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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3813/2022
Udienza cartolare del 28-1-2025
Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3813/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 915/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
Barberi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Pietrasanta (LU), Via Padre E. Barsanti n. 30, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Viareggio (LU), Via Aurelia Sud n. Controparte_1 P.IVA_1
8/A, in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Sara Grilli (C.F. ) e dall'Avv. Laura Servetti (C.F. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Viareggio (Lu), Via C.F._4
Paolo Savi n. 279, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “nel merito: voglia revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Lucca - Giudice dott. Giulio Giuntoli - n. 915/2022 del
24/06/2022 omissis e conseguentemente accertare e dichiarare che l'odierno opponente niente deve alla società opposta per le causali di cui al Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le domande così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. Con vittoria di competenze e spese legali del presente giudizio”.
per l'opposta: “Nel merito: rigettare integralmente le domande avanzate dall'attore opponente per
i motivi spiegati in narrativa, previa verificazione a mezzo di apposita CTU della sottoscrizione apposta dal sig. sulla proposta di acquisto in data 16.3.2022, e, per l'effetto, Parte_1
confermare il Decreto Ingiuntivo n. 915/2022 (R.G. 2393/2022), emesso dal Tribunale di Lucca in data 24.6.2022. - In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione. In via istruttoria: omissis insiste affinché il
Giudice Voglia rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento della prova per testi omissis”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 24.06.22 questo tribunale di Lucca emetteva in favore di il decreto ingiuntivo Controparte_1
provvisoriamente esecutivo n. 915/2022, con il quale veniva ingiunto a il Parte_1 pagamento di € 8.235,00, oltre interessi e spese di lite, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta relativamente alla vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Pietrasanta (LU),
Via Aurelia Nord n. 44.
Il infatti, il 16.03.22 aveva sottoscritto per accettazione una proposta di acquisto del Parte_1 suddetto immobile al prezzo di € 225.000,00, divenuta efficace in data 10.05.22 per l'avveramento della condizione sospensiva;
pertanto, l'agenzia aveva richiesto il pagamento della provvigione prevista nella lettera d'incarico pari al 3% del prezzo di vendita.
Il provvedimento veniva notificato al il quale proponeva opposizione, affermando Parte_1 che egli non aveva mai accettato di vendere l'immobile per la cifra di € 225.000,00, quindi disconosceva la sottoscrizione apposta alla proposta d'acquisto per accettazione in data 16.03.22 e sosteneva che alcun compenso era dovuto alla dal momento che non era mai stato CP_1 concluso alcun affare;
contestava inoltre l'esistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo che la Controparte_1 sottoscrizione disconosciuta era autentica ed era stata apposta nei locali dell' alla presenza Pt_2
di testimoni, e formulava quindi istanza di verificazione.
All'udienza del 13.12.22 veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto, e la causa veniva istruita tramite CTU grafologica per accertare l'autenticità e la riferibilità al Parte_1 della sottoscrizione apposta per accettazione in data 16.03.22 alla proposta d'acquisto; all'esito veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in data 16.03.22 all'accettazione della proposta di acquisto dell'immobile di sua proprietà al prezzo di € 225.000,00.
La CTU grafologica effettuata dalla dott.ssa ha dimostrato l'autenticità della firma, Persona_1
così concludendo: “dalle verifiche effettuate è possibile affermare, con massimo grado di confidenza tecnica, che le sottoscrizioni in verifica, sono riferibili a . Parte_1
Nella memoria conclusionale, il sostiene per la prima volta che le parti abbiano Parte_1
sottoscritto una semplice proposta di acquisto e non un contratto preliminare di vendita, quindi non avrebbero concluso un affare idoneo a far sorgere il diritto alla provvigione.
Tale eccezione è tardiva, in quanto formulata oltre i termini di maturazione delle preclusioni, e quindi inammissibile, ma in ogni caso risulta infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il diritto alla provvigione sorge quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica del negozio ai sensi dell'art. 2932 c.c. oppure per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio (Cass. 10.04.2020, n. 7781).
La proposta irrevocabile d'acquisto accettata dall'opponente è qualificabile come contratto preliminare, dal momento che contiene tutti gli elementi essenziali del contratto di compravendita
(accordo, forma scritta, individuazione delle parti, del bene e del prezzo) ed è suscettibile di esecuzione in forma specifica, contenendo l'obbligo per le parti di stipulare l'atto definitivo di compravendita entro il 30.06.2022 (doc. 3 di parte opposta).
L'art. 7 della proposta prevede espressamente che il vincolo contrattuale abbia gli effetti di un contratto preliminare: “la presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell'accettazione della proposta stessa da parte del venditore” (doc. 3 di parte opposta).
A fronte di una prima proposta d'acquisto del 10.3.22 per €. 220.000,00 il venditore non accettò, ma chiese il 11.3.22 la maggior somma di €. 230.000,00, ricevendo una controproposta da parte dell'acquirente per €. 225.000,00.
Il venditore ha accettato la controproposta il 16.3.22, con la sottoscrizione oggetto di CTU, ed il
17.3.22 l'acquirente ha preso conoscenza di tale accettazione, per cui il contratto si è perfezionato, con il conseguente diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. L'opponente, nella comparsa conclusionale, contesta altresì per la prima volta il mancato avveramento della condizione prevista dall'art. 9 del contratto, ma anche tale eccezione è tardiva e quindi inammissibile.
In ogni caso la sua infondatezza è documentale, in quanto la clausola subordinava fino al 10.5.22
l'efficacia del contratto all'ottenimento di un finanziamento da parte dell'acquirente, ma prevedeva altresì che in mancanza di comunicazione da parte dell'acquirente a tale data il contratto sarebbe automaticamente divenuto definitivamente efficace, e l'opponente non ha nemmeno dedotto di aver ricevuto tale comunicazione.
Al contrario, il 20.5.22 l'opposta comunicò con raccomandata A.R. all'opponente che a seguito della definitiva efficacia poteva ritirare l'assegno depositato dall'acquirente a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 3 del contratto (doc. 4 opposta); solo allora l'opponente rispose, per il tramite dell'avv. Barberi, negando ogni suo obbligo (doc. 5 opposta).
Per tutto quanto sopra, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con conferma del decreto opposto;
le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in €
5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Il Giudice
Giacomo Lucente