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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2890/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4506/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210215129588000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugna la cartella di pagamento n 097 2021 0215129588 000 notificata in data 06.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, contenente la tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019 della Regione Lazio.
La ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'avviso bonario da parte della Regione Lazio e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento, chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore degli Avv. Difensore_1 e Avv. Difensore_2 che si dichiarano antistatari.
Vengono depositate memorie illustrative su quanto già in atti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione risponde alle eccezioni della ricorrente, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La Regione Lazio dichiara che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento e che il ruolo è stato emesso nei termini
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione riguardante la mancata notifica dell'avviso bonario da parte della Regione Lazio è da rigettare.
Si osserva che la Regione Lazio ha provveduto alla diretta iscrizione degli importi dovuti in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 12/2011, art. 1, comma 85, che ha disposto che in relazione alle tasse automobilistiche, le sanzioni per omissione, totale o parziale, dei versamenti delle tasse, unitamente alle somme dovute a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avvisi di accertamento.
L'eccezione riguardante l'intervenuta prescrizione è da accogliere.
Per quanto riguarda il bollo auto l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Quindi il diritto di recupero della tassa suddetta risulta essere di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Nel caso dell'odierna controversia essendo la tassa dovuta per l'anno 2019 la prescrizione triennale si avrebbe nel 2022, ma a causa della pandemia COVID 19 i ruoli relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agenzia delle entrate riscossione, l'art. 4, comma 1, Dl 41/2021 ha prorogato i termini di decadenza e di prescrizione per 24 mesi (mentre la norma precedente, l'art. 157 del Dl 34/2020 al comma 3 aveva prorogato di soli 14 mesi). Per quanto suesposto la notifica avvenuta in data 06.02.2025 non è nei termini.
Spese compensate in considerazione dell'andamento della controversia
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
Roma lì 24 febbraio 2026
Il Giudice Unico
CE IL
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4506/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210215129588000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugna la cartella di pagamento n 097 2021 0215129588 000 notificata in data 06.02.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, contenente la tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019 della Regione Lazio.
La ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'avviso bonario da parte della Regione Lazio e l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento, chiede l'accoglimento del ricorso come in atti con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore degli Avv. Difensore_1 e Avv. Difensore_2 che si dichiarano antistatari.
Vengono depositate memorie illustrative su quanto già in atti.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione risponde alle eccezioni della ricorrente, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La Regione Lazio dichiara che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento e che il ruolo è stato emesso nei termini
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione riguardante la mancata notifica dell'avviso bonario da parte della Regione Lazio è da rigettare.
Si osserva che la Regione Lazio ha provveduto alla diretta iscrizione degli importi dovuti in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 12/2011, art. 1, comma 85, che ha disposto che in relazione alle tasse automobilistiche, le sanzioni per omissione, totale o parziale, dei versamenti delle tasse, unitamente alle somme dovute a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avvisi di accertamento.
L'eccezione riguardante l'intervenuta prescrizione è da accogliere.
Per quanto riguarda il bollo auto l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Quindi il diritto di recupero della tassa suddetta risulta essere di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Nel caso dell'odierna controversia essendo la tassa dovuta per l'anno 2019 la prescrizione triennale si avrebbe nel 2022, ma a causa della pandemia COVID 19 i ruoli relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agenzia delle entrate riscossione, l'art. 4, comma 1, Dl 41/2021 ha prorogato i termini di decadenza e di prescrizione per 24 mesi (mentre la norma precedente, l'art. 157 del Dl 34/2020 al comma 3 aveva prorogato di soli 14 mesi). Per quanto suesposto la notifica avvenuta in data 06.02.2025 non è nei termini.
Spese compensate in considerazione dell'andamento della controversia
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
Roma lì 24 febbraio 2026
Il Giudice Unico
CE IL