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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/12/2024, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 471/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 471/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 3 dicembre 2024 innanzi al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso l'avv. Marco Benedettini in sostituzione dell'Avv. Roveda per parte opponente.
È altresì comparsa l'avv. Semprini, per parte opposta, presente di persona.
È presente con l'avv. Semprini il dott. Stefano Morelli ai fini della pratica forense.
L'avv. Benedettini rileva l'irritualità delle note depositate da parte resistente in quanto non autorizzate.
L'avv. Semprini evidenzia che non è contestata la sussistenza del credito e che secondo controparte il credito è stato contestato. Quanto al prestito di 15791,00 alla società evidenzia che è evidente Pt_2
che non è un credito personale al sig. e che pertanto non ha nulla a che vedere con la vicenda per CP_1
cui è causa. Quanto all'altro assegno di euro 10.907 evidenzia che questo è del 2014 quindi antecedente all'accollo da parte del sig. e che lo stesso è collegato ad un procedimento penale. Per tale Parte_1
motivo evidenzia che non c'è prova della compensazione di cui parla parte opponente.
pagina 1 di 9 Segnala, in ultimo, che il verbale di accollo fa prova fino a querela di falso e che, contrariamente a quanto sostiene controparte, il verbale non fa riferimento solo alla dipendente ma a tutti i Per_1
dipendenti, come effettivamente scritto nell'atto.
Evidenzia che la prescrizione è stata interrotta con le raccomandate inviate personalmente dal nel CP_1
2018.
Per tali motivi si riporta ai propri scritti e alle proprie conclusioni, chiedendone l'accoglimento.
L'avv. Benedettini si riporta ai propri scritti ed evidenzia che non c'è prova della ricezione delle raccomandate da parte dell'opponente non essendo state allegate le ricevute di ricorso. Evidenzia che c'è prova documentale del debito che il sig. aveva nei confronti di eurocop e che è altresì provata CP_1
la compensazione.
Evidenzia, in ogni caso, che l'accollo è interno e che pertanto il credito avrebbe dovuto essere avanzato nei confronti della società e non del sig. personalmente. Parte_1
Per il resto, gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 19.50.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 471/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROVEDA GUALTIERO e dell'avv. CANFORA JESSICA ( ) VIA C.F._2
GIORDANO BRUNO 118 47521 CESENA;
elettivamente domiciliato in VIA GIORDANO BRUNO 118 47521 CESENA presso il difensore avv. ROVEDA GUALTIERO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEMPRINI CP_1 C.F._3
ALESSIA, elettivamente domiciliato in VIA M. MISSIRINI N. 6 47121 FORLI' presso il difensore avv. SEMPRINI ALESSIA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a 1.
pagina 3 di 9 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2023 emesso Parte_1 nei suoi confronti da questo Tribunale a fronte di ricorso proposto da . CP_1
In sede monitoria il ricorrente ha dedotto di vantare un credito nei confronti di CP_1 Parte_1 già socio di RO soc. agricola coop., cancellata in data 6.04.2021 a seguito di liquidazione volontaria, in quanto egli si sarebbe accollato il debito della società nei confronti dei dipendenti, tra i quali vi sarebbe anche esso ricorrente.
Tale credito sarebbe rappresentato dalle somme dovute a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre – dicembre 2018, oltre tredicesima mensilità, e per i mesi gennaio – novembre 2019, oltre quattordicesima mensilità
In via preliminare l'opponente ha dedotto la carenza di titolarità del rapporto sostanziale posto alla base della richiesta di ingiunzione, quindi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a tale pretesa.
Ha poi rilevato che l'accollo in questione aveva natura meramente interna, quindi non invocabile dai terzi creditori della società in liquidazione, e, in ogni caso, esso non si riferiva ai pretesi crediti di ma a quelli di un'altra dipendente, anche in considerazione all'epoca di tale accollo i CP_1 crediti di verso la società erano già stati estinti. CP_1
In via subordinata rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione, l'opponente ha infatti eccepito l'avvenuta estinzione dell'obbligazione oggetto della pretesa monitoria e, comunque, la sua prescrizione per il decorso dei termini di legge di cui all'art. 2955 c.c.
Si è costituito in giudizio l'opposto contestando integralmente le ragioni dell'opposizione, CP_1 affermando invece la natura “esterna” dell'accollo e contestando l'eccepita estinzione del credito.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti all'odierna udienza è stata posta in decisione.
2.
L'opposizione è infondata per le ragioni che si evidenziano di seguito.
La pretesa monitoria azionata da nei confronti dell'opponente si fonda sull'esistenza CP_1 di un credito per mancato pagamento di retribuzioni da parte della società RO, della quale era stato dipendente, e del cui pagamento sarebbe obbligato l'opponente in virtù di Parte_1 atto di accollo tra lo stesso e la società RO. Parte_1
pagina 4 di 9 L'esistenza di tale accordo si evince dal “Bilancio finale di liquidazione” della società RO, datato 21 dicembre 2020 (doc. 7 di parte opposta), ove viene espressamente dato atto del fatto che
“il socio Sig. si è accollato i debiti v/dipendenti assistiti dal grado di privilegio più elevato, di Parte_1 cui all'art. 2751 bis c.c.”, laddove l'ulteriore dicitura “Non vi sono somme attive da assegnare ai soci né partite di credito o debito oggetto di accollo”, riportata nella parte finale del documento, riveste chiaramente una portata generale e di chiusura soltanto apparentemente in contrasto con la specifica e chiara previsione antecedente.
Il bilancio finale di liquidazione è stato depositato e pubblicato (e quindi reso opponibile ai terzi) sin dalla data del 21.12.2020 (cfr. doc. 12 parte opposta) e non risulta che vi siano state opposizioni da parte dei terzi e, segnatamente, da parte dell'opponente Parte_1
Parte opponente, nell'argomentare l'eccepito difetto di legittimazione passiva, ha dedotto che l'accollo in questione avrebbe natura meramente “interna” ed ha inoltre allegato che l'unico accollo di cui egli si era fatto carico, era quello per i crediti vantati da un'altra lavoratrice nei confronti della società.
Occorre allora evidenziare che depone nel senso di un accollo di tipo “esterno” la circostanza che lo stesso è stato oggetto di espressa menzione nel bilancio finale di liquidazione dell'impresa, redatto dal liquidatore e reso pubblico nelle forme di legge di cui all' art. 2492 c.c.
Tale bilancio, da intendersi approvato, ai sensi dell'art. 2493 c.c., anche dallo stesso opponente quale socio di RO, costituisce un atto destinato ad avere rilevanza pubblica e quindi ad essere opponibile ai terzi.
Ancora, secondo la stessa prospettazione di parte opponente, l'accollo in discorso venne scientemente stipulato da allo scopo di consentire alla società di cui era socio di Parte_1 estinguere il proprio debito per poter essere poi cancellata dal Registro delle Imprese (cfr. pag. 4 del ricorso, dove viene riportato che … “ in ottemperanza al verbale sopra descritto (ossia il Parte_1 doc. 7 di parte opposta) ha accettato di garantire il debito di RO (…) mettendo la società in liquidazione nelle condizioni di estinguere il proprio debito”). Atteso, quindi, che tanto il terzo accollante che la debitrice erano ben consapevoli che lo scopo dell'accollo era quello di consentire la cancellazione della società, tale tipo di accordo implicava necessariamente la liberazione della debitrice originaria, ossia la società medesima.
pagina 5 di 9 Tale volontà delle parti sarebbe del tutto incompatibile con un accollo di tipo meramente interno che avrebbe escluso che la debitrice originaria potesse liberarsi verso il creditore e quindi ottenere la cancellazione dal Registro delle Imprese.
Nemmeno può dirsi dimostrato che l'accollo in questione fosse limitato ai debiti della società nei confronti di una specifica dipendente, atteso il tenore letterale di quanto indicato in bilancio, ove viene fatto genericamente riferimento ai debiti della società verso i dipendenti, senza alcuna distinzione tra gli stessi.
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di parte opponente di difetto di legittimazione passiva, stante l'accertata sussistenza dell'accollo in virtù del quale egli è divenuto debitore nei confronti dei dipendenti non soddisfatti dalla società in liquidazione, tra i quali l'odierno opposto.
Occorre poi rilevare come l'opponente non abbia sollevato contestazioni in ordine all'esistenza ed alla quantificazione del credito da lavoro vantato dall'opposto, essendosi piuttosto limitata ad eccepirne l'intervenuta estinzione, sia per prescrizione presuntiva dello stesso, ai sensi dell'art. 2955
n. 1 c.c. del preteso credito, sia per compensazione con supposti crediti che la società RO avrebbe vantato nei confronti dello stesso opposto.
Tali eccezioni, però, non risultano fondate.
Risulta documentalmente che i crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto riguardano solo ed esclusivamente mensilità retributive non corrisposte e nascono solo ed esclusivamente dal rapporto di lavoro intercorso fra la parte opposta ed RO, in essere dal 2001 fino al 2019.
E' un principio giurisprudenziale consolidato, a cui questo Tribunale intende dare continuità, quello per cui “Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale” (Cass. Civ. sez. 2 ord. n. 10379/2018)
Nel caso di specie, pur non essendo stato prodotto da nessuna delle parti il contratto di lavoro in forma scritta, risulta acclarato che è stato assunto dal 2001 presso RO, in CP_1 qualità di impiegato – livello IC – con contratto a tempo indeterminato disciplinato dal CCNL
Cooperative e Consorzi Agricoli. Nel corso di tale rapporto, i pagamenti delle retribuzioni sono pagina 6 di 9 stati effettuati sulla base delle buste paga mensili man mano emesse (cfr. all. 4 e 5 di parte opposta)
e lo scioglimento del rapporto avveniva mediante la comunicazione scritta.
Sulla base di tali elementi, in assenza di allegazioni contrarie delle parti, si deve ritenere senz'altro dimostrato e pacifico che i crediti oggetto dell'ingiunzione opposta siano sorti da un contratto scritto o comunque nell'ambito di un rapporto caratterizzato da formalità (v. ad. es. l'emissione delle buste paga, la lettera di cessazione del rapporto di lavoro) onde non può ritenersi operante la prescrizione presuntiva, bensì quella ordinaria quinquennale, che non risulta essere intervenuta in quanto i crediti in questione si riferiscono alle retribuzioni mensili dovute a a partire dal mese CP_1 di ottobre 2018 ed il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a parte opponente il 14 luglio
2023, quindi entro il termine di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.
Anche l'eccezione di compensazione, formulata in uno con l'eccezione di prescrizione presuntiva, non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Parte opponente allega che RO avrebbe effettuato a favore di alcuni prestiti - in CP_1 particolare uno nel 2011 per € 15.791,00, uno ulteriore per € 10.907,00 nel 2014, ed “altri prestiti” non meglio precisati – depositando documentazione a supporto dell'avvenuta erogazione delle suddette somme, ed ha dedotto che tali somme non sarebbero state restituite da il credito CP_1 quindi vantato dal dipendente nei confronti della società sarebbe quindi compensato con quello a sua volta vantato dalla società a titolo di restituzione di somme concesse in prestito.
Occorre però rilevare come all'esito del giudizio non risulti provato l'obbligo di restituzione delle suddette somme da parte di alla società. CP_1
Anzitutto depone in senso contrario la circostanza per cui nel bilancio finale della società non sia fatta menzione alcuna dell'esistenza di crediti nei confronti di terzi o di dipendenti.
In ogni caso ed ulteriormente, con particolare riferimento al primo prestito – peraltro effettuato a favore di diverso soggetto rispetto al quale avrebbe assunto l'obbligo in solido al rimborso – CP_1 non vi è prova - e lo stesso lo mette in dubbio- che la somma sia stata effettivamente versata, CP_1 laddove la stessa non risulta essere mai stata oggetto di richieste di restituzione nel corso degli anni, nonostante, secondo la scrittura privata in discorso, il rimborso integrale del prestito in discorso dovesse avvenire entro il 31.12.2011.
pagina 7 di 9 Ulteriormente, poi, con riferimento al prestito asseritamente effettuato a favore di CP_1 personalmente, a fronte di un'allegazione di parte opponente che si fonda unicamente su documenti unilaterali da lei predisposti ed a fronte delle deduzioni dell'opposto in ordine alla esistenza di causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere le somme ricevute, non risulta provato, all'esito del giudizio, l'obbligo di restituzione delle suddette somme da parte di alla CP_1 società.
Occorre infatti tenere presente che quand'anche dimostrato che, effettivamente, vi sia stata una dazione di denaro da parte della società a favore del dipendente odierno opposto, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi
l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova” (Cass. 12119/2003).
Risulta quindi del tutto indimostrata l'esistenza di un controcredito della società nei confronti di da porre in compensazione con il credito da questi a sua volta vantato nei confronti della CP_1 società.
In definitiva, l'opposizione proposta deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte resistente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 73/2023 emesso dal
Tribunale di Forlì – Sez. Lav. in data 27.06.2023;
pagina 8 di 9 - condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite a favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 3.689,00 per compensi oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 03/12/2024
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 471/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 3 dicembre 2024 innanzi al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, è comparso l'avv. Marco Benedettini in sostituzione dell'Avv. Roveda per parte opponente.
È altresì comparsa l'avv. Semprini, per parte opposta, presente di persona.
È presente con l'avv. Semprini il dott. Stefano Morelli ai fini della pratica forense.
L'avv. Benedettini rileva l'irritualità delle note depositate da parte resistente in quanto non autorizzate.
L'avv. Semprini evidenzia che non è contestata la sussistenza del credito e che secondo controparte il credito è stato contestato. Quanto al prestito di 15791,00 alla società evidenzia che è evidente Pt_2
che non è un credito personale al sig. e che pertanto non ha nulla a che vedere con la vicenda per CP_1
cui è causa. Quanto all'altro assegno di euro 10.907 evidenzia che questo è del 2014 quindi antecedente all'accollo da parte del sig. e che lo stesso è collegato ad un procedimento penale. Per tale Parte_1
motivo evidenzia che non c'è prova della compensazione di cui parla parte opponente.
pagina 1 di 9 Segnala, in ultimo, che il verbale di accollo fa prova fino a querela di falso e che, contrariamente a quanto sostiene controparte, il verbale non fa riferimento solo alla dipendente ma a tutti i Per_1
dipendenti, come effettivamente scritto nell'atto.
Evidenzia che la prescrizione è stata interrotta con le raccomandate inviate personalmente dal nel CP_1
2018.
Per tali motivi si riporta ai propri scritti e alle proprie conclusioni, chiedendone l'accoglimento.
L'avv. Benedettini si riporta ai propri scritti ed evidenzia che non c'è prova della ricezione delle raccomandate da parte dell'opponente non essendo state allegate le ricevute di ricorso. Evidenzia che c'è prova documentale del debito che il sig. aveva nei confronti di eurocop e che è altresì provata CP_1
la compensazione.
Evidenzia, in ogni caso, che l'accollo è interno e che pertanto il credito avrebbe dovuto essere avanzato nei confronti della società e non del sig. personalmente. Parte_1
Per il resto, gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti,
istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 19.50.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 471/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ROVEDA GUALTIERO e dell'avv. CANFORA JESSICA ( ) VIA C.F._2
GIORDANO BRUNO 118 47521 CESENA;
elettivamente domiciliato in VIA GIORDANO BRUNO 118 47521 CESENA presso il difensore avv. ROVEDA GUALTIERO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEMPRINI CP_1 C.F._3
ALESSIA, elettivamente domiciliato in VIA M. MISSIRINI N. 6 47121 FORLI' presso il difensore avv. SEMPRINI ALESSIA
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a 1.
pagina 3 di 9 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 73/2023 emesso Parte_1 nei suoi confronti da questo Tribunale a fronte di ricorso proposto da . CP_1
In sede monitoria il ricorrente ha dedotto di vantare un credito nei confronti di CP_1 Parte_1 già socio di RO soc. agricola coop., cancellata in data 6.04.2021 a seguito di liquidazione volontaria, in quanto egli si sarebbe accollato il debito della società nei confronti dei dipendenti, tra i quali vi sarebbe anche esso ricorrente.
Tale credito sarebbe rappresentato dalle somme dovute a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre – dicembre 2018, oltre tredicesima mensilità, e per i mesi gennaio – novembre 2019, oltre quattordicesima mensilità
In via preliminare l'opponente ha dedotto la carenza di titolarità del rapporto sostanziale posto alla base della richiesta di ingiunzione, quindi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a tale pretesa.
Ha poi rilevato che l'accollo in questione aveva natura meramente interna, quindi non invocabile dai terzi creditori della società in liquidazione, e, in ogni caso, esso non si riferiva ai pretesi crediti di ma a quelli di un'altra dipendente, anche in considerazione all'epoca di tale accollo i CP_1 crediti di verso la società erano già stati estinti. CP_1
In via subordinata rispetto all'eccezione di difetto di legittimazione, l'opponente ha infatti eccepito l'avvenuta estinzione dell'obbligazione oggetto della pretesa monitoria e, comunque, la sua prescrizione per il decorso dei termini di legge di cui all'art. 2955 c.c.
Si è costituito in giudizio l'opposto contestando integralmente le ragioni dell'opposizione, CP_1 affermando invece la natura “esterna” dell'accollo e contestando l'eccepita estinzione del credito.
La causa è stata istruita documentalmente ed all'esito della discussione delle parti all'odierna udienza è stata posta in decisione.
2.
L'opposizione è infondata per le ragioni che si evidenziano di seguito.
La pretesa monitoria azionata da nei confronti dell'opponente si fonda sull'esistenza CP_1 di un credito per mancato pagamento di retribuzioni da parte della società RO, della quale era stato dipendente, e del cui pagamento sarebbe obbligato l'opponente in virtù di Parte_1 atto di accollo tra lo stesso e la società RO. Parte_1
pagina 4 di 9 L'esistenza di tale accordo si evince dal “Bilancio finale di liquidazione” della società RO, datato 21 dicembre 2020 (doc. 7 di parte opposta), ove viene espressamente dato atto del fatto che
“il socio Sig. si è accollato i debiti v/dipendenti assistiti dal grado di privilegio più elevato, di Parte_1 cui all'art. 2751 bis c.c.”, laddove l'ulteriore dicitura “Non vi sono somme attive da assegnare ai soci né partite di credito o debito oggetto di accollo”, riportata nella parte finale del documento, riveste chiaramente una portata generale e di chiusura soltanto apparentemente in contrasto con la specifica e chiara previsione antecedente.
Il bilancio finale di liquidazione è stato depositato e pubblicato (e quindi reso opponibile ai terzi) sin dalla data del 21.12.2020 (cfr. doc. 12 parte opposta) e non risulta che vi siano state opposizioni da parte dei terzi e, segnatamente, da parte dell'opponente Parte_1
Parte opponente, nell'argomentare l'eccepito difetto di legittimazione passiva, ha dedotto che l'accollo in questione avrebbe natura meramente “interna” ed ha inoltre allegato che l'unico accollo di cui egli si era fatto carico, era quello per i crediti vantati da un'altra lavoratrice nei confronti della società.
Occorre allora evidenziare che depone nel senso di un accollo di tipo “esterno” la circostanza che lo stesso è stato oggetto di espressa menzione nel bilancio finale di liquidazione dell'impresa, redatto dal liquidatore e reso pubblico nelle forme di legge di cui all' art. 2492 c.c.
Tale bilancio, da intendersi approvato, ai sensi dell'art. 2493 c.c., anche dallo stesso opponente quale socio di RO, costituisce un atto destinato ad avere rilevanza pubblica e quindi ad essere opponibile ai terzi.
Ancora, secondo la stessa prospettazione di parte opponente, l'accollo in discorso venne scientemente stipulato da allo scopo di consentire alla società di cui era socio di Parte_1 estinguere il proprio debito per poter essere poi cancellata dal Registro delle Imprese (cfr. pag. 4 del ricorso, dove viene riportato che … “ in ottemperanza al verbale sopra descritto (ossia il Parte_1 doc. 7 di parte opposta) ha accettato di garantire il debito di RO (…) mettendo la società in liquidazione nelle condizioni di estinguere il proprio debito”). Atteso, quindi, che tanto il terzo accollante che la debitrice erano ben consapevoli che lo scopo dell'accollo era quello di consentire la cancellazione della società, tale tipo di accordo implicava necessariamente la liberazione della debitrice originaria, ossia la società medesima.
pagina 5 di 9 Tale volontà delle parti sarebbe del tutto incompatibile con un accollo di tipo meramente interno che avrebbe escluso che la debitrice originaria potesse liberarsi verso il creditore e quindi ottenere la cancellazione dal Registro delle Imprese.
Nemmeno può dirsi dimostrato che l'accollo in questione fosse limitato ai debiti della società nei confronti di una specifica dipendente, atteso il tenore letterale di quanto indicato in bilancio, ove viene fatto genericamente riferimento ai debiti della società verso i dipendenti, senza alcuna distinzione tra gli stessi.
Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di parte opponente di difetto di legittimazione passiva, stante l'accertata sussistenza dell'accollo in virtù del quale egli è divenuto debitore nei confronti dei dipendenti non soddisfatti dalla società in liquidazione, tra i quali l'odierno opposto.
Occorre poi rilevare come l'opponente non abbia sollevato contestazioni in ordine all'esistenza ed alla quantificazione del credito da lavoro vantato dall'opposto, essendosi piuttosto limitata ad eccepirne l'intervenuta estinzione, sia per prescrizione presuntiva dello stesso, ai sensi dell'art. 2955
n. 1 c.c. del preteso credito, sia per compensazione con supposti crediti che la società RO avrebbe vantato nei confronti dello stesso opposto.
Tali eccezioni, però, non risultano fondate.
Risulta documentalmente che i crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto riguardano solo ed esclusivamente mensilità retributive non corrisposte e nascono solo ed esclusivamente dal rapporto di lavoro intercorso fra la parte opposta ed RO, in essere dal 2001 fino al 2019.
E' un principio giurisprudenziale consolidato, a cui questo Tribunale intende dare continuità, quello per cui “Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale” (Cass. Civ. sez. 2 ord. n. 10379/2018)
Nel caso di specie, pur non essendo stato prodotto da nessuna delle parti il contratto di lavoro in forma scritta, risulta acclarato che è stato assunto dal 2001 presso RO, in CP_1 qualità di impiegato – livello IC – con contratto a tempo indeterminato disciplinato dal CCNL
Cooperative e Consorzi Agricoli. Nel corso di tale rapporto, i pagamenti delle retribuzioni sono pagina 6 di 9 stati effettuati sulla base delle buste paga mensili man mano emesse (cfr. all. 4 e 5 di parte opposta)
e lo scioglimento del rapporto avveniva mediante la comunicazione scritta.
Sulla base di tali elementi, in assenza di allegazioni contrarie delle parti, si deve ritenere senz'altro dimostrato e pacifico che i crediti oggetto dell'ingiunzione opposta siano sorti da un contratto scritto o comunque nell'ambito di un rapporto caratterizzato da formalità (v. ad. es. l'emissione delle buste paga, la lettera di cessazione del rapporto di lavoro) onde non può ritenersi operante la prescrizione presuntiva, bensì quella ordinaria quinquennale, che non risulta essere intervenuta in quanto i crediti in questione si riferiscono alle retribuzioni mensili dovute a a partire dal mese CP_1 di ottobre 2018 ed il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a parte opponente il 14 luglio
2023, quindi entro il termine di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.
Anche l'eccezione di compensazione, formulata in uno con l'eccezione di prescrizione presuntiva, non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Parte opponente allega che RO avrebbe effettuato a favore di alcuni prestiti - in CP_1 particolare uno nel 2011 per € 15.791,00, uno ulteriore per € 10.907,00 nel 2014, ed “altri prestiti” non meglio precisati – depositando documentazione a supporto dell'avvenuta erogazione delle suddette somme, ed ha dedotto che tali somme non sarebbero state restituite da il credito CP_1 quindi vantato dal dipendente nei confronti della società sarebbe quindi compensato con quello a sua volta vantato dalla società a titolo di restituzione di somme concesse in prestito.
Occorre però rilevare come all'esito del giudizio non risulti provato l'obbligo di restituzione delle suddette somme da parte di alla società. CP_1
Anzitutto depone in senso contrario la circostanza per cui nel bilancio finale della società non sia fatta menzione alcuna dell'esistenza di crediti nei confronti di terzi o di dipendenti.
In ogni caso ed ulteriormente, con particolare riferimento al primo prestito – peraltro effettuato a favore di diverso soggetto rispetto al quale avrebbe assunto l'obbligo in solido al rimborso – CP_1 non vi è prova - e lo stesso lo mette in dubbio- che la somma sia stata effettivamente versata, CP_1 laddove la stessa non risulta essere mai stata oggetto di richieste di restituzione nel corso degli anni, nonostante, secondo la scrittura privata in discorso, il rimborso integrale del prestito in discorso dovesse avvenire entro il 31.12.2011.
pagina 7 di 9 Ulteriormente, poi, con riferimento al prestito asseritamente effettuato a favore di CP_1 personalmente, a fronte di un'allegazione di parte opponente che si fonda unicamente su documenti unilaterali da lei predisposti ed a fronte delle deduzioni dell'opposto in ordine alla esistenza di causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere le somme ricevute, non risulta provato, all'esito del giudizio, l'obbligo di restituzione delle suddette somme da parte di alla CP_1 società.
Occorre infatti tenere presente che quand'anche dimostrato che, effettivamente, vi sia stata una dazione di denaro da parte della società a favore del dipendente odierno opposto, “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi
l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova” (Cass. 12119/2003).
Risulta quindi del tutto indimostrata l'esistenza di un controcredito della società nei confronti di da porre in compensazione con il credito da questi a sua volta vantato nei confronti della CP_1 società.
In definitiva, l'opposizione proposta deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, sono poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte resistente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa così come accertato all'esito del giudizio, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 73/2023 emesso dal
Tribunale di Forlì – Sez. Lav. in data 27.06.2023;
pagina 8 di 9 - condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite a favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 3.689,00 per compensi oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 03/12/2024
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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