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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2274/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRROTTA ROCCO Parte_1 C.F._1
e
IA IS (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIRROTTA C.F._2
ROCCO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tanto premesso, il difensore scrivente, nell'interesse dei ricorrenti sopra generalizzati,
CHIEDE all'ill.mo tribunale civile adito, previa fissazione dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, da tenersi con modalità cartolare, di voler pronunziare la loro separazione legale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) Il marito si impegna a cedere la sua quota di proprietà dell'immobile sito a Cedrasco (SO) in via Singelle
n.22, distinto al n.c.u. al fg 6 + part. 272 + sub. 9 alla moglie, tramite atto notarile da sottoscriversi entro 60 giorni dall'emissione della sentenza di separazione legale, che cede a saldo e stralcio di ogni eventuale e futura pretesa economica per sé stessa da parte sua, riservandosi il diritto d'abitazione sul primo piano dell'abitazione stessa. All'uopo, la moglie dichiara di nulla più pretendere dal marito per sé a titolo di contributo al mantenimento e nemmeno di avanzare nessuna pretesa economica di qualsiasi genere nei suoi confronti, per essere stata interamente soddisfatta con la predetta cessione;
2) Il conto corrente cointestato rimarrà tale e verrà usato solo per pagare le rate del mutuo sulla casa di famiglia e i vari finanziamenti accesi e verrà chiuso quando saranno estinti tutti i debiti;
3) I veicoli intestati ad ognuno dei coniugi, rimarranno ad uso esclusivo degli stessi;
4) Entrambi i ricorrenti manterranno l'affido del figlio, che andrà ad abitare con la madre. Il padre potrà comunque tenerlo con sé, previo avviso alla madre, quando il bambino lo vorrà;
5) Il padre si impegna a versare mensilmente alla madre € 300,00 per il mantenimento del figlio, oltre la metà delle spese straordinarie, da documentare e concordare preventivamente;
”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 09.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 2 di 3 Infine, le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e IA IS, che Parte_1
hanno contratto matrimonio in AM (SO) il 06.10.2018;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM (SO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2274/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRROTTA ROCCO Parte_1 C.F._1
e
IA IS (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIRROTTA C.F._2
ROCCO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tanto premesso, il difensore scrivente, nell'interesse dei ricorrenti sopra generalizzati,
CHIEDE all'ill.mo tribunale civile adito, previa fissazione dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, da tenersi con modalità cartolare, di voler pronunziare la loro separazione legale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 1) Il marito si impegna a cedere la sua quota di proprietà dell'immobile sito a Cedrasco (SO) in via Singelle
n.22, distinto al n.c.u. al fg 6 + part. 272 + sub. 9 alla moglie, tramite atto notarile da sottoscriversi entro 60 giorni dall'emissione della sentenza di separazione legale, che cede a saldo e stralcio di ogni eventuale e futura pretesa economica per sé stessa da parte sua, riservandosi il diritto d'abitazione sul primo piano dell'abitazione stessa. All'uopo, la moglie dichiara di nulla più pretendere dal marito per sé a titolo di contributo al mantenimento e nemmeno di avanzare nessuna pretesa economica di qualsiasi genere nei suoi confronti, per essere stata interamente soddisfatta con la predetta cessione;
2) Il conto corrente cointestato rimarrà tale e verrà usato solo per pagare le rate del mutuo sulla casa di famiglia e i vari finanziamenti accesi e verrà chiuso quando saranno estinti tutti i debiti;
3) I veicoli intestati ad ognuno dei coniugi, rimarranno ad uso esclusivo degli stessi;
4) Entrambi i ricorrenti manterranno l'affido del figlio, che andrà ad abitare con la madre. Il padre potrà comunque tenerlo con sé, previo avviso alla madre, quando il bambino lo vorrà;
5) Il padre si impegna a versare mensilmente alla madre € 300,00 per il mantenimento del figlio, oltre la metà delle spese straordinarie, da documentare e concordare preventivamente;
”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 09.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra trascritte.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 2 di 3 Infine, le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e IA IS, che Parte_1
hanno contratto matrimonio in AM (SO) il 06.10.2018;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM (SO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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