Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 23.01.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1408 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
WALTER MICELI, FABIO GANCI, ROSALIA MARCHICA giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
, Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: riconoscimento anzianità di servizio e servizio pre-ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 06.05.2024, l'odierna ricorrente deduceva di essere docente di ruolo assunto a tempo indeterminato con decorrenza 01.09.2018 e di avere altresì svolto servizio prima dell'immissione in ruolo in virtù di reiterati contratti a tempo determinato;
lamentava che durante tutto il periodo di precariato alle dipendenze del le è stato negato CP_1
qualsiasi avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio, deducendo che la condotta dell'Amministrazione era violativa del principio di non discriminazione di cui all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70
del Consiglio dell'Unione Europea;
previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del c.c.; - previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente
Scolastico dell - AGCT71300V, decreto Controparte_2
Prot. n. 95 del 15/12/2020, nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010; SI CHIEDE DI - IN RELAZIONE ALLA
DOMANDA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DEI
CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE IL
PERIODO DI PRECARIATO - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE
DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL
4 AGOSTO 2011 PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO (CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO) ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2010 ACCERTARE E DICHIARARE
il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19
luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam,
l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale
“3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. - PER L'EFFETTO,
CONDANNARE il a pagare, in favore del ricorrente, LA SOMMA DI € Controparte_1
3.334,30 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 6 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato,
oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c”. Con condanna alle spese di giudizio.
Seppur regolarmente citato in giudizio, il non si costituiva. CP_1
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
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Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato in giudizio CP_1
e non costituitosi.
In punto di diritto, giova precisare che il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione a tutti i dipendenti a tempo indeterminato del un Controparte_1
trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
Orbene, con l'entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34
e da 35 in poi;
diversamente, i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una
0/2 anni ed una 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio.
In particolare, al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale ma, successivamente al superamento positivo del periodo di prova,
a domanda dell'interessato, il Ministero prende in considerazione i servizi eventualmente prestati da costui anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo, quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto. Ebbene, l'esclusione dei docenti “precari” dai meccanismi stipendiali progressivi operanti per il personale assunto con contratti a tempo indeterminato può reputarsi illegittima sulla base della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/1999 che stabilisce che
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive“.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiaramente affermato l'applicabilità anche dell'art. 4
dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE,
spiegando che “ nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una
tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale” (Cass.
Anche la CGUE, con una giurisprudenza da tempo consolidata (18.10.2012, Valenza,
22.12.2010 , 13.9.2007, ), ha chiarito che: (1) il principio Persona_1 Persona_2
di non discriminazione stabilito dalla clausola 4 è espressione di un precetto preciso e incondizionato e quindi immediatamente invocabile, (2) che lo stesso trova applicazione anche ai rapporti di lavoro pubblico, (3) che il solo fatto di intrattenere una relazione lavorativa a tempo determinato, valorizzato da astratte disposizioni di legge o di CCNL in assenza di presupposti concreti e specifici valutabili in modo trasparente, non costituisce una valida “ragione oggettiva” idonea ad autorizzare un trattamento derogatorio in pejus rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato. Con particolare riferimento a tale ultimo punto, peraltro la Corte ha avuto modo di pronunciarsi ancora più di recente sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” in forza dell'art. 75 del d.l. 112/2008 (cfr. ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11) e, richiamando in quella sede i richiamati principi, ha evidenziando che le ragioni oggettive che potrebbero giustificare una diversità di trattamento devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o,
eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Pertanto, è certamente da escludere che possa rappresentare “ragione oggettiva” la sola natura temporanea del rapporto in quanto ciò “svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 nonché dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (Corte di Giustizia, sentenza 18 ottobre
2012, e. altri, da C-302/11 a C-305/11, EU:C: , punto 52) non può seriamente Per_3 P.IVA_1
negarsi che l'impegno professionale del docente risenta della durata dell'incarico quanto meno in termini di contributo alla programmazione didattica e partecipazione all'elaborazione dei Piani
dell'Offerta Formativa, oltre che in ambito di valutazione degli studenti e coinvolgimento nella attività di scrutinio, tutte attività nelle quali coloro che sono incaricati di sostituzioni per pochi giorni o per pochi mesi difficilmente risultano coinvolti.
Ciò consente di escludere la comparabilità, e conseguente violazione del principio di non discriminazione, con riferimento alle c.d. supplenze brevi;
per il resto le asserite diversità ontologiche
(tra lavoro a termine e a tempo indeterminato), riferite dal Ministero appellante nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado ad ogni tipo di “supplenza”, si arrestano sulla soglia della genericità
allegatoria prima ancora che del totale vuoto probatorio (nessuna prova orale è stata in proposito articolata, né sono stati prodotti documenti quali deliberazioni del collegio dei docenti, scheda di valutazione degli alunni, verbali dei consigli di classe o degli scrutini finali ovvero ogni altra certificazione attestante una trascurabile partecipazione a tali attività della odierna parte appellata).
D'altronde il dato normativo (art.11, comma 14, L. n.124/1999), che considera “come anno scolastico intero” il “servizio di insegnamento non di ruolo” che “ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”, appare ancorato alla presunzione di equiparazione dell'esperienza professionale e del contributo didattico, rispettivamente acquisita e fornito, dai docenti incaricati di supplenza per la l'intera durata delle attività didattiche o per l'intero anno scolastico a quelli dei colleghi assunti a tempo indeterminato. …la clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE subordina la parità delle condizioni di impiego alla comparabilità tra esperienze lavorative e certamente il lavoro effettivo e la fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14 legge 124/1999 non sono situazione comparabili.
Ed allora questa Corte è chiamata ad accertare se per effetto dell'automatismo figurativo introdotto dall'art.11 comma 14, L. n.124/1999, (“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico e' da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-
1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) l'odierna parte appellata abbia effettivamente goduto di un vantaggio in termini di riconoscimento di un'anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio. Comparazione da realizzare attraverso un confronto fra due dati numerici: la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente svolti sino alla data dell'assunzione (tenendo conto anche dei primi 4 anni di servizio pre ruolo, ma con esclusione, per effetto della summenzionata giurisprudenza di legittimità e comunitaria, di tutti i periodi inferiori ai
180 giorni per ciascun anno scolastico) e il conteggio dei periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, come desumibili dal decreto dirigenziale di “ricostruzione della carriera”
e/o dallo stato matricolare (allegati alle produzioni di parte)”.
In merito a ciò, deve richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «Al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo
quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria».(cfr.
Cass. Sez. L, sent. n 23868/2016).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti, può senz'altro affermarsi il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuta la medesima progressione professionale prevista dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis in favore del personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e di percepire, conseguentemente,
i relativi incrementi stipendiali connessi all'anzianità di servizio maturati durante il periodo di precariato.
Va condannato il al pagamento delle differenze retributive relative al gradone CP_1
contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” da quantificarsi in euro 3.334.30, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
disapplicata la normativa interna, legale e contrattuale, per contrasto con la clausola 4
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio
dell'Unione Europea del 28 giugno n. 1999/70/CEE, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della medesima progressione economica connessa all'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato attribuita ai docenti di ruolo, con decorrenza dal
1 settembre 2018, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, oltre accessori come per legge;
dichiara il diritto della ricorrente ad avere applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2 del CCNL del 4 agosto 2011 e a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
per l'effetto, condanna il resistente al pagamento delle differenze retributive CP_1
dovute in virtù dell'accertato diritto della ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”,
quantificate in euro 3.334,30 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;
condanna il al pagamento, in favore Controparte_3
di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.030,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento, il 23/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo