Persona_1 pensione indiretta per contributi versati dalla madre deceduta in Persona_2 data 28/07/2022. Poiché in sede amministrativa le istanze erano state definitivamente disattese, chiedeva che la sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento dei suddetti benefici economici venisse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell all' erogazione. CP_1
L'ente convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva in rigetto della domanda, in quanto la ricorrente non risultava inabile alla data del decesso dei genitori. Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, all'odierna udienza dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata mediante lettura.
*** Com'è noto uno dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni ai superstiti in favore dei figli maggiorenni non studenti del lavoratore o del pensionato deceduto è la totale inabilità. Il nostro ordinamento definisce il concetto di inabilità come la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa dell'infermità ovvero al difetto fisico o mentale dell'interessato (cfr: il disposto dell'articolo 2 della L.222/84). In sostanza l'inabilità deve riferirsi all'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia di natura subordinata che autonoma e quindi a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione del lavoratore e di conseguenza, qualsiasi capacità di guadagno. In questo quadro, pertanto, non possono essere poste a fondamento della determinazione dell'inabilità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime, del resto, vengono dettate per accertare la diminuzione permanente della capacità di lavoro generica per tale intendendosi la capacità di esercitare proficuamente un lavoro che impegna la persona umana nelle sue componenti psico-fisiche e nella sua dignità. Nel caso in parola, invero, l'inabilità deve essere accertata secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento dell'astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (Cass.26181/2016). L' inabilità del soggetto interessato deve, inoltre, sussistere al momento del decesso del dante causa, a nulla rilevando eventuali aggravamenti dello stato di salute del superstite, intervenuti dopo la morte del familiare.
2 In proposito, il CTU medico-legale Dott. sulla scorta della Persona_3 documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti ha stabilito che la ricorrente è affetta da: “Esiti pregresso intervento neurochirurgico di asportazione Angioma cavernoso;
Obesità, Ritardo mentale con disordini emotivi”. Il Consulente ha ritenuto che le predette patologie siano di gravità tale da determinare la ricorrente quale persona INABILE, già alla data del decesso dei genitori, avvenuto nel luglio del 2022. Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso la Consulente, in quanto adeguatamente motivato ed esente da vizi logici e metodologici. Da ultimo, ulteriore condizione per il riconoscimento della prestazione previdenziale a favore dei figli inabili maggiorenni è determinata nella circostanza che questi ultimi, alla data del decesso del dante causa, fossero a suo carico. Nella fattispecie in esame tale requisito non è oggetto di contestazione da parte dell resistente. CP_2
Per quanto sopra il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di CTU vengono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
Accerta e dichiara che risultava persona INABILE già alla data Parte_1 di decesso del padre avvenuto in data 25/07/2022 e della madre avvenuto in data 28/07/2022. Per l'effetto, condanna l in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 in suo favore della pensione di reversibilità del padre Sig. deceduto in Persona_1 data 25/07/2022 e della pensione indiretta della madre Sig.ra Persona_2 deceduta in data 28/07/2022 come previsto ai sensi di legge, oltre interessi legali sui singoli ratei maturati dalla data della domanda amministrativa, sino al soddisfo. Condanna l alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate CP_1 in complessivi € 2.000,00 oltre 15% rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Pone a carico dell le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Ascoli Piceno in data 21/10/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 21/10/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv.FURIANI M.Ambra Via dei Bonaccorsi 21 – ASCOLI PICENO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: PENSIONE DI REVERSIBILITA' FIGLIO INABILE
Conclusioni: come da verbale in data 21/10/2025
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/03/2024, conveniva in giudizio Parte_1
l per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità in seguito al CP_1 decesso del padre , avvenuto in data 25/07/2022, nonché della Persona_1 pensione indiretta per contributi versati dalla madre deceduta in Persona_2 data 28/07/2022. Poiché in sede amministrativa le istanze erano state definitivamente disattese, chiedeva che la sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento dei suddetti benefici economici venisse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell all' erogazione. CP_1
L'ente convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva in rigetto della domanda, in quanto la ricorrente non risultava inabile alla data del decesso dei genitori. Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, all'odierna udienza dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata mediante lettura.
*** Com'è noto uno dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni ai superstiti in favore dei figli maggiorenni non studenti del lavoratore o del pensionato deceduto è la totale inabilità. Il nostro ordinamento definisce il concetto di inabilità come la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa dell'infermità ovvero al difetto fisico o mentale dell'interessato (cfr: il disposto dell'articolo 2 della L.222/84). In sostanza l'inabilità deve riferirsi all'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sia di natura subordinata che autonoma e quindi a disimpegnare ogni e qualsiasi mansione del lavoratore e di conseguenza, qualsiasi capacità di guadagno. In questo quadro, pertanto, non possono essere poste a fondamento della determinazione dell'inabilità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime, del resto, vengono dettate per accertare la diminuzione permanente della capacità di lavoro generica per tale intendendosi la capacità di esercitare proficuamente un lavoro che impegna la persona umana nelle sue componenti psico-fisiche e nella sua dignità. Nel caso in parola, invero, l'inabilità deve essere accertata secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento dell'astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (Cass.26181/2016). L' inabilità del soggetto interessato deve, inoltre, sussistere al momento del decesso del dante causa, a nulla rilevando eventuali aggravamenti dello stato di salute del superstite, intervenuti dopo la morte del familiare.
2 In proposito, il CTU medico-legale Dott. sulla scorta della Persona_3 documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti ha stabilito che la ricorrente è affetta da: “Esiti pregresso intervento neurochirurgico di asportazione Angioma cavernoso;
Obesità, Ritardo mentale con disordini emotivi”. Il Consulente ha ritenuto che le predette patologie siano di gravità tale da determinare la ricorrente quale persona INABILE, già alla data del decesso dei genitori, avvenuto nel luglio del 2022. Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso la Consulente, in quanto adeguatamente motivato ed esente da vizi logici e metodologici. Da ultimo, ulteriore condizione per il riconoscimento della prestazione previdenziale a favore dei figli inabili maggiorenni è determinata nella circostanza che questi ultimi, alla data del decesso del dante causa, fossero a suo carico. Nella fattispecie in esame tale requisito non è oggetto di contestazione da parte dell resistente. CP_2
Per quanto sopra il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza. Le spese di CTU vengono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
Accerta e dichiara che risultava persona INABILE già alla data Parte_1 di decesso del padre avvenuto in data 25/07/2022 e della madre avvenuto in data 28/07/2022. Per l'effetto, condanna l in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 in suo favore della pensione di reversibilità del padre Sig. deceduto in Persona_1 data 25/07/2022 e della pensione indiretta della madre Sig.ra Persona_2 deceduta in data 28/07/2022 come previsto ai sensi di legge, oltre interessi legali sui singoli ratei maturati dalla data della domanda amministrativa, sino al soddisfo. Condanna l alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate CP_1 in complessivi € 2.000,00 oltre 15% rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Pone a carico dell le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Ascoli Piceno in data 21/10/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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